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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 19/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella pubblica udienza del 18 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 573 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Bruno Pilia, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Efisia
Congiu, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Paolo Giuseppe Pilia, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto
e contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio CP_2 C.F._3 dell'avv. Salvatore Zito, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Stefano
Sobrato, in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto
Oggetto: contratto di compravendita – responsabilità contrattuale.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio e deducendo: Parte_1 CP_1 CP_2
- che nel mese di febbraio 2010 aveva avviato trattative con titolare dell'omonima CP_1
autofficina, per l'acquisto di una macchina operatrice tipo terna;
aveva individuato quale CP_1
pagina 1 di 8 Con possibile venditore , residente in [...]. e si erano recati presso per CP_2 Pt_1 CP_1
visionare il mezzo;
- si era determinato all'acquisto della vettura;
la compravendita doveva, tuttavia, avvenire Pt_1 tramite l'intermediario Per tale ragione l'attore in data 15 febbraio 2010 aveva consegnato a CP_1
un assegno non trasferibile pari ad euro 20.000,00; CP_1
Con
- successivamente la Terna marca JCB targata AFR523 era stata consegnata in Sardegna da con la rassicurazione che nel caso di problemi sarebbe rimasto a disposizione per riparazioni e sostituzioni;
- il veicolo aveva presentato successivamente un malfunzionamento ai comandi idraulici, prontamente Con denunciato dall'attore a e CP_1
Con
- il 6 gennaio 2011 si era recato a Barisardo per verificare i problemi indicati dall'attore; nell'occasione aveva preso possesso del bene per portarlo in un'officina a Cagliari di sua conoscenza. Con La macchina, tuttavia, non era mai stata restituita da che l'aveva poi ritrasferita in Piemonte.
Per quanto sopra l'attore – non più interessato alla restituzione del mezzo – ha convenuto in giudizio e per sentire accertare i fatti di cui sopra e ottenere la condanna di CP_2 CP_1 CP_1
alla restituzione della somma di euro 20.000,00 indebitamente pagata, oltre al risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio , il quale ha offerto una ricostruzione degli eventi molto diversa CP_2
da quella di parte attrice.
Con ha dedotto:
- di avere avuto disponibilità della macchina operatrice per effetto di un contratto di leasing concluso con la società Centro Leasing Banca;
- di essere stato contattato nei primi mesi del 2010 da interessato a locare la macchina CP_1
per svolgere lavori su un terreno a Barisardo;
Con
- di aver concluso con un accordo di locazione per cui la macchina - portata dallo stesso in CP_1
Sardegna - era affidata a per la somma di euro 1.700,00 mensili, con versamento di un acconto CP_1
pari a euro 15.000,00 (tre assegni dell'importo di euro 5.000,00 l'uno);
- la macchina era stata consegnata con, in dotazione ed oltre alle benne inserite sui due bracci, un'ulteriore benna miscelatrice per il braccio anteriore e una benna da scavo e un martello idraulico per il braccio posteriore;
dotazioni del valore di circa euro 11.000,00;
- il mezzo era rimasto nella disponibilità di per circa 8/9 mesi;
CP_1
Con
- nel gennaio 2011 era stato contattato da che lo informava di avere lui la disponibilità del Pt_1
mezzo e ne denunciava il malfunzionamento;
pagina 2 di 8 Con
- si recava in Sardegna per incontrare e nell'occasione decideva di recuperare il mezzo Pt_1
atteso che il locatore si era reso irreperibile per molto tempo e non vi era più la garanzia di CP_1
restituzione della terna. Il mezzo era stato recuperato privo delle dotazioni di cui sopra, con un danno pari a euro 11.000,00.
AI ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva attesa la sua totale estraneità al contratto di compravendita, che sarebbe intercorso tra e rispetto ad un bene da lui solo Pt_1 CP_1
posseduto (vendita di cosa altrui ex art. 1478 cc.).
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice e, comunque, l'accertamento di ogni responsabilità in capo a per le somme richieste da CP_1 Pt_1
Ha chiesto che fosse condannato alla restituzione delle dotazioni della macchina ovvero al CP_1
pagamento del controvalore delle stesse, pari euro 11.000,00.
