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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4638 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3548/2020
TRA
, c.f. , già rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Parte_1 C.F._1
La Gatta, c.f. , in virtù di procura a margine dell'atto di appello, poi sostituito C.F._2 dall'avv.to Paola Giglio, c.f. , giusta procura allegata al ricorso in riassunzione C.F._3 depositato l'11.06.2021, al quale si è aggiunto, con comparsa di costituzione depositata il 26.10.2023,
l'avv.to Pasqualina Spignese, c.f. in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._4 costituzione, ed elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco, alla via Felice Terracciano n. 165, presso la sede della Parte_2
APPELLANTE
E
, c.f. in persona del sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 305/2020 R.G., pubblicata il
13.02.2020.
Conclusioni per l'appellante: in riforma integrale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella produzione dell'evento dannoso del Controparte_1
e condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti da sia Parte_1 patrimoniali (comprensivi del rimborso delle spese mediche) sia non patrimoniali, così come precisati ed elencati negli atti del giudizio di primo grado e riepilogati nell'atto di appello, oltre interessi e rivalutazione monetaria
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, il Parte_1 Controparte_1
ed espose: a) in data 2.05.2014, verso le ore 18.55 circa, mentre scendeva dal marciapiede di CP_1 via Roma, in Pomigliano d'Arco, cadeva al suolo a causa di un avvallamento presente sulla sede stradale, dai contorni irregolari, che si confondeva con il resto della pavimentazione stradale, in
1 mancanza di segnaletica che lo delimitasse o ne indicasse la presenza;
b) a seguito dell'impatto con il suolo aveva riportato lesioni e, quindi, era stata trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale di S. Maria della Pietà di Nola, dove i sanitari le diagnosticavano “… frattura omero dx e contusione massiccio facciale con prognosi di gg.20”; c) in conseguenza del sinistro le era residuato un danno biologico pari al 9%.
Concluse chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Controparte_1
nella produzione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 2051 c.c., con condanna di
[...] quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali (comprensivi del rimborso delle spese mediche) sia non patrimoniali, da quantificare all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Si costituì il e contestò la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento Controparte_1 dannoso e l'asserita pericolosità della strada, sottolineando che l'attrice avrebbe anche dovuto provare di aver adottato cautela nella discesa dal marciapiede, al fine di salvaguardare la propria incolumità.
Il primo giudice, all'esito dell'espletamento della prova testimoniale, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò la domanda e compensò le spese di lite.
Il Tribunale ha così motivato: “ - in diritto va ricordato che - alla stregua della migliore giurisprudenza - la nozione di insidia si risolve in una situazione di pericolo occulto per la cui sussistenza occorrono congiuntamente l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità di esso;
in definitiva, non sono sufficienti difficoltà od anche pericolosità del transito, ma occorre una sorta di inevitabilità del danno per il carattere non visibile ed improvviso del pericolo;
tanto specie ove si voglia integrare, come questo PI reputa, il danno in oggetto nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., né va trascurato che, al riguardo, si configura anche un onere di diligenza del danneggiato;
- nella specie (ferma la ben scarsa rilevanza del verbale dei
VVUU, intervenuti dopo i fatti) i testi escussi riferiscono che l'attrice è caduta in corrispondenza di un avvallamento in corrispondenza dei “sanpietrini” del fondo stradale;
non vi sono ulteriori elementi di valutazione;
- ebbene tale assetto (dissestato) del fondo stradale non appare - almeno non alla stregua della prova per testi (e degli altri elementi utilizzabili, es. foto) “occulto”, non agevolmente visibile, sicchè non sembra che possa configurarsi la presenza di “insidia o trabocchetto” nel senso sopra delineato;
la mancanza di diligenza della attrice, che può allora desumersi da tale situazione di fatto, esclude del tutto il nesso causale, giuridicamente rilevante, tra danno e responsabilità dell'amministrazione; da qui il rigetto della domanda”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello. Parte_1
Il , regolarmente citato, non si è costituito e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
2 L'appellante ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del
17.06.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
§ 2.1. L'atto di appello, dopo la premessa riguardante lo svolgimento del giudizio di primo grado, si presenta diviso in quattro paragrafi, intitolati rispettivamente “Responsabilità della Pubblica
Amministrazione”, “Condotta dell'utente diligente”, “Segnaletica” e “Sul risarcimento del danno”.
Nel primo paragrafo (“Responsabilità della Pubblica Amministrazione”), l'appellante premette: “Si rinnova all'adita Corte, che l'evento dannoso ebbe a realizzarsi in quanto il dissesto de quo, non trovavasi in linea al tratto pedonale di calpestio del marciapiede, ma bensì nello spazio inferiore pertinente alla discesa stessa dal marciapiede, parte strutturale ed integrante della strada stessa.
