CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MA RE AN Presidente
AT AR Consigliere
GRAZIA MA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 269 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa sia congiuntamente Parte_1 C.F._1
che disgiuntamente dagli avvocati Pietro Floris del Foro di Torino e Michele Perra del Foro di
Cagliari, presso il quale ha eletto domicilio in Cagliari, Via Torquato Tasso n. 25, giusta procura speciale alle liti da ritenersi apposta in calce all'atto d'appello su foglio separato
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari, alla Via CP_1 C.F._2
A. Scano n. 27 nella persona e presso lo studio dell'avv. Martina Tidu, che lo rappresenta e difende,
sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Fabiano Pani, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa in appello
PE
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Alghero, 33, presso lo studio dell'avv. Roberto
Murgia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione di primo grado
Pagina 1 PE e APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti CP_3 C.F._4
allegata al presente atto, dall'Avv. Enrico Palmas, presso il cui studio in Cagliari, alla Via Nuoro n.
78, è elettivamente domiciliata
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Cagliari, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
In via istruttoria
- Ammettere consulenza tecnica d'ufficio sul valore dell'immobile oggetto di revocazione.
- ordinare l'esibizione degli estratti conto della signora per il periodo compreso tra il mese CP_3
di gennaio 2011 ed il mese di ottobre 2015.
Nel merito
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza n. 1386/2023, emessa dal Tribunale Civile di Cagliari a verbale ai sensi degli artt. 281
sexies e 127 ter cpc in data 9.6.2023, all'esito del procedimento civile contraddistinto con R.G. n.
6502/2017, pubblicata il 9.6.2023, rep. n. 1428/2023 rigettare le domande tutte promosse
dall'attore avv. . Controparte_2
In ogni caso: con vittoria delle spese e degli onorari dei due gradi di giudizio”.
Pagina 2 NELL'INTERESSE DELL'PE TT : CP_1
“
1. con riferimento alla posizione del signor , confermare la sentenza n. CP_1
1386/2023 – rep. 1428/2023 del 09/06/2023;
2. Con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio
con distrazione delle spese ai sottoscritti procuratori quali antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
NELL'INTERESSE DELL'PE Controparte_2
:
[...]
“Tutto ciò premesso, l'appellato, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia:
1) rigettare l'appello perché infondato;
2) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato, rigettare l'appello principale, con la
differente motivazione prospettata;
3) In entrambi i casi, con vittoria di spese”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA : CP_3
“Tutto ciò premesso, la sig.ra , come in epigrafe rappresentata, difesa ed CP_3
elettivamente domiciliata, con riferimento alla propria posizione processuale ed in riforma in parte
qua dell'appellata sentenza, conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere la domanda
dell'appellante, per quanto di ragione e con riferimento alla posizione della SI.ra , CP_3
così come esposta in primo grado e nel presente atto, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine
alle spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto
Pagina 3 procuratore antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. Controparte_2 CP_2
convenne in giudizio e al fine di ottenere la Parte_1 CP_1 CP_3
dichiarazione di inefficacia, quantomeno per la quota della metà (quota di pertinenza della ), CP_3
dell'atto con cui i coniugi e avevano venduto a la CP_3 CP_1 Parte_1
proprietà sull'immobile ubicato a Capoterra, Via Azuni n. 2/4, distinto in catasto al Foglio 10, part. 388.
A fondamento della domanda la parte attrice allegò:
- di essere creditore della per circa euro 28.000,00, in forza di decreto ingiuntivo n. CP_3
1757/2012 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 28 luglio 2012, munito di formula esecutiva e mai opposto;
- di avere iscritto ipoteca in data 5 marzo 2015 sull'immobile citato a garanzia del proprio credito;
- che con contratto preliminare trascritto l'8 ottobre 2014, i coniugi avevano CP_4
promesso in vendita l'immobile a nata a [...] il [...], per il prezzo di Parte_1
euro 150.000,00;
- che l'operazione era stata posta in essere al solo fine di mettere il bene a riparo delle azioni esecutive dei numerosi creditori della coppia;
- che l'immobile, in esecuzione del citato disegno, era stato effettivamente venduto, con atto trascritto il 2 novembre 2015, alla promissaria acquirente, figlia del commercialista della coppia;
Pagina 4 - che la era pressoché nullatenente;
CP_3
- che il prezzo di vendita era certamente inferiore al valore dell'immobile, atteso che nell'anno
2011, su incarico della stessa , era stato valutato circa euro 500.000,00; CP_3
- che per realizzare l'intento di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, il e la si CP_1 CP_3
erano avvalsi della consulenza del commercialista padre dell'acquirente Persona_1
Pt_1
- che la prova della strumentalità della vendita era ricavabile dalla relazione al bilancio della società facente capo ai figli dei coniugi , nella quale il aveva CP_5 CP_4 Pt_1
indicato di avere provveduto alla formalizzazione dell'acquisto dell'immobile che, se non compravenduto con il decisivo sostegno finanziario del sottoscritto, sarebbe stato destinato ai creditori dei coniugi;
- che lo stesso aveva affermato di avere restituito a gli assegni del CP_1 Persona_1
pagamento, mai incassati;
- che non aveva mai trasferito la residenza nella casa acquistata;
Parte_1
- che il aveva presentato all'Ordine dei commercialisti un esposto contro il CP_1 Pt_1
lamentando che questi gli avesse fatto vendere l'immobile alla metà del suo valore.
La e il resistettero, negando la sussistenza dei presupposti dell'azione pauliana e che CP_3 CP_1
l'atto dispositivo compiuto fosse simulato o in frode ai creditori.
I convenuti denunciarono, però, di essere stati vittime della condotta delittuosa del Commercialista
che, in qualità di amministratore della Algada Appalti srl, società di Persona_1
proprietà dei loro figli, li aveva convinti a cedere l'immobile per cui è causa a euro 150.000,00 pur a fronte del maggiore valore, profittando della loro esigenza di liquidità e, tra l'altro, trattenendo per
Pagina 5 sé euro 30.000,00 degli euro 150.000,00 pattuiti.
Nel resistere alla domanda, costituitasi in giudizio, spiegò che: Parte_1
- volendo investire quanto ricevuto dai genitori per il compimento del diciottesimo anno d'età,
nell'anno 2014 aveva manifestato alla madre, con cui conviveva, la volontà di acquistare un immobile;
- quest'ultima aveva coinvolto nella vicenda il padre, , dal 2009 avente un nuovo Persona_1
nucleo familiare, con il quale ella non aveva rapporti, che aveva suggerito la possibilità di acquistare un immobile a Capoterra, di proprietà, appunto, dei , all'epoca occupato;
CP_4
- non avendo necessità di abitare immediatamente l'immobile, dato che era prossima a iscriversi all'università e non intenzionata ad andare a vivere sola, aveva accolto il suggerimento paterno di investire nell'acquisto dell'appartamento, senza neppure mai averlo visitato;
- aveva incontrato i coniugi solo il giorno della stipula del preliminare e quello della CP_4
stipula del definitivo;
- nulla sapeva e aveva mai saputo circa la situazione patrimoniale dei sig.ri , né aveva Persona_2
mai conosciuto le ragioni che li avevano indotti alla vendita. Peraltro, non aveva neppure mai visitato l'immobile prima della stipula del preliminare;
immobile che all'epoca risultava occupato da , che si era rifiutato di liberarlo. CP_1
Tanto allegato, la evidenziò che i dissidi tra il genitore e non avessero Pt_1 CP_1
rilevanza ai fini della presente vicenda, atteso che erano da lei del tutto sconosciuti.
Sotto altro profilo, la convenuta indicò che ciascuno dei venditori aveva ceduto una quota indivisa del 50%, siccome proveniente da differenti titoli d'acquisto: la a seguito di decreto di CP_3
trasferimento del Tribunale di Cagliari del 2005, il in forza di atto notarile del 2011. CP_1
Pagina 6 Sulla base di questo rilievo la evidenziò che, seppur nel contesto di un unico atto, ciascuna Pt_1
parte venditrice aveva proceduto a una autonoma cessione e, per l'effetto, l'azione revocatoria avrebbe potuto riferirsi unicamente alla cessione effettuata dalla , quale asserita debitrice CP_3
dell'attore, per una quota del 50% dell'immobile.
