Sentenza 20 dicembre 2001
Massime • 1
Il reato di violazione dell'obbligo gravante sul sorvegliato speciale di non possedere armi (art. 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423) concorre con il reato di detenzione e porto abusivo di armi aggravato dalla condizione di sorvegliato speciale (art. 9 legge 31 maggio 1965, n. 575).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2001, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 20/12/2001
1. Dott. BRUNO ROSSI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - rel. Consigliere - N. 1277
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 23632/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO RUSSO Carlo, n. 23.12.1967 a Napoli,
avverso la sentenza in data 13.2.2001 della Corte d'Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata e ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Carmine DI ZENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso Non comparso il difensore Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe è stata confermata la condanna inflitta con rito abbreviato a LO RUSSO Carlo dal G.I.P. del Tribunale di Napoli per ricettazione, detenzione e porto illegali di arma clandestina - con l'aggravante della condizione di sorvegliato speciale - nonché per violazione del divieto, accessorio alla misura di prevenzione, di disporre di armi, reati tutti unificati per la continuazione.
Secondo il giudice di appello correttamente era stato ritenuto il concorso dei reati di detenzione e porto della pistola indicata nell'imputazione, nonché di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 9 L. 27.12.1956 n. 1423), trattandosi di violazioni che attengono a diversi beni giuridici e presuppongono che l'autore abbia dapprima detenuto illegalmente l'arma per poi portarla in luogo pubblico senza licenza, e abbia contestualmente violato la prescrizione di non tenere con sè armi, conseguente alla misura di prevenzione, fattispecie che per la sua autonomia ben può coesistere con i reati relativi al possesso della pistola, anche se aggravati ex art. 9 L. 31.5.1965 n. 575 per la sua qualifica soggettiva di sorvegliato speciale.
Quanto alla clandestinità dell'arma, era comprovata dai verbali di arresto e sequestro, da cui emergeva che non era stato possibile rilevare il numero di matricola. Non veniva perciò accolta la richiesta di perizia, avanzata con l'atto di appello. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione degli artt. 15 C.P. e delle norme incriminatrici di cui all'imputazione, nonché dell'art. 192 C.P.P., e correlativi vizi della motivazione. Anzitutto, non si era tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il reato di detenzione illecita di arma, pur potendo astrattamente concorrere con quello di porto della stessa, rimane da quest'ultimo assorbito quando vi sia coincidenza temporale tra le due condotte.
In secondo luogo, l'abrasione del numero di matricola, della pistola e - in ipotesi - la sua effettiva idoneità a renderlo illeggibile non potevano essere ritenute sulla sola base dell'affermazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria;
il diniego della perizia si risolveva in una non consentita inversione dell'onere della prova. Infine, l'aggravante contestata per i reati in tema di armi - inerente alla qualifica soggettiva di sorvegliato speciale - non poteva coesistere con l'autonoma incriminazione per violazione dell'obbligo del sorvegliato di non possedere armi, poiché altrimenti si sarebbe sanzionata due volte la medesima condotta. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) le condotte di detenzione d'arma non denunciata e di porto di arma - denunciata o meno - in luogo pubblico senza licenza sono distinte;
le relative norme incriminatrici non si trovano in rapporto di specialità e, di regola, concorrono. Vi può essere assorbimento nel solo caso in cui si riscontri piena coincidenza temporale tra la detenzione e il porto della medesima arma. Tale ipotesi è peraltro residuale e, anche in pura linea di fatto, non rispondente a "quod plerumque accidit", poiché è normale che l'agente acquisti prima la disponibilità dell'arma e poi, in relazione a situazioni contingenti sopravvenute, la porti con sè. Ne segue che solo l'acquisita prova del contrario può giustificare l'assorbimento; in proposito non si configura un onere probatorio a carico dell'imputato, incompatibile con il sistema processuale, ma bensì un onere di allegazione, nel senso che, in mancanza di specifica deduzione della concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice non è tenuto ad effettuare verifiche e può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione sul porto (cfr. Cass., Sez. 2^, 28.1/27.6.1986, Cirimbilli;
10.7.1987/30.1.1988, Cannizzaro;
