Articolo 43 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 42Articolo 44
Versione
11 maggio 1956
Art. 43.
L'ufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di eta', sia, stato collocato nella riserva perche' non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'art. 42 riacquisti l'idoneita' ai servizi dell'ausiliaria, puo', a domanda, essere iscritto in tale categoria.
Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva e' computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956