Circa l'eventus damni, la contestò la perizia prodotta dall'attore, ritenendone sospetta la Pt_1
disponibilità, essendo essa stata svolta su incarico della , e suggerì che l'unico dato ufficiale e CP_3
disponibile per la consultazione da parte sua fosse l'atto di acquisto del 2011 stipulato dal CP_1
che risultava aver acquistato il 50% della proprietà dell'immobile oggetto di causa per il prezzo di euro 31.000,00, prezzo nettamente inferiore rispetto a quello da lei corrisposto.
Con riguardo all'elemento soggettivo, la ribadì che il genitore non le aveva mai confidato Pt_1
alcunché circa la situazione patrimoniale della , in quanto egli non avrebbe potuto certo CP_3
violare il segreto professionale e in quanto non sarebbe stato edificante raccontare, quand'anche fossero state veritiere le ragioni sottese all'operazione, che avrebbero invero spaventato la giovane figlia e l'avrebbero distolta dall'acquisto.
La convenuta evidenziò che il padre si fosse limitato a segnalare – peraltro tramite la ex convivente
– la possibilità di acquistare un immobile e che lei (all'epoca appena diciottenne) avesse accettato il suggerimento dei genitori senza nulla chiedere, come è normale facciano gli adolescenti, e certo senza porre alcuna domanda sulla situazione debitoria della venditrice.
Circa la presunzione di scientia damni collegata all'asserita sproporzione tra il prezzo pagato e quello assunto come giusto, nel ribadire la contestazione circa l'effettivo valore della res, la Pt_1
rilevò che l'atto di provenienza dei danti causa evidenziasse il pagamento di un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello da lei corrisposto, unico conosciuto e conoscibile, che evidenziava una significativa plusvalenza per i danti causa, e non certo una lesione della garanzia patrimoniale.
Pagina 7 Ancora a questo proposito, la eccepì come la presunzione invocata dall'attore di scientia Pt_1
damni potesse fondarsi solo sulla consapevolezza di una ipotetica proporzione, insussistente nella fattispecie.
Negata l'ammissibilità di una duplice presunzione, nel senso che si potesse presumere che l'acquirente avesse avuto conoscenza della sproporzione tra prezzo reale e prezzo corrisposto e che,
per tale strada, avesse avuto altresì coscienza del danno (disciplina espressamente prevista per la revocatoria fallimentare e, dunque, a contrariis non applicabile alla revocatoria ordinaria), la Pt_1
indicò di non avere avuto alcuna conoscenza dei prezzi degli immobili in Capoterra e come l'unico riferimento fosse il prezzo di acquisto pagato dal , pari ad appena euro 31.000,00 che CP_1
supportava ulteriormente la presunzione di buona fede di essa convenuta.
***
La causa, istruita con produzioni documentali e interrogatorio formale dei convenuti, venne quindi decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1386/2023, pubblicata in data 09/06/2023, nei seguenti termini: “
1. accoglie –per quanto di ragione- la domanda di parte attrice e, per l'effetto 2.
dichiara l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione da parte di a favore di CP_3
della quota di proprietà sull'immobile ubicato a Capoterra, Via Azuni n. 2/4, Parte_1
distinto in catasto al Foglio 10, part. 388 (rogito Notaio del 29 ottobre 2015 rep. Persona_3
119802, racc. 29718, trascritto il 2 novembre successivo);
3. rigetta la domanda nei confronti del
;
4. condanna la e la in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore CP_1 CP_3 Pt_1
delle spese processuali, che liquida in euro 8.601,19, di cui euro 5.562,00 per compensi, euro
1.668,60 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo comma, d.m. 55/2014, euro 286,00 per
spese vive ed euro 1.084,59 per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.; 5. condanna l'attore alla
rifusione in favore del delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.396,30, di CP_1
cui euro 5.562,00 per compensi ed euro 834,00 per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.”.
Pagina 8 Si riporta, in sintesi, l'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione.
Richiamate, preliminarmente, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria e precisati i principi più consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia di finalità
dell'indicata azione, il Giudice di primo grado ha, in primo luogo, ritenuto infondata la domanda proposta dall'attore nei confronti di , non vantando il primo alcun credito nei CP_1
confronti di quest'ultimo.
Con riferimento, invece, alla domanda proposta nei confronti della , il Tribunale ha rilevato CP_3
che sussistessero tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione pauliana: ha rilevato, infatti, che nella fattispecie in esame il credito non fosse contestato e che, in ogni caso, fosse provato documentalmente. Quanto al requisito dell'eventus damni -in forza del quale è richiesto che sia sufficiente che l'atto, che viene fatto appunto oggetto di revoca, comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore: che lo stesso sia cioè idoneo ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito, così rendendo più incerta o comunque maggiormente difficoltosa la realizzazione del diritto- il Giudice ha evidenziato che nel caso in oggetto la , al di là di vaghe contestazioni circa l'insussistenza dei presupposti per CP_3
l'accoglimento della domanda, nulla avesse indicato per confutare in maniera specifica la tesi di controparte;
la cessione della quota di proprietà sull'immobile, pertanto, avrebbe integrato certamente un atto idoneo a rendere più incerta e difficile l'esazione coattiva del credito.
Quanto, invece, al requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. (che prevede che qualora l'atto di disposizione a titolo oneroso –come nella fattispecie- sia successivo al sorgere del credito, siano sufficienti la consapevolezza in capo al debitore e al terzo del pregiudizio arrecato al creditore ), la cui prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni, il Tribunale ha rilevato che anche in questo caso la nulla avesse indicato al riguardo, cosicché non vi fosse ragione di escludere CP_3
che ella non fosse in condizione di comprendere che l'atto, posto in essere nel periodo 2014-2015,
Pagina 9 avrebbe pregiudicato le ragioni del creditore, risultanti da un titolo giudiziale dell'anno 2012.
Ha aggiunto il Giudice che dal complessivo tenore degli atti difensivi della poteva trarsi il Pt_1
convincimento che ella fosse tutt'altro che all'oscuro dell'operazione posta in essere dai coniugi e da suo padre : la sua tesi difensiva si era dimostrata, infatti, poco CP_4 Persona_1
credibile, atteso che non era stato spiegato in alcun modo come mai una ragazza appena diciottenne,
che intendeva continuare a vivere con la propria madre, avesse avvertito l'esigenza di compiere un investimento immobiliare relativo ad una casa che, a detta sua, non aveva mai visto e in un luogo diverso e lontano dal suo centro di interessi, e che non avrebbe nemmeno potuto utilizzare in nessun modo, poiché occupata da terzi.
Smentite, quindi, le tesi formulate dalla convenuta, il Tribunale ha concluso che la stessa fosse stata, a ben vedere, coinvolta nell'operazione pacificamente architettata dal padre e dai coniugi
, al fine di far uscire il bene dal patrimonio di questi ultimi e sottrarlo alla garanzia dei Persona_2
creditori: a detta del Giudice, infatti, per fare ciò il commercialista aveva fatto acquistare alla figlia appena diciottenne l'immobile, senza dubbio indicandole la ragione dell'operazione con cui intendeva favorirla.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello al fine di ottenere, in sua riforma, quanto Parte_1
domandato nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio, separatamente, e Controparte_2
, domandando il rigetto dell'avverso appello e proponendo, a loro volta, appello CP_3
incidentale (il primo condizionato).
Si è altresì costituito in giudizio , domandando il rigetto dell'appello principale e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
***
Pagina 10 Con primo motivo di gravame nel denunciare la violazione e la falsa Parte_1
applicazione degli artt. 2697, 2721, 2901 c.c. e 112 c.p.c., censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha affermato che l'acquirente – la – sarebbe stata consapevole del Pt_1
fatto che l'acquisto dell'immobile oggetto di revocatoria aveva il fine di sottrarre alla garanzia dei creditori il patrimonio della SI.ra , dichiarando conseguentemente inefficace nei confronti CP_3
dell'avv. , limitatamente alla quota del 50%, l'atto di compravendita dell'immobile CP_2
(attribuendo al dott. padre dell'appellante, la figura di “deus ex machina” Persona_1
dell'intera operazione).
