Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 07/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2020, proposto da EB UN LA, rappresentata e difesa dall'avvocato ON Avino Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Dorgali, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. Dell'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Dorgali, n. 24 del 26.3.2020, notificata il 20.4.2020, con la quale è stata ordinata l'immediata sospensione dei lavori, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in assenza del permesso di costruire e in difformità dell'autorizzazione paesaggistica
2. Per quanto occorrer possa, del Verbale di accertamento n. 1 del 19.3.2020 del Corpo di Polizia Locale, prot. 4457, e del suo allegato 2, quest'ultimo non conosciuto anche perché non presente nel fascicolo del procedimento
3. Di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale laddove lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Dorgali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 30.6.2020 EB LA ha impugnato l'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Dorgali, n. 24 del 26.3.2020, notificata il 20.4.2020, con la quale è stata ordinata l'immediata sospensione dei lavori, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativi all’appartamento sito a Dorgali - Cala Gonone, loc. Palmasera, posto al primo piano di Via delle Conchiglie n. 7, contraddistinto nel N.C.E.U. al foglio 75, mappale n. 879, sub. 3, sito in un corpo di fabbrica posto al centro e in aderenza di altri due.
L’immobile risulta costruito senza titolo edilizio ma sulla base degli strumenti urbanistici di cui si è dotato il Comune di Dorgali (PRG approvato il 29.6.1976 e quello attualmente in vigore, approvato il 29.4.1986), l’immobile ricade in zona edificabile e, più precisamente, in base all’ultimo dei citati strumenti urbanistici, ricade in Zona B3.
In data 20.4.2020, cioè dopo ben oltre cinquanta anni dall’edificazione, il Comune di Dorgali, con i provvedimenti impugnati, ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente eseguite sul presupposto che “non si conosce con precisione l’epoca di costruzione dei fabbricati, che risultano realizzati in totale assenza di quella che all’epoca era definita Licenza per opere edilizia e in difformità dal nulla osta della soprintendenza ai monumenti ed alle Gallerie di Sassari”.
2. La ricorrente ha impugnato il provvedimento per contraddittorietà del provvedimento di demolizione (che presenta anche carattere di avvio del procedimento) e per genericità e contraddittorietà della motivazione e del contenuto, in quanto non è chiaro se l’abuso contestato sia la sola scala e le opere interne ovvero anche la realizzazione degli immobili.
In ogni caso, il fabbricato è stato ultimato entro l’anno 1966 e insiste in una zona non classificabile come “centro urbano” poiché sul relativo territorio erano state edificate poche e sparse case, non v’erano servizi, strade, piazze, esercizi pubblici, luoghi di raccolta degli abitanti; all’epoca della realizzazione dell’immobile il Comune di Dorgali era privo di strumenti di pianificazione e regolamentazione urbanistica (P.R.G./PUC, Programma di Fabbricazione ecc) e, comunque, non v’era alcun atto che imponesse la licenza di costruzione nelle zone di espansione.
La licenza edilizia in Sardegna fino al 1.1.1970 era necessaria solamente per edificare all’interno dei centri abitati o nelle zone di espansione previste dal p.r.g.
La ricorrente ha poi evidenziato altre criticità del contenuto del provvedimento.
3. Il 19.12.2024 la ricorrente ha depositato la sentenza del Tar Sardegna 622/2023, che ha annullato il provvedimento impugnato su ricorso di altri proprietari.
4. Il Comune di Dorgali si è costituito dando atto della sentenza n.622/23 nel procedimento n.394/2020 promosso da diverso ricorrente, evidenziando che tale decisione non ha riguardato il merito della controversia ma la carenza di motivazione del provvedimento.
Pertanto, la difesa comunale ha chiesto il rigetto del ricorso prospettando la necessità di una autorizzazione edilizia in capo alla parte ricorrente.
5. Nella memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. la parte, dopo aver richiamato il contenuto della sentenza 622/2023, passata in giudicato, ritenendola applicabile a tutti i proprietari del compendio in questione, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere; in subordine, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
6. All’udienza del 20.2.2025, la causa è passata in decisione.
7. Ai fini del decidere è necessario sintetizzare il contenuto della sentenza 622/2023 di questo T.a.r., che ha annullato la medesima ordinanza oggetto del giudizio.
Esaminando il provvedimento impugnato, si vede che esso è riferito a una pluralità di proprietari del compendio in questione, che si articola su tre edifici (A, B, C).
I ricorrenti del caso de quo (ON e EL AL) erano comproprietari di uno dei tre fabbricati costituenti il più ampio compendio immobiliare sito in loc. Cala Gonone (Dorgali) per cui anche oggi è causa.
Il ricorso proposto, e la relativa decisione, riguardava esclusivamente la scala esterna al fabbricato di loro proprietà sito nell’edificio A.
Pertanto, l’ordinanza di demolizione risulta annullata nella parte relativa alla scala e tale decisione non può riguardare la situazione della ricorrente LA, che è del tutto differente.
7.1.La LA è proprietaria, all’interno del Fabbricato B centrale (Mappali catasto terreni 879, 1193, 3694 - Mappale catasto fabbricati 879) al sub. 3 di un “appartamento al primo piano altezza interna 2,91 ml., con ingresso da veranda esterna delle dimensioni di 8,00x1,20 ml. circa, alla quale si accede tramite una scala esterna lato Via Delle Conchiglie. E' composto da tre camere da letto, un soggiorno-pranzo, una cucina, due bagni e un andito.”
Dalla lettura dell’ordinanza di demolizione, sembra emergere la volontà dell’Amministrazione di Dorgali di demolire l’intero compendio immobiliare, ponendo a carico di ciascun comproprietario gli oneri demolitori.
Tuttavia, il provvedimento è assolutamente generico e ingiunge la demolizione per assenza di permesso di costruire ammettendo, in modo confessorio, che l’epoca di costruzione dei fabbricati è ignota.
Nella sentenza 622/2023 invece si dà atto che il compendio è anteriore al 1967, e tale circostanza viene ritenuta pacifica, nonostante nell’ordinanza (identica) essa venga posta in dubbio.
Sta di fatto che, sotto questo specifico dato di fatto, la sentenza 622/2023 è passata in giudicato a conferma di quanto prospettato dalla LA nel ricorso circa l’epoca di costruzione dei fabbricati e circa la non necessità di licenza edilizia per i manufatti costruiti prima del 1967 e posti al di fuori del centro abitato, come era il compendio in questione.
Ne discende che il ricorso deve essere accolto, in quanto il Comune ha, in modo del tutto generico, ingiunto la demolizione dell’intero compendio immobiliare per assenza di licenza edilizia e di autorizzazione paesaggistica senza accertare la data esatta di costruzione dello stesso, data che, per effetto della sentenza 622/023, deve ritenersi anteriore al 1967.
Pertanto, poiché è illegittima l'ordinanza demolitoria di manufatti di cui sia comprovata l'anteriorità dell'opera al 1967 e quindi il loro risalire ad un'epoca in cui l'attività edilizia non era soggetta all'obbligo generalizzato di "chiedere apposita licenza al Sindaco" introdotto solo dall'art. 10, l. n. 765 del 1967 (che ha riformulato l'art. 31, l. n. 1150 del 1942), la tesi difensiva della ricorrente va accolta con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
8. Stante la peculiarità del caso, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Barbara Cavallo | Tito Aru |
IL SEGRETARIO