Si è costituito in causa prospettando una ulteriore e diversa ricostruzione dei fatti di causa. CP_1
ha dedotto: CP_1
- che la vendita della macchina operatrice era stata contrattata dall'attore direttamente e personalmente con e che aveva solo accompagnato in Piemonte per visionare il mezzo, in CP_2 CP_1 Pt_1
occasione di altri e diversi incontri di lavoro fissati con soggetti terzi;
Con
- che concluso l'accordo con e non volendo provvedere al pagamento del prezzo (pari a Pt_1
euro 20.000,00) con bonifico bancario, chiedeva a la cortesia, in occasione di uno dei suoi CP_1
Con viaggi in Piemonte, di consegnare il corrispettivo di euro 20.000,00 a Consegna che CP_1
Con procedeva a eseguire con rilascio di una quietanza di pagamento da parte di in favore di Pt_1 consegnata a quest'ultimo;
- che la estraneità ai fatti di causa e al contratto di compravendita di emergeva in maniera CP_1
chiara dalla querela proposta da in data, 15 gennaio 2011 rivolta al solo . Pt_1 CP_2
Il convenuto ha concluso chiedendo che, accertati i fatti di cui sopra, fosse dichiarata la sua CP_1
estraneità al contratto in oggetto e fossero respinte le domande proposte nei suoi confronti da Pt_1
La causa è stata istruita con prova documentale e prova per testi.
***
Questo Tribunale accoglie la domanda di nei confronti di limitatamente alla Pt_1 CP_1 restituzione dell'indebito di euro 20.000,00 per quanto oltre.
Sui rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
Con Sui rapporti intercorsi tra e CP_1
pagina 3 di 8 AI ha dedotto di non aver mai venduto la macchina operatrice - utilizzata a fronte di un contratto di leasing con la Centro Leasing Banca - ma di averla data in locazione a in cambio di un CP_1
corrispettivo di euro 15.000,00 versato in anticipo tramite tre assegni di euro 5.000,00 ciascuno.
Avrebbe proceduto a recuperare la macchina dopo 8/9 mesi a fronte dell'irreperibilità di CP_1
La ricostruzione è priva di qualsiasi supporto probatorio. Con In primis, parte convenuta non ha prodotto alcun contratto di locazione né documentazione che regolasse l'accordo concluso.
Sebbene il contratto di locazione non richieda la forma scritta ad substatiam o ad probationem è Con assolutamente inverosimile che abbia affidato un proprio mezzo, del valore dichiarato di euro
70.000,00 (memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.) e posseduto in forza di leasing, a un soggetto terzo per portarlo in un'altra regione, senza alcun accordo scritto che ponesse i termini della locazione. Con Inoltre, a detta della difesa avrebbe versato la somma di euro 15.000,00 in anticipo a titolo CP_1
Con di canoni con tre assegni da euro 5.000,00 ciascuno. Eppure, non ha emesso fattura rispetto ad una cifra così consistente e non vi è prova degli assegni. La causa è stata instaurata 4 anni dopo i fatti
Con contestati, per cui la difesa ben avrebbe potuto documentare i versamenti e la contabilizzazione fiscale di dette somme.
Non è credibile che, a fronte di una locazione della durata stimata di 8/9 mesi (euro 15.000,00/1.700,00
Con quale canone mensile), non avesse consegnato la carta di circolazione a non è credibile la CP_1
Con difesa secondo cui “la terna, secondo le indicazioni del , doveva essere destinata CP_1 all'utilizzo in un fondo e non destinata alla circolazione” ovvero che trattenere il libretto di circolazione costituisse garanzia di recupero del bene. avrebbe comunque avuto bisogno della carta di circolazione per legittimare il proprio possesso a Per_1
fronte di qualsiasi controllo.
Le discrasie di cui sopra non sono superate neppure dalla prova testimoniale esperita nell'interesse
Con della difesa che il Tribunale non ritiene attendibile e, comunque, dirimente per chiarire i fatti di causa.
Ed infatti, figlio del convenuto, ha dichiarato che del contratto di noleggio gli aveva Tes_1
riferito il padre;
non ne aveva avuto conoscenza diretta. Lo stesso - a distanza di 9 anni dai fatti di causa - ha tuttavia ricordato di aver visto nell'ufficio del padre un assegno per euro 15.000,00 per poi precisare che gli assegni erano due da euro 7.500,00 o forse erano tre da euro 5.000,00 (dichiarazioni rese all'udienza del 16 maggio 2019, prova delegata al Tribunale di Torino).
pagina 4 di 8 Il teste, quindi, non ricorderebbe il numero di assegni visti né l'importo esatto di ciascuno, ma sarebbe stato in grado di riferire che l'importo complessivo era comunque euro 15.000,00 (come da difesa del padre). La dichiarazione non è attendibile.
Il teste ha dichiarato di nulla sapere sul noleggio della macchina operatrice se non per Tes_2 quanto riferito dal fratello (dichiarazioni rese all'udienza del 16 maggio 2019, prova CP_2
delegata al Tribunale di Torino).