Sostiene, in particolare, l'appellante che, invero, il Tribunale non avrebbe indicato gli “elementi fattuali certi” dai quali desumere la prova della scientia damni in suo capo, non potendosi ritenere condivisibile l'assunto secondo cui “i diciottenni non manifestano di investire i danari donati dai
genitori nell'acquisto di immobili a dispetto di viaggi e vacanze con amici in tutta Europa”: sul punto, in realtà, la circostanza contraria (allegata in primo grado) non sarebbe stata contestata da nessuna delle parti e, in ogni caso, non sarebbe stato affatto dimostrato che l'appellante fosse a conoscenza dell'operazione volta a pregiudicare il credito dell'avv. o, tantomeno, della CP_2
sua esistenza. Non risulterebbe, infatti, da nessun atto o documento che il signor Persona_1
avesse riferito alla figlia – con cui non conviveva – questioni professionali e riservate
[...]
riguardanti i debiti dell' (società partecipata dai figli dei due venditori), anche in CP_5
considerazione del fatto che, in verità, il dott. era sempre stato il commercialista della sola Pt_1
società, ma non anche della e del personalmente (con la conseguenza che lo stesso, a CP_3 CP_1
detta dell'appellante, non sarebbe stato nemmeno a conoscenza dei debiti personali di costoro).
Conclude, pertanto, l'appellante, sostenendo che il Tribunale non abbia considerato che non appare credibile che un “genitore esperto come il dott. (genitore consapevole anche dei rischi Pt_1
giuridici derivanti da una simile operazione) avrebbe dovuto convincere la figlia ad accendere un
mutuo pluriennale per 120.000 euro con il rischio di vedersi revocato l'acquisto del bene e con una
propria esposizione personale a garanzia del mutuo medesimo”.
Pagina 11 Con secondo motivo in parte reiterando le argomentazioni già proposte col primo Parte_1
motivo, censura il provvedimento di primo grado laddove il Tribunale si è limitato ad affermare, a sostegno della prova della scientia damni, che la difesa della non fosse credibile atteso che Pt_1
dal complessivo tenore degli atti difensivi si poteva trarre il convincimento che ella fosse tutt'altro che all'oscuro dell'operazione posta in essere dai coniugi e da suo padre CP_4 Per_1
: sostiene, a tal proposito, parte appellante che il Giudice avrebbe, tuttavia, ignorato
[...]
l'insegnamento secondo cui in tema di azione revocatoria deve essere allegato e dimostrato il dolo generico, ossia la consapevolezza, in capo al debitore e al terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo. Nel caso di specie, però, non sarebbe stato dimostrato che la Pt_1
fosse consapevole del fatto che stava acquistando un bene immobile per diminuire la garanzia patrimoniale della debitrice nei confronti dell'avv. ; a tal proposito il Tribunale avrebbe CP_2
dovuto considerare, ai fini della decisione, le seguenti circostanze: - che la veva acquistato Pt_1
un immobile da entrambi i coniugi, nonostante il debitore fosse solo la;
- che essa appellante CP_3
non aveva alcun rapporto con il proprio padre e non era affatto a conoscenza dei debiti personali della;
- che suo padre era commercialista della società e non dei signori e CP_3 CP_5 CP_3
personalmente; - che il prezzo di vendita era corretto e non inferiore rispetto al valore CP_1
dell'immobile.
Soggiunge, inoltre, l'appellante che il Tribunale avrebbe, allo stesso modo, errato nel ritenere che non avesse spiegato il motivo per cui aveva deciso di intraprendere un investimento immobiliare su un bene immobile qualsiasi, peraltro occupato: spiega, sul punto, la che, in verità, già dal Pt_1
primo grado era stato chiarito che l'investimento era stato fatto su suggerimento del padre.
Con terzo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui Parte_1
il Giudice, in violazione dell'art. 2696 c.c., avrebbe erroneamente valutato l'effettivo valore dell'immobile compravenduto, affermando che “la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sarebbe
Pagina 12 fondata perché la Banca non avrebbe mai finanziato un acquisto se l'immobile avesse avuto un
valore di 60.000 euro”: evidenzia, sul punto, l' appellante, di non avere mai indicato, in alcuno scritto difensivo, che l'immobile valesse 60.000,00 euro, ma che, caso mai, il prezzo pattuito potesse ritenersi congruo anche in ragione del fatto che il precedente passaggio di proprietà era avvenuto per cifre di gran lunga inferiori, con la conseguenza che non poteva certo supporre di ledere alcun diritto di credito, né diminuire la garanzia patrimoniale. Soggiunge l'appellante di essere venuta a conoscenza, quale “novum sopraggiunto”, che “per effetto della denuncia/querela
presentata dal , il dott. ha subito una verifica della locale Guardia di Finanza, la CP_1 Pt_1
quale ha notificato al professionista, in data 23 gennaio 2020, il Processo Verbale di Constatazione
con il quale i verificatori avevano così modo di scrivere relativamente all'anno d'imposta 2015,
proprio quello nel corso del quale si perfezionava la vendita dell'unità immobiliare controparti i
coniugi e la sig.ra […] Con una serie di calcoli, comunque evidenziati CP_4 Pt_1
nell'estratto allegato, i verificatori concludevano per un valore commerciale o di mercato di Euro
278.780”: ebbene, secondo la tesi di parte appellante, dal contenuto dell' atto (depositato come
“doc. 3” in questa sede, in quanto pervenuto alla quando erano già scaduti i termini per la Pt_1
produzione nel giudizio di primo grado) emergerebbe con chiarezza la congruità del valore della transazione oggetto di revocatoria, “congruità, niente meno, definitivamente stabilita dalla Agenzia
Entrate che ben avrebbe potuto, in presenza di base imponibile da recuperare, agire con gli
opportuni mezzi a disposizione”.
Con quarto e ultimo motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Tribunale, in violazione dell'art. 2729 c.c., in materia di presunzioni semplici, ha accertato che la osse consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni dell'avv. Pt_1
attraverso l'atto di acquisto dell'immobile: spiega, invero, l'appellante che dai fatti CP_2
pacifici e noti emersi nel giudizio di primo grado (assenza di alcun rapporto tra acquirente e venditori;
assenza di alcun rapporto tra la d il padre, con la quale non conviveva all'epoca e Pt_1
non convive tutt'ora; segnalazione da parte del padre della alla madre della possibilità di Pt_1
Pagina 13 investire nell'acquisto dell'immobile sito in Capoterra, senza alcun contatto diretto con Parte_1
e in assenza di alcuna informazione circa le ragioni della vendita;
integrale pagamento del
[...]
prezzo di vendita da parte della , il Giudice avrebbe dovuto accertare che dovesse ritenersi Pt_1
escluso che ella fosse consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai creditori di CP_3
. A detta dell'appellante, invece, il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto di trare la prova del
[...]
fatto presunto (fatto ignoto) non già in considerazione degli indicati fatti noti e precisi, ma in ragione di fatti indimostrati e non certi, riguardanti l'età dell'acquirente e i desiderata dei giovani suoi coetanei, “in ciò cadendo inevitabilmente nel divieto di preasumptio di praesumpto in ragione
del seguente sillogismo: presumo che i giovani non vogliano investire su di un immobile, per giunta
fuori dal Comune in cui abitano, presumo quindi che l'affare sia stato concluso perché
conveniente, presumo infine che chi ha acquistato conoscesse che la vendita dell'immobile
pregiudicava le ragioni dei creditori del venditore”.
Con unico motivo di appello incidentale condizionato , “pur Controparte_2
essendo pienamente vincitore in prime cure”, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accertato che nella fattispecie in esame il rapporto tra padre e figlia – segnatamente tra commercialista dei venditori e - sia del tutto privo di Persona_1 Parte_1
rilievo al fine di addivenire alla conclusione che fosse a conoscenza della Parte_1
situazione debitoria dei venditori e del pregiudizio che l'acquisto arrecava alle ragioni del credito:
sostiene, infatti, l'appellante che alla circostanza che l'immobile sia stato venduto alla figlia del commercialista dei venditori non potrebbe essere negato un valore probatorio, perlomeno presuntivo, il quale potrebbe avvalorare la presenza dei presupposti per l'azione revocatoria.
Con unico motivo di appello incidentale censura il provvedimento di primo grado CP_3
nella parte in cui il Tribunale ha accertato che l'atto di vendita dell'immobile per cui è causa sarebbe stato “un atto simulato ed in frode ai creditori”: sul punto evidenzia l'appellante che il
Pagina 14 Giudice non avrebbe considerato che la “sia stata vittima, unitamente al di lei consorte al CP_3
tempo, della condotta delittuosa di , genitore della odierna appellante, il Persona_1
quale, nella sua qualità di amministratore della società Algada Appalti s.r.l., di cui erano soci i figli minori del e della , convinceva i predetti a cedere la proprietà del bene di cui sopra per CP_1 CP_3
il prezzo, irrisorio, di euro 150.000,00, a fronte di un valore stimato di circa euro 500,000.00”. A
detta dell'appellante il dott. approfittando del loro stato di bisogno ed essendo ben Pt_1
consapevole della situazione di crisi che attraversava la società, avrebbe, quindi, convinto la e CP_3
il ad eseguire l'operazione al fine di evitare lo stato di insolvenza. CP_1
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile l'istanza istruttoria proposta da Parte_1
olta ad ottenere l'ordine di esibizione degli estratti conto della signora per il
[...] CP_3
periodo compreso tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di ottobre 2015: invero, l'appellante non ha specificatamente indicato se l'istanza fosse già stata regolarmente proposta nel giudizio di primo grado e, eventualmente, quali fossero le ragioni per poterla ritenere ammissibile e meritevole di accoglimento in questa sede.
Al contrario, deve ritenersi ammissibile la produzione del documento n. 3 di parte appellante,
attestante un estratto dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari e del P.V. di contestazione della Guardia di Finanza, sez. operativa di Cagliari, sull'immobile oggetto della revocatoria, formatosi e pervenuto alla parte solo successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie in primo grado: sul punto basti richiamare il consolidato principio, emanato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in
grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della
parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti
probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione
dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti
formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova,
Pagina 15 ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia
avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a
sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare
il disposto dell'art. 92 c.p.c.” (Cass. Civ. n. 7977/2022).
In ragione dell'ammissibilità del documento nuovo, contenente una quantificazione del valore di mercato dell'immobile da parte della Guardia di Finanza, la ctu sollecitata dalla è stata Pt_1
ritenuta superflua.
***
I quattro motivi d'appello, strettamente connessi tra loro perché riguardanti la prova della consapevolezza, da parte dell'acquirente del pregiudizio arrecato al creditore della Pt_1 CP_3
attraverso l'acquisto dell'immobile, possono essere congiuntamente esaminati e devono essere rigettati per le ragioni che seguono.
Appare opportuno premettere, in linea generale, che ai sensi dell'articolo 2901 c.c., quando l'atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso - come nel caso in esame - è successivo al sorgere del credito, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore alienante e dell'acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
in considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risultando problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti, la dimostrazione dell'atteggiamento soggettivo del debitore ed eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti, per l'appunto, di atto a titolo oneroso, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi, e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è
insindacabile in sede di legittimità.
Sul punto, è orientamento consolidato della Suprema Corte ritenere integrato il presupposto del
consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso
Pagina 16 in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c.. In linea generale,
possono essere considerati elementi indiziari dai quali desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo (in caso di atto a titolo oneroso): ì. peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi;
ìì. ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
ììì. sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); ìììì. anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore nonché concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni (ex multis Cass n. 22824/2022).
Poste queste brevi premesse, deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione dei principi poc'anzi richiamati, valorizzando, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della scientia damni, in questa sede contestato, una serie di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, meritevoli di essere qui condivisi, ma anche di essere ulteriormente sviluppati, quali:
- il rapporto di parentela tra l'acquirente (all'epoca appena diciottenne) e suo padre Per_1
commercialista da tempo della società dei venditori Algada s.r.l. nonché amministratore
[...]
unico, che avrebbe orchestrato – a detta dei sig.ri e – l'intera operazione, CP_3 CP_1
consigliando ai coniugi la vendita dell'immobile allo scopo di estinguere i loro debiti (cfr. querela proposta nei confronti di doc. 1 fascicolo di parte primo grado;
peraltro la Persona_1 CP_3
sentenza di assoluzione e proscioglimento di cui l'appellante ha depositato il solo dispositivo non apporta qui alcun elemento utile, mancando, oltretutto, anche la sola indicazione dei capi di imputazione);
Pagina 17 - la contraddittorietà della tesi avanzata da la quale dapprima ha affermato di non Parte_1
aver alcun rapporto con il padre, con cui nemmeno conviveva, e, successivamente, ha ammesso di aver acquistato l'immobile su suggerimento di questi, in quanto sarebbe potuto essere “un vantaggioso investimento immobiliare”;
- la consistente sperequazione tra il prezzo di vendita pattuito tra le parti e il valore commerciale del bene, emergente - per quanto in misura più contenuta rispetto all'allegazione attorea, presa in considerazione dal Tribunale - dal P.V. di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, sez.
operativa di Cagliari, nei confronti di (doc. 3 prodotto da parte appellante, come Persona_1
detto, ammissibile) stimato in € 279.780,00, ovverosia quasi il doppio del corrispettivo convenuto.
Ebbene, come correttamente indicato dal Giudice di primo grado, non è credibile che la giovane nulla abbia domandato, sacrificando ciononostante tutti i suoi risparmi, circa i motivi per cui le convenisse acquistare un immobile a Capoterra -lontano dai suoi luoghi di interesse e dai suoi progetti di vita- che non avrebbe nemmeno avuto modo di utilizzare o di affittare, perché
pacificamente occupato da terzi. Più specificatamente, risulta del tutto illogico che la i fosse Pt_1
imbarcata in un investimento apparentemente non appetibile per una ragazza di diciotto anni,
implicante un impegno economico a lungo termine per il cui pagamento non disponeva di liquidità
né di entrate periodiche, se non fosse stata resa edotta dal padre -e verosimilmente da questi rassicurata e sostenuta economicamente- dei vantaggi che, proprio grazie alla necessità dei venditori di dismettere il bene sottocosto per sottrarlo all'aggressione dei creditori, l'operazione assicurava alla parte acquirente.
Le argomentazioni che precedono consentono di ritenere superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dall'avv. , pur non potendo mancare di rilevarsi che è stato qui CP_2
evidenziato come il rapporto fra padre e figlia abbia avuto un ruolo determinante sotto il profilo della conoscenza della situazione patrimoniale dei venditori e della corrispondente convenienza dell'affare in capo a Parte_1
Pagina 18 Quanto all'appello incidentale proposto dalla sig.ra , manifestamente infondato, appare CP_3
sufficiente precisare che le censure avanzate non colgono nel segno e gli argomenti proposti avrebbero potuto giustificare, caso mai, un'azione di annullamento del contratto, ma non sarebbero stati di certo utili a ritenere non corretta la pronuncia di inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901
c.c..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, analogamente al primo grado, a carico solidale della e della (quest'ultima parimenti soccombente sull'appello incidentale) e, Pt_1 CP_3
secondo i parametri del D.M. 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio e decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi) sullo scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ad € 52.000,00 (sul punto si ricorda che il valore delle cause relative ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore – appellato in questo grado -, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa, cfr. Cass. Civ. n. 3697/2020).
Le spese nei confronti di devono essere interamente compensate, posto che, non CP_1
essendo stata formulata alcuna domanda in questo grado di giudizio, la sua chiamata in giudizio può
essere considerata una mera “litis denuntiatio”.
Sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 1386/2023, pubblicata il 09/06/2023 dal
Tribunale di Cagliari:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_3
3) Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 CP_3
processuali del presente grado di giudizio in favore di Controparte_2
Pagina 19 , che liquida in € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, CP_2
accessori di legge e spese;
4) Dichiara integralmente compensate le spese tra le appellanti e;
CP_1
5) Dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
6) Dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di , CP_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso in Cagliari, il 3 dicembre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 20
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MA RE AN Presidente
AT AR Consigliere
GRAZIA MA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 269 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa sia congiuntamente Parte_1 C.F._1
che disgiuntamente dagli avvocati Pietro Floris del Foro di Torino e Michele Perra del Foro di
Cagliari, presso il quale ha eletto domicilio in Cagliari, Via Torquato Tasso n. 25, giusta procura speciale alle liti da ritenersi apposta in calce all'atto d'appello su foglio separato
APPELLANTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari, alla Via CP_1 C.F._2
A. Scano n. 27 nella persona e presso lo studio dell'avv. Martina Tidu, che lo rappresenta e difende,
sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Fabiano Pani, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa in appello
PE
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Alghero, 33, presso lo studio dell'avv. Roberto
Murgia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione di primo grado
Pagina 1 PE e APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti CP_3 C.F._4
allegata al presente atto, dall'Avv. Enrico Palmas, presso il cui studio in Cagliari, alla Via Nuoro n.
78, è elettivamente domiciliata
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Cagliari, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
In via istruttoria
- Ammettere consulenza tecnica d'ufficio sul valore dell'immobile oggetto di revocazione.
- ordinare l'esibizione degli estratti conto della signora per il periodo compreso tra il mese CP_3
di gennaio 2011 ed il mese di ottobre 2015.
Nel merito
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza n. 1386/2023, emessa dal Tribunale Civile di Cagliari a verbale ai sensi degli artt. 281
sexies e 127 ter cpc in data 9.6.2023, all'esito del procedimento civile contraddistinto con R.G. n.
6502/2017, pubblicata il 9.6.2023, rep. n. 1428/2023 rigettare le domande tutte promosse
dall'attore avv. . Controparte_2
In ogni caso: con vittoria delle spese e degli onorari dei due gradi di giudizio”.
Pagina 2 NELL'INTERESSE DELL'PE TT : CP_1
“
1. con riferimento alla posizione del signor , confermare la sentenza n. CP_1
1386/2023 – rep. 1428/2023 del 09/06/2023;
2. Con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio
con distrazione delle spese ai sottoscritti procuratori quali antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
NELL'INTERESSE DELL'PE Controparte_2
:
[...]
“Tutto ciò premesso, l'appellato, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia:
1) rigettare l'appello perché infondato;
2) In accoglimento dell'appello incidentale condizionato, rigettare l'appello principale, con la
differente motivazione prospettata;
3) In entrambi i casi, con vittoria di spese”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA : CP_3
“Tutto ciò premesso, la sig.ra , come in epigrafe rappresentata, difesa ed CP_3
elettivamente domiciliata, con riferimento alla propria posizione processuale ed in riforma in parte
qua dell'appellata sentenza, conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere la domanda
dell'appellante, per quanto di ragione e con riferimento alla posizione della SI.ra , CP_3
così come esposta in primo grado e nel presente atto, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine
alle spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto
Pagina 3 procuratore antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. Controparte_2 CP_2
convenne in giudizio e al fine di ottenere la Parte_1 CP_1 CP_3
dichiarazione di inefficacia, quantomeno per la quota della metà (quota di pertinenza della ), CP_3
dell'atto con cui i coniugi e avevano venduto a la CP_3 CP_1 Parte_1
proprietà sull'immobile ubicato a Capoterra, Via Azuni n. 2/4, distinto in catasto al Foglio 10, part. 388.
A fondamento della domanda la parte attrice allegò:
- di essere creditore della per circa euro 28.000,00, in forza di decreto ingiuntivo n. CP_3
1757/2012 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 28 luglio 2012, munito di formula esecutiva e mai opposto;
- di avere iscritto ipoteca in data 5 marzo 2015 sull'immobile citato a garanzia del proprio credito;
- che con contratto preliminare trascritto l'8 ottobre 2014, i coniugi avevano CP_4
promesso in vendita l'immobile a nata a [...] il [...], per il prezzo di Parte_1
euro 150.000,00;
- che l'operazione era stata posta in essere al solo fine di mettere il bene a riparo delle azioni esecutive dei numerosi creditori della coppia;
- che l'immobile, in esecuzione del citato disegno, era stato effettivamente venduto, con atto trascritto il 2 novembre 2015, alla promissaria acquirente, figlia del commercialista della coppia;
Pagina 4 - che la era pressoché nullatenente;
CP_3
- che il prezzo di vendita era certamente inferiore al valore dell'immobile, atteso che nell'anno
2011, su incarico della stessa , era stato valutato circa euro 500.000,00; CP_3
- che per realizzare l'intento di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, il e la si CP_1 CP_3
erano avvalsi della consulenza del commercialista padre dell'acquirente Persona_1
Pt_1
- che la prova della strumentalità della vendita era ricavabile dalla relazione al bilancio della società facente capo ai figli dei coniugi , nella quale il aveva CP_5 CP_4 Pt_1
indicato di avere provveduto alla formalizzazione dell'acquisto dell'immobile che, se non compravenduto con il decisivo sostegno finanziario del sottoscritto, sarebbe stato destinato ai creditori dei coniugi;
- che lo stesso aveva affermato di avere restituito a gli assegni del CP_1 Persona_1
pagamento, mai incassati;
- che non aveva mai trasferito la residenza nella casa acquistata;
Parte_1
- che il aveva presentato all'Ordine dei commercialisti un esposto contro il CP_1 Pt_1
lamentando che questi gli avesse fatto vendere l'immobile alla metà del suo valore.
La e il resistettero, negando la sussistenza dei presupposti dell'azione pauliana e che CP_3 CP_1
l'atto dispositivo compiuto fosse simulato o in frode ai creditori.
I convenuti denunciarono, però, di essere stati vittime della condotta delittuosa del Commercialista
che, in qualità di amministratore della Algada Appalti srl, società di Persona_1
proprietà dei loro figli, li aveva convinti a cedere l'immobile per cui è causa a euro 150.000,00 pur a fronte del maggiore valore, profittando della loro esigenza di liquidità e, tra l'altro, trattenendo per
Pagina 5 sé euro 30.000,00 degli euro 150.000,00 pattuiti.
Nel resistere alla domanda, costituitasi in giudizio, spiegò che: Parte_1
- volendo investire quanto ricevuto dai genitori per il compimento del diciottesimo anno d'età,
nell'anno 2014 aveva manifestato alla madre, con cui conviveva, la volontà di acquistare un immobile;
- quest'ultima aveva coinvolto nella vicenda il padre, , dal 2009 avente un nuovo Persona_1
nucleo familiare, con il quale ella non aveva rapporti, che aveva suggerito la possibilità di acquistare un immobile a Capoterra, di proprietà, appunto, dei , all'epoca occupato;
CP_4
- non avendo necessità di abitare immediatamente l'immobile, dato che era prossima a iscriversi all'università e non intenzionata ad andare a vivere sola, aveva accolto il suggerimento paterno di investire nell'acquisto dell'appartamento, senza neppure mai averlo visitato;
- aveva incontrato i coniugi solo il giorno della stipula del preliminare e quello della CP_4
stipula del definitivo;
- nulla sapeva e aveva mai saputo circa la situazione patrimoniale dei sig.ri , né aveva Persona_2
mai conosciuto le ragioni che li avevano indotti alla vendita. Peraltro, non aveva neppure mai visitato l'immobile prima della stipula del preliminare;
immobile che all'epoca risultava occupato da , che si era rifiutato di liberarlo. CP_1
Tanto allegato, la evidenziò che i dissidi tra il genitore e non avessero Pt_1 CP_1
rilevanza ai fini della presente vicenda, atteso che erano da lei del tutto sconosciuti.
Sotto altro profilo, la convenuta indicò che ciascuno dei venditori aveva ceduto una quota indivisa del 50%, siccome proveniente da differenti titoli d'acquisto: la a seguito di decreto di CP_3
trasferimento del Tribunale di Cagliari del 2005, il in forza di atto notarile del 2011. CP_1
Pagina 6 Sulla base di questo rilievo la evidenziò che, seppur nel contesto di un unico atto, ciascuna Pt_1
parte venditrice aveva proceduto a una autonoma cessione e, per l'effetto, l'azione revocatoria avrebbe potuto riferirsi unicamente alla cessione effettuata dalla , quale asserita debitrice CP_3
dell'attore, per una quota del 50% dell'immobile.
