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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 113 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 03/06/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 113/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per delega dell'avv. Graziella Scionti, per parte ricorrente l'avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte Parte_1
resistente ; l'avv. Domenico Lacapria, per delega dell'avv. Celestina Costagliola, per parte CP_1
resistente . Controparte_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Abramo insite nell'accezione di inammissibilità perché l'avviso di addebito non è stato impugnato nei termini di legge.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 113/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi
Pag. 1 di 5 promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 nella qualità di titolare dell'omonima Impresa Agricola, P.I. , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Cittanova (RC), alla Via del Gioco n. 58, presso lo studio dell'avv. Graziella Scionti, dalla quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Gianluca Sollazzo, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Marcianise, Via G. Verdi,.38, presso lo studio dell'avv. Celestina Costagliola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per Controparte_4
procura speciale, autenticata per atto Notaio di Roma del 25.07.24 Rep. 181515 Persona_2
Racc. 12772. .
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare nulla/annullabile e/o inesistente l'intimazione di pagamento n. 09420249017015962000, notificata in data 05.12.2024, per invalidità, inesistenza ed inefficacia del titolo esecutivo, difetto del potere di agire in executivis ed eccesso di potere;
di accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 09420249017015962000, per inesistenza della sottesa pretesa creditoria, stante la mancanza del prodromico titolo esecutivo e la conseguenza carenza di potere ad agire in executivis, in conseguenza dell'intervenuto pronunciamento dell'Autorità giudiziaria, cristallizzato con sentenza n. 1020/2023 pubblicata in data 26/09/2023 e resa nel giudizio civile RG
n. 134/2023 – Tribunale di Palmi, passata in giudicato;
di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il seguente avviso di addebito n. 39420230003865372000, notificato tramite pec
Pag. 2 di 5 in data 04.01.2024, per l'importo complessivo di €. 3.182,74, a mezzo cui l' – Sede di Reggio CP_1
Calabria, ha richiesto il pagamento dei contributi IVS – CD oltre somme aggiuntive e sanzioni per l'anno 2022, in quanto le somme ivi richieste non sono dovute per i motivi enucleati in ricorso;
di condannare l' , ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati al sig. CP_1
, nella somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi Parte_1
professionali, oltre Spese Generali, CPA ed Iva, del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiaratisi antistatari.
Parte resistente chiede di Rigettare il ricorso perché inammissibile e comunque infondato in CP_1
fatto e in diritto;
di condannare parte opposta al versamento dei contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato secondo la rimodulazione del dovuto.
Parte resistente chiede di rigettare la domanda proposta nei suoi Controparte_5
confronti stante la sua inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90170159 62/000, di €. 3.461,27, notificata il 5 dicembre 2024, che ha richiamato l'avviso di addebito n. 39420230003865372000, notificato, a mezzo pec, in data 4 gennaio 2024, emesso dall' per ottenere il versamento dei Contributi I.V.S. coltivatore CP_1
diretto, somme aggiuntive e sanzioni amministrative, riferibili all'anno 2022.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria, stante il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1020/2023 pubbl. il 26/09/2023 resa, dal Tribunale di
Palmi, nel giudizio RG n. 134/2023, che ha imposto all' di rimodulare la misura CP_1
dell'imposizione contributiva per gli anni successivi a quelli in contestazione nel giudizio deciso.
Parte ricorrente ha anche chiesto il risarcimento per lite temeraria.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito CP_1
l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di decadenza e, comunque, ha depositato in atti lo sgravio parziale dell'imposizione contributiva.
Si è pure costituita l ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_6
legittimazione passiva.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, non soggetta a termini di decadenza, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, al fine di sentir dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento, che impedisce al creditore di agire esecutivamente, in quanto
Pag. 3 di 5 intervenuto il giudicato sulla questione della rimodulazione dell'imposizione contributiva dopo il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito e, comunque, sul diritto alla rimodulazione per l'anno 2022 la sentenza sopra richiamata si era già pronunciata.
Lo stesso , conformandosi alla suddetta sentenza, ha depositato in atti lo sgravio parziale, CP_1
rimodulando l'imposizione contributiva, che parte ricorrente si è, comunque, riservata di contestarlo,.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Innanzitutto occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_6
poiché con la legge n. 203/2014, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, l'art. 29 del
[...]
D.L.gs n. 46/1999 è stato modificato con l'aggiunta, al comma 2, del periodo “Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Tale modifica ha stabilito che anche nella fase della riscossione dei crediti il legittimato passivo è sempre l'ente creditore.
L'agente della riscossione, nel presente giudizio, non è, dunque, legittimato passivo.
