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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3710 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 28/07/1951 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Lauretta, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Trecase, alla Via Vesuvio, n. 53
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.06.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione categoria cat. IO n. 18031058, assegno ordinario di invalidità; CP_ che l' in data 17.12.2011, provvedeva alla contestazione di un indebito pari ad €
5.326,48, sulla prestazione cat. DS n. 2008/3964, per il periodo dal dicembre 2016 al febbraio 2018; che, successivamente, operava trattenute illegittime sulla prestazione in godimento.
Tanto premesso, adiva questo Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Accertare come illegittima le trattenute dell'importo di € 268,00 a titolo di “recupero in debiti” operata sulla pensione sulla rata lorda della prestazione cat. IO n. 18031058 per il periodo dal dicembre 2016 al febbraio 2018; 2) dichiarare il diritto dell' al recupero CP_1 della rata a titolo di indebito sul la pensione cat. IO n. 18031058, corrispondente al 20% della rata di pensione netta decurtata di € 672,00 per l'anno 2016 e 2017, ed € 679,50 per l'anno 2018; 3) Condannare l' alla restituzione delle somme di differenza provenienti CP_1 da quanto trattenuto illegittimamente a titolo di “recupero indebiti” sulla pensione cat. IO n. 18031058 intestata al ricorrente;
4) Condannare alle spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i CP_1 profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
*****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
1 è titolare di assegno ordinario di invalidità cat io n. 18031058, con Parte_1 decorrenza dal 04/2001; al ricorrente veniva notificata, in data 26/11/2014, comunicazione di indebito n. 13822212, su prestazione di disoccupazione cat. DS n. 2008/3964, per il periodo dal 03/11/2008 al 31/03/2009, pari ad euro 5.326,48; con lettera raccomandata del
21/09/2016 notificata il 05/10/2016, Modello RC5/S (all. 1) veniva Parte_1 informato del recupero sulla pensione, cat. IO N. 18031058, con una trattenuta pari al 20%, a decorrere dalla prima data utile.
Tanto premesso, va rilevato che si controverte in ordine alla pretesa di parte istante di ottenere la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate all'atto della liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, in compensazione con il credito dell' , il cui CP_2 recupero era pendente nei confronti del ricorrente. In primo luogo, l'istante non contesta l'esistenza di un indebito nei confronti dell' CP_1 cha avrebbe determinato la predetta decurtazione, l'indebito innanzi detto deve, pertanto, ritenersi cristallizzato;
lamenta, invece, la illegittimità del recupero, in quanto superiore al limite previsto ex lege e calcolato rispetto all'importo lordo (e non al netto) del beneficio in godimento.
La censura è fondata.
Invero, la Suprema Corte ha sancito “cfr. Sentenza n. 3648 del 07/02/2019 (Rv. 652883 CP_
- 01) in caso di compensazione attuata dall per propri crediti, ai sensi dell'art. 69 della
l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale”.
Nella ipotesi al vaglio, come si rileva dai cedolini prodotti dall' , la decurtazione CP_1 nei limiti del quinto, è avvenuta sull'importo lordo del beneficio e non sull'importo netto.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
L' deve provvedere al recupero dell'indebito, mediante decurtazione non CP_1 superiore ad 1/5 della prestazione in godimento, sull' importo netto e nei limiti del minimo vitale. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' CP_1 sull'importo dell'assegno ordinario di invalidità; condanna l' alla rideterminazione degli importi da decurtare, secondo le modalità di CP_2 cui in motivazione e ordina, per l'effetto, la restituzione delle somme ottenute dalla differenza tra la trattenuta effettivamente dovuta e quella effettuata;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
2.000,00 oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 3.04.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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