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la ricostruzione dei fatti per come operata dal convenuto sia priva di ogni riscontro probatorio e debba essere disattesa nella sua interezza. CP_2
Per detta ragione è respinta ogni domanda di accertamento relativo ai danni che la terna avrebbe subito durante il noleggio e così la mancata restituzione delle dotazioni che sarebbero state fornite a CP_1
Con Ed infatti, la ricostruzione degli eventi, per come dedotta dalla difesa deve essere valutata nel suo complesso e non può essere frazionata ritenendo a monte non sussistente il contratto di noleggio e l'affidamento del bene a per il suo utilizzo, salvo poi considerare provati i danni lamentati e la CP_1
mancata restituzione delle dotazioni.
Il Giudice è chiamato a valutare la veridicità e ragionevolezza della ricostruzione operata dalla parte nel suo insieme, per come prospettata;
diversamente si opererebbe d'ufficio la ricostruzione dei fatti in maniera diversa e terza rispetto a quanto descritto dalla parte.
Con Per quanto sopra, il Tribunale rigetta ogni domanda di risarcimento proposta da nei confronti di
CP_1
Sul rapporto Parte_2
Con Con L'attore ha dedotto di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con altrettanto la difesa che ha rilevato di aver concluso accordi economici solo con CP_1
La difesa ha, invece, sostenuto che il contratto di compravendita del mezzo era intercorso tra CP_1
Con ed avendo lo stesso proceduto solo a mettere in contatto le due parti e a consegnare il Pt_1
Con prezzo a in nome e nell'interesse di Ogni domanda di risarcimento del danno e/o Pt_1
Con restituzione del prezzo avanzata da doveva essere rivolta a parte venditrice. Pt_1
Con All'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento che permetta di configurare un accordo tra e e i termini dello stesso. Pt_1
I testi della difesa sentiti sul punto non sono stati in grado di chiarire nulla: CP_1 Testimone_3
(dichiarazioni rese all'udienza del 28 ottobre 2021) ha confermato di essere a conoscenza di contatti Con intercorsi tra e per l'acquisto della macchina operatrice (cap. 3 memoria ex art. 183 n. 2 Pt_1
pagina 5 di 8 ma non ricorda in che termini l'accordo sarebbe stato concluso e se ebbe una “fattiva CP_1 CP_1 partecipazione” (cap. 8). Il teste nulla ricorda sul punto. Testimone_4
La tesi di è avvalorata da alcune risposte date da in sede di interrogatorio formale: CP_1 Pt_1
l'attore ha confermato i capitoli 12 e 13 di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. della difesa CP_1
(“tornati in Sardegna, l' chiedeva - presente la segretaria del Parte_1 CP_1 Persona_2
, presso i locali dell'autocarrozzeria in Jerzu - al di consegnare al
[...] CP_1 CP_1 [...]
il corrispettivo del prezzo di € 20.000,00, da esso stesso direttamente già pattuito per CP_2
l'intercorsa compravendita della terna tg. AFR533 - in questione”; “il Signor Parte_3 CP_1
in quel frangente, presente la segretaria del , si rendeva disponibile alla
[...] Persona_2 richiesta dell' di consegnare al il corrispettivo del prezzo di € 20.000,00, pattuito Pt_1 CP_2 per l'intercorsa compravendita della tg. AFR533 in questione”) e, tuttavia, nella stessa Parte_3 sede ha precisato che l'affare era stato concluso con con cui erano sempre stati presi gli CP_1
accordi e a cui era stato pagato il prezzo di euro 20.000,00. Circostanza questa che trova riscontro oggettivo nell'assegno non trasferibile consegnato da a con data 15 febbraio 2010 e che Pt_1 CP_1
sarebbe stato riscosso il 19 febbraio successivo.
Per quanto sopra, in assenza di elementi non solo certi ma anche presuntivi, che siano univoci e
Con concordanti, il Tribunale non ritiene di poter concludere che tra e sia intercorso un rapporto Pt_1
contrattuale diretto e in quali termini (compravendita, noleggio del mezzo).
In ogni caso, l'attore non ha posto alcuna domanda di restituzione del prezzo e/o dell'indebito contro
. CP_2
Parte attrice ha posto nei confronti di - in solido con - solo una generica domanda CP_2 CP_1
di risarcimento dei danni. La difesa tuttavia, non ha allegato natura e tipo di conseguenze Pt_1
pregiudizievoli lamentate né tanto meno ha dedotto prova sul punto.
La domanda di risarcimento del danno deve, quindi, essere rigettata nei confronti di entrambe i convenuti.