Nel merito, lo sgravio parziale, disposto dall' , datato 3 marzo 2025, che, peraltro, non risulta CP_1 notificato, ha comportato la cessazione della materia del contendere in quanto l' ha dato corso CP_1
alla rimodulazione dei contributi, dando esecuzione alla suddetta sentenza n. 1020/2023 pubbl. il
26/09/2023, emessa da questo tribunale nel giudizio RG n. 134/2023.
La riserva della parte ricorrente, formulata all'udienza dell'11 marzo 2025, di impugnare la rimodulazione dei contributi non impedisce la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio promosso solo per far valere il giudicato.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, assume la forma di sentenza, non incidendo la cessazione della materia del contendere sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.
Solo la sentenza, idonea a passare in giudicato, è in grado di tutelare, al contempo, il debitore da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed il creditore al quale è consentito di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Pag. 4 di 5 Con riferimento alle spese di lite occorre fare riferimento alla soccombenza virtuale, intesa come la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, occorre fare riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione. Occorre, dunque, valutare se, in assenza dell'esecuzione della sentenza sopra citata, il ricorso originario sarebbe stato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale.
Alla data di proposizione del ricorso per cui è causa l'interesse ad agire della parte ricorrente era sussistente poiché le era stato ingiunto il pagamento del credito rivelatosi, seppur in parte, non dovuto.
Alla data di proposizione del ricorso e, prima ancora, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, a quella di notifica dell'avviso di addebito non vi era più il diritto dell' di CP_1
agire esecutivamente per la riscossione del credito per come portato dall'avviso di addebito n.
39420230003865372000, stante la suddetta sentenza che imponeva la rimodulazione del credito contributivo.
Alla data di proposizione del ricorso erano sussistenti i presupposti di legge per il suo accoglimento.
Le spese di lite si liquidano, dunque, in complessivi €. 1.860,00, considerando, l'importo dell'avviso di addebito n. 39420230003865372000, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta,
CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione Parte_1
agli avv.ti Graziella Scionti e Gianluca Sollazzo, che hanno fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , in Controparte_6
persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2. Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del processo;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1 onorari, che liquida in complessivi €. 1.860,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore degli avv.ti Parte_1
Graziella Scionti e Gianluca Sollazzo, che hanno fatto richiesta.
Palmi, 3 giugno 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 03/06/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 113/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Giovanni Taccone, per delega dell'avv. Graziella Scionti, per parte ricorrente l'avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte Parte_1
resistente ; l'avv. Domenico Lacapria, per delega dell'avv. Celestina Costagliola, per parte CP_1
resistente . Controparte_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Abramo insite nell'accezione di inammissibilità perché l'avviso di addebito non è stato impugnato nei termini di legge.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 113/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi
Pag. 1 di 5 promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 nella qualità di titolare dell'omonima Impresa Agricola, P.I. , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Cittanova (RC), alla Via del Gioco n. 58, presso lo studio dell'avv. Graziella Scionti, dalla quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Gianluca Sollazzo, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Marcianise, Via G. Verdi,.38, presso lo studio dell'avv. Celestina Costagliola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per Controparte_4
procura speciale, autenticata per atto Notaio di Roma del 25.07.24 Rep. 181515 Persona_2
Racc. 12772. .
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare nulla/annullabile e/o inesistente l'intimazione di pagamento n. 09420249017015962000, notificata in data 05.12.2024, per invalidità, inesistenza ed inefficacia del titolo esecutivo, difetto del potere di agire in executivis ed eccesso di potere;
di accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 09420249017015962000, per inesistenza della sottesa pretesa creditoria, stante la mancanza del prodromico titolo esecutivo e la conseguenza carenza di potere ad agire in executivis, in conseguenza dell'intervenuto pronunciamento dell'Autorità giudiziaria, cristallizzato con sentenza n. 1020/2023 pubblicata in data 26/09/2023 e resa nel giudizio civile RG
n. 134/2023 – Tribunale di Palmi, passata in giudicato;
di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il seguente avviso di addebito n. 39420230003865372000, notificato tramite pec
Pag. 2 di 5 in data 04.01.2024, per l'importo complessivo di €. 3.182,74, a mezzo cui l' – Sede di Reggio CP_1
Calabria, ha richiesto il pagamento dei contributi IVS – CD oltre somme aggiuntive e sanzioni per l'anno 2022, in quanto le somme ivi richieste non sono dovute per i motivi enucleati in ricorso;
di condannare l' , ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati al sig. CP_1
, nella somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi Parte_1
professionali, oltre Spese Generali, CPA ed Iva, del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiaratisi antistatari.
