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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 9542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9542 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
28836 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra:
nato il [...] a [...] e residente in [...] codice fiscale numero rapp.t o e difes o dall C.F._1 avv.to Michele Marra (c.f. ) in forza di mandato ad litem posto C.F._2 in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore sito in via Lazio n.17 Casagiove (CE) e dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al la pec Email_1
e
( ) con sede legale in Milano, persona Controparte_1 P.IVA_1 della dott.ssa procuratore speciale in forza procura notaio dott. Controparte_2
di Bergamo del 11.01.2021 n. 2989 di repertorio, 2154 di Persona_1 raccolta, elettivamente domiciliata in Napoli, Via G. Fiorelli n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giorgia Gaudino, (C.F. ) dalla quale, unitamente agli C.F._3
Avv.ti Fulvio Moizo ( ) e Maria Francesca Cavaliere C.F._4
( ), è rappresentata e difesa, giusta procura in allegato. C.F._5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30.12.24 il ricorrente rappresentava di lavorare alle dipendenze della dal 6.11.2015, con inquadramento presso la Controparte_1 stazione di Napoli Centrale. Venne assunto per svolgere le mansioni di CP_3
1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con orario di 25 ore settimanali. Dopo un breve periodo, dall'ottobre 2016 veniva inquadrato sempre quale pulitore con un contratto di 30 ore settimanali e ciò fino al maggio 2017, con stazione di riferimento quella indicata di Napoli Centrale. Successivamente nel mese di giugno 2017 venne avviato ad un percorso di formazione presso per circa due mesi e Parte_2 quindi fece ritorno alla stazione centrale di Napoli per svolgere le mansioni superiori di carattere amministrativo, cioè addetto alla turnazione degli altri dipendenti con inserimento delle ore da lavorare, controllo del materiale per le partenze completo di schede di viaggio, il tutto con uso di un computer personale assegnato dall'azienda con una mail personale identificata in con svolgimento di 38 Email_2 ore settimanali e con mansioni svolte per circa un anno fino al giugno 2018 .
Dopo un anno, il ricorrente è stato nuovamente impegnato quale pulitore, lamentando un depauperamento delle sue condizioni di lavoro, con svolgimento di turni di lavoro e con retribuzione inferiore alla effettiva spettante.
Chiedeva:
“Accertato che il ricorrente, dopo la sua assunzione quale pulitore, ha svolto mansioni superiori per almeno un anno di impiegato amministrativo con responsabilità di inserimento ore e turnazioni giorno per giorno con preparazione fogli di viaggio e materiale per le partenze per il periodo da giugno 2017 fino al 5 6 2018, per l'effetto ai sensi de ll art 2 103 cc e del CCNL di categoria, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere in via principale l'inquadramento richiesto al livello C del ccnl richiamato, oppure in via gradata il livello D descritto in premessa con diritto alla ricostituzione delle retribuzioni spettante sia dirette che indirette dal giugno 2017 fino alla data dell'effettivo inquadramento con relativa contribuzione previdenziale e ricalcolo del
TFR maturato ed accantonato ai sensi di legge;
In via successiva, laddove alla fine dell'istruttoria si ritenga il livello di inquadramento del ricorrente quello pari al livello E del CCNL riconoscere almeno tale livello di inquadramento rispetto al livello F applicato, con la progressione economica di carriera come dal CCNL e sempre con diritto alla ricostituzione delle retribuzioni spettante sia dirette che indirette dal giugno 2017 fino alla data dell'effettivo inquadramento con relativa contribuzione previdenziale e ricalcolo del TFR maturato
2 ed accantonato ai sensi di legge;
Vinte le spese, diritti ed onorario con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Marra”
Si costituiva la convenuta che eccepiva l'indeterminatezza della domanda,
l'intervenuta prescrizione, e rilevava che “Il ricorrente è sempre stato adibito a mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento e nello stesso rientranti, ed ha sempre ricevuto una retribuzione commisurata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, così come prevista dal CCNL delle attività ferroviarie, e non esistono differenze retributive in suo favore….per un mese circa, sottratto il periodo di ferie di cui ha usufruito in agosto (dal 16.8.2017 al 29.8.2017), pur continuando a svolgere attività di pulitore a bordo treno, solo per uno o due giorni a settimana e solo per qualche ora (non per l'intero turno), imparava a svolgere attività di inserimento presenze del personale a bordo treno affiancato da altro addetto pulitore generico….In ogni caso il ricorrente è sempre stato adibito a mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento F e nello stesso rientranti, ed ha sempre ricevuto una retribuzione commisurata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, così come prevista dal CCNL delle attività ferroviarie, con le maggiorazioni previste per lavoro notturno/festivo e straordinario eventualmente spettanti (cfr. listini ricorrente).”
Concludeva chiedendo:
“- nel merito respingere tutte le domande svolte dal ricorrente nei confronti della società convenuta, in quanto infondate e/o inammissibili per i motivi esposti nella presente memoria;
- condannare il ricorrente alla rifusione alla delle spese di Controparte_1 lite.”