Sul rapporto . Parte_4 ha dedotto in atto di citazione che l'acquisto della macchina operatrice era stato concordato con Pt_1
al quale doveva essere versato il prezzo di vendita. Il contratto si configurava come vendita di CP_1 cosa altrui ex art. 1478 c.c. ma il bene – inizialmente entrato nel possesso di – non era mai stato Pt_1
Con trasferito ed era stato infine ripreso da ha contestato di non aver mai assunto alcuna obbligazione, essendosi limitato a mettere in CP_1
Con Con contatto le parti e e a consegnare il prezzo del corrispettivo a Pt_1
pagina 6 di 8 Dall'istruttoria, tuttavia, emerge un unico dato certo: un importo pari al corrispettivo è stato pagato da a con un assegno non trasferibile allo stesso intestato in data 15 febbraio 2010. Pt_1 CP_1
L'assegno è stato incassato qualche giorno dopo (circostanza non contestata dalla difesa . Solo CP_1
Con dopo detto pagamento la macchina è stata consegnata da ad Pt_1
ha dedotto di aver operato quale mero corriere del prezzo. Lo stesso, tuttavia, non spiega e CP_1
Con documenta in quali modi detto prezzo sarebbe stato pagato a (in contanti o con un successivo
Con assegno da lui emesso in favore di né in quale modo avrebbe contabilizzato un'entrata di euro
20.000,00 a lui non diretta.
La documentazione sul punto era nella disponibilità del , che ben avrebbe potuto giustificare la CP_1
movimentazione di una somma così sostanziosa (tanto più che la causa è stata avviata solo 4 anni dopo i fatti di causa).
Vero è che nella querela presentata dal in data 15 gennaio 2011, lo stesso dichiara che l'assegno Pt_1
Con di euro 20.000,00 doveva essere “girato” da al e, tuttavia, la dichiarazione perde di CP_1
qualsiasi valore nel momento in cui si rileva che il titolo di pagamento era un assegno non trasferibile
Con intestato a per cui lo stesso non avrebbe potuto essere “ritrasferito” a CP_1
Detta somma doveva essere incassata da con emissione da parte dello stesso di un nuovo e CP_1
diverso assegno, di cui non vi è prova.
Con D'altronde, non ha dato prova neppure dell'esistenza della quietanza che gli avrebbe CP_1 rilasciato nell'interesse di Pt_1
Alla luce dell'unico dato certo emerso dall'istruttoria, ritenuto che la ricostruzione di sia Persona_3
Con priva di qualsiasi riscontro probatorio e così quella di il Tribunale ritiene che l'unica ipotesi verosimile sia che tra le parti e sia intercorso un contratto di compravendita di bene CP_1 Pt_1 altrui, in cui l'effetto reale non si è mai perfezionato per inadempimento del (art. 1478, u.c., CP_1
c.c). Tanto che il proprietario del bene ha ripreso possesso del mezzo.
Il grave inadempimento di determina la risoluzione del contratto di cui sopra, con obbligo alla CP_1
restituzione del prezzo versato come da domanda di parte attrice con effetto ex tunc dal pagamento.
Per quanto sopra, il Tribunale dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita di cosa altrui intercorso tra e condanna alla restituzione del prezzo. CP_1 Pt_1 CP_1
Non può essere accolta qualsiasi ulteriore domanda di risarcimento del danno proposta da in Pt_1
difetto di allegazione e prova (come sopra già dedotto).
***
Sulle spese di causa.
pagina 7 di 8 Il Tribunale compensa interamente le spese di lite atteso il comportamento processuale e stragiudiziale delle parti. ha prospettato in giudizio una difesa che si pone in assoluto contrasto con quanto dichiarato Pt_1
Con nella querela presentata il 15 gennaio 2011 contro ivi denunciando fatti che non si sarebbero mai verificati secondo quanto oggi indicato in atto di citazione. Anche i rapporti con sono stati CP_1
ricostruiti allora in maniera difforme da quanto oggi dedotto.
Si ritiene, quindi, che detto comportamento sia processualmente non corretto - oltre che rilevante sotto il profilo penale - e come tale idoneo a giustificare la compensazione delle spese nei confronti dei convenuti.
Con Con Quanto ai rapporti tra e la domanda di risarcimento del danno proposta da è stata CP_1
respinta.
Tuttavia, entrambe le parti hanno ricostruito la vicenda in maniera poco trasparente, basti considerare che sono stati dichiarati pagamenti intervenuti - per cifre consistenti, euro 15.000,00 ed euro 20.000,00
- senza che alcuna parte abbia prodotto documentazione contabile e fiscale degli stessi.
