Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in peius", applicabile anche al giudizio di rinvio, concerne il dispositivo e riguarda unicamente la pena complessiva e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere alla sua determinazione, ivi compresi gli aumenti e le diminuzioni, per cui, in motivazione, il giudice può rideterminare la pena per il reato base nel massimo edittale in senso sfavorevole all'imputato, sempre che non irroghi una pena complessiva più grave di quella precedentemente irrogata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2007, n. 13702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13702 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/03/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 381
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 043475/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NT SALVATORE, N. IL 01/07/1958;
avverso SENTENZA del 21/06/2006 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv.to RAGONESE Michele, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 giugno 2006, la corte di assise di appello di Catania, pronunciandosi quale giudice di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla corte di cassazione, fissava in anni sedici di reclusione la pena finale da infliggere a NT AL per l'omicidio di EL IE commesso in Misterbianco nel lontano 1988.
La corte di cassazione, con sentenza del 26 maggio 2005, aveva infatti annullato la sentenza emessa il 9 gennaio 2004 dalla stessa corte territoriale, limitatamente al reato satellite ascritto all'imputato, estintosi nel frattempo per prescrizione, rinviando ad altra sezione della corte di assise di appello di Catania per la determinazione della pena, per cui compito esclusivo del giudice di rinvio era quello di determinare la pena per il reato di omicidio, scorporando dalla complessiva pena di anni 20 quella riferibile al reato satellite (A1: detenzione e porto illegale di armi da sparo). Nel motivare la pena finale inflitta di anni 16 di reclusione, il giudice del rinvio seguiva questo ragionamento: la corte di assise di appello, con sentenza del 6 dicembre 2000, aveva condannato il PA ad anni 30 di reclusione, determinando la pena base per l'omicidio in 27 anni, con un aumento di 3 anni per la continuazione con il reato satellite;
dopo un primo annullamento con rinvio disposto dal giudice di legittimità (con sentenza del 26 ottobre 2002), la stessa corte territoriale aveva condannato l'imputato alla pena di anni 20 di reclusione, riducendo di un terzo la pena originariamente fissata in anni 30 di reclusione ai sensi dell'art.442 c.p.p., posto che la sentenza di annullamento aveva confermato la decisione sia in punto di responsabilità che in punto di quantificazione della sanzione;
il limite edittale di 27 anni indicato nella stessa sentenza di appello era superiore ai limiti di legge, in quanto, stante l'avvenuto giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate (art. 61 c.p., n. 1 e art. 577 c.p., n. 3), la sanzione andava determinata con riferimento alla pena prevista per l'omicidio semplice (reclusione non inferiore ad anni 21), sicché, avuto riguardo alla regola generale enunciata dall'art. 23 c.p., la pena andava individuata in anni 24 di reclusione, così riducendo l'originaria pena di anni 27, per cui applicando la riduzione per il rito abbreviato, la pena finale andava fissata in anni 16 di reclusione.
Ricorre per cassazione il PA per il tramite del suo difensore, il quale lamenta, sotto il profilo della violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), che la sentenza del 6 dicembre 2000 non aveva affatto determinato la pena per l'omicidio nel massimo edittale (indicato apoditticamente in anni 27 di reclusione e non in 30 anni), sicché la determinazione della pena nel massimo consentito dall'art. 23 c.p. rappresentava una violazione del divieto di reformatio in pejus previsto dall'art. 597 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il divieto di reformatio in pejus invocato dalla difesa del ricorrente è senz'altro un principio di portata generale che va applicato anche al giudizio di rinvio, sicché non è possibile che nel giudizio di rinvio si producano effetti più gravi per l'imputato, in quanto il giudizio di rinvio è una fase che si collega alla sentenza di annullamento in modo che il giudice di rinvio, quando sia giudice di appello, non solo non può riformare in peggio la sentenza di primo grado, ma non può neanche emettere una sentenza più sfavorevole per l'imputato di quella annullata dalla corte di cassazione (Cass., 29 settembre 1995, Garbardella, in Cass. pen. mass, ann., 1995, 620; Id., 24 febbraio 1989, Parigi, ibidem, 1990, 1083).
Sennonché il divieto di reformatio in pejus riguarda il dispositivo della sentenza di appello e non si riferisce alla motivazione del provvedimento, la quale può essere anche meno favorevole all'imputato, anche perché il principio indicato non garantisce all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli in precedenza, ma è diretto solo ad impedire che il giudice di secondo grado (o quello di rinvio) possa irrogare una pena più grave (Cass., 9 giugno 1992, Morabito, in Aron. n. proc. pen., 1993, 393; Id., 28 maggio 1992, Malavasi, in CED Cass., n. 191339). Questa corte, in particolare, non ha mancato di rilevare che il divieto in parola riguarda solo l'inflizione della pena complessiva e non si estende ai singoli elementi che la compongono o ai calcoli effettuati per giungere ad essa, ivi compresi quelli riguardanti gli aumenti o le diminuzioni, sicché non può porsi in discussione la facoltà del giudice di ridefinire eventualmente l'incidenza concreta di alcuni di essi, tra i quali la valutazione della misura della pena inflitta per il reato più grave (arg. ex Cass., 28 maggio 1992, Malavasi, cit). Ne deriva che correttamente il giudice di rinvio ha determinato la pena per il reato di omicidio sulla base della valutazione di gravità del reato espressa il 6 dicembre 2000 dai giudici della corte di assise di appello di Catania, individuando in anni 27 il massimo edittale della pena irrogata al ricorrente, che, peraltro, non ha mai costituito oggetto di impugnazione.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2007