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, escussi i testi, la causa è stata definita all'odierna udienza, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta, con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
L'art. 2103 del c.c. riconosce il diritto alla qualifica professionale superiore corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore, in presenza del presupposto dell'esercizio temporaneo delle mansioni superiori protrattosi per un
3 periodo fissato nel contratto collettivo, al quale la norma rinvia, ed, in caso di mancata previsione nel contratto di categoria, per un periodo non superiore ai sei mesi. “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.” In linea generale, va condiviso quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori, il giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano, ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass.civ. sez. lav. 25.08.87 n.7007;
Cass. civ. sez. lav. 16.05.1983 n.3384).
Tre sono i passaggi logici da compiere:
- Accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente nel tempo
- Comprendere la categoria ed i livelli in cui queste si articolano
- Operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali
Il primo passo va compiuto esaminando le dichiarazioni rese dai testi.
dichiarava: Parte_3
“ho una causa in corso contro la resistente. Lavoro per la resistente dal 2016 a tutt'oggi.
a ) è vero che il ricorrente lavora alle dipendenze della Controparte_1 dal 2015;
4 b) è vero che venne assunto per svolgere le mansioni di con contratto CP_3 di lavoro a tempo indeterminato e con orario di 25 ore settimanali, tanto so perché me lo riferì il ricorrente. Non so da quando, dopo la mia assunzione a settembre 2016 a
30 ore settimanali così fu inquadrato anche il ricorrente a tutt'oggi per la stazione di
Napoli centrale;
c ) il ricorrente nel 2017 venne avviato ad un percorso di formazione presso
[...] er circa un mesetto e quindi fece ritorno alla stazione centrale di Napoli per Pt_2 svolgere le mansioni ammnistrative;
d) è Vero che dalla fine del corso ha svolto le mansioni di addetto alla turnazione degli altri dipendenti con inserimento delle ore da lavorare presso la Stazione Centrale di Napoli, di controllo del materiale per le partenze completo di schede di viaggio;
e) è Vero che gli venne assegnato anche un computer personale assegnato dall'azienda con una mail personale, tutto ciò riferisco in quanto egli mi dava i turni e lo vedevo a lavoro;
f) lavorava 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana e ciò fece per circa un anno;
g) subito dopo il 2018 è tornato a svolgere le mansioni di pulitore ma non ne conosco il motivo”
riferiva quanto segue: CP_4
“lavoro per SS dal 2012 a tutt'oggi e non ho contenziosi
- mi occupo del settore amministrativo nell'ambito dei pulitori viaggianti e curo anche la gestione del personale
- conosco il ricorrente
- non so da quanto il lavori per la resistente, io ho conosciuto il Parte_1 ricorrente quale pulitore viaggiante nel 2015 circa se non erro
- che io sappia il ricorrente ha sempre svolte mansioni di pulitore viaggiante.
5 - I pulitori viaggianti hanno: un direttore, un responsabile operativo di area, un responsabile di commessa poi ci sono i vari capi impianti, gli impiegati amministrativi e operativi che fungono da capo squadra e poi ci sono i pulitori viaggianti.
- Il fu a termini per un corso di formazione che non gli ha mai Parte_1 Pt_2 conferito il titolo per accedere allo svolgimento di mansioni amministrative.
- Il per circa un mese, durante l'esperienza a termini, mi ha Parte_1 Pt_2 affiancato per lo svolgimento di mansioni amministrative al fine dell'apprendimento.
- Successivamente non mi risulta abbia mai svolto mansioni amministrative.
- L'esperienza a del ricorrente è durata circa un mese. Dopo la stessa è Pt_2 rientrato a Napoli e non so dire quali mansioni ha svolto.
- Se non erro venne a per la formazione nell'estate del 2017, da fine luglio Pt_2
a fine agosto.
- In quel periodo dell'estate 2017 alternava l'apprendimento al mio fianco alo svolgimento ordinario delle sue mansioni di pulitore. Faceva il viaggio Napoli – Pt_2 come pulitore viaggiante, si fermava da me a e rientrava a Napoli come pulitore Pt_2 viaggiante. Non ricordo se ciò avveniva tutti i giorni della settimana.
- Non ricordo se l'attività di inserimento presenze si svolgesse solo a Pt_2
- L'attività di inserimento presenze non è un'attività facilissima né particolarmente complessa ed era quello che avrebbe dovuto svolgere il ricorrente ma la SS mai gliel'ha affidata. Si tratta di un'attività di trascrizione dati che si estrapolano dai fogli di viaggi forniti dai pulitori viaggianti. Non credo che il ricorrente abbia mai avuto un computer personale.
