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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE FERIALE composta dai magistrati:
1. dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2. dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere
3. dott.ssa Paola Martorana Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2380/2025 del Ruolo Generale V.G., avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 c.c.i.i. avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 18.6.2025, nell'ambito della procedura unitaria n. 308/2025, vertente
TRA
(c.f. ), con sede in Casoria (NA), Via Procida n. 84, in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., sig. rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Parte_2
Iannelli (c.f. e dall'avv.to Paola Grazia Iannelli (c.f. CodiceFiscale_1 C.F._2
), elettivamente domiciliati in Napoli, Via Speranzella n. 123, presso lo studio dell'avv.to
[...]
Luigi Orecchio,
- reclamante -
E
(c.f. ) con sede in Napoli, Piazza Teatro San Ferdinando Controparte_1 P.IVA_2
n. 8, in persona dell'amministratore unico, sig. , non costituita, CP_2
- reclamata -
Svolgimento del processo e conclusioni
Con reclamo depositato in data 10.7.2025, la impugnava il decreto del Parte_1
18.6.2025 con il quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato il ricorso da lei presentato nei confronti della per ottenere ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i. l'apertura nei suoi Controparte_1
confronti della liquidazione giudiziale.
Aveva affermato il Tribunale che dall'istruttoria svolta era emerso che, oltre al credito della ricorrente pari a 84.351,75 €, erano provati altri crediti per 5.000,00 € per cambiali protestate e
55.547,19 € nei confronti dell'INPS; che la società era stata costituita nel 2022 e dalle dichiarazioni dei redditi depositate emergevano valori dell'attivo patrimoniale modesti con perdite nell'esercizio 2023; che in conseguenza di ciò era inverosimile che fossero stati raggiunti i requisiti dimensionali necessari per l'apertura della procedura concorsuale.
Deduceva la reclamante la erroneità del decreto in quanto il possesso dei requisiti per essere considerata impresa minore dovevano essere provati dalla debitrice che, non costituendosi in giudizio, nulla aveva neanche dedotto;
che la prova doveva essere documentale e non deduttiva e che comunque gli elementi evidenziati dal Tribunale non erano probanti della sussistenza congiunta dei presupposti di esenzione dalla liquidazione giudiziale, emergendo anzi dalla dichiarazione iva 2023 l'effettuazione nell'anno 2022 di acquisti per complessivi 342.510,00 €, da cui presumibili debiti per tale importo da aggiungersi a quelli rilevati dal Tribunale;
che erano esistenti protesti per complessivi 6.003,82 € come certificato ulteriormente dalle visure prodotte.
Fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 27 agosto 2025 avanti la Sezione feriale della Corte d'Appello, non si costituiva in giudizio la resistente, pur nella rituale notifica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza, mentre il P.G., il cui intervento non è previsto nella presente procedura, depositava note scritte.
All'udienza suddetta, svoltasi in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Motivi della decisione
Il reclamo è fondato, e deve pertanto essere accolto.
Incontestata la legittimazione della creditrice ricorrente, va detto, in punto di prova della esistenza dei presupposti di esenzione dalla procedura concorsuale, che pacificamente detta prova deve essere fornita dalla parte debitrice, costituendo la sottoposizione a procedura concorsuale la regola, per le imprese in stato di insolvenza, e la esclusione per motivi dimensionali l'eccezione, alla cui prova è tenuta, appunto, la debitrice stessa;
prova che questa non ha fornito, scegliendo di non costituirsi in giudizio nel procedimento di primo grado né nella presente fase di reclamo.
Per quanto il procedimento preveda ampi poteri istruttori officiosi da parte del giudicante, tuttavia nella fattispecie, come correttamente dedotto dalla reclamante, l'esercizio di tali poteri non consente di ritenere provati i requisiti dimensionali ridotti. In mancanza del deposito di rituali bilanci, la dichiarazione dei redditi del 2023 (per l'esercizio 2022) e le dichiarazioni iva degli esercizi 2022 e 2023 consentono solo di ritenere che, come ivi esposto, nel 2022 sono stati dichiarati ricavi per 167.384,00 € e costi per 178.597,00 €, con perdita di esercizio di 11.287,00
€ (importi inferiori per il 2023), ma nessuna prova è ricavabile da detta documentazione in ordine all'attivo patrimoniale della società ed in ordine all'ammontare dei debiti residui. Anzi, come evidenziato dalla reclamante, l'ammontare degli acquisti dichiarati nel 2022 per un totale di
342.510,00 € lascia presumere la sussistenza di analoga debitoria da sommarsi a quella già rilevata dal tribunale e la presenza di un attivo superiore ai limiti normativi.
A ciò va aggiunto che la società ha trasferito la propria azienda in data 2.7.2024 e di tale trasferimento e dei valori di corrispettivo non risulta accertato alcunchè. Deve pertanto ritenersi che non sia stata raggiunta la prova del possesso da parte della debitrice, dall'epoca della costituzione all'attualità, dei requisiti dimensionali tali da potersi qualificare quale impresa minore.
Lo stato di insolvenza è evidente, alla luce del mancato pagamento dei crediti vantati dalla ricorrente e degli altri riscontrati dal Tribunale, dei protesti e della cessazione di attività, oltre che dalla mancata costituzione della resistente anche nel presente grado di giudizio.
Deve pertanto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_1 rimettendosi gli atti al Tribunale per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 49
c.c.i.i.. Nulla per le spese, venendo il patrimonio della resistente interamente acquisito alla procedura concorsuale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Feriale Civile, in accoglimento del reclamo proposto dalla così provvede: Parte_1
--Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della e rimette gli atti Controparte_1 al Tribunale di Napoli per i provvedimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i..
Così deciso in Napoli il 27 agosto 2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo