Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio, costituisce una violazione del divieto di "reformatio in peius" l'applicazione di una pena anche solo pari a quella in precedenza irrogata, quando l'imputato sia stato assolto da uno dei reati che avevano concorso a determinare la quantificazione della pena nel precedente giudizio di merito ed il P.M. non abbia proposto impugnazione in ordine al trattamento sanzionatorio. (Fattispecie in cui il giudice del rinvio ha assolto l'imputato da un reato, applicando per i residui reati la stessa pena detentiva ed una pena pecuniaria maggiore di quella irrogata in sede di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2010, n. 18301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18301 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/05/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1000
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 5998/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DR ZI N. IL 04/07/1976;
avverso la sentenza n. 3416/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 27/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
udito il P.G. in persona del Dott. Di Popolo che ha concluso per a.s.r. per prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, con sentenza del 27.5.2009 la Corte d'appello di Genova proscioglieva il cittadino marocchino ZI DR dal reato di ricettazione e rideterminava la pena per i residui reati - L. n. 633 del 1941, ex artt. 17 bis e 171 ter - in tre mesi di reclusione ed Euro 1400 di multa.
2. Ricorre nuovamente il difensore dell'imputato, nell'interesse di questi, con primo motivo deducendo violazione di legge in relazione al mancato proscioglimento anche dai capi A e B a seguito della sentenza C 20/05 della Corte di Giustizia della Comunità Europea nella causa Schwibbert.
Con secondo motivo deduce violazione dell'art. 597 c.p.p., perché nella precedente fase processuale di merito, prima dell'assoluzione per la ricettazione, il ricorrente aveva ricevuto pena inferiore a quella determinata ora dal Giudice del rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente svolge deduzioni relative a pronuncia di Corte comunitaria ed a giurisprudenza di questa Corte suprema entrambe preesistenti alla sentenza di annullamento, sicché - allo stato - trattasi di questioni che neppure ai sensi del capoverso dell'art. 609 c.p.p. possono essere discusse nel giudizio di rinvio. Del resto l'annullamento di cui alla sentenza 11.7.2008, come correttamente osservato dalla Corte ligure sul punto, aveva determinato il giudicato in ordine alla sussistenza di tali due reati, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., comma 1 (il che, tra l'altro, determina l'irrilevanza dell'eventuale decorso ad oggi del termine prescrizionale di tali reati).
Il secondo motivo è fondato: il Giudice del rinvio ha, secondo quanto risulta dal testo della sua sentenza, in concreto applicato la stessa pena detentiva ed una pena pecuniaria maggiore di quella che era stata applicata in sede di merito.
Con ciò è incorso in un duplice errore: ha applicato infatti una pena pecuniaria maggiore di quella applicata nella precedente fase di merito, in assenza di specifica impugnazione della parte pubblica sul punto;
ha applicato una pena complessiva che non tiene conto dell'assoluzione per uno dei reati che avevano determinato la pena originaria, e ciò senza l'impugnazione della parte pubblica sul trattamento sanzionatorio.
L'intervenuta assoluzione per il delitto di ricettazione, che concorreva alla concretizzazione della pena originaria, infatti, attesta l'illegittimità della pena inflitta, che non può - ovviamente - essere pari o superiore a quella determinata in esito al primo giudizio di appello, in assenza di impugnazione della parte pubblica, di cui non si da conto in motivazione.
Consegue pertanto un ulteriore annullamento sul medesimo punto del trattamento sanzionatorio: il secondo Giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto per cui, nel caso di assoluzione da uno dei reati che avevano concorso a determinare la quantificazione della pena nel precedente giudizio di merito ed in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto del trattamento sanzionatorio, nel giudizio di rinvio non può essere applicata una pena anche solo pari a quella già applicata in precedenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sulla determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010