6 - Nel mese in cui ha collaborato con me per apprendere l'attività di trascrizione delle presenze egli trascorreva più tempo della sua giornata lavorativa con me che non come pulitore viaggiante.”
riferiva: Testimone_1
“lavorai per SS dal 23 novembre 2017 e a tutt'oggi
a ) è Vero che il ricorrente lavora alle dipendenze della Controparte_1 in persona del legale rappr.te pro tempore sedente in via papa Giovanni XXIII ,4
PR AN GE (BG)
b) quando iniziai il ricorrente già lavorava era in ufficio e mi fece firmare lui il contratto e mi consegnò gli indumenti
c ) non ne ho conoscenza diretta ma il ricorrente mi disse che dal giugno 2017 venne avviato ad un percorso di formazione presso per circa due Parte_2 mesi e quindi fece ritorno alla stazione centrale di Napoli per svolgere le mansioni superiori di carattere amministrativo;
d) è vero che dalla fine del corso ha svolto le mansioni di addetto alla turnazione degli altri dipendenti con inserimento delle ore da lavorare presso la Stazione Centrale di Napoli di controllo del materiale per le partenze completo di schede di viaggio;
e) è vero che gli venne assegnato anche un computer personale assegnato dall'azienda e se non erro anche una mail
- mi risulta che il ricorrente lavorasse 5 ore al giorno tuti i giorni anche il sabato e la domenica e tanto riferisco perché dovevo passare da lui a ritirare il trolley necessario per svolgere la mia attività lavorativa.
- arrivato a un certo punto non l'ho visto più in ufficio e seppi che era tornato a svolgere le mansioni di pulitore
- nei mesi in cui lo vedevo in ufficio non mi risulta abbia mai svolto mansioni di pulitore sui treni.”
E dichiarava: Testimone_2
“lavoro per SS dal 2016
7 - IL lo conosco e so che ha svolto e svolge mansioni di pulitore Parte_1 viaggiante. Anche io svolgevo le stesse mansioni e lo vedevo in attività sui treni. Lo vedevo come pulitore a bordo treno dal 2016 fino credo ad agosto 2017, successivamente io ho modificato le mie mansioni e dunque non so riferire.
Il rientra tra i miei dipendenti dal 2020 circa, e da allora posso dire che il Parte_1
svolge mansioni di pulitore a bordo treno Parte_1
Se non erro nel 2017 ha seguito un corso di formazione a credo in Pt_2 concomitanza allo svolgimento della sua ordinaria attività
Non so dire se terminato il corso il ricorrente abbia continuato a volgere le mansioni di pulitore o ne abbia svolte di diverse.
Anche io ero pulitore a bordo treno e vedevo il in attività e l'ho visto Parte_1 recarsi a quando faceva la formazione. Pt_2
Non so dire che tipo di attività svolgesse il , né so se avesse in uso un pc Parte_1 fornito dalla resistente.
Non credo che il ricorrente abbia mai predisposto i turni dei dipendenti, perché se non erro erano predisposti da , capo impianto all'epoca Persona_2
Nulla so sul controllo eventuale del materiale per le partenze svolto dal . Parte_1
Non ricordo con precisione, ma posso riferire che ho sempre visto il ricorrente occuparsi della pulizia a bordo treno.
Confermo che durante il corso che egli ha seguito a comunque svolgeva le Pt_2 mansioni di pulitore a bordo treno.”
- Dunque, dalle dichiarazioni dei testi è emerso che il nel 2017 venne Parte_1 avviato a un percorso di formazione presso per circa un mesetto e Parte_2 quindi fece ritorno alla stazione centrale di Napoli per svolgere le mansioni ammnistrative;
per alcuni testi egli dalla fine del corso ha svolto le mansioni di addetto alla turnazione degli altri dipendenti con inserimento delle ore da lavorare presso la
Stazione Centrale di Napoli, di controllo del materiale per le partenze completo di schede di viaggio;
subito dopo il 2018 è tornato a svolgere le mansioni di pulitore ma non ne conosco il motivo. Il fu a termini per un corso di formazione Parte_1 Pt_2 che non gli ha mia conferito il titolo per accedere allo svolgimento di mansioni
8 amministrative. In quel periodo dell'estate 2017 alternava l'apprendimento allo svolgimento ordinario delle sue mansioni di pulitore. Faceva il viaggio Napoli – Pt_2 come pulitore viaggiante, si fermava … a e rientrava a Napoli come pulitore Pt_2 viaggiante… L'attività di inserimento presenze non è un'attività facilissima né particolarmente complessa ed era quello che avrebbe dovuto svolgere il ricorrente ma la SS mai gliel'ha affidata. Si tratta di un'attività di trascrizione dati che si estrapolano dai fogli di viaggi forniti dai pulitori viaggianti. …durante il corso che egli ha seguito a comunque svolgeva le mansioni di pulitore a bordo treno. È vero Pt_2 che dalla fine del corso ha svolto le mansioni di addetto alla turnazione degli altri dipendenti con inserimento delle ore da lavorare presso la Stazione Centrale di Napoli di controllo del materiale per le partenze completo di schede di viaggio.”
Inquadrato nel livello F2, chiede il riconoscimento dei livelli C o D o E del CCNL almeno per il periodo da giugno 2017 fino al giugno 2018. L'attività che si è accertato egli ha svolto va esaminata alla luce delle declaratorie contrattuali aventi a oggetto i livelli richiesti e di appartenenza.
