Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2010, n. 18301
CASS
Sentenza 11 maggio 2010

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Nel giudizio di rinvio, costituisce una violazione del divieto di "reformatio in peius" l'applicazione di una pena anche solo pari a quella in precedenza irrogata, quando l'imputato sia stato assolto da uno dei reati che avevano concorso a determinare la quantificazione della pena nel precedente giudizio di merito ed il P.M. non abbia proposto impugnazione in ordine al trattamento sanzionatorio. (Fattispecie in cui il giudice del rinvio ha assolto l'imputato da un reato, applicando per i residui reati la stessa pena detentiva ed una pena pecuniaria maggiore di quella irrogata in sede di merito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2010, n. 18301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18301
    Data del deposito : 11 maggio 2010

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