Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 6077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6077 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/04/2023
N. 06077/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10030/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10030 del 2021, proposto da:
AN ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Barca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di non idoneità - comunicato il 28 luglio 2021 - in sede di conclusione della prova unica prevista dal bando di concorso pubblico, per esami, avviato da Roma Capitale per il conferimento di n. 1050 posti di cui n. 250 per l’accesso alla categoria C posizione economica C1 nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Famiglia Economico Amministrativa e Servizi di Supporto – Codice concorso CUIA/RM – per aver riportato all’esito della predetta prova di esame un punteggio totale di 20.65 punti in relazione ai 21 minimi previsti per la relativa idoneità;
- di ogni suo atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe il 27.9.2021, ritualmente depositato il 15.10.2021, il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento:
- del provvedimento di non idoneità - comunicato il 28 luglio 2021 - in sede di conclusione della prova unica prevista dal bando di concorso pubblico, per esami, avviato da Roma Capitale per il conferimento di n. 1050 posti di cui n. 250 per l’accesso alla categoria C posizione economica C1 nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Famiglia Economico Amministrativa e Servizi di Supporto – Codice concorso CUIA/RM – per aver riportato all’esito della predetta prova di esame un punteggio totale di 20.65 punti in relazione ai 21 minimi previsti per la relativa idoneità;
- di ogni suo atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti i motivi di ricorso, che censurano i provvedimenti impugnati sotto molteplici profili, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio dei soggetti intimati, per resistere al ricorso;
Rilevato che, come eccepito dalla difesa di Roma Capitale nel corso dell’udienza di trattazione nel merito anche in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio, il ricorrente ha omesso, successivamente alla proposizione del ricorso, di impugnare la determinazione con cui Roma Capitale ha adottato la graduatoria definitiva del concorso in oggetto;
Ritenuto che, in armonia con il consolidato orientamento della giurisprudenza, tale circostanza comporta l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse (cfr., quam multis, Tar Roma, 21.11.2022, n.15395), in disparte l’infondatezza del ricorso nel merito, per le ragioni già evidenziate dal Collegio in sede cautelare (rif. ordinanza n.6143/2021, pubblicata il 5.11.2021);
Ritenuto pertanto che occorre dichiarare l’improcedibilità dell’odierno ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate fra le parti, tenuto conto della definizione in rito della controversia nonché della natura degli interessi ad essa sottesi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Luca Iera, Referendario
Igor Nobile, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO