Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2007, n. 13702
CASS
Sentenza 13 marzo 2007

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Il divieto di "reformatio in peius", applicabile anche al giudizio di rinvio, concerne il dispositivo e riguarda unicamente la pena complessiva e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere alla sua determinazione, ivi compresi gli aumenti e le diminuzioni, per cui, in motivazione, il giudice può rideterminare la pena per il reato base nel massimo edittale in senso sfavorevole all'imputato, sempre che non irroghi una pena complessiva più grave di quella precedentemente irrogata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2007, n. 13702
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13702
    Data del deposito : 13 marzo 2007

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