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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 191/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 191/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] (avv. Giampaolo Ghini)
e
, nata a [...] il [...], C.F.: , residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Ravenna, Via del Liscio 69 (avv. Giampaolo Ghini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 22.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la IG in data 24.04.2003, Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1 [...]
, e , C.F. , celebrato con rito C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
concordatario a Ravenna il 15.09.2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune, anno 2001, n. 216, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed in grado di provvedere ognuno al proprio mantenimento e non viene, pertanto, riconosciuto alcun assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altra e/o viceversa;
Per_ 2) la IG sarà libera di stabilire la propria residenza/domicilio ove vorrà;
Per_ 3) poiché la IG , maggiorenne, non è economicamente autosufficiente, le spese di carattere straordinario (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, studio, viaggi studio ecc.), quando possibile previamente concordate e comunque sempre documentate, da sostenersi per la IG, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni di cui al protocollo siglato tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015;
4) a titolo di contribuzione al mantenimento entrambi i coniugi corrisponderanno direttamente alla
Per_ IG , con bonifico bancario entro il 10° giorno del mese, la somma mensile di € 300,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento fino alla sua autosufficienza economica;
4) i coniugi dichiarano che al momento del deposito del presente atto nessun contrasto pende tra i medesimi e che nulla hanno più a pretendere l'uno nei confronti dell'altra nel rispetto degli accordi sopra descritti e di quelli di cui al ricorso per separazione consensuale.” Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 191/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] (avv. Giampaolo Ghini)
e
, nata a [...] il [...], C.F.: , residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Ravenna, Via del Liscio 69 (avv. Giampaolo Ghini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 22.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva la IG in data 24.04.2003, Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1 [...]
, e , C.F. , celebrato con rito C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
concordatario a Ravenna il 15.09.2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune, anno 2001, n. 216, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed in grado di provvedere ognuno al proprio mantenimento e non viene, pertanto, riconosciuto alcun assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altra e/o viceversa;
Per_ 2) la IG sarà libera di stabilire la propria residenza/domicilio ove vorrà;
Per_ 3) poiché la IG , maggiorenne, non è economicamente autosufficiente, le spese di carattere straordinario (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, studio, viaggi studio ecc.), quando possibile previamente concordate e comunque sempre documentate, da sostenersi per la IG, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni di cui al protocollo siglato tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015;
4) a titolo di contribuzione al mantenimento entrambi i coniugi corrisponderanno direttamente alla
Per_ IG , con bonifico bancario entro il 10° giorno del mese, la somma mensile di € 300,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento fino alla sua autosufficienza economica;
4) i coniugi dichiarano che al momento del deposito del presente atto nessun contrasto pende tra i medesimi e che nulla hanno più a pretendere l'uno nei confronti dell'altra nel rispetto degli accordi sopra descritti e di quelli di cui al ricorso per separazione consensuale.” Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi