Sentenza 20 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. della strada), l'ubriachezza volontaria, non determinata cioè da caso fortuito nè da forza maggiore, non esclude nè diminuisce l'imputabilità: l'agente risponde del reato commesso in tale stato a titolo di dolo o di colpa a seconda dell'elemento psicologico del reato accertato. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato la tesi difensiva circa l'impossibilità dell'imputato, ubriaco, di rifiutarsi di spostare l'autovettura per essergli il comando provenuto da un vigile urbano, ed ha sostenuto che, dato lo stato di alterazione volontariamente determinato dal soggetto agente, l'imputato non avrebbe dovuto ottemperare).
Commentario • 1
- 1. Chi è ubriaco è incapace di intendere e volere?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2005, n. 10226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10226 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 20/01/2005
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 84
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 13931/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU MM, n. in Buddusò il 09.08.1943;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 9 febbraio 2004. Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. TRIBUTATO Sebastiano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
1. Il 9 febbraio 2004 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza in data 2 maggio 2003 del Tribunale di Cagliari - Sezione Distaccata di Salnuri -, con la quale MM CI era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 186 C.d.S..
Premettevano in fatto i giudici del merito che, secondo le dichiarazioni rese da SO UD, vigile urbano, questa il 27 dicembre 2000, messasi alla ricerca di un camion che secondo le segnalazioni di alcuni cittadini procedeva "contro mano", aveva trovato il mezzo parcheggiato su una piazza del centro di Furti, con a bordo CC ed un passeggero, AN Seu;
ella aveva richiesto i documenti all'autista, che per tutta risposta aveva messo in moto l'automezzo per parcheggiarlo sull'altro lato della piazza;
constato la stato di ubriachezza del conducente, il vigile aveva elevato verbale della relativa contravvenzione.
L'imputato aveva difensivamente addotto di essersi ubriacato quando già era in sosta sulla piazza ove avrebbe sostato per smaltire la sbornia e si era da lì spostato, con l'automezzo, solo perché UD gli aveva intimato di spostare il mezzo, e tale versione era stata confermata da Seu.
Il primo giudice aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato "anche nella denegata ipotesi dell'erronea interpretazione della richiesta della UD"; i giudici dell'appello ritenevano che "non è rilevante stabilire se il CI avesse guidato in stato d'ebbrezza per arrivare alla piazza dove lo trovò in sosta il vigile UD, perché costituisce guida l'attività volta alla locomozione, sia pure di pochi metri, di un veicolo...", e "nessun rilievo ha, infine, stabilire se il CI guidò per ottemperare ad un ordine effettivo o presunto del vigile urbano, perché, invece di eseguirlo, avrebbe dovuto rappresentare al pubblico ufficiale l'impossibilità di obbedire per lo stato di alterazione in cui si trovava".
2. Avverso tale sentenza ha personalmente proposto ricorso l'imputato, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione. Premesso che "la sentenza impugnata prende in esame, come unico momento di consumazione del reato, il tragitto di pochi metri compiuto dal BA per portare il veicolo da un lato a quello opposto della piazza...", deduce che "lo stato di alterazione impediva all'esecutore di percepire il carattere criminoso della condotta posta in essere in esecuzione dell'ordine del pubblico ufficiale" e che, "prima di assumere gli alcolici (egli) non era in grado di prevedere, per quanto diligente potesse essere, che ci sarebbe stato il controllo della Polizia Municipale, cui è seguito l'ordine di spostare il mezzo"; soggiunge che, comportando lo stato di ubriachezza una temporanea alterazione mentale, "sembra incongruo sostenere che (egli) 'avrebbe dovuto comunque astenersi dal mettersi alla guida per eseguire il supposto ordine' e 'avrebbe dovuto rappresentare al pubblico ufficiale l'impossibilita' di obbedire per lo stato di alterazione in cui si trovavà...".
3. Il ricorso è infondato.
Invero, ai sensi dell'art. 92.1 c.p., l'ubriachezza volontaria (come nella specie) non esclude ne' diminuisce la imputabilità; l'agente, quindi, risponde del fatto commesso in stato di ubriachezza a titolo di dolo o di colpa, a seconda che il fatto di reato sia stato concretamente commesso con dolo o colpa. Nonostante le riserve espresse da autorevole dottrina sulla "finzione legale di imputabilità" delineata da tale norma, essa è stata, tuttavia, già positivamente scrutinata, sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 33/1970, cui adde ord. n. 150/1970, ord. n. 157/1970). Ne consegue che correttamente i giudici del merito hanno, nella fattispecie che occupa, ritenuto la responsabilità dell'imputato per aver condotto in stato di ebbrezza l'automezzo in questione, quanto meno per il limitato tragitto indicato, non discriminando tale condotta l'addotto "ordine" del vigile urbano, al quale avrebbe dovuto comunque seguire una inottemperante condotta per il riconosciuto stato di ebbrezza volontariamente determinato dal soggetto agente.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005