Il CCNL prevede per il livello F che “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione all'esperienza e alle abilitazioni conseguite. Può essere richiesto l'utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto. Figure professionali esemplificative:
Manovale Lavoratori addetti alle attività di carico e scarico delle merci, di facchinaggio e pulizia per le quali non occorrono specializzazioni o esperienze particolari. Pulitore impianti fissi e a bordo treno Lavoratori che, avvalendosi anche di mezzi e di attrezzature meccaniche, provvedono alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti e delle carrozze ferroviarie, anche in corso di viaggio, nonché all'allestimento e al disallestimento delle vetture.“
9 Al livello professionale C ”Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, sulla base delle norme vigenti e di apposite istruzioni svolgono attività operative di natura tecnico sanitaria ed amministrativa, nonché quelle connesse all' accertamento psico attitudinale e pe r l ergonometria, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi
Traghetto. Rientrano i n tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Al livello professionale D “Appartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso della qualificazione professionale necessaria, svolgono attività operative e pratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto. Rientrano in tale livello i lavoratori
10 che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professionale maturata nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e del le attività di personale di livello pari o inferiore.
Al livello professionale E “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.”
Certamente non rientra l'attività del in quella prevista per il livello C: non Parte_1
v'è prova che egli avesse autonomia operativa e con margini di discrezionalità, che abbia svolto attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità e finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore o che concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Né si è raggiunta la prova che abbia svolto attività operative, tecniche e amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti, comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Nel periodo da giugno 2017 fino al 5.6.2018 v'è contrasto tra i testi: alcuni affermano che egli svolse mansioni di addetto alla turnazione degli altri dipendenti con inserimento delle ore da lavorare presso la Stazione Centrale di Napoli, di controllo del materiale per le partenze completo di schede di viaggio e altri che non abbia mai svolto attività amministrative con la specifica che “l'attività di inserimento presenze non è un'attività facilissima né particolarmente complessa ed era quello che avrebbe dovuto svolgere il ricorrente ma la SS mai gliel'ha affidata. Si tratta di un'attività di trascrizione dati che si estrapolano dai fogli di viaggi forniti dai pulitori viaggianti”
11 L'esame della documentazione in atti non offre elementi di prova a sostegno delle ragioni del ricorrente: egli produce come “materiale aziendale” alcuni files excell incomprensibili e come “copia atti” una scheda presenze solo parzialmente compilata e datata aprile 2018. Nessun documento attesta la presunta attività di rilevazione delle presenze né qualsiasi altra attività amministrativa qualificabile come attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite tale da consentire il riconoscimento del livello E.
L'ordinanza della Suprema Corte Sez. L Num. 26121 Anno 2024 conferma un principio fondamentale in materia di mansioni superiori: non è sufficiente svolgere compiti aggiuntivi o più complessi per avere automaticamente diritto a un inquadramento superiore. È indispensabile dimostrare che tali compiti presentino le caratteristiche qualitative – in termini di autonomia, discrezionalità, responsabilità e contenuto professionale – previste dal contratto collettivo per il livello rivendicato.
Inoltre, il lavoratore ha l'onere di provare la prevalenza di tali mansioni, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. E ciò nel caso in esame non è avvenuto.
Quanto all'eccepita prescrizione, si osserva che una recente sentenza della
Cassazione civile sez. lav., 16/01/2023 ha evidenziato che “la verifica dello svolgimento di mansioni superiori e, soprattutto, il conseguimento di diritti sulla base di detto svolgimento, vanno operati in relazione al quadro normativo applicabile all'epoca dello svolgimento delle mansioni e della maturazione dei conseguenti diritti, operando la prescrizione solo in relazione a diritti già sorti. Non è invece giuridicamente corretto considerare dapprima la prescrizione (tanto più dei crediti, che è ancorata al decorso di termine più breve rispetto alla prescrizione della qualifica: tra le tante, Cass., Sez. L,
Sentenza n. 6750 del 26/07/1996, Rv. 498774 - 01) e poi verificare se, nel tempo non coperto da prescrizione, siano state svolte mansioni diverse da quelle originarie e se quelle siano superiori in relazione al quadro normativo vigente al momento di maturazione della prescrizione: la legge infatti prevede la nascita di diritti derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori e, per converso, la loro estinzione
(distinguendosi come detto tra il diritto alla qualifica ed i diritti patrimoniali connessi), quali distinti effetti di diverse norme applicabili;
è dunque corretto verificare dapprima se un diritto sia sorto, per poi vedere se sia sopravvissuto o meno alle cause legali di
12 estinzione, tanto più in considerazione della permanenza dello svolgimento delle mansioni superiori (cfr. Sez. L, Sentenza n. 8711/93,; n.5486/95). ..." (cfr.
TRIBUNALE DI BARI, Sentenza n. 981/2023 del 03-04-2023)
"... Come ribadito da recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 28284 del 28.9.2022 “l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale”. ..." (cfr. TRIBUNALE DI
BARI, Sentenza n. 981/2023 del 03-04-2023). "
Pertanto il ricorso va rigettato.