Un'insidia quella del dissesto che trovandosi ad un livello differente, rispetto al calpestio pedonale del marciapiede, sarebbe dovuta essere ulteriormente segnalata dall'Amministrazione gestrice, in quanto non visibile, tale da indurre il libero pedone, un comportamento e condotta quanto più attenta
e precauzionale possibile”.
lamenta che il primo giudice ha fondato la decisione riconducendo la fattispecie Parte_3 all'art. 2043 c.c., imputandole la mancanza di diligenza (elemento soggettivo) ed escludendo la non agevole visibilità dell'avvallamento (elemento oggettivo), laddove avrebbe dovuto ascrivere la vicenda al disposto dell'art. 2051 c.c., che comporta l'esclusione del nesso di causalità tra la pericolosità attuale o potenziale della cosa in custodia (nel caso di specie la strada in custodia del
) e l'evento dannoso soltanto quando sia provato il caso fortuito. Controparte_1
§ 2.2. Nel secondo paragrafo dell'atto di impugnazione (“Condotta dell'utente diligente”)
l'appellante deduce che, nel caso in specie, il dissesto del manto stradale non può ritenersi giustificato dalla generica esimente del caso fortuito, “in quanto la zolla rovinata in questione non è stata creata,
o si è realizzata improvvisamente, ma è frutto di una mala gestio della res pubblica, con colpa esclusivamente imputabile all'Amministrazione competente la quale può aver compiuto dei lavori in prossimità non a regola d'arte, oppure può non aver adempiuto ad un tempestivo controllo della strada interessata pur trattandosi di un arteria di fondamentale importanza, ed altre possibili ipotesi”.
Argomenta che la mera disattenzione della vittima non integra il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. in quanto l'Ente custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla strada in custodia e che “la condotta della vittima può dirsi non conforme quando sia stata eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona sensata”.
3 § 2.3. Nel terzo paragrafo dell'atto di appello (“Segnaletica”) l' rappresenta che “Alla Pt_3 presenza di un dissesto, qualora l'Ente per proprie esigenze interne non sia stato tempestivamente in grado di ripristinare uno stato funzionale del proprio patrimonio stradale, corre almeno in capo all'Ente gestore provvedere alla apposizione e alla manutenzione della segnaletica stradale, la quale deve essere sempre mantenuta in efficienza e visibilità per scongiurare possibili danneggiamenti”
§ 2.4. Il quarto paragrafo (“Risarcimento del danno”) contiene la descrizione dei danni che l' Pt_3 deduce di aver patito.
§ 3. I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente.
Va premesso che, pur riconducendo il caso in esame alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. - come invocato dall'appellante - la domanda risarcitoria di non può essere accolta. Parte_1
E invero, alla luce delle risultanze della prova testimoniale e delle foto del luogo in cui si è verificata la caduta, deve ritenersi, come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, che l'avvallamento del tratto stradale nell'area sottostante il marciapiede, di discesa da quest'ultimo, era agevolmente visibile, specie in condizioni di sufficiente luminosità (essendo il sinistro verificatosi poco prima delle ore 19.00 del mese di maggio), con la conseguenza che inconferente, ai fini della decisione, è la circostanza che il non avesse predisposto alcuna Controparte_1 segnaletica di pericolosità della discesa dal marciapiede in corrispondenza di quel tratto di strada. Del resto l'appellante non censura efficacemente il percorso motivatorio del primo giudice che perviene alla conclusione di escludere la non visibilità dell'avvallamento stradale, anche tenuto conto delle foto prodotte relative al tratto di strada in questione.
Ciò posto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale va dato seguito, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (cfr. Cass. Civ. 24529/2009).
Va poi segnalata la sentenza della Corte di Cassazione n. 2376/2024 che statuisce: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”.
Nel caso di specie, la visibilità del dissesto stradale rendeva esigibile dall' l'adozione di Pt_4 opportune cautele nella discesa dal marciapiede, specie in considerazione del fatto che proprio l'atto
4 consapevole, nel corso della marcia pedonale, di discesa da un livello superiore (quello del marcipiede) all'inferiore livello della strada, impone, di per sé, una specifica attenzione per colmare con il passo il dislivello.
Ne consegue che la mancanza di diligenza dell'attrice/appellante, come correttamente statuito dal primo giudice, ha “spezzato” il nesso causale tra la condizione di avvallamento della strada e i danni lamentati dalla . Pt_3
I suesposti rilievi assorbono l'esame della quantificazione dei danni, come illustrata nel quarto paragrafo dell'atto di appello.
L'appello va, quindi rigettato.
