Sentenza 22 giugno 2017
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione o del rinvio che, per effetto del mutamento della struttura del reato continuato per essere la regiudicanda satellite divenuta la più grave, apporti per uno dei fatti unificati dalla identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione della corte di appello che, in sede di giudizio di rinvio, tenuto conto del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dal d.l. 20 marzo 2014 n. 36, convertito con legge 16 maggio 2014 n. 79, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aveva individuato come nuovo reato più grave quello di cui all'art. 629 cod. pen. e rideterminato per esso la pena base in termini peggiorativi rispetto a quelli fissati come reato-satellite dal giudice precedente, irrogando comunque, per gli aumenti a titolo di continuazione, una pena complessivamente inferiore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2017, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2017 |
Testo completo
01957-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1987 Aldo Cavallo - Presidente - Sent. n. sez. UP 22/06/2017 Elisabetta Rosi Aldo Aceto R.G.N. 4103/2017 Emanuela Gai Carlo Renoldi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZI LA, nato a [...] il [...], DE OL ER, nato a [...] il [...], RD AR nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 28/01/2016 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per RD e ZI e il rigetto per DE OL;
udito, per AR RD, l'avv. Luca Giudetti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19/03/2014, pronunciata in parziale riforma di quella in data 2/05/2012 del Tribunale di Napoli, la Corte di appello di Napoli aveva affermato la responsabilità penale di LA ZI per i reati di cui agli art. 74, comma 6 del d.P.R. n. 309/1990 (capo A), 73 comma 5 del medesimo d.P.R. (capo B), 110, 81 cpv., 629 cpv. cod. pen. (capi I ed F); di ER DE OL, per i reati di cui agli artt. 74, comma 6 del d.P.R. n. 309/1990 (capo A), 73, comma 5 e 80, comma 1, lett. g) del d.P.R. 309/1990 (capo B), 110, 81 cpv., 629 cpv. cod. pen. (capo I); di AR RD per i reati di cui agli artt. 74, comma 6 del d.P.R. 309/1990 (capo A), 73, comma 5 e 80, comma 1, lett. g) del medesimo сал d.P.R. (capo B) nonché di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola (capo H). Per l'effetto, la pena inflitta a ZI, con le attenuanti generiche e con l'attenuante di cui al 5° comma dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990 equivalenti alle aggravanti, era stata rideterminata in nove anni di reclusione e in 36.000,00 euro di multa;
mentre erano state confermate quelle inflitte a AR RD (di otto e quattro mesi di reclusione e di 30.000,00 euro di multa) e a ER DE OL (di otto anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa).
2. Con sentenza n. 48387/15 pronunciata in data 3/11/2015, la Quarta Sezione della Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata, tra gli altri, nei confronti di RD e DE OL perché i reati loro rispettivamente ascritti ai capi A), B), D) ed E) erano estinti per prescrizione;
e con rinvio alla Corte di appello di Napoli limitatamente alla determinazione della pena nei confronti, per quanto qui di interesse, di DE OL, RD e ZI. Nel resto i ricorsi erano stati rigettati. In particolare, la Corte di legittimità aveva ritenuto necessario procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 79 del 16/05/2014 di conversione del D.L. n. 36 del 2014 e ancor prima del D.L. n. 146 del - 23/12/2013, convertito in legge n. 10 di 21/02/2014 - che avevano previsto la natura di reato autonomo dell'ipotesi di cui al 5° comma del d.P.R. 309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti, con la conseguente esclusione di tale fattispecie dal giudizio di bilanciamento tra circostanze, introducendo un regime palesemente più favorevole sul piano sanzionatorio.
3. Con sentenza emessa in data 28/01/2016, la Corte d'appello di Napoli rideterminò la pena inflitta ai tre imputati, condannando LA ZI a sette anni e quattro mesi di reclusione e 2000,00 euro di multa, ER DE OL a cinque anni di reclusione e 1.000 euro di multa e AR RD a tre anni, sei mesi di reclusione e 600 euro di multa.
4. Avverso la sentenza d'appello pronunciata in sede di rinvio hanno proposto nuovo ricorso per cassazione i tre imputati a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari, deducendo una serie di motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 4.1. L'avv. Diego Di Bonito, nell'interesse di LA ZI, ha formulato un unico motivo di doglianza, con il quale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in relazione all'aumento a titolo di continuazione disposto in relazione ai capi A), F) e I), che secondo il ricorrente avrebbe violato il divieto di reformatio in pejus.
4.2. L'avv. Anna Maria Picascia, per conto di ER DE OL, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l'inosservanza o 2 erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento sia al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, avuto riguardo alla personalità del ricorrente e alla minore rilevanza del ruolo in concreto svolto;
sia alla non "equa quantificazione" della pena irrogata dal giudice di appello.