La complessità delle questioni affrontate rende equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il G.L. rigetta il ricorso e compensa le spese
Napoli , 22.12.25
Il Giudice del lavoro dott. ssa Maria Gaia Majorano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra:
nato il [...] a [...] e residente in [...] codice fiscale numero rapp.t o e difes o dall C.F._1 avv.to Michele Marra (c.f. ) in forza di mandato ad litem posto C.F._2 in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore sito in via Lazio n.17 Casagiove (CE) e dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al la pec Email_1
e
( ) con sede legale in Milano, persona Controparte_1 P.IVA_1 della dott.ssa procuratore speciale in forza procura notaio dott. Controparte_2
di Bergamo del 11.01.2021 n. 2989 di repertorio, 2154 di Persona_1 raccolta, elettivamente domiciliata in Napoli, Via G. Fiorelli n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giorgia Gaudino, (C.F. ) dalla quale, unitamente agli C.F._3
Avv.ti Fulvio Moizo ( ) e Maria Francesca Cavaliere C.F._4
( ), è rappresentata e difesa, giusta procura in allegato. C.F._5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30.12.24 il ricorrente rappresentava di lavorare alle dipendenze della dal 6.11.2015, con inquadramento presso la Controparte_1 stazione di Napoli Centrale. Venne assunto per svolgere le mansioni di CP_3
1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con orario di 25 ore settimanali. Dopo un breve periodo, dall'ottobre 2016 veniva inquadrato sempre quale pulitore con un contratto di 30 ore settimanali e ciò fino al maggio 2017, con stazione di riferimento quella indicata di Napoli Centrale. Successivamente nel mese di giugno 2017 venne avviato ad un percorso di formazione presso per circa due mesi e Parte_2 quindi fece ritorno alla stazione centrale di Napoli per svolgere le mansioni superiori di carattere amministrativo, cioè addetto alla turnazione degli altri dipendenti con inserimento delle ore da lavorare, controllo del materiale per le partenze completo di schede di viaggio, il tutto con uso di un computer personale assegnato dall'azienda con una mail personale identificata in con svolgimento di 38 Email_2 ore settimanali e con mansioni svolte per circa un anno fino al giugno 2018 .
Dopo un anno, il ricorrente è stato nuovamente impegnato quale pulitore, lamentando un depauperamento delle sue condizioni di lavoro, con svolgimento di turni di lavoro e con retribuzione inferiore alla effettiva spettante.
Chiedeva:
“Accertato che il ricorrente, dopo la sua assunzione quale pulitore, ha svolto mansioni superiori per almeno un anno di impiegato amministrativo con responsabilità di inserimento ore e turnazioni giorno per giorno con preparazione fogli di viaggio e materiale per le partenze per il periodo da giugno 2017 fino al 5 6 2018, per l'effetto ai sensi de ll art 2 103 cc e del CCNL di categoria, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere in via principale l'inquadramento richiesto al livello C del ccnl richiamato, oppure in via gradata il livello D descritto in premessa con diritto alla ricostituzione delle retribuzioni spettante sia dirette che indirette dal giugno 2017 fino alla data dell'effettivo inquadramento con relativa contribuzione previdenziale e ricalcolo del
TFR maturato ed accantonato ai sensi di legge;
In via successiva, laddove alla fine dell'istruttoria si ritenga il livello di inquadramento del ricorrente quello pari al livello E del CCNL riconoscere almeno tale livello di inquadramento rispetto al livello F applicato, con la progressione economica di carriera come dal CCNL e sempre con diritto alla ricostituzione delle retribuzioni spettante sia dirette che indirette dal giugno 2017 fino alla data dell'effettivo inquadramento con relativa contribuzione previdenziale e ricalcolo del TFR maturato
2 ed accantonato ai sensi di legge;
Vinte le spese, diritti ed onorario con attribuzione in favore dell'avv.to Michele Marra”
Si costituiva la convenuta che eccepiva l'indeterminatezza della domanda,
l'intervenuta prescrizione, e rilevava che “Il ricorrente è sempre stato adibito a mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento e nello stesso rientranti, ed ha sempre ricevuto una retribuzione commisurata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, così come prevista dal CCNL delle attività ferroviarie, e non esistono differenze retributive in suo favore….per un mese circa, sottratto il periodo di ferie di cui ha usufruito in agosto (dal 16.8.2017 al 29.8.2017), pur continuando a svolgere attività di pulitore a bordo treno, solo per uno o due giorni a settimana e solo per qualche ora (non per l'intero turno), imparava a svolgere attività di inserimento presenze del personale a bordo treno affiancato da altro addetto pulitore generico….In ogni caso il ricorrente è sempre stato adibito a mansioni corrispondenti al proprio livello di inquadramento F e nello stesso rientranti, ed ha sempre ricevuto una retribuzione commisurata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, così come prevista dal CCNL delle attività ferroviarie, con le maggiorazioni previste per lavoro notturno/festivo e straordinario eventualmente spettanti (cfr. listini ricorrente).”