Dette valutazioni giustificano una compensazione integrale delle spese anche nei loro rapporti.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa respinta:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di e per effetto condanna Parte_1 CP_1
questo ultimo alla restituzione della somma di euro 20.000,00 oltre interessi dal pagamento al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di;
[...] CP_2
- rigetta la domanda di restituzione e di risarcimento del danno proposta da nei confronti CP_2
CP_1
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lanusei, 18 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella pubblica udienza del 18 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 573 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Bruno Pilia, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Efisia
Congiu, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Paolo Giuseppe Pilia, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto
e contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio CP_2 C.F._3 dell'avv. Salvatore Zito, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Stefano
Sobrato, in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto
Oggetto: contratto di compravendita – responsabilità contrattuale.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio e deducendo: Parte_1 CP_1 CP_2
- che nel mese di febbraio 2010 aveva avviato trattative con titolare dell'omonima CP_1
autofficina, per l'acquisto di una macchina operatrice tipo terna;
aveva individuato quale CP_1
pagina 1 di 8 Con possibile venditore , residente in [...]. e si erano recati presso per CP_2 Pt_1 CP_1
visionare il mezzo;
- si era determinato all'acquisto della vettura;
la compravendita doveva, tuttavia, avvenire Pt_1 tramite l'intermediario Per tale ragione l'attore in data 15 febbraio 2010 aveva consegnato a CP_1
un assegno non trasferibile pari ad euro 20.000,00; CP_1
Con
- successivamente la Terna marca JCB targata AFR523 era stata consegnata in Sardegna da con la rassicurazione che nel caso di problemi sarebbe rimasto a disposizione per riparazioni e sostituzioni;
- il veicolo aveva presentato successivamente un malfunzionamento ai comandi idraulici, prontamente Con denunciato dall'attore a e CP_1
Con
- il 6 gennaio 2011 si era recato a Barisardo per verificare i problemi indicati dall'attore; nell'occasione aveva preso possesso del bene per portarlo in un'officina a Cagliari di sua conoscenza. Con La macchina, tuttavia, non era mai stata restituita da che l'aveva poi ritrasferita in Piemonte.
Per quanto sopra l'attore – non più interessato alla restituzione del mezzo – ha convenuto in giudizio e per sentire accertare i fatti di cui sopra e ottenere la condanna di CP_2 CP_1 CP_1
alla restituzione della somma di euro 20.000,00 indebitamente pagata, oltre al risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio , il quale ha offerto una ricostruzione degli eventi molto diversa CP_2
da quella di parte attrice.
Con ha dedotto:
- di avere avuto disponibilità della macchina operatrice per effetto di un contratto di leasing concluso con la società Centro Leasing Banca;
- di essere stato contattato nei primi mesi del 2010 da interessato a locare la macchina CP_1
per svolgere lavori su un terreno a Barisardo;
Con
- di aver concluso con un accordo di locazione per cui la macchina - portata dallo stesso in CP_1
Sardegna - era affidata a per la somma di euro 1.700,00 mensili, con versamento di un acconto CP_1
pari a euro 15.000,00 (tre assegni dell'importo di euro 5.000,00 l'uno);
- la macchina era stata consegnata con, in dotazione ed oltre alle benne inserite sui due bracci, un'ulteriore benna miscelatrice per il braccio anteriore e una benna da scavo e un martello idraulico per il braccio posteriore;
dotazioni del valore di circa euro 11.000,00;
- il mezzo era rimasto nella disponibilità di per circa 8/9 mesi;
CP_1
Con
- nel gennaio 2011 era stato contattato da che lo informava di avere lui la disponibilità del Pt_1
mezzo e ne denunciava il malfunzionamento;
pagina 2 di 8 Con
- si recava in Sardegna per incontrare e nell'occasione decideva di recuperare il mezzo Pt_1
atteso che il locatore si era reso irreperibile per molto tempo e non vi era più la garanzia di CP_1
restituzione della terna. Il mezzo era stato recuperato privo delle dotazioni di cui sopra, con un danno pari a euro 11.000,00.
AI ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva attesa la sua totale estraneità al contratto di compravendita, che sarebbe intercorso tra e rispetto ad un bene da lui solo Pt_1 CP_1
posseduto (vendita di cosa altrui ex art. 1478 cc.).
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice e, comunque, l'accertamento di ogni responsabilità in capo a per le somme richieste da CP_1 Pt_1
Ha chiesto che fosse condannato alla restituzione delle dotazioni della macchina ovvero al CP_1
pagamento del controvalore delle stesse, pari euro 11.000,00.