4.3. L'avv. Luca Giudetti, per conto di AR RD, censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'aumento a titolo di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. disposto con riferimento ai reati di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola. Ciò sul presupposto che, in realtà, la violazione configurabile sarebbe soltanto quella di porto illegale dell'arma, laddove la condotta di detenzione dovrebbe essere assorbita nella prima, in quanto ante factum non punibile, essendo l'azione del detenere iniziata contestualmente a quella del porto dell'arma in luogo pubblico. Sotto altro e distinto profilo, la soluzione accolta dai giudici del rinvio violerebbe il divieto di reformatio in pejus, dal momento che la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento al "delitto di cui al capo h" e la pronuncia di appello, poi annullata, aveva trattato unitariamente le condotte di cui agli artt. 10 e 12 della legge n. 497 del 1974. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato da ER DE OL è manifestamente infondato.
1.1. Preliminarmente giova rilevare, quanto al profilo relativo al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata, che le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Condizione, questa, che deve ritenersi riscontrata nella specie, avendo la Corte fatto riferimento alla necessità di addivenire alla determinazione di una pena adeguata al caso concreto, che tenesse conto della "minore incisività" del ruolo svolto dall'imputato nella commissione del reato concorsuale e del carattere risalente dei fatti;
risultato evidentemente conseguito proprio attraverso il riconoscimento dell'equivalenza tra aggravanti e attenuanti.
1.2. Quanto, poi, alla concreta quantificazione della pena, asseritamente "non equa", rileva il Collegio che, al di là della assoluta genericità della censura, tale da rendere di per sé inammissibile la relativa doglianza, la Corte territoriale ha espressamente richiamato i criteri alla stregua dei quali ha formulato il giudizio и в 3 с discrezionale sulla determinazione della pena, giungendo ad una commisurazione che è stata espressamente ritenuta "congrua", con ciò conformandosi alle puntuali indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in sede di concreta determinazione della pena, è comunque sufficiente l'utilizzo di espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596), in particolare quanto, come nel caso di specie, la pena sia stata determinata in misura AL corrispondente al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 in data 8/05/2013, dep. 8/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464).
2. Il ricorso presentato da LA ZI è infondato.
2.1. La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha ritenuto che a seguito delle modifiche normative che, come ricordato, hanno inciso sulla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, il reato più grave, preso in considerazione ai fini della determinazione della pena base per gli aumenti a titolo di continuazione, è stato individuato in quello previsto dal capo F) e non più nel delitto contestato al capo B), considerato come violazione più grave dalla prima sentenza, poi annullata, dei giudici di appello napoletani. Orbene, secondo la difesa di ZI, tale decisione avrebbe violato il divieto di reformatio in pejus, che secondo le stesse Sezioni unite riguarderebbe non soltanto l'entità complessiva della pena, ma "tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione". Pertanto, secondo la tesi difensiva, anche i giudici del rinvio avrebbero dovuto considerare, quale violazione più grave, quella di cui al capo B) ed avrebbero dovuto determinare la pena base alla stregua della nuova cornice edittale, ovvero, per quanto concerne la pena detentiva, quella compresa tra i sei mesi e i quattro anni di reclusione.
2.2. In proposito, giova premettere che, in tema di divieto di reformatio in pejus, la Suprema Corte in più occasioni ha avuto modo di affermare una serie di principi di diritto che possono essere riassunti nei termini di seguito indicati. Innanzitutto, il divieto di reformatio in pejus opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in pejus l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell'imputato (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, dep. 14/04/2014, C., Rv. 258652; Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012, dep. 22/01/2013, F., Rv. 254536). Detto principio, dunque, avrebbe dovuto essere rispettato anche nel giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza oggi impugnata. 4 In secondo luogo, il divieto di reformatio in peius riguarda la pena complessivamente considerata e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere alla sua determinazione (Sez. 6, n. 19132 del 26/03/2009, dep. 7/05/2009, Bussu, Rv. 244184; Sez. 1, n. 13702 del 13/03/2007, dep. 3/04/2007, Santapaola, Rv. 236433). Tale soluzione trova, del resto, un avallo nella formulazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., che fa proprio riferimento alla pena "complessivamente irrogata", a riprova che il legislatore ha preso in considerazione, come termine di riferimento e vincolo per il nuovo giudice, soltanto la pena complessiva e non certo i singoli segmenti -О passaggi di giudizio che hanno concorso a determinare quella pena (così, in motivazione, ancora Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014). In terzo luogo, quando, come nella specie, sia mutata la struttura del reato continuato, per essere la regiudicanda satellite diventata quella più grave, il giudice dell'impugnazione che apporti, per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso, un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, non irrogando una pena complessivamente maggiore, non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, dep. 14/04/2014, C., Rv. 258652; Sez. 6, n. 15890 del 3/12/2013, dep. 9/04/2014, Lleshi e altri, Rv. 261528; Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, dep. 4/07/2014, Boschi, Rv. 260099). Dunque, quando, come avvenuto nel caso che occupa, nel nuovo giudizio sia mutata la individuazione del reato più grave (ora rappresentato dal delitto di estorsione), la rideterminazione della pena del nuovo reato più grave in termini peggiorativi rispetto a quelli fissati per il medesimo reato quale reato-satellite dal giudice precedente, non contrasta, appunto, con il divieto di reformatio in peius (v. Sez. 6, n. 4162 del 7/11/2012, dep. 28/01/2013, Ancona e altri, Rv. 254263; Sez. 5, n. 12136 del 2/12/2011, Mannavola, Rv. 252699; Sez. 4, n. 41585 del 4/11/2010, Pizzi, Rv. 248549; Sez. 6, n. 18301 del 11/05/2010, Benadras, Rv. 247013; Sez. 1, n. 41310 del 7/10/2009, Huang, Rv. 245042). Una volta che, nei termini anzidetti, sia stato rispettato, da parte del giudice del rinvio, il principio posto dall'art. 597 del codice di rito, lo stesso giudice di rinvio può, dunque, liberamente procedere alla riformulazione del trattamento sanzionatorio, con l'unico limite di non potersi discostare dal minimo edittale concesso. Ciò che, nel caso di specie, risulta essere puntualmente avvenuto.