Concludeva chiedendo:
“- nel merito respingere tutte le domande svolte dal ricorrente nei confronti della società convenuta, in quanto infondate e/o inammissibili per i motivi esposti nella presente memoria;
- condannare il ricorrente alla rifusione alla delle spese di Controparte_1 lite.”
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, escussi i testi, la causa è stata definita all'odierna udienza, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta, con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
L'art. 2103 del c.c. riconosce il diritto alla qualifica professionale superiore corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore, in presenza del presupposto dell'esercizio temporaneo delle mansioni superiori protrattosi per un
3 periodo fissato nel contratto collettivo, al quale la norma rinvia, ed, in caso di mancata previsione nel contratto di categoria, per un periodo non superiore ai sei mesi. “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.” In linea generale, va condiviso quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori, il giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano, ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass.civ. sez. lav. 25.08.87 n.7007;
Cass. civ. sez. lav. 16.05.1983 n.3384).
Tre sono i passaggi logici da compiere:
- Accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente nel tempo
- Comprendere la categoria ed i livelli in cui queste si articolano
- Operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali
Il primo passo va compiuto esaminando le dichiarazioni rese dai testi.
dichiarava: Parte_3
“ho una causa in corso contro la resistente. Lavoro per la resistente dal 2016 a tutt'oggi.
a ) è vero che il ricorrente lavora alle dipendenze della Controparte_1 dal 2015;
4 b) è vero che venne assunto per svolgere le mansioni di con contratto CP_3 di lavoro a tempo indeterminato e con orario di 25 ore settimanali, tanto so perché me lo riferì il ricorrente. Non so da quando, dopo la mia assunzione a settembre 2016 a
30 ore settimanali così fu inquadrato anche il ricorrente a tutt'oggi per la stazione di
Napoli centrale;
c ) il ricorrente nel 2017 venne avviato ad un percorso di formazione presso
[...] er circa un mesetto e quindi fece ritorno alla stazione centrale di Napoli per Pt_2 svolgere le mansioni ammnistrative;
d) è Vero che dalla fine del corso ha svolto le mansioni di addetto alla turnazione degli altri dipendenti con inserimento delle ore da lavorare presso la Stazione Centrale di Napoli, di controllo del materiale per le partenze completo di schede di viaggio;
e) è Vero che gli venne assegnato anche un computer personale assegnato dall'azienda con una mail personale, tutto ciò riferisco in quanto egli mi dava i turni e lo vedevo a lavoro;
f) lavorava 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana e ciò fece per circa un anno;
g) subito dopo il 2018 è tornato a svolgere le mansioni di pulitore ma non ne conosco il motivo”
riferiva quanto segue: CP_4
“lavoro per SS dal 2012 a tutt'oggi e non ho contenziosi
- mi occupo del settore amministrativo nell'ambito dei pulitori viaggianti e curo anche la gestione del personale
- conosco il ricorrente
- non so da quanto il lavori per la resistente, io ho conosciuto il Parte_1 ricorrente quale pulitore viaggiante nel 2015 circa se non erro
- che io sappia il ricorrente ha sempre svolte mansioni di pulitore viaggiante.
5 - I pulitori viaggianti hanno: un direttore, un responsabile operativo di area, un responsabile di commessa poi ci sono i vari capi impianti, gli impiegati amministrativi e operativi che fungono da capo squadra e poi ci sono i pulitori viaggianti.
- Il fu a termini per un corso di formazione che non gli ha mai Parte_1 Pt_2 conferito il titolo per accedere allo svolgimento di mansioni amministrative.
- Il per circa un mese, durante l'esperienza a termini, mi ha Parte_1 Pt_2 affiancato per lo svolgimento di mansioni amministrative al fine dell'apprendimento.
- Successivamente non mi risulta abbia mai svolto mansioni amministrative.
- L'esperienza a del ricorrente è durata circa un mese. Dopo la stessa è Pt_2 rientrato a Napoli e non so dire quali mansioni ha svolto.
- Se non erro venne a per la formazione nell'estate del 2017, da fine luglio Pt_2
a fine agosto.
- In quel periodo dell'estate 2017 alternava l'apprendimento al mio fianco alo svolgimento ordinario delle sue mansioni di pulitore. Faceva il viaggio Napoli – Pt_2 come pulitore viaggiante, si fermava da me a e rientrava a Napoli come pulitore Pt_2 viaggiante. Non ricordo se ciò avveniva tutti i giorni della settimana.
- Non ricordo se l'attività di inserimento presenze si svolgesse solo a Pt_2
- L'attività di inserimento presenze non è un'attività facilissima né particolarmente complessa ed era quello che avrebbe dovuto svolgere il ricorrente ma la SS mai gliel'ha affidata. Si tratta di un'attività di trascrizione dati che si estrapolano dai fogli di viaggi forniti dai pulitori viaggianti. Non credo che il ricorrente abbia mai avuto un computer personale.