Nulla va disposto sulle spese, stante la contumacia del . Controparte_1
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta l'appello;
3) nulla sulle spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3548/2020
TRA
, c.f. , già rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Parte_1 C.F._1
La Gatta, c.f. , in virtù di procura a margine dell'atto di appello, poi sostituito C.F._2 dall'avv.to Paola Giglio, c.f. , giusta procura allegata al ricorso in riassunzione C.F._3 depositato l'11.06.2021, al quale si è aggiunto, con comparsa di costituzione depositata il 26.10.2023,
l'avv.to Pasqualina Spignese, c.f. in virtù di procura allegata alla comparsa di C.F._4 costituzione, ed elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco, alla via Felice Terracciano n. 165, presso la sede della Parte_2
APPELLANTE
E
, c.f. in persona del sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 305/2020 R.G., pubblicata il
13.02.2020.
Conclusioni per l'appellante: in riforma integrale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella produzione dell'evento dannoso del Controparte_1
e condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti da sia Parte_1 patrimoniali (comprensivi del rimborso delle spese mediche) sia non patrimoniali, così come precisati ed elencati negli atti del giudizio di primo grado e riepilogati nell'atto di appello, oltre interessi e rivalutazione monetaria
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, il Parte_1 Controparte_1
ed espose: a) in data 2.05.2014, verso le ore 18.55 circa, mentre scendeva dal marciapiede di CP_1 via Roma, in Pomigliano d'Arco, cadeva al suolo a causa di un avvallamento presente sulla sede stradale, dai contorni irregolari, che si confondeva con il resto della pavimentazione stradale, in
1 mancanza di segnaletica che lo delimitasse o ne indicasse la presenza;
b) a seguito dell'impatto con il suolo aveva riportato lesioni e, quindi, era stata trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale di S. Maria della Pietà di Nola, dove i sanitari le diagnosticavano “… frattura omero dx e contusione massiccio facciale con prognosi di gg.20”; c) in conseguenza del sinistro le era residuato un danno biologico pari al 9%.
Concluse chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Controparte_1
nella produzione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 2051 c.c., con condanna di
[...] quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali (comprensivi del rimborso delle spese mediche) sia non patrimoniali, da quantificare all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Si costituì il e contestò la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento Controparte_1 dannoso e l'asserita pericolosità della strada, sottolineando che l'attrice avrebbe anche dovuto provare di aver adottato cautela nella discesa dal marciapiede, al fine di salvaguardare la propria incolumità.
Il primo giudice, all'esito dell'espletamento della prova testimoniale, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò la domanda e compensò le spese di lite.
Il Tribunale ha così motivato: “ - in diritto va ricordato che - alla stregua della migliore giurisprudenza - la nozione di insidia si risolve in una situazione di pericolo occulto per la cui sussistenza occorrono congiuntamente l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità di esso;
in definitiva, non sono sufficienti difficoltà od anche pericolosità del transito, ma occorre una sorta di inevitabilità del danno per il carattere non visibile ed improvviso del pericolo;
tanto specie ove si voglia integrare, come questo PI reputa, il danno in oggetto nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., né va trascurato che, al riguardo, si configura anche un onere di diligenza del danneggiato;
- nella specie (ferma la ben scarsa rilevanza del verbale dei
VVUU, intervenuti dopo i fatti) i testi escussi riferiscono che l'attrice è caduta in corrispondenza di un avvallamento in corrispondenza dei “sanpietrini” del fondo stradale;
non vi sono ulteriori elementi di valutazione;
- ebbene tale assetto (dissestato) del fondo stradale non appare - almeno non alla stregua della prova per testi (e degli altri elementi utilizzabili, es. foto) “occulto”, non agevolmente visibile, sicchè non sembra che possa configurarsi la presenza di “insidia o trabocchetto” nel senso sopra delineato;
la mancanza di diligenza della attrice, che può allora desumersi da tale situazione di fatto, esclude del tutto il nesso causale, giuridicamente rilevante, tra danno e responsabilità dell'amministrazione; da qui il rigetto della domanda”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello. Parte_1
Il , regolarmente citato, non si è costituito e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
2 L'appellante ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del
17.06.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
§ 2.1. L'atto di appello, dopo la premessa riguardante lo svolgimento del giudizio di primo grado, si presenta diviso in quattro paragrafi, intitolati rispettivamente “Responsabilità della Pubblica
Amministrazione”, “Condotta dell'utente diligente”, “Segnaletica” e “Sul risarcimento del danno”.
Nel primo paragrafo (“Responsabilità della Pubblica Amministrazione”), l'appellante premette: “Si rinnova all'adita Corte, che l'evento dannoso ebbe a realizzarsi in quanto il dissesto de quo, non trovavasi in linea al tratto pedonale di calpestio del marciapiede, ma bensì nello spazio inferiore pertinente alla discesa stessa dal marciapiede, parte strutturale ed integrante della strada stessa.