3. Il ricorso presentato da AR RD è parimenti infondato.
3.1. Preliminarmente occorre osservare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, soltanto quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista, altresì, la prova che l'arma non sia stata in precedenza 5 м detenuta (Sez. 6, n. 46778 del 9/07/2015, dep. 25/11/2015, Coscione e altri, Rv. 265489; Sez. 1, n. 18410 del 9/04/2013, dep. 24/04/2013, Vestita, Rv. 255687; Sez. 1, n. 32967 del 3/06/2010, dep. 8/09/2010, Casanova, Rv. 248272; Sez. 1, n. 4490 del 20/12/2001, dep. 5/02/2002, Lo Russo, Rv. 220647; Sez. 1, n. 7759 del 11/06/1996, dep. 7/08/1996, Zavettieri, Rv. 205532). In proposito, il ricorrente non ha allegato di avere specificato, nel corso del giudizio di merito, la asserita contemporaneità delle due condotte, sicché del tutto legittimamente il giudice di secondo grado non ha effettuato alcuna verifica sul punto, essendosi all'evidenza attenuto al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (in termini v. Sez. 6, n. 46778 del 9/07/2015, dep. 25/11/2015, Coscione e altri, in motivazione), peraltro resa manifesta dalla descrizione del fatto contenuto proprio nella sentenza di primo grado (in cui era stato riportato che ZI, utilizzando un foro nella recinzione della comunità presso la quale era ospitato, aveva consegnato una pistola, evidentemente da lui in precedenza detenuta, a due complici che lo attendevano nello spazio antistante, i quali erano stati successivamente bloccati dal personale di polizia appostato poco distante).
3.2. Tanto premesso in ordine alla pacifica configurabilità di un concorso tra i due reati de quibus, deve per il resto escludersi la prospettata violazione del divieto di reformatio in pejus, considerato che dalla lettura della sentenza di primo grado non è dato evincere alcuna valutazione espressa in ordine alla configurabilità di un unico delitto, potendo la locuzione prima ricordata essere spiegata alla luce della nota teorica della "unicità" del reato continuato e dovendo al contrario ritenersi non contestabile, alla luce dell'accertamento "in fatto" compiuto dal primo giudice, così per come descritto al paragrafo che precede, che anche la sentenza di primo grado abbia riscontrato l'esistenza di due distinte violazioni (ovvero la detenzione illegale della pistola in comunità e il successivo concorso nel porto dell'arma conseguente alla cessione della stessa ai due complici che si trovavano all'esterno della comunità). In ogni caso, è appena il caso di rilevare come dal testo della sentenza della Corte di cassazione si evinca che la Corte territoriale, con sentenza del 19/03/2014, aveva ritenuto esistenti i delitti "di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola (capo H)" e non avendo il ricorrente impugnato sul punto, la relativa questione doveva ritenersi ormai definita già in quella fase processuale e non più suscettibile di nuove deduzioni critiche, avendo il giudizio di rinvio ad oggetto unicamente il trattamento sanzionatorio. Pertanto, anche le censure formulate da RD devono ritenersi infondate.
4. In conclusione, il ricorso presentato da ER DE OL deve essere dichiarato inammissibile. Pertanto, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono 6 elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.500,00. I ricorsi di ZI e RD devono, invece, essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso di DE OL ER e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di ZI e RD e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22/06/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Carta Békoldi Aldo Cavallo Al l DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 GEN 2010 IL CANCELLIERE Luana Mykini 7