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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4556 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RUSSO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_2 margine del ricorso, dall'avv. BOVE GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/03/2025 e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 05/12/2009, che dall'unione coniugale erano nati i figli (nata a [...] il [...]) e ( nato a [...]_2
Napoli il 23.10.2015), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ a) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto nei domicili che liberamente fisseranno, obbligandosi a darsi tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza;
b) La IG.ra ha trasferito la propria residenza unitamente ai figli in Napoli alla Via del Pt_3
Sebeto n. 13; c) La IG.ra svolge lavori occasionali e saltuari di call Parte_1
center, mentre il IG. quale operaio;
In considerazione della situazione Parte_2
patrimoniale delle parti, le stesse stabiliscono che il IG. corrisponderà alla Parte_2
moglie, IG.ra , quale contributo per il mantenimento euro 500,00 Parte_1
(cinquecento,00), euro 250,00 (duecentocinquanta,00) per ogni figlio, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, sul codice
IBAN [...]; Resta l'onere a carico di entrambi i genitori di provvedere, nella misura del 50%, alle spese di studio, spese mediche e spese straordinarie riguardanti i figli;
La richiesta dell'assegno unico spettante sarà effettuata nella misura del 50% da ciascun genitore;
Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e tenendo presente le eIGenze scolastiche e parascolastiche dei minori, avrà facoltà di tenere i figli con sé: almeno due giorni a settimana (martedì e giovedì o da concordarsi in base alle eIGenze scolastiche dei minori o alle eIGenze lavorative del genitore) dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00; nei week end alternati e precisamente dalle ore 14,30 (al termine delle lezioni scolastiche) del venerdì sino al lunedì con accompagnamento all'istituto scolastico oppure entro le 21 della domenica;
ulteriori periodi di visita /frequentazione possono essere concordati con preavviso tra i genitori e nel rispetto della volontà del minore e degli impegni di studio, sociali e sportivi, con possibilità di pernottamento anche infrasettimanale. periodo metà maggio metà settembre, per la tipologia di
Pt_ lavoro svolto dal IG. , i figli resteranno con il padre per tre giorni infrasettimanali dal martedì al giovedì, essendo lo stesso particolarmente impiegato per eIGenze lavorative nel weekend. VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI :I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. • Il primo novembre, festa di tutti i Santi e 8 dicembre,
Immacolata Concezione, Primo maggio, festa del Lavoro, 2 giugno, festa nazionale della
Repubblica. I minori trascorreranno queste feste ad anni alterni con la madre ed il padre.
Vacanze di Natale : I figli trascorreranno il 24 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio con un
2 genitore, il 25 dicembre, il 1 e 5 gennaio con l'altro genitore o, in alternativa, il 24 – 25 – 26 dicembre con un genitore ed il 30 - 31 – 1 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Pasqua e
TT : I figli trascorreranno in modo alternato annualmente il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis con i genitori . Compleanno della madre : I figli trascorreranno l'intero giorno con la madre. Compleanno del padre : I Figli trascorreranno l'intero giorno o parte di esso con il padre, sempre in base agli impegni lavorativi dello stesso. Compleanno dei figli : I figli trascorreranno con alternanza annuale il giorno del loro compleanno la mattina/pomeriggio con un genitore e tardo pomeriggio /pernotto con l'altro genitore- Festa della mamma e del PA . – I figlii trascorreranno le festività con i rispettivi genitori. Vacanze estive : - I genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni durante la pausa estiva:- Se i minori frequenteranno campi estivi, i costi e l'impegno saranno pagati da entrambi i genitori nella misura del 50%. PERIODI
DI VACANZA - Nel lasso temporale fine maggio a metà settembre avendo il padre per il tipo di impiego particolari necessità, i figli trascorreranno una settimana nell'indicato periodo da stabilirsi per eIGenze lavorative entro e non oltre il 30 maggio dell'anno in corso. Durante il periodo delle vacanze scolastiche invernali i figli potranno trascorrere con il padre una settimana di vacanza e viceversa potranno trascorrere una settimana con la madre. -Il Viaggio fuori dal paese di residenza non è consentito senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. Per il primo anno dalla sottoscrizione degli accordi sono consentiti solo viaggi in Europa. - I ricorrenti dichiarano che già hanno provveduto a dividersi oggetti, beni e suppellettili di comune accordo;
-
I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.92 ,parte II , S. A ,sez. E, reg. Atti Matrimonio anno 2009) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 09.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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