Un'insidia quella del dissesto che trovandosi ad un livello differente, rispetto al calpestio pedonale del marciapiede, sarebbe dovuta essere ulteriormente segnalata dall'Amministrazione gestrice, in quanto non visibile, tale da indurre il libero pedone, un comportamento e condotta quanto più attenta
e precauzionale possibile”.
lamenta che il primo giudice ha fondato la decisione riconducendo la fattispecie Parte_3 all'art. 2043 c.c., imputandole la mancanza di diligenza (elemento soggettivo) ed escludendo la non agevole visibilità dell'avvallamento (elemento oggettivo), laddove avrebbe dovuto ascrivere la vicenda al disposto dell'art. 2051 c.c., che comporta l'esclusione del nesso di causalità tra la pericolosità attuale o potenziale della cosa in custodia (nel caso di specie la strada in custodia del
) e l'evento dannoso soltanto quando sia provato il caso fortuito. Controparte_1
§ 2.2. Nel secondo paragrafo dell'atto di impugnazione (“Condotta dell'utente diligente”)
l'appellante deduce che, nel caso in specie, il dissesto del manto stradale non può ritenersi giustificato dalla generica esimente del caso fortuito, “in quanto la zolla rovinata in questione non è stata creata,
o si è realizzata improvvisamente, ma è frutto di una mala gestio della res pubblica, con colpa esclusivamente imputabile all'Amministrazione competente la quale può aver compiuto dei lavori in prossimità non a regola d'arte, oppure può non aver adempiuto ad un tempestivo controllo della strada interessata pur trattandosi di un arteria di fondamentale importanza, ed altre possibili ipotesi”.
Argomenta che la mera disattenzione della vittima non integra il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. in quanto l'Ente custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla strada in custodia e che “la condotta della vittima può dirsi non conforme quando sia stata eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona sensata”.
3 § 2.3. Nel terzo paragrafo dell'atto di appello (“Segnaletica”) l' rappresenta che “Alla Pt_3 presenza di un dissesto, qualora l'Ente per proprie esigenze interne non sia stato tempestivamente in grado di ripristinare uno stato funzionale del proprio patrimonio stradale, corre almeno in capo all'Ente gestore provvedere alla apposizione e alla manutenzione della segnaletica stradale, la quale deve essere sempre mantenuta in efficienza e visibilità per scongiurare possibili danneggiamenti”
§ 2.4. Il quarto paragrafo (“Risarcimento del danno”) contiene la descrizione dei danni che l' Pt_3 deduce di aver patito.
§ 3. I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente.
Va premesso che, pur riconducendo il caso in esame alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. - come invocato dall'appellante - la domanda risarcitoria di non può essere accolta. Parte_1
E invero, alla luce delle risultanze della prova testimoniale e delle foto del luogo in cui si è verificata la caduta, deve ritenersi, come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, che l'avvallamento del tratto stradale nell'area sottostante il marciapiede, di discesa da quest'ultimo, era agevolmente visibile, specie in condizioni di sufficiente luminosità (essendo il sinistro verificatosi poco prima delle ore 19.00 del mese di maggio), con la conseguenza che inconferente, ai fini della decisione, è la circostanza che il non avesse predisposto alcuna Controparte_1 segnaletica di pericolosità della discesa dal marciapiede in corrispondenza di quel tratto di strada. Del resto l'appellante non censura efficacemente il percorso motivatorio del primo giudice che perviene alla conclusione di escludere la non visibilità dell'avvallamento stradale, anche tenuto conto delle foto prodotte relative al tratto di strada in questione.
Ciò posto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale va dato seguito, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (cfr. Cass. Civ. 24529/2009).
Va poi segnalata la sentenza della Corte di Cassazione n. 2376/2024 che statuisce: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”.
Nel caso di specie, la visibilità del dissesto stradale rendeva esigibile dall' l'adozione di Pt_4 opportune cautele nella discesa dal marciapiede, specie in considerazione del fatto che proprio l'atto
4 consapevole, nel corso della marcia pedonale, di discesa da un livello superiore (quello del marcipiede) all'inferiore livello della strada, impone, di per sé, una specifica attenzione per colmare con il passo il dislivello.
Ne consegue che la mancanza di diligenza dell'attrice/appellante, come correttamente statuito dal primo giudice, ha “spezzato” il nesso causale tra la condizione di avvallamento della strada e i danni lamentati dalla . Pt_3
I suesposti rilievi assorbono l'esame della quantificazione dei danni, come illustrata nel quarto paragrafo dell'atto di appello.
L'appello va, quindi rigettato.
Nulla va disposto sulle spese, stante la contumacia del . Controparte_1
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta l'appello;
3) nulla sulle spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
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