Circa l'eventus damni, la contestò la perizia prodotta dall'attore, ritenendone sospetta la Pt_1
disponibilità, essendo essa stata svolta su incarico della , e suggerì che l'unico dato ufficiale e CP_3
disponibile per la consultazione da parte sua fosse l'atto di acquisto del 2011 stipulato dal CP_1
che risultava aver acquistato il 50% della proprietà dell'immobile oggetto di causa per il prezzo di euro 31.000,00, prezzo nettamente inferiore rispetto a quello da lei corrisposto.
Con riguardo all'elemento soggettivo, la ribadì che il genitore non le aveva mai confidato Pt_1
alcunché circa la situazione patrimoniale della , in quanto egli non avrebbe potuto certo CP_3
violare il segreto professionale e in quanto non sarebbe stato edificante raccontare, quand'anche fossero state veritiere le ragioni sottese all'operazione, che avrebbero invero spaventato la giovane figlia e l'avrebbero distolta dall'acquisto.
La convenuta evidenziò che il padre si fosse limitato a segnalare – peraltro tramite la ex convivente
– la possibilità di acquistare un immobile e che lei (all'epoca appena diciottenne) avesse accettato il suggerimento dei genitori senza nulla chiedere, come è normale facciano gli adolescenti, e certo senza porre alcuna domanda sulla situazione debitoria della venditrice.
Circa la presunzione di scientia damni collegata all'asserita sproporzione tra il prezzo pagato e quello assunto come giusto, nel ribadire la contestazione circa l'effettivo valore della res, la Pt_1
rilevò che l'atto di provenienza dei danti causa evidenziasse il pagamento di un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello da lei corrisposto, unico conosciuto e conoscibile, che evidenziava una significativa plusvalenza per i danti causa, e non certo una lesione della garanzia patrimoniale.
Pagina 7 Ancora a questo proposito, la eccepì come la presunzione invocata dall'attore di scientia Pt_1
damni potesse fondarsi solo sulla consapevolezza di una ipotetica proporzione, insussistente nella fattispecie.
Negata l'ammissibilità di una duplice presunzione, nel senso che si potesse presumere che l'acquirente avesse avuto conoscenza della sproporzione tra prezzo reale e prezzo corrisposto e che,
per tale strada, avesse avuto altresì coscienza del danno (disciplina espressamente prevista per la revocatoria fallimentare e, dunque, a contrariis non applicabile alla revocatoria ordinaria), la Pt_1
indicò di non avere avuto alcuna conoscenza dei prezzi degli immobili in Capoterra e come l'unico riferimento fosse il prezzo di acquisto pagato dal , pari ad appena euro 31.000,00 che CP_1
supportava ulteriormente la presunzione di buona fede di essa convenuta.
***
La causa, istruita con produzioni documentali e interrogatorio formale dei convenuti, venne quindi decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1386/2023, pubblicata in data 09/06/2023, nei seguenti termini: “
1. accoglie –per quanto di ragione- la domanda di parte attrice e, per l'effetto 2.
dichiara l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione da parte di a favore di CP_3
della quota di proprietà sull'immobile ubicato a Capoterra, Via Azuni n. 2/4, Parte_1
distinto in catasto al Foglio 10, part. 388 (rogito Notaio del 29 ottobre 2015 rep. Persona_3
119802, racc. 29718, trascritto il 2 novembre successivo);
3. rigetta la domanda nei confronti del
;
4. condanna la e la in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore CP_1 CP_3 Pt_1
delle spese processuali, che liquida in euro 8.601,19, di cui euro 5.562,00 per compensi, euro
1.668,60 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo comma, d.m. 55/2014, euro 286,00 per
spese vive ed euro 1.084,59 per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.; 5. condanna l'attore alla
rifusione in favore del delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.396,30, di CP_1
cui euro 5.562,00 per compensi ed euro 834,00 per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.”.
Pagina 8 Si riporta, in sintesi, l'iter logico giuridico posto a fondamento della decisione.
Richiamate, preliminarmente, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria e precisati i principi più consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia di finalità
dell'indicata azione, il Giudice di primo grado ha, in primo luogo, ritenuto infondata la domanda proposta dall'attore nei confronti di , non vantando il primo alcun credito nei CP_1
confronti di quest'ultimo.
Con riferimento, invece, alla domanda proposta nei confronti della , il Tribunale ha rilevato CP_3
che sussistessero tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione pauliana: ha rilevato, infatti, che nella fattispecie in esame il credito non fosse contestato e che, in ogni caso, fosse provato documentalmente. Quanto al requisito dell'eventus damni -in forza del quale è richiesto che sia sufficiente che l'atto, che viene fatto appunto oggetto di revoca, comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore: che lo stesso sia cioè idoneo ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito, così rendendo più incerta o comunque maggiormente difficoltosa la realizzazione del diritto- il Giudice ha evidenziato che nel caso in oggetto la , al di là di vaghe contestazioni circa l'insussistenza dei presupposti per CP_3
l'accoglimento della domanda, nulla avesse indicato per confutare in maniera specifica la tesi di controparte;
la cessione della quota di proprietà sull'immobile, pertanto, avrebbe integrato certamente un atto idoneo a rendere più incerta e difficile l'esazione coattiva del credito.
Quanto, invece, al requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. (che prevede che qualora l'atto di disposizione a titolo oneroso –come nella fattispecie- sia successivo al sorgere del credito, siano sufficienti la consapevolezza in capo al debitore e al terzo del pregiudizio arrecato al creditore ), la cui prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni, il Tribunale ha rilevato che anche in questo caso la nulla avesse indicato al riguardo, cosicché non vi fosse ragione di escludere CP_3
che ella non fosse in condizione di comprendere che l'atto, posto in essere nel periodo 2014-2015,
Pagina 9 avrebbe pregiudicato le ragioni del creditore, risultanti da un titolo giudiziale dell'anno 2012.
Ha aggiunto il Giudice che dal complessivo tenore degli atti difensivi della poteva trarsi il Pt_1
convincimento che ella fosse tutt'altro che all'oscuro dell'operazione posta in essere dai coniugi e da suo padre : la sua tesi difensiva si era dimostrata, infatti, poco CP_4 Persona_1
credibile, atteso che non era stato spiegato in alcun modo come mai una ragazza appena diciottenne,
che intendeva continuare a vivere con la propria madre, avesse avvertito l'esigenza di compiere un investimento immobiliare relativo ad una casa che, a detta sua, non aveva mai visto e in un luogo diverso e lontano dal suo centro di interessi, e che non avrebbe nemmeno potuto utilizzare in nessun modo, poiché occupata da terzi.
Smentite, quindi, le tesi formulate dalla convenuta, il Tribunale ha concluso che la stessa fosse stata, a ben vedere, coinvolta nell'operazione pacificamente architettata dal padre e dai coniugi
, al fine di far uscire il bene dal patrimonio di questi ultimi e sottrarlo alla garanzia dei Persona_2
creditori: a detta del Giudice, infatti, per fare ciò il commercialista aveva fatto acquistare alla figlia appena diciottenne l'immobile, senza dubbio indicandole la ragione dell'operazione con cui intendeva favorirla.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello al fine di ottenere, in sua riforma, quanto Parte_1
domandato nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio, separatamente, e Controparte_2
, domandando il rigetto dell'avverso appello e proponendo, a loro volta, appello CP_3
incidentale (il primo condizionato).
Si è altresì costituito in giudizio , domandando il rigetto dell'appello principale e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
***
Pagina 10 Con primo motivo di gravame nel denunciare la violazione e la falsa Parte_1
applicazione degli artt. 2697, 2721, 2901 c.c. e 112 c.p.c., censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha affermato che l'acquirente – la – sarebbe stata consapevole del Pt_1
fatto che l'acquisto dell'immobile oggetto di revocatoria aveva il fine di sottrarre alla garanzia dei creditori il patrimonio della SI.ra , dichiarando conseguentemente inefficace nei confronti CP_3
dell'avv. , limitatamente alla quota del 50%, l'atto di compravendita dell'immobile CP_2
(attribuendo al dott. padre dell'appellante, la figura di “deus ex machina” Persona_1
dell'intera operazione).
