Articolo 11 della Legge 19 luglio 1959, n. 537
Articolo 10
Versione
15 agosto 1959
Art. 11.
Per l'esercizio finanziario 1959-60 le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell' art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 e dell' art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate come segue

Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.350.000.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900.000.000 Arma dei carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . L. 9000.000.000
Entrata in vigore il 15 agosto 1959