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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 4116/2024 promossa da esercente la potestà genitoriale di Parte_1 Persona_1 difesa dall'Avv. Carlo Olcese per mandato depositato nel fascicolo telematico. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti in atti.
CONVENUTO Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto, alla luce delle conclusioni del
CTU rese all'odierna udienza, della documentazione acquisita agli atti, proveniente dalla Commissione medica superiore dello stesso Istituto e tenuto conto dei principi affermati dalla Giurisprudenza di legittimità, richiamata in ricorso.
È evidente che il minore undicenne, per la patologia dalla Persona_2 quale è affetto (diabete mellito), con necessità permanente di utilizzo di microinfusore di insulina e sensore per il rilevamento della glicemia, non ha la capacità di provvedere autonomamente alla corretta e puntuale assunzione terapeutica, anche tenuto conto delle gravi complicanze transitorie e permanenti alle quali è esposto in caso di scorretto utilizzo.
Tenuto conto del comportamento processuale dell vengono compensate tra le CP_1 parti in misura di due terzi le spese della presente fase.
Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che il minore Persona_1 si trova nelle condizioni sanitarie per accedere all'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla domanda di accompagnamento fino al compimento del 14 anno di età. Compensa in misura di due terzi tra le parti le spese di lite della presente fase.
Condanna l a rifondere a parte ricorrente la residua parte di spese che, per CP_1 entrambe le fasi, liquida in euro 1.600,00, oltre spese generali iva e cpa.
Genova, 6/2/2025
Il Giudice
Margherita Bossi
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 4116/2024 promossa da esercente la potestà genitoriale di Parte_1 Persona_1 difesa dall'Avv. Carlo Olcese per mandato depositato nel fascicolo telematico. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti in atti.
CONVENUTO Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto, alla luce delle conclusioni del
CTU rese all'odierna udienza, della documentazione acquisita agli atti, proveniente dalla Commissione medica superiore dello stesso Istituto e tenuto conto dei principi affermati dalla Giurisprudenza di legittimità, richiamata in ricorso.
È evidente che il minore undicenne, per la patologia dalla Persona_2 quale è affetto (diabete mellito), con necessità permanente di utilizzo di microinfusore di insulina e sensore per il rilevamento della glicemia, non ha la capacità di provvedere autonomamente alla corretta e puntuale assunzione terapeutica, anche tenuto conto delle gravi complicanze transitorie e permanenti alle quali è esposto in caso di scorretto utilizzo.
Tenuto conto del comportamento processuale dell vengono compensate tra le CP_1 parti in misura di due terzi le spese della presente fase.
Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che il minore Persona_1 si trova nelle condizioni sanitarie per accedere all'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla domanda di accompagnamento fino al compimento del 14 anno di età. Compensa in misura di due terzi tra le parti le spese di lite della presente fase.
Condanna l a rifondere a parte ricorrente la residua parte di spese che, per CP_1 entrambe le fasi, liquida in euro 1.600,00, oltre spese generali iva e cpa.
Genova, 6/2/2025
Il Giudice
Margherita Bossi