Si è costituito in causa prospettando una ulteriore e diversa ricostruzione dei fatti di causa. CP_1
ha dedotto: CP_1
- che la vendita della macchina operatrice era stata contrattata dall'attore direttamente e personalmente con e che aveva solo accompagnato in Piemonte per visionare il mezzo, in CP_2 CP_1 Pt_1
occasione di altri e diversi incontri di lavoro fissati con soggetti terzi;
Con
- che concluso l'accordo con e non volendo provvedere al pagamento del prezzo (pari a Pt_1
euro 20.000,00) con bonifico bancario, chiedeva a la cortesia, in occasione di uno dei suoi CP_1
Con viaggi in Piemonte, di consegnare il corrispettivo di euro 20.000,00 a Consegna che CP_1
Con procedeva a eseguire con rilascio di una quietanza di pagamento da parte di in favore di Pt_1 consegnata a quest'ultimo;
- che la estraneità ai fatti di causa e al contratto di compravendita di emergeva in maniera CP_1
chiara dalla querela proposta da in data, 15 gennaio 2011 rivolta al solo . Pt_1 CP_2
Il convenuto ha concluso chiedendo che, accertati i fatti di cui sopra, fosse dichiarata la sua CP_1
estraneità al contratto in oggetto e fossero respinte le domande proposte nei suoi confronti da Pt_1
La causa è stata istruita con prova documentale e prova per testi.
***
Questo Tribunale accoglie la domanda di nei confronti di limitatamente alla Pt_1 CP_1 restituzione dell'indebito di euro 20.000,00 per quanto oltre.
Sui rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
Con Sui rapporti intercorsi tra e CP_1
pagina 3 di 8 AI ha dedotto di non aver mai venduto la macchina operatrice - utilizzata a fronte di un contratto di leasing con la Centro Leasing Banca - ma di averla data in locazione a in cambio di un CP_1
corrispettivo di euro 15.000,00 versato in anticipo tramite tre assegni di euro 5.000,00 ciascuno.
Avrebbe proceduto a recuperare la macchina dopo 8/9 mesi a fronte dell'irreperibilità di CP_1
La ricostruzione è priva di qualsiasi supporto probatorio. Con In primis, parte convenuta non ha prodotto alcun contratto di locazione né documentazione che regolasse l'accordo concluso.
Sebbene il contratto di locazione non richieda la forma scritta ad substatiam o ad probationem è Con assolutamente inverosimile che abbia affidato un proprio mezzo, del valore dichiarato di euro
70.000,00 (memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.) e posseduto in forza di leasing, a un soggetto terzo per portarlo in un'altra regione, senza alcun accordo scritto che ponesse i termini della locazione. Con Inoltre, a detta della difesa avrebbe versato la somma di euro 15.000,00 in anticipo a titolo CP_1
Con di canoni con tre assegni da euro 5.000,00 ciascuno. Eppure, non ha emesso fattura rispetto ad una cifra così consistente e non vi è prova degli assegni. La causa è stata instaurata 4 anni dopo i fatti
Con contestati, per cui la difesa ben avrebbe potuto documentare i versamenti e la contabilizzazione fiscale di dette somme.
Non è credibile che, a fronte di una locazione della durata stimata di 8/9 mesi (euro 15.000,00/1.700,00
Con quale canone mensile), non avesse consegnato la carta di circolazione a non è credibile la CP_1
Con difesa secondo cui “la terna, secondo le indicazioni del , doveva essere destinata CP_1 all'utilizzo in un fondo e non destinata alla circolazione” ovvero che trattenere il libretto di circolazione costituisse garanzia di recupero del bene. avrebbe comunque avuto bisogno della carta di circolazione per legittimare il proprio possesso a Per_1
fronte di qualsiasi controllo.
Le discrasie di cui sopra non sono superate neppure dalla prova testimoniale esperita nell'interesse
Con della difesa che il Tribunale non ritiene attendibile e, comunque, dirimente per chiarire i fatti di causa.
Ed infatti, figlio del convenuto, ha dichiarato che del contratto di noleggio gli aveva Tes_1
riferito il padre;
non ne aveva avuto conoscenza diretta. Lo stesso - a distanza di 9 anni dai fatti di causa - ha tuttavia ricordato di aver visto nell'ufficio del padre un assegno per euro 15.000,00 per poi precisare che gli assegni erano due da euro 7.500,00 o forse erano tre da euro 5.000,00 (dichiarazioni rese all'udienza del 16 maggio 2019, prova delegata al Tribunale di Torino).
pagina 4 di 8 Il teste, quindi, non ricorderebbe il numero di assegni visti né l'importo esatto di ciascuno, ma sarebbe stato in grado di riferire che l'importo complessivo era comunque euro 15.000,00 (come da difesa del padre). La dichiarazione non è attendibile.
Il teste ha dichiarato di nulla sapere sul noleggio della macchina operatrice se non per Tes_2 quanto riferito dal fratello (dichiarazioni rese all'udienza del 16 maggio 2019, prova CP_2
delegata al Tribunale di Torino).
