Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 3625 del 20.11.2024 Oggetto: maggiorazione sociale su pensione categoria Inv.Civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Graziuso e Roberta Lezzi Pt_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gabellone CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 21.05.2021 -premesso di essere titolare di pensione cat. CP_1
INV.CIV. n. e di possedere i requisiti per beneficiare della maggiorazione sociale dei P.IVA_1 trattamenti pensionistici di cui all'art. 38 l.n. 448/2001 a far data dal novembre 2020- chiedeva la condanna dell' al pagamento della predetta maggiorazione, stante il rigetto della domanda Pt_1
amministrativa disposto per la ritenuta insussistenza del requisito reddituale.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti, evidenziando l'insussistenza del Pt_1
requisito reddituale, in quanto, ai redditi dichiarati dal pensionato nella domanda amministrativa (pari a € 5.761,00, per il 2019, e a € 7.468,00 per il 2020), dovevano aggiungersi i redditi rivenienti dalla pensione da incrementare. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente a percepire la maggiorazione sociale della pensione di invalidità civile cat. INVCIV
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aver riportato la normativa di riferimento, il Tribunale rilevava che, nella domanda amministrativa, il ricorrente aveva dichiarato di avere percepito redditi pari a € 5.761,00 per il 2019, e € 7.468,00 per il
2020 e che tali somme corrispondevano agli importi indicati nei modelli TE08 e TR/150 allegati in atti, sicché, in mancanza di più puntuali spiegazioni, non vi erano motivi per accedere agli assunti dell' , secondo cui ai redditi indicati nella domanda amministrativa dovevano aggiungersi quelli Pt_1
derivanti dalla pensione da incrementare.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , censurandola nella parte in cui il Tribunale aveva Pt_1
ritenuto che non vi fossero redditi ulteriori rispetto a quelli indicati nella domanda amministrativa, non tenendo conto che i redditi rivenienti dalla prestazione cat. INV.CIV. non erano riportati nei documenti, cui il Tribunale aveva fatto riferimento. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda proposta con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio , che ha contestato gli avversi assunti, sostenendo che il reddito CP_1
riveniente dalla pensione INV.CIV. non concorreva a determinare il limite di reddito annuale e che, comunque, dall'anno 2022 egli non percepiva più il reddito da locazione, stante l'alienazione dell'immobile di cui era stato precedenza proprietario. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 7.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come è noto, l'art. 38 l.n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha previsto, al comma 1, l'incremento,
a decorrere dall'1.1.2002, delle maggiorazioni sociali di taluni trattamenti pensionistici “fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità”, prevedendo, al comma 4, che tale incremento dovesse essere corrisposto ai soggetti “di età pari o superiore a 60 anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione”. Con la sentenza n. 152/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, disponeva che i benefici incrementativi di cui al comma 1 fossero concessi ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni anziché ai soggetti di età superiore a 18 anni, puntualizzando che il beneficio della maggiorazione (decorrente dalla pubblicazione della sentenza sulla G.U.) restava comunque subordinato alle condizioni reddituali di cui al comma 5 dello stesso art. 38. A seguito di tale pronuncia, è intervenuto l'art. 15 d.l. n. 104/2020 che ha modificato, “con effetto dal 20 luglio 2020”, il comma 4 dell'art. 38, disponendo la sostituzione delle parole “di età pari
o superiore a sessanta anni” con le parole “di età superiore a diciotto anni”.
2 Come già detto, anche dopo la suddetta modifica normativa, continua a permanere la necessità dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 38, secondo cui “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni : a) il beneficiario non possegga redditi propri su base annua pari o superiori a
6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”.
Vale precisare che, per effetto degli aumenti previsti dallo stesso comma 5, nell'anno 2020 (che qui rileva) l'originario importo di € 516,46 mensili era pari a € 651,51 e che il limite di reddito annuo ammontava a € 8.469,63 (vale a dire € 651,51 x 13 mensilità).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che la norma di cui al comma 5 lett. a) non esclude il reddito proveniente dalla stessa pensione da incrementare dalla base reddituale da considerare ai fini della concessione. Al contrario, l'art. 38 parla di “reddito proprio” al comma 1, dove stabilisce che la misura dei trattamenti pensionistici “è incrementata … fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 al mese per tredici mensilità”, e al comma 5 lett. a), laddove prevede che il beneficio incrementativo compete a condizione che “il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro”: il legislatore, coerentemente con la volontà di garantire al pensionato una pensione di almeno un milione di lire al mese, ha espressamente qualificato come “reddito proprio” la pensione in godimento e ha conseguentemente escluso dal beneficio coloro che fossero già titolari di un “reddito proprio”, ovvero di un trattamento pensionistico mensile, pari o superiore al milione di lire (dal momento che, come in precedenza osservato, l'importo di € 6.713,98 costituisce proprio il prodotto della moltiplicazione di € 516,46 per tredici mensilità).
Pertanto -contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata- appare del tutto logico e coerente con la ratio legis considerare, ai fini del limite di reddito annuo, anche l'importo della pensione da incrementare, per come, peraltro, già ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema
Corte (v. tra le altre, Cass. n. 6950/2023, n. 30566/2019).
Nella specie, emerge dagli atti che nell'anno 2019 ha percepito un reddito di € 5.759,00 CP_1
(di cui € 2.850,00 quale reddito riveniente da canone di locazione e € 2.843,00 quale reddito da lavoro dipendente, cfr. modello 730 allegato agli atti di parte ricorrente in primo grado), mentre nell'anno
2020 il reddito è stato pari a € 7.468,00 (di cui € 2.918,00, quale reddito da fabbricati, e € 4.550,00 quale reddito da lavoro dipendente cfr. stampa dei redditi allegata al fascicolo di parte dell' in Pt_1
3 primo grado e dichiarazioni contenute nella domanda amministrativa); in entrambi i casi i suddetti importi non includono i redditi relativi alla prestazione per invalidità civile che, come è noto, non essendo soggetti a tassazione, non sono inseriti nella dichiarazione dei redditi.
Considerato che parte appellata ha percepito, a titolo di pensione di inabilità civile, l'ulteriore importo di € 3.713,58 nell'anno 2019 e di € 3.732,17 nell'anno 2020, per entrambi gli anni risulta superato il limite reddituale di legge, fissato in € 8.469,63.
In considerazione di tanto, la condotta dell' -che ha respinto la domanda dell'appellato, volta al Pt_1
riconoscimento della maggiorazione sociale sulla pensione cat. INVI. va esente da censure. CP_2
Né argomenti in contrario possono trarsi dal fatto che a partire dell'anno 2022 parte appellante non risulti più titolare del reddito riveniente dal canone di locazione, stante l'insussistenza dei requisiti reddituali al momento della presentazione della domanda amministrativa (30.10.2020) da cui è scaturito il presente giudizio e che costituisce oggetto di causa.
Sulla scorta delle suesposte motivazioni, l'appello deve essere accolto, con conseguente rigetto della domanda proposta con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del doppio grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 17.12.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 20.11.2024 n. 3625 del Tribunale Pt_1 CP_1 di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con ricorso CP_1 introduttivo del 21.05.2021.
Dichiara irripetibili le spese del doppio grado.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 7.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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