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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott.ssa Maria Teresa Laurito - giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 3215 del ruolo generale dell'anno
2021 tra
King's Pizza, in persona del legale rappresentante pro tempore FR
NT, con l'avv. Monia Laghi
- appellante
e
Eni s.p.a., con l'avv. Giuseppe Gallo
- appellata avverso sentenza Tribunale di Velletri n. 829/2021 oggetto contratto somministrazione conclusioni come in atti
King's Pizza di FR NT si opponeva al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da Eni s.p.a. per l'importo di euro 5.046,57, oltre ad accessori e spese, in ragione di corrispettivi richiesti, ma non pagati, per la fornitura di energia elettrica.
L'opponente contestava la sussistenza del credito, sostenendo che i consumi indicati nelle fatture fossero errati, sosteneva che le fatture, poste a fondamento del credito, erano state contestate in quanto riportavano un consumo eccessivo e che, essendo stato il contatore sostituito dal distributore unilateralmente l'opponente non aveva potuto effettuare la lettura dei consumi precedenti alla sostituzione, pertanto, concludeva chiedendo di accertare che nulla era dovuto dall'opponente e per l'effetto, revocare il decreto opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando le avverse eccezioni, sostenendo che fossero del tutto generiche ed infondate essendo il credito adeguatamente provato sulla base della documentazione prodotta.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza insorgeva King's Pizza di FR NT.
Resisteva Eni s.p.a.
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 10 gennaio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per erronea valutazione della documentazione prodotta dall'opposta sostenendo che, a differenza di quanto affermato dal Giudice detta documentazione, in quanto contestata, non è sufficiente a provare la correttezza dei consumi.
Con il secondo motivo contesta la validità del documento di controparte allegato n. 8 denominato “dati trasmessi dal distributore” perché del tutto generico, costituendo comunque un atto unilaterale inidoneo a fornire la prova dei consumi.
In sostanza l'appellante ritiene erronea la sentenza per aver fatto mal governo dei principi sull'onere della prova, pervenendo ad affermare che il credito dell'opposta doveva ritenersi provato sulla base delle sole fatture prodotte, mentre era evidente che le sole fatture, documenti di provenienza unilaterale, non potevano costituire fonte di prova in ordine alle prestazioni erogate.
Detto motivo non è fondato.
Secondo la Suprema Corte, “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso,
l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite
(da ultimo: Sez. 6-3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455-01). In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731-02; Sez. 6-3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv.
646832-01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982-01). Ne' ovviamente può sostenersi che la contestazione circa il difetto di funzionamento andava fatta nei confronti della società proprietaria del contatore (Enel
Distribuzione spa), del tutto estranea al rapporto di somministrazione, e senza tener conto che il contatore, di chiunque sia la proprietà, è utilizzato dal somministrante per la rilevazione die consumi” (Cass. 16 novembre 2021, n.
34701).
Nella vicenda per cui è causa, tuttavia, l'appellante si è limitato a sostenere che i consumi fossero eccessivi in maniera del tutto generica e senza fornire alcun elemento di prova né ha contestato il mal funzionamento del contatore.
Al contrario il Tribunale ha ritenuto provato il credito non solo sulla base delle fatture ma valutando tutta la documentazione prodotta da Eni, tra cui il contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra le parti e i dati trasmessi dal distributore, rilevando l'inconsistenza e assoluta genericità delle contestazioni sollevate dall'attuale appellante.
Il Giudice di primo grado, richiamando il principio affermato costantemente dalla giurisprudenza (v. Cass. n. 297/2020; ribadito da Cass. n.
28984/2023) secondo cui:” In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che
l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di
misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” ha correttamente affermato che nel caso di specie l'opponente non aveva assolto all'onere probatorio, non avendo dimostrato nulla in ordine ad anomalie del contatore.
Con altro motivo l'appellante lamenta l'erronea dichiarazione di inammissibilità delle richieste istruttorie, sostenendo che il Giudice non ha neppure considerato i due documenti allegati all'atto di opposizione (n. 10 e 12).
Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la richiesta di prove orali, così testualmente affermando: “Nella fattispecie l'opponente, pur chiedendo
l'ammissione di prove orali tese – in sintesi – a verificare la non corretta contabilizzazione dei consumi addebitati, non ha fornito alcuna prova su errati addebiti di costi o remunerazioni non dovute, né ha concretamente indicato somme illecitamente imputate, né ha documentato contestazioni nel corso del rapporto;
alla luce di quanto sopra evidenziato, va dunque confermato il rigetto della richiesta di prova orale articolata dall'opponente poiché inammissibile (in quanto avente ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente, ovvero contenenti valutazioni e/o giudizi anche di natura tecnica) e/o irrilevante ai fini del decidere”.
Ed invero va osservato che i documenti allegati all'atto di opposizione dall'attuale appellante (n. 10 e 12) la quale sostiene che siano stati trascurati dal
Giudice di primo grado, in realtà sono due missive di generica contestazione, che non contengono elementi idonei a comprovare la incongruità dei consumi riportati nelle fatture.
Infine l'appellante impugna il capo relativo alle spese sostenendo che il
Giudice avrebbe dovuto compensarle.
Anche detto motivo è infondato.
Occorre in primo luogo osservare che ai sensi dell'art. ex art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese può essere disposta in caso di reciproca soccombenza o di novità della questione o mutamento di giurisprudenza o altre gravi ragioni che il Giudice è tenuto ad indicare (v. sentenza Corte Cost. n. 77/2018).
Nel caso di specie il Tribunale, rigettando la domanda ha correttamente applicato il principio della soccombenza, non sussistendo né reciproca soccombenza né oscillazioni giurisprudenziali nella materia o altre gravi ragioni che potessero giustificare una compensazione delle spese di lite.
Conclusivamente, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da King's Pizza nei confronti di Eni S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 829/2021 così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.966,00 oltre a rimborso forfetario
15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Roma, li 9 aprile 2025
Il Presidente estensore