Sostiene, in particolare, l'appellante che, invero, il Tribunale non avrebbe indicato gli “elementi fattuali certi” dai quali desumere la prova della scientia damni in suo capo, non potendosi ritenere condivisibile l'assunto secondo cui “i diciottenni non manifestano di investire i danari donati dai
genitori nell'acquisto di immobili a dispetto di viaggi e vacanze con amici in tutta Europa”: sul punto, in realtà, la circostanza contraria (allegata in primo grado) non sarebbe stata contestata da nessuna delle parti e, in ogni caso, non sarebbe stato affatto dimostrato che l'appellante fosse a conoscenza dell'operazione volta a pregiudicare il credito dell'avv. o, tantomeno, della CP_2
sua esistenza. Non risulterebbe, infatti, da nessun atto o documento che il signor Persona_1
avesse riferito alla figlia – con cui non conviveva – questioni professionali e riservate
[...]
riguardanti i debiti dell' (società partecipata dai figli dei due venditori), anche in CP_5
considerazione del fatto che, in verità, il dott. era sempre stato il commercialista della sola Pt_1
società, ma non anche della e del personalmente (con la conseguenza che lo stesso, a CP_3 CP_1
detta dell'appellante, non sarebbe stato nemmeno a conoscenza dei debiti personali di costoro).
Conclude, pertanto, l'appellante, sostenendo che il Tribunale non abbia considerato che non appare credibile che un “genitore esperto come il dott. (genitore consapevole anche dei rischi Pt_1
giuridici derivanti da una simile operazione) avrebbe dovuto convincere la figlia ad accendere un
mutuo pluriennale per 120.000 euro con il rischio di vedersi revocato l'acquisto del bene e con una
propria esposizione personale a garanzia del mutuo medesimo”.
Pagina 11 Con secondo motivo in parte reiterando le argomentazioni già proposte col primo Parte_1
motivo, censura il provvedimento di primo grado laddove il Tribunale si è limitato ad affermare, a sostegno della prova della scientia damni, che la difesa della non fosse credibile atteso che Pt_1
dal complessivo tenore degli atti difensivi si poteva trarre il convincimento che ella fosse tutt'altro che all'oscuro dell'operazione posta in essere dai coniugi e da suo padre CP_4 Per_1
: sostiene, a tal proposito, parte appellante che il Giudice avrebbe, tuttavia, ignorato
[...]
l'insegnamento secondo cui in tema di azione revocatoria deve essere allegato e dimostrato il dolo generico, ossia la consapevolezza, in capo al debitore e al terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo. Nel caso di specie, però, non sarebbe stato dimostrato che la Pt_1
fosse consapevole del fatto che stava acquistando un bene immobile per diminuire la garanzia patrimoniale della debitrice nei confronti dell'avv. ; a tal proposito il Tribunale avrebbe CP_2
dovuto considerare, ai fini della decisione, le seguenti circostanze: - che la veva acquistato Pt_1
un immobile da entrambi i coniugi, nonostante il debitore fosse solo la;
- che essa appellante CP_3
non aveva alcun rapporto con il proprio padre e non era affatto a conoscenza dei debiti personali della;
- che suo padre era commercialista della società e non dei signori e CP_3 CP_5 CP_3
personalmente; - che il prezzo di vendita era corretto e non inferiore rispetto al valore CP_1
dell'immobile.
Soggiunge, inoltre, l'appellante che il Tribunale avrebbe, allo stesso modo, errato nel ritenere che non avesse spiegato il motivo per cui aveva deciso di intraprendere un investimento immobiliare su un bene immobile qualsiasi, peraltro occupato: spiega, sul punto, la che, in verità, già dal Pt_1
primo grado era stato chiarito che l'investimento era stato fatto su suggerimento del padre.
Con terzo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui Parte_1
il Giudice, in violazione dell'art. 2696 c.c., avrebbe erroneamente valutato l'effettivo valore dell'immobile compravenduto, affermando che “la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sarebbe
Pagina 12 fondata perché la Banca non avrebbe mai finanziato un acquisto se l'immobile avesse avuto un
valore di 60.000 euro”: evidenzia, sul punto, l' appellante, di non avere mai indicato, in alcuno scritto difensivo, che l'immobile valesse 60.000,00 euro, ma che, caso mai, il prezzo pattuito potesse ritenersi congruo anche in ragione del fatto che il precedente passaggio di proprietà era avvenuto per cifre di gran lunga inferiori, con la conseguenza che non poteva certo supporre di ledere alcun diritto di credito, né diminuire la garanzia patrimoniale. Soggiunge l'appellante di essere venuta a conoscenza, quale “novum sopraggiunto”, che “per effetto della denuncia/querela
presentata dal , il dott. ha subito una verifica della locale Guardia di Finanza, la CP_1 Pt_1
quale ha notificato al professionista, in data 23 gennaio 2020, il Processo Verbale di Constatazione
con il quale i verificatori avevano così modo di scrivere relativamente all'anno d'imposta 2015,
proprio quello nel corso del quale si perfezionava la vendita dell'unità immobiliare controparti i
coniugi e la sig.ra […] Con una serie di calcoli, comunque evidenziati CP_4 Pt_1
nell'estratto allegato, i verificatori concludevano per un valore commerciale o di mercato di Euro
278.780”: ebbene, secondo la tesi di parte appellante, dal contenuto dell' atto (depositato come
“doc. 3” in questa sede, in quanto pervenuto alla quando erano già scaduti i termini per la Pt_1
produzione nel giudizio di primo grado) emergerebbe con chiarezza la congruità del valore della transazione oggetto di revocatoria, “congruità, niente meno, definitivamente stabilita dalla Agenzia
Entrate che ben avrebbe potuto, in presenza di base imponibile da recuperare, agire con gli
opportuni mezzi a disposizione”.
Con quarto e ultimo motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui il Tribunale, in violazione dell'art. 2729 c.c., in materia di presunzioni semplici, ha accertato che la osse consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni dell'avv. Pt_1
attraverso l'atto di acquisto dell'immobile: spiega, invero, l'appellante che dai fatti CP_2
pacifici e noti emersi nel giudizio di primo grado (assenza di alcun rapporto tra acquirente e venditori;
assenza di alcun rapporto tra la d il padre, con la quale non conviveva all'epoca e Pt_1
non convive tutt'ora; segnalazione da parte del padre della alla madre della possibilità di Pt_1
Pagina 13 investire nell'acquisto dell'immobile sito in Capoterra, senza alcun contatto diretto con Parte_1
e in assenza di alcuna informazione circa le ragioni della vendita;
integrale pagamento del
[...]
prezzo di vendita da parte della , il Giudice avrebbe dovuto accertare che dovesse ritenersi Pt_1
escluso che ella fosse consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai creditori di CP_3
. A detta dell'appellante, invece, il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto di trare la prova del
[...]
fatto presunto (fatto ignoto) non già in considerazione degli indicati fatti noti e precisi, ma in ragione di fatti indimostrati e non certi, riguardanti l'età dell'acquirente e i desiderata dei giovani suoi coetanei, “in ciò cadendo inevitabilmente nel divieto di preasumptio di praesumpto in ragione
del seguente sillogismo: presumo che i giovani non vogliano investire su di un immobile, per giunta
fuori dal Comune in cui abitano, presumo quindi che l'affare sia stato concluso perché
conveniente, presumo infine che chi ha acquistato conoscesse che la vendita dell'immobile
pregiudicava le ragioni dei creditori del venditore”.
Con unico motivo di appello incidentale condizionato , “pur Controparte_2
essendo pienamente vincitore in prime cure”, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accertato che nella fattispecie in esame il rapporto tra padre e figlia – segnatamente tra commercialista dei venditori e - sia del tutto privo di Persona_1 Parte_1
rilievo al fine di addivenire alla conclusione che fosse a conoscenza della Parte_1
situazione debitoria dei venditori e del pregiudizio che l'acquisto arrecava alle ragioni del credito:
sostiene, infatti, l'appellante che alla circostanza che l'immobile sia stato venduto alla figlia del commercialista dei venditori non potrebbe essere negato un valore probatorio, perlomeno presuntivo, il quale potrebbe avvalorare la presenza dei presupposti per l'azione revocatoria.