Per quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la ricostruzione dei fatti per come operata dal convenuto sia priva di ogni riscontro probatorio e debba essere disattesa nella sua interezza. CP_2
Per detta ragione è respinta ogni domanda di accertamento relativo ai danni che la terna avrebbe subito durante il noleggio e così la mancata restituzione delle dotazioni che sarebbero state fornite a CP_1
Con Ed infatti, la ricostruzione degli eventi, per come dedotta dalla difesa deve essere valutata nel suo complesso e non può essere frazionata ritenendo a monte non sussistente il contratto di noleggio e l'affidamento del bene a per il suo utilizzo, salvo poi considerare provati i danni lamentati e la CP_1
mancata restituzione delle dotazioni.
Il Giudice è chiamato a valutare la veridicità e ragionevolezza della ricostruzione operata dalla parte nel suo insieme, per come prospettata;
diversamente si opererebbe d'ufficio la ricostruzione dei fatti in maniera diversa e terza rispetto a quanto descritto dalla parte.
Con Per quanto sopra, il Tribunale rigetta ogni domanda di risarcimento proposta da nei confronti di
CP_1
Sul rapporto Parte_2
Con Con L'attore ha dedotto di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con altrettanto la difesa che ha rilevato di aver concluso accordi economici solo con CP_1
La difesa ha, invece, sostenuto che il contratto di compravendita del mezzo era intercorso tra CP_1
Con ed avendo lo stesso proceduto solo a mettere in contatto le due parti e a consegnare il Pt_1
Con prezzo a in nome e nell'interesse di Ogni domanda di risarcimento del danno e/o Pt_1
Con restituzione del prezzo avanzata da doveva essere rivolta a parte venditrice. Pt_1
Con All'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento che permetta di configurare un accordo tra e e i termini dello stesso. Pt_1
I testi della difesa sentiti sul punto non sono stati in grado di chiarire nulla: CP_1 Testimone_3
(dichiarazioni rese all'udienza del 28 ottobre 2021) ha confermato di essere a conoscenza di contatti Con intercorsi tra e per l'acquisto della macchina operatrice (cap. 3 memoria ex art. 183 n. 2 Pt_1
pagina 5 di 8 ma non ricorda in che termini l'accordo sarebbe stato concluso e se ebbe una “fattiva CP_1 CP_1 partecipazione” (cap. 8). Il teste nulla ricorda sul punto. Testimone_4
La tesi di è avvalorata da alcune risposte date da in sede di interrogatorio formale: CP_1 Pt_1
l'attore ha confermato i capitoli 12 e 13 di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. della difesa CP_1
(“tornati in Sardegna, l' chiedeva - presente la segretaria del Parte_1 CP_1 Persona_2
, presso i locali dell'autocarrozzeria in Jerzu - al di consegnare al
[...] CP_1 CP_1 [...]
il corrispettivo del prezzo di € 20.000,00, da esso stesso direttamente già pattuito per CP_2
l'intercorsa compravendita della terna tg. AFR533 - in questione”; “il Signor Parte_3 CP_1
in quel frangente, presente la segretaria del , si rendeva disponibile alla
[...] Persona_2 richiesta dell' di consegnare al il corrispettivo del prezzo di € 20.000,00, pattuito Pt_1 CP_2 per l'intercorsa compravendita della tg. AFR533 in questione”) e, tuttavia, nella stessa Parte_3 sede ha precisato che l'affare era stato concluso con con cui erano sempre stati presi gli CP_1
accordi e a cui era stato pagato il prezzo di euro 20.000,00. Circostanza questa che trova riscontro oggettivo nell'assegno non trasferibile consegnato da a con data 15 febbraio 2010 e che Pt_1 CP_1
sarebbe stato riscosso il 19 febbraio successivo.
Per quanto sopra, in assenza di elementi non solo certi ma anche presuntivi, che siano univoci e
Con concordanti, il Tribunale non ritiene di poter concludere che tra e sia intercorso un rapporto Pt_1
contrattuale diretto e in quali termini (compravendita, noleggio del mezzo).
In ogni caso, l'attore non ha posto alcuna domanda di restituzione del prezzo e/o dell'indebito contro
. CP_2
Parte attrice ha posto nei confronti di - in solido con - solo una generica domanda CP_2 CP_1
di risarcimento dei danni. La difesa tuttavia, non ha allegato natura e tipo di conseguenze Pt_1
pregiudizievoli lamentate né tanto meno ha dedotto prova sul punto.
La domanda di risarcimento del danno deve, quindi, essere rigettata nei confronti di entrambe i convenuti.
