Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN LA RA OL, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SABATINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.R.P.A. , AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 207/00 del Tribunale di PESCARA, depositata il 29/09/00 - R.G.N. 61/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
Udito l'Avvocato SABATINI;
Udito l'Avvocato BUZZELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Pescara, OL IA La TA espose che:
1. assunto nell'ottobre del 1956 dalla OS ED NI S.n.c., dal 1^ gennaio 1979 era passato alle dipendenze della AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI S.p.a. ( A.R.P.A. ), con mansioni di impiegato di 3^ livello e poi addetto all'Ufficio commerciale di Pescara fino al 28 febbraio 1994 (data di cessazione del servizio);
2. all'atto del passaggio all' A.R.P.A. , aveva maturato 10 aumenti periodici di anzianità per il c.c.n.l. 20 gennaio 1959 (reso obbligatorio erga omnes con d.P.R. 28 ottobre 1960 n. 271);
3. successivamente, l'A.R.P.A., dopo aver corrisposto i primi sei scatti, aveva conglobato il settimo e l'ottavo nella retribuzione base, ed aveva imputato il nono ed il decimo nella retribuzione normale, corrispondendone l'importo in misura fissa commisurata alla retribuzione vigente al 31 dicembre 1979.
Ciò premesso, egli chiese la condanna della Società al pagamento delle differenze sugli scatti di anzianità sulla base del c.c.n.l. 20 gennaio 1959, ed il riconoscimento della qualifica superiore di funzionario principale di seconda classe, con la condanna al pagamento delle differenze retributive nonché delle differenze per TFR, oltre ad interessi e rivalutazione.
Il Pretore respinse la domanda. Con sentenza del 29 novembre 2000, il Tribunale di Pescara ha respinto l'appello. La questione relativa agli aumenti periodici per anzianità, osserva il giudicante, esige la comparazione fra la disciplina del contratto collettivo efficace erga omnes ed il successivo contratto collettivo di diritto comune. E, secondo la giurisprudenza di legittimità, la comparazione deve essere effettuata con la valutazione della disciplina complessiva, e, secondo più rigoroso pensiero, con riferimento al singolo istituto considerato.
In base al parere tecnico d'ufficio, il giudicante ritiene che "il trattamento relativo agli scatti di anzianità, calcolato con i criteri del c.c.n.l. 12 marzo 1980, è migliorativo rispetto al medesimo trattamento calcolato con i criteri di cui al c.c.n.l. 20 gennaio 1959". In ordine alla domanda avente per oggetto il riconoscimento alla qualifica superiore, il giudicante, premesso che la qualifica di funzionario principale di secondo livello (differenziata da quella di funzionario di terzo livello) è attribuita al "personale che abbia acquisito notevole esperienza e competenza professionale e che sia preposto al coordinamento ed alla direzione di uffici distrettuali o settori dell'azienda", afferma che la documentazione prodotta dal ricorrente non era conferente al diritto dedotto in giudizio. In particolare, la tabella organica allegata all'ordine di servizio dell'11 gennaio 1981 era di molto successiva al trasferimento dello IA;
l'Accordo aziendale del 24 marzo 1980 era utile ma non sufficiente alla qualifica;
ed i documenti della Società erano meri elementi indiziari.
In ordine alle differenze retributive, il Tribunale ritiene poi rilevante il fatto che il distretto A.R.P.A. di Chieti era unità produttiva con un numero di addetti inferiori a 300; aggiunge che le funzioni di carattere operativo effettivamente svolte a seguito dell'ordine di servizio del 1979 erano compatibili con la qualifica di funzionario di prima classe terzo livello, al tempo formalmente riconosciutagli.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre OL IA La TA, percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria;
la AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI S.p.a. resiste con controricorso, coltivato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando per Pari 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale, acriticamente recependo il parere del consulente tecnico d'ufficio, non aveva esaminato ne' aveva esposto le ragioni per cui erano state disattese le dettagliate note critiche prodotte avverso la relativa relazione, ove si rilevava che il consulente tecnico d'ufficio:
1. non aveva considerato che la retribuzione di lire 448.584, prevista per l'impiegato di terzo livello dal cani del 1980, derivando da un'operazione di conglobamento, doveva essere considerata (secondo quanto previsto dalle parti contrattuali) come base di computo degli scatti d'anzianità;
2. aveva erroneamente duplicato l'aumento periodico di anzianità, calcolandolo prima nella retribuzione conglobata e poi negli scatti;
3. aveva omesso di computare nel calcolo degli scatti di anzianità eseguiti sulla base del c.c.n.l. 20 gennaio 1959 la somma di lire 25.000 dovuta in base all'art. 2 dell'accordo 13 luglio 1978. Il motivo è inammissibile. "La censura di vizio di motivazione è rilevante solo in quanto:
a. dall'angolazione della forma, descriva in modo autosufficiente (con specificazione che consenta, con lo stesso ricorso, la chiara e completa cognizione dei fatti e delle argomentazioni: e plurimis, Cass. 11 ottobre 1995 a 10611) gli elementi trascurati dalla sentenza impugnata, nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione (in sede di merito), e nella loro processuale rilevanza (quale potenzialità probatoria, che consenta di giungere ad una diversa decisione): l'assenza di queste indicazioni rende la censura inammissibile (per l'omessa indicazione degli elementi) od irrilevante (per l'omessa indicazione della relativa potenzialità probatoria);
b. dall'angolazione del contenuto, abbia per oggetto l'assente o l'incoerente valutazione di questi elementi, non l'intrinseco contenuto (quale merito) della valutazione stessa". Nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato gli elementi letterali, aritmetici e logici che consentono di accertare e valutare le lamentate carenze dell'indagine tecnica d'ufficio, ne' la ragione per cui queste carenze assumerebbero determinante rilievo (ed in tal modo "decisività") ai fini d'una diversa decisione. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e degli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale aveva erroneamente applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1976, ritenendo che il numero di addetti inferiore a 300 nell'unità produttiva in cui egli lavorava precludesse il diritto alle differenze retributive richieste.
Anche questo motivo è infondato.
È da osservare in primo luogo che, nella logica del ricorrente, il diritto alle invocate differenze retributive presuppone lo svolgimento di mansioni superiori, pur senza ipotizzare necessariamente il diritto alla superiore qualifica. E tuttavia le osservazioni dal giudicante formulate in ordine all'insussistenza di questo diritto, nella misura in cui sono fondate sull'inesistenza dello svolgimento delle mansioni superiori, coinvolgono (quale autosufficiente fondamento della decisione) anche questo subordinato aspetto della pretesa del ricorrente. E da questi non sono state censurate.
D'altro canto, la sentenza fonda l'esclusione del diritto alle richieste differenze non solo sul numero di addetti all'unità produttiva (inferiori a 300), bensì su una diversa più generale argomentazione: la "compatibilità fra le funzioni di carattere operativo svolte dall'appellante a seguito dell'ordine di servizio n. 94 dell'anno 1979 e la qualifica di funzionario di prima classe terzo livello, dallo stesso rivestita all'epoca dei fatti". E questa argomentazione, quale ulteriore autosufficiente fondamento della decisione (insussistenza dello svolgimento delle mansioni superiori, quale causa dell'insussistenza del diritto alle differenze retributive), non è stata in alcun modo censurata.
Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.600, di cui euro 1.500 per onorario, oltre ad accessori e spese generali, come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004