Con unico motivo di appello incidentale censura il provvedimento di primo grado CP_3
nella parte in cui il Tribunale ha accertato che l'atto di vendita dell'immobile per cui è causa sarebbe stato “un atto simulato ed in frode ai creditori”: sul punto evidenzia l'appellante che il
Pagina 14 Giudice non avrebbe considerato che la “sia stata vittima, unitamente al di lei consorte al CP_3
tempo, della condotta delittuosa di , genitore della odierna appellante, il Persona_1
quale, nella sua qualità di amministratore della società Algada Appalti s.r.l., di cui erano soci i figli minori del e della , convinceva i predetti a cedere la proprietà del bene di cui sopra per CP_1 CP_3
il prezzo, irrisorio, di euro 150.000,00, a fronte di un valore stimato di circa euro 500,000.00”. A
detta dell'appellante il dott. approfittando del loro stato di bisogno ed essendo ben Pt_1
consapevole della situazione di crisi che attraversava la società, avrebbe, quindi, convinto la e CP_3
il ad eseguire l'operazione al fine di evitare lo stato di insolvenza. CP_1
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile l'istanza istruttoria proposta da Parte_1
olta ad ottenere l'ordine di esibizione degli estratti conto della signora per il
[...] CP_3
periodo compreso tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di ottobre 2015: invero, l'appellante non ha specificatamente indicato se l'istanza fosse già stata regolarmente proposta nel giudizio di primo grado e, eventualmente, quali fossero le ragioni per poterla ritenere ammissibile e meritevole di accoglimento in questa sede.
Al contrario, deve ritenersi ammissibile la produzione del documento n. 3 di parte appellante,
attestante un estratto dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari e del P.V. di contestazione della Guardia di Finanza, sez. operativa di Cagliari, sull'immobile oggetto della revocatoria, formatosi e pervenuto alla parte solo successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie in primo grado: sul punto basti richiamare il consolidato principio, emanato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in
grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della
parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti
probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione
dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti
formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova,
Pagina 15 ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia
avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a
sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare
il disposto dell'art. 92 c.p.c.” (Cass. Civ. n. 7977/2022).
In ragione dell'ammissibilità del documento nuovo, contenente una quantificazione del valore di mercato dell'immobile da parte della Guardia di Finanza, la ctu sollecitata dalla è stata Pt_1
ritenuta superflua.
***
I quattro motivi d'appello, strettamente connessi tra loro perché riguardanti la prova della consapevolezza, da parte dell'acquirente del pregiudizio arrecato al creditore della Pt_1 CP_3
attraverso l'acquisto dell'immobile, possono essere congiuntamente esaminati e devono essere rigettati per le ragioni che seguono.
Appare opportuno premettere, in linea generale, che ai sensi dell'articolo 2901 c.c., quando l'atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso - come nel caso in esame - è successivo al sorgere del credito, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore alienante e dell'acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
in considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risultando problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti, la dimostrazione dell'atteggiamento soggettivo del debitore ed eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti, per l'appunto, di atto a titolo oneroso, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi, e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è
insindacabile in sede di legittimità.
Sul punto, è orientamento consolidato della Suprema Corte ritenere integrato il presupposto del
consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso
Pagina 16 in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c.. In linea generale,
possono essere considerati elementi indiziari dai quali desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo (in caso di atto a titolo oneroso): ì. peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi;
ìì. ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
ììì. sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); ìììì. anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore nonché concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni (ex multis Cass n. 22824/2022).
Poste queste brevi premesse, deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione dei principi poc'anzi richiamati, valorizzando, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della scientia damni, in questa sede contestato, una serie di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, meritevoli di essere qui condivisi, ma anche di essere ulteriormente sviluppati, quali:
- il rapporto di parentela tra l'acquirente (all'epoca appena diciottenne) e suo padre Per_1
commercialista da tempo della società dei venditori Algada s.r.l. nonché amministratore
[...]
unico, che avrebbe orchestrato – a detta dei sig.ri e – l'intera operazione, CP_3 CP_1
consigliando ai coniugi la vendita dell'immobile allo scopo di estinguere i loro debiti (cfr. querela proposta nei confronti di doc. 1 fascicolo di parte primo grado;
peraltro la Persona_1 CP_3
sentenza di assoluzione e proscioglimento di cui l'appellante ha depositato il solo dispositivo non apporta qui alcun elemento utile, mancando, oltretutto, anche la sola indicazione dei capi di imputazione);
Pagina 17 - la contraddittorietà della tesi avanzata da la quale dapprima ha affermato di non Parte_1
aver alcun rapporto con il padre, con cui nemmeno conviveva, e, successivamente, ha ammesso di aver acquistato l'immobile su suggerimento di questi, in quanto sarebbe potuto essere “un vantaggioso investimento immobiliare”;
- la consistente sperequazione tra il prezzo di vendita pattuito tra le parti e il valore commerciale del bene, emergente - per quanto in misura più contenuta rispetto all'allegazione attorea, presa in considerazione dal Tribunale - dal P.V. di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, sez.
operativa di Cagliari, nei confronti di (doc. 3 prodotto da parte appellante, come Persona_1
detto, ammissibile) stimato in € 279.780,00, ovverosia quasi il doppio del corrispettivo convenuto.
Ebbene, come correttamente indicato dal Giudice di primo grado, non è credibile che la giovane nulla abbia domandato, sacrificando ciononostante tutti i suoi risparmi, circa i motivi per cui le convenisse acquistare un immobile a Capoterra -lontano dai suoi luoghi di interesse e dai suoi progetti di vita- che non avrebbe nemmeno avuto modo di utilizzare o di affittare, perché
pacificamente occupato da terzi. Più specificatamente, risulta del tutto illogico che la i fosse Pt_1
imbarcata in un investimento apparentemente non appetibile per una ragazza di diciotto anni,
implicante un impegno economico a lungo termine per il cui pagamento non disponeva di liquidità
né di entrate periodiche, se non fosse stata resa edotta dal padre -e verosimilmente da questi rassicurata e sostenuta economicamente- dei vantaggi che, proprio grazie alla necessità dei venditori di dismettere il bene sottocosto per sottrarlo all'aggressione dei creditori, l'operazione assicurava alla parte acquirente.
Le argomentazioni che precedono consentono di ritenere superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dall'avv. , pur non potendo mancare di rilevarsi che è stato qui CP_2
evidenziato come il rapporto fra padre e figlia abbia avuto un ruolo determinante sotto il profilo della conoscenza della situazione patrimoniale dei venditori e della corrispondente convenienza dell'affare in capo a Parte_1
Pagina 18 Quanto all'appello incidentale proposto dalla sig.ra , manifestamente infondato, appare CP_3
sufficiente precisare che le censure avanzate non colgono nel segno e gli argomenti proposti avrebbero potuto giustificare, caso mai, un'azione di annullamento del contratto, ma non sarebbero stati di certo utili a ritenere non corretta la pronuncia di inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901
c.c..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, analogamente al primo grado, a carico solidale della e della (quest'ultima parimenti soccombente sull'appello incidentale) e, Pt_1 CP_3
secondo i parametri del D.M. 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per la fase introduttiva, di studio e decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi) sullo scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ad € 52.000,00 (sul punto si ricorda che il valore delle cause relative ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore – appellato in questo grado -, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa, cfr. Cass. Civ. n. 3697/2020).
Le spese nei confronti di devono essere interamente compensate, posto che, non CP_1
essendo stata formulata alcuna domanda in questo grado di giudizio, la sua chiamata in giudizio può
essere considerata una mera “litis denuntiatio”.
Sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 1386/2023, pubblicata il 09/06/2023 dal
Tribunale di Cagliari:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_3
3) Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 CP_3
processuali del presente grado di giudizio in favore di Controparte_2
Pagina 19 , che liquida in € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, CP_2
accessori di legge e spese;
4) Dichiara integralmente compensate le spese tra le appellanti e;
CP_1
5) Dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
6) Dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di , CP_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso in Cagliari, il 3 dicembre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 20