Parte resistente chiede di Rigettare il ricorso perché inammissibile e comunque infondato in CP_1
fatto e in diritto;
di condannare parte opposta al versamento dei contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato secondo la rimodulazione del dovuto.
Parte resistente chiede di rigettare la domanda proposta nei suoi Controparte_5
confronti stante la sua inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90170159 62/000, di €. 3.461,27, notificata il 5 dicembre 2024, che ha richiamato l'avviso di addebito n. 39420230003865372000, notificato, a mezzo pec, in data 4 gennaio 2024, emesso dall' per ottenere il versamento dei Contributi I.V.S. coltivatore CP_1
diretto, somme aggiuntive e sanzioni amministrative, riferibili all'anno 2022.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria, stante il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1020/2023 pubbl. il 26/09/2023 resa, dal Tribunale di
Palmi, nel giudizio RG n. 134/2023, che ha imposto all' di rimodulare la misura CP_1
dell'imposizione contributiva per gli anni successivi a quelli in contestazione nel giudizio deciso.
Parte ricorrente ha anche chiesto il risarcimento per lite temeraria.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito CP_1
l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di decadenza e, comunque, ha depositato in atti lo sgravio parziale dell'imposizione contributiva.
Si è pure costituita l ed ha eccepito la sua carenza di Controparte_6
legittimazione passiva.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, non soggetta a termini di decadenza, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, al fine di sentir dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento, che impedisce al creditore di agire esecutivamente, in quanto
Pag. 3 di 5 intervenuto il giudicato sulla questione della rimodulazione dell'imposizione contributiva dopo il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito e, comunque, sul diritto alla rimodulazione per l'anno 2022 la sentenza sopra richiamata si era già pronunciata.
Lo stesso , conformandosi alla suddetta sentenza, ha depositato in atti lo sgravio parziale, CP_1
rimodulando l'imposizione contributiva, che parte ricorrente si è, comunque, riservata di contestarlo,.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Innanzitutto occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_6
poiché con la legge n. 203/2014, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, l'art. 29 del
[...]
D.L.gs n. 46/1999 è stato modificato con l'aggiunta, al comma 2, del periodo “Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Tale modifica ha stabilito che anche nella fase della riscossione dei crediti il legittimato passivo è sempre l'ente creditore.
L'agente della riscossione, nel presente giudizio, non è, dunque, legittimato passivo.
Nel merito, lo sgravio parziale, disposto dall' , datato 3 marzo 2025, che, peraltro, non risulta CP_1 notificato, ha comportato la cessazione della materia del contendere in quanto l' ha dato corso CP_1
alla rimodulazione dei contributi, dando esecuzione alla suddetta sentenza n. 1020/2023 pubbl. il
26/09/2023, emessa da questo tribunale nel giudizio RG n. 134/2023.
La riserva della parte ricorrente, formulata all'udienza dell'11 marzo 2025, di impugnare la rimodulazione dei contributi non impedisce la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio promosso solo per far valere il giudicato.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, assume la forma di sentenza, non incidendo la cessazione della materia del contendere sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.
Solo la sentenza, idonea a passare in giudicato, è in grado di tutelare, al contempo, il debitore da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed il creditore al quale è consentito di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Pag. 4 di 5 Con riferimento alle spese di lite occorre fare riferimento alla soccombenza virtuale, intesa come la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, occorre fare riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione. Occorre, dunque, valutare se, in assenza dell'esecuzione della sentenza sopra citata, il ricorso originario sarebbe stato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale.
Alla data di proposizione del ricorso per cui è causa l'interesse ad agire della parte ricorrente era sussistente poiché le era stato ingiunto il pagamento del credito rivelatosi, seppur in parte, non dovuto.
Alla data di proposizione del ricorso e, prima ancora, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, a quella di notifica dell'avviso di addebito non vi era più il diritto dell' di CP_1
agire esecutivamente per la riscossione del credito per come portato dall'avviso di addebito n.
39420230003865372000, stante la suddetta sentenza che imponeva la rimodulazione del credito contributivo.
Alla data di proposizione del ricorso erano sussistenti i presupposti di legge per il suo accoglimento.
Le spese di lite si liquidano, dunque, in complessivi €. 1.860,00, considerando, l'importo dell'avviso di addebito n. 39420230003865372000, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta,
CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione Parte_1
agli avv.ti Graziella Scionti e Gianluca Sollazzo, che hanno fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , in Controparte_6
persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2. Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del processo;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1 onorari, che liquida in complessivi €. 1.860,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore degli avv.ti Parte_1
Graziella Scionti e Gianluca Sollazzo, che hanno fatto richiesta.
Palmi, 3 giugno 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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