6 - Nel mese in cui ha collaborato con me per apprendere l'attività di trascrizione delle presenze egli trascorreva più tempo della sua giornata lavorativa con me che non come pulitore viaggiante.”
riferiva: Testimone_1
“lavorai per SS dal 23 novembre 2017 e a tutt'oggi
a ) è Vero che il ricorrente lavora alle dipendenze della Controparte_1 in persona del legale rappr.te pro tempore sedente in via papa Giovanni XXIII ,4
PR AN GE (BG)
b) quando iniziai il ricorrente già lavorava era in ufficio e mi fece firmare lui il contratto e mi consegnò gli indumenti
c ) non ne ho conoscenza diretta ma il ricorrente mi disse che dal giugno 2017 venne avviato ad un percorso di formazione presso per circa due Parte_2 mesi e quindi fece ritorno alla stazione centrale di Napoli per svolgere le mansioni superiori di carattere amministrativo;
d) è vero che dalla fine del corso ha svolto le mansioni di addetto alla turnazione degli altri dipendenti con inserimento delle ore da lavorare presso la Stazione Centrale di Napoli di controllo del materiale per le partenze completo di schede di viaggio;
e) è vero che gli venne assegnato anche un computer personale assegnato dall'azienda e se non erro anche una mail
- mi risulta che il ricorrente lavorasse 5 ore al giorno tuti i giorni anche il sabato e la domenica e tanto riferisco perché dovevo passare da lui a ritirare il trolley necessario per svolgere la mia attività lavorativa.
- arrivato a un certo punto non l'ho visto più in ufficio e seppi che era tornato a svolgere le mansioni di pulitore
- nei mesi in cui lo vedevo in ufficio non mi risulta abbia mai svolto mansioni di pulitore sui treni.”
E dichiarava: Testimone_2
“lavoro per SS dal 2016
7 - IL lo conosco e so che ha svolto e svolge mansioni di pulitore Parte_1 viaggiante. Anche io svolgevo le stesse mansioni e lo vedevo in attività sui treni. Lo vedevo come pulitore a bordo treno dal 2016 fino credo ad agosto 2017, successivamente io ho modificato le mie mansioni e dunque non so riferire.
Il rientra tra i miei dipendenti dal 2020 circa, e da allora posso dire che il Parte_1
svolge mansioni di pulitore a bordo treno Parte_1
Se non erro nel 2017 ha seguito un corso di formazione a credo in Pt_2 concomitanza allo svolgimento della sua ordinaria attività
Non so dire se terminato il corso il ricorrente abbia continuato a volgere le mansioni di pulitore o ne abbia svolte di diverse.
Anche io ero pulitore a bordo treno e vedevo il in attività e l'ho visto Parte_1 recarsi a quando faceva la formazione. Pt_2
Non so dire che tipo di attività svolgesse il , né so se avesse in uso un pc Parte_1 fornito dalla resistente.
Non credo che il ricorrente abbia mai predisposto i turni dei dipendenti, perché se non erro erano predisposti da , capo impianto all'epoca Persona_2
Nulla so sul controllo eventuale del materiale per le partenze svolto dal . Parte_1
Non ricordo con precisione, ma posso riferire che ho sempre visto il ricorrente occuparsi della pulizia a bordo treno.
Confermo che durante il corso che egli ha seguito a comunque svolgeva le Pt_2 mansioni di pulitore a bordo treno.”
- Dunque, dalle dichiarazioni dei testi è emerso che il nel 2017 venne Parte_1 avviato a un percorso di formazione presso per circa un mesetto e Parte_2 quindi fece ritorno alla stazione centrale di Napoli per svolgere le mansioni ammnistrative;
per alcuni testi egli dalla fine del corso ha svolto le mansioni di addetto alla turnazione degli altri dipendenti con inserimento delle ore da lavorare presso la
Stazione Centrale di Napoli, di controllo del materiale per le partenze completo di schede di viaggio;
subito dopo il 2018 è tornato a svolgere le mansioni di pulitore ma non ne conosco il motivo. Il fu a termini per un corso di formazione Parte_1 Pt_2 che non gli ha mia conferito il titolo per accedere allo svolgimento di mansioni
8 amministrative. In quel periodo dell'estate 2017 alternava l'apprendimento allo svolgimento ordinario delle sue mansioni di pulitore. Faceva il viaggio Napoli – Pt_2 come pulitore viaggiante, si fermava … a e rientrava a Napoli come pulitore Pt_2 viaggiante… L'attività di inserimento presenze non è un'attività facilissima né particolarmente complessa ed era quello che avrebbe dovuto svolgere il ricorrente ma la SS mai gliel'ha affidata. Si tratta di un'attività di trascrizione dati che si estrapolano dai fogli di viaggi forniti dai pulitori viaggianti. …durante il corso che egli ha seguito a comunque svolgeva le mansioni di pulitore a bordo treno. È vero Pt_2 che dalla fine del corso ha svolto le mansioni di addetto alla turnazione degli altri dipendenti con inserimento delle ore da lavorare presso la Stazione Centrale di Napoli di controllo del materiale per le partenze completo di schede di viaggio.”