Sul rapporto . Parte_4 ha dedotto in atto di citazione che l'acquisto della macchina operatrice era stato concordato con Pt_1
al quale doveva essere versato il prezzo di vendita. Il contratto si configurava come vendita di CP_1 cosa altrui ex art. 1478 c.c. ma il bene – inizialmente entrato nel possesso di – non era mai stato Pt_1
Con trasferito ed era stato infine ripreso da ha contestato di non aver mai assunto alcuna obbligazione, essendosi limitato a mettere in CP_1
Con Con contatto le parti e e a consegnare il prezzo del corrispettivo a Pt_1
pagina 6 di 8 Dall'istruttoria, tuttavia, emerge un unico dato certo: un importo pari al corrispettivo è stato pagato da a con un assegno non trasferibile allo stesso intestato in data 15 febbraio 2010. Pt_1 CP_1
L'assegno è stato incassato qualche giorno dopo (circostanza non contestata dalla difesa . Solo CP_1
Con dopo detto pagamento la macchina è stata consegnata da ad Pt_1
ha dedotto di aver operato quale mero corriere del prezzo. Lo stesso, tuttavia, non spiega e CP_1
Con documenta in quali modi detto prezzo sarebbe stato pagato a (in contanti o con un successivo
Con assegno da lui emesso in favore di né in quale modo avrebbe contabilizzato un'entrata di euro
20.000,00 a lui non diretta.
La documentazione sul punto era nella disponibilità del , che ben avrebbe potuto giustificare la CP_1
movimentazione di una somma così sostanziosa (tanto più che la causa è stata avviata solo 4 anni dopo i fatti di causa).
Vero è che nella querela presentata dal in data 15 gennaio 2011, lo stesso dichiara che l'assegno Pt_1
Con di euro 20.000,00 doveva essere “girato” da al e, tuttavia, la dichiarazione perde di CP_1
qualsiasi valore nel momento in cui si rileva che il titolo di pagamento era un assegno non trasferibile
Con intestato a per cui lo stesso non avrebbe potuto essere “ritrasferito” a CP_1
Detta somma doveva essere incassata da con emissione da parte dello stesso di un nuovo e CP_1
diverso assegno, di cui non vi è prova.
Con D'altronde, non ha dato prova neppure dell'esistenza della quietanza che gli avrebbe CP_1 rilasciato nell'interesse di Pt_1
Alla luce dell'unico dato certo emerso dall'istruttoria, ritenuto che la ricostruzione di sia Persona_3
Con priva di qualsiasi riscontro probatorio e così quella di il Tribunale ritiene che l'unica ipotesi verosimile sia che tra le parti e sia intercorso un contratto di compravendita di bene CP_1 Pt_1 altrui, in cui l'effetto reale non si è mai perfezionato per inadempimento del (art. 1478, u.c., CP_1
c.c). Tanto che il proprietario del bene ha ripreso possesso del mezzo.
Il grave inadempimento di determina la risoluzione del contratto di cui sopra, con obbligo alla CP_1
restituzione del prezzo versato come da domanda di parte attrice con effetto ex tunc dal pagamento.
Per quanto sopra, il Tribunale dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita di cosa altrui intercorso tra e condanna alla restituzione del prezzo. CP_1 Pt_1 CP_1
Non può essere accolta qualsiasi ulteriore domanda di risarcimento del danno proposta da in Pt_1
difetto di allegazione e prova (come sopra già dedotto).
***
Sulle spese di causa.
pagina 7 di 8 Il Tribunale compensa interamente le spese di lite atteso il comportamento processuale e stragiudiziale delle parti. ha prospettato in giudizio una difesa che si pone in assoluto contrasto con quanto dichiarato Pt_1
Con nella querela presentata il 15 gennaio 2011 contro ivi denunciando fatti che non si sarebbero mai verificati secondo quanto oggi indicato in atto di citazione. Anche i rapporti con sono stati CP_1
ricostruiti allora in maniera difforme da quanto oggi dedotto.
Si ritiene, quindi, che detto comportamento sia processualmente non corretto - oltre che rilevante sotto il profilo penale - e come tale idoneo a giustificare la compensazione delle spese nei confronti dei convenuti.
Con Con Quanto ai rapporti tra e la domanda di risarcimento del danno proposta da è stata CP_1
respinta.
Tuttavia, entrambe le parti hanno ricostruito la vicenda in maniera poco trasparente, basti considerare che sono stati dichiarati pagamenti intervenuti - per cifre consistenti, euro 15.000,00 ed euro 20.000,00
- senza che alcuna parte abbia prodotto documentazione contabile e fiscale degli stessi.
Dette valutazioni giustificano una compensazione integrale delle spese anche nei loro rapporti.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa respinta:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di e per effetto condanna Parte_1 CP_1
questo ultimo alla restituzione della somma di euro 20.000,00 oltre interessi dal pagamento al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di;
[...] CP_2
- rigetta la domanda di restituzione e di risarcimento del danno proposta da nei confronti CP_2
CP_1
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Lanusei, 18 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
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