Sez. 1^ 11.6/7.8.1996, Zavettieri). È dunque corretta la decisione adottata nel caso di specie, poiché l'appello si limitava ad un astratto riferimento a principi giurisprudenziali, senza dedurre in concreto la piena coincidenza temporale di detenzione e porto. 2) L'art. 23 L. 18.4.1975 n. 110 prende in considerazione, nelle varie ipotesi sanzionatorie contemplate, la "clandestinità" dell'arma, cioè la mancanza - originaria o dovuta a successiva alterazione - dei segni identificativi prescritti al precedente art.11, che individuano il produttore, il tipo e il numero progressivo di fabbricazione, onde rendere agevole ed immediato all'autorità di P.S. il controllo della provenienza e della legittimità di tipologia e detenzione. Finché le dette indicazioni rimangono immediatamente percepibili "ictu oculi" non vi è dunque clandestinità; ne segue che anche un'opera di abrasione incompleta, che non impedisca di discernere a occhio nudo tutti i dati prescritti, o la cancellazione della matricola in un punto, quando essa sia ripetuta e leggibile altrove nella stessa parte o in altra inseparabile, non valgono a rendere clandestina l'arma; d'altronde, una alterazione anche parziale ricade sotto le previsioni incriminatrici quando renda impossibile, incerta o difficoltosa la lettura sia pure di uno solo dei segni o delle cifre identificative, così ostacolando le attività di controllo tutelate dalla norma (cfr., ad es., Cass., Sez. 4^, 18.11.1997/16.1.1998, Belli ed altri), sicché rimane irrilevante la residua possibilità di ricostruire eventualmente l'elemento mancante con l'uso di reagenti o altri procedimenti scientifici. Tanto premesso, poiché l'elemento discriminante è costituito dalla possibilità di diretta percezione "de visu", è corretto il riferimento alle constatazioni degli agenti operanti, ne' si vede quale oggetto ed utilità potrebbe avere un'indagine tecnica.
3) Quanto all'ultima ragione di doglianza, va ribadito che l'art. 15 C.P., in materia di concorso apparente di norme, postula che una determinata previsione incriminatrice (speciale) presenti in sè tutti gli elementi costitutivi di un'altra (generale), oltre ad ulteriori aggiuntivi che concretano la "specializzazione", è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due figure geometriche di superficie diversa, l'una interamente includente l'altra, per cui quella più ampia contenga in sè la minore e, in più, un settore residuo esclusivo che la caratterizza (cfr. Cass., Sez. 6^, 12.1/26.3.1993, Costarelli). In applicazione di tale principio, nel caso di reato complesso - quando cioè un fatto di per sè previsto come reato sia considerato dalla legge elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato - si verifica assorbimento dell'elemento costitutivo o circostanziale nella figura criminosa che lo include (art. 84 C.P.). L'assorbimento è invece escluso quando la coincidenza è soltanto parziale, oppure se esiste un mero rapporto di mezzo a fine, salvo che nella ipotesi di necessaria progressività, cioè quando non è possibile realizzare un reato senza avere prima posto in essere l'altro. Tanto premesso, deve escludersi una situazione di assorbimento nei termini prospettati dal ricorrente. Infatti, l'art. 9 L. n. 1423/1956 incrimina qualsiasi inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, determinati ai sensi del precedente art. 5, che comprendono, oltre al divieto di detenere e portare armi, numerose altre prescrizioni (ad es., non allontanarsi dalla dimora senza preavviso, rincasare ad una determinata ora, non associarsi a pregiudicati). L'art. 9 L. n. 575/1965 prevede un aumento di pena per i reati concernenti le armi da sparo e quelle alterate, ove commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, durante l'applicazione della stessa e nei tre anni successivi. Non esiste necessaria coincidenza o progressività fra le due ipotesi: la L. n. 1423/1956 contempla più fattispecie fra loro equivalenti, anche del tutto estranee alla materia delle armi e accomunate unicamente dal riferimento alle prescrizioni accessorie alla misura di prevenzione;
inoltre, poiché i ricorsi in materia di prevenzione non sono sospensivi, la norma incriminatrice è applicabile anche nei casi di sottoposizione alla misura con provvedimento non definitivo, mentre l'aggravante prevista dalla L. n. 575/1965 postula invece che il provvedimento sia definitivo e si estende anche a soggetti nei cui confronti l'esecuzione sia cessata, coprendo il triennio successivo. D'altra parte, il sorvegliato speciale che detiene armi, mentre inevitabilmente viola il divieto accessorio alla misura di prevenzione, non risponde necessariamente e per ciò stesso anche di violazione alla normativa generale in materia di armi da sparo (ad es., potrebbe detenere armi bianche, o mantenere il possesso di arma da fuoco in precedenza regolarmente denunciata). Correttamente sono stati dunque esclusi dal giudice "a quo" i presupposti dell'assorbimento.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002