Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2025, n. 38991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38991 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
38991-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
LU AC LD ACETO
AN ER
PP NOVIELLO IA IN TT
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
- Presidente -
Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 1421/2025 CC - 13/11/2025 R.G.N. 27915/2025
In caso di diffusione del ne provvedimento notere la generis o
norms : 56
UT AU nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 04/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di Venezia udita la relazione svolta dal consigliere relatore Maria Sabina Calabretta;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, confermava, parzialmente, l'ordinanza applicativa della misura dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa disposta nei confronti dell'indagato ED per i reati, tra gli altri, di cui agli artt. 572 primo e secondo comma e 609-bis cod. pen., maltrattamenti commessi ai danni della moglie, in presenza della figlia minore, e di violenza sessuale in danno della medesima coniuge, fatti commessi, si legge nell'ordinanza del tribunale di Venezia, a far data dalla nascita della figlia. L'originaria misura dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di comunicazione con le persone offese veniva emessa dal GIP presso il Tribunale di Verona con riferimento sia alla moglie che alla figlia, mentre il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, annullava parzialmente l'ordinanza genetica, revocando il solo divieto di comunicazione con la figlia minore UT RA.
Avverso l'ordinanza del Tribunale distrettuale del Riesame di Venezia UT AU propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e carenza della motivazione ex articolo 606, comma uno, lettera b) cod. proc. pen., in relazione all'articolo 274, ed e) cod. proc. pen. "...sui punti essenziali, evidenziati per iscritto dalla difesa, afferenti ai presupposti di sussistenza della gravità indiziaria, delle esigenze cautelari e della qualificazione giuridica dei fatti". In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale del riesame di Venezia abbia confermato la misura cautelare senza confrontarsi con gli argomenti proposti dalla difesa, pertanto incorrendo in vizio di illogicità. Gli argomenti proposti dalla difesa, si dice, vengono solo citati dal Tribunale di Venezia che fa riferimento alla "memoria con i motivi di riesame", della quale, in ricorso, vengono trascritti interi brani. Inoltre, il ricorrente si duole, con il medesimo motivo, del fatto che il Tribunale di Venezia non abbia valutato i video che ritraggono l'indagato con la figlia e l'esito della audizione del fratello, acquisita in sede di indagini difensive, contestando altresì la qualificazione giuridica del fatto. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione ex articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che sostengono la misura in quanto il Tribunale del riesame, pur riportando che l'indagato avrebbe riconosciuto la necessità di intraprendere un percorso terapeutico e di interrompere del tutto i contatti con la moglie, ha comunque confermato la misura cautelare applicata. Sotto un ulteriore profilo, il
ricorrente deduce che la coppia avrebbe 25 anni di matrimonio alle spalle, che i coniugi sono di fatto separati e che, sin dall'inizio, la difesa con propria memoria aveva rappresentato al pubblico ministero che l'indagato era disponibile ad andarsene volontariamente di casa. Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Pietro Molino ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Deve necessariamente premettersi che in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, [...];i n senso analogo, cfr. Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, [...]; da ultimo, Sez. 3, n. 12126 del 12/02/2025). In tale ottica ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, l'ordinanza resiste alle censure difensive, volte a prospettare, in realtà, una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento per le ragioni qui appena ricordate è in questa sede radicalmente escluso. Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, entrambi i motivi sono inammissibili.
1.1 Quanto al primo motivo, si osserva che il Tribunale di Venezia ha compiutamente riepilogato gli esiti delle investigazioni condotte fornendo ampia motivazione circa il narrato della persona offesa, moglie dell'indagato, la quale riferiva che a far data dal settembre 2020 quest'ultimo aveva intrapreso una condotta prevaricatrice nei suoi confronti attraverso insulti, maltrattamenti e minacce quotidiane: la donna riferiva di continue aggressioni fisiche con spinte, strattonamenti, calci e gomitate e che l'indagato la controllava in qualsiasi ambito della vita quotidiana. Riferiva, altresi, la persona offesa che l'atteggiamento di prevaricazione si era mostrato anche in ambito sessuale, poiché il marito la costringeva ad avere rapporti con lui o la costringeva a mandargli foto intime contro la sua volontà. Il Tribunale di Venezia dà altresì atto delle acquisizioni delle deposizioni di numerose persone informate sui fatti, in particolare la puericultrice
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della figlia minore della coppia, che riferiva di aver assistito personalmente a maltrattamenti, insulti e vessazioni subite dalla persona offesa. Inoltre, il Tribunale del riesame richiama espressamente l'ordinanza applicativa di misura emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona che aveva escluso l'occasionalità delle condotte e la loro riconducibilità a meri diverbi fra i coniugi, affermando che dalle indagini era emerso che l'indagato avesse usato violenza fisica e rivolto parole offensive alla persona offesa per induria a cedere alle sue pretese sessuali. La complessiva motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, comune al giudice che ha emesso il provvedimento applicativo ed al tribunale del riesame, che lo ha ampiamente confermato, si fonda, quindi, sul racconto della persona offesa, già ex se adeguata fonte di conoscenza dell'accaduto, e sui riscontri allo stesso propalanti dai contributi delle persone informate sui fatti, elementi a fronte dei quali il Tribunale del riesame ha ritenuto non prevalenti gli elementi addotti dalla difesa, tutti valutati e richiamati con il riferimento alla memoria difensiva.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che il Tribunale di Venezia, con adeguata motivazione, non sindacabile in questa sede, ha valutato come critica e conflittuale la relazione tra indagato e persona offesa, valorizzato le dichiarazioni a riscontro del narrato di questa provenienti da più testi, valorizzato, inoltre, la circostanza che l'indagato non abbia sostanzialmente negato le condotte reiterate e ripetute addebitate, riconoscendo anche la necessità di un percorso di
cura.
Quanto alla dedotta circostanza che l'indagato avrebbe, altresì, dichiarato di essere disponibile ad andarsene volontariamente di casa, si osserva come la giurisprudenza di questa Corte, proprio con riferimento ai delitti di violenza domestica ed alla misura di allontanamento dalla casa familiare, abbia chiaramente affermato che in tema di maltrattamenti in famiglia, è ininfluente, ai fini del persistere del pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a custodia cautelare per il reato commesso in danno del coniuge, la manifestata volontà della persona offesa di separarsi legalmente e di trasferirsi altrove. (Sez. 6, sent. n. 46797 del 18/10/2023 Cc. (dep. 21/11/2023) Rv. 285542-01) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così è deciso, 13/11/2025
Il Consigliere estensore IA IN TT
Il Presidente
LU RAMAEET
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Deposita in Cancelleria
Oggi.
- 3 DIC. 2025
IL FUNZIONARIO ZIARIO
NA Ma
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