Inquadrato nel livello F2, chiede il riconoscimento dei livelli C o D o E del CCNL almeno per il periodo da giugno 2017 fino al giugno 2018. L'attività che si è accertato egli ha svolto va esaminata alla luce delle declaratorie contrattuali aventi a oggetto i livelli richiesti e di appartenenza.
Il CCNL prevede per il livello F che “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali e/o generiche, anche di sorveglianza di impianti e/o strutture, per le quali occorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni ricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione all'esperienza e alle abilitazioni conseguite. Può essere richiesto l'utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto. Figure professionali esemplificative:
Manovale Lavoratori addetti alle attività di carico e scarico delle merci, di facchinaggio e pulizia per le quali non occorrono specializzazioni o esperienze particolari. Pulitore impianti fissi e a bordo treno Lavoratori che, avvalendosi anche di mezzi e di attrezzature meccaniche, provvedono alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti e delle carrozze ferroviarie, anche in corso di viaggio, nonché all'allestimento e al disallestimento delle vetture.“
9 Al livello professionale C ”Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, sulla base delle norme vigenti e di apposite istruzioni svolgono attività operative di natura tecnico sanitaria ed amministrativa, nonché quelle connesse all' accertamento psico attitudinale e pe r l ergonometria, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi
Traghetto. Rientrano i n tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Al livello professionale D “Appartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso della qualificazione professionale necessaria, svolgono attività operative e pratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto. Rientrano in tale livello i lavoratori
10 che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professionale maturata nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e del le attività di personale di livello pari o inferiore.
Al livello professionale E “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto.”
Certamente non rientra l'attività del in quella prevista per il livello C: non Parte_1
v'è prova che egli avesse autonomia operativa e con margini di discrezionalità, che abbia svolto attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità e finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore o che concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
Né si è raggiunta la prova che abbia svolto attività operative, tecniche e amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti, comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Nel periodo da giugno 2017 fino al 5.6.2018 v'è contrasto tra i testi: alcuni affermano che egli svolse mansioni di addetto alla turnazione degli altri dipendenti con inserimento delle ore da lavorare presso la Stazione Centrale di Napoli, di controllo del materiale per le partenze completo di schede di viaggio e altri che non abbia mai svolto attività amministrative con la specifica che “l'attività di inserimento presenze non è un'attività facilissima né particolarmente complessa ed era quello che avrebbe dovuto svolgere il ricorrente ma la SS mai gliel'ha affidata. Si tratta di un'attività di trascrizione dati che si estrapolano dai fogli di viaggi forniti dai pulitori viaggianti”
11 L'esame della documentazione in atti non offre elementi di prova a sostegno delle ragioni del ricorrente: egli produce come “materiale aziendale” alcuni files excell incomprensibili e come “copia atti” una scheda presenze solo parzialmente compilata e datata aprile 2018. Nessun documento attesta la presunta attività di rilevazione delle presenze né qualsiasi altra attività amministrativa qualificabile come attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite tale da consentire il riconoscimento del livello E.
L'ordinanza della Suprema Corte Sez. L Num. 26121 Anno 2024 conferma un principio fondamentale in materia di mansioni superiori: non è sufficiente svolgere compiti aggiuntivi o più complessi per avere automaticamente diritto a un inquadramento superiore. È indispensabile dimostrare che tali compiti presentino le caratteristiche qualitative – in termini di autonomia, discrezionalità, responsabilità e contenuto professionale – previste dal contratto collettivo per il livello rivendicato.
Inoltre, il lavoratore ha l'onere di provare la prevalenza di tali mansioni, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. E ciò nel caso in esame non è avvenuto.
Quanto all'eccepita prescrizione, si osserva che una recente sentenza della
Cassazione civile sez. lav., 16/01/2023 ha evidenziato che “la verifica dello svolgimento di mansioni superiori e, soprattutto, il conseguimento di diritti sulla base di detto svolgimento, vanno operati in relazione al quadro normativo applicabile all'epoca dello svolgimento delle mansioni e della maturazione dei conseguenti diritti, operando la prescrizione solo in relazione a diritti già sorti. Non è invece giuridicamente corretto considerare dapprima la prescrizione (tanto più dei crediti, che è ancorata al decorso di termine più breve rispetto alla prescrizione della qualifica: tra le tante, Cass., Sez. L,
Sentenza n. 6750 del 26/07/1996, Rv. 498774 - 01) e poi verificare se, nel tempo non coperto da prescrizione, siano state svolte mansioni diverse da quelle originarie e se quelle siano superiori in relazione al quadro normativo vigente al momento di maturazione della prescrizione: la legge infatti prevede la nascita di diritti derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori e, per converso, la loro estinzione
(distinguendosi come detto tra il diritto alla qualifica ed i diritti patrimoniali connessi), quali distinti effetti di diverse norme applicabili;
è dunque corretto verificare dapprima se un diritto sia sorto, per poi vedere se sia sopravvissuto o meno alle cause legali di
12 estinzione, tanto più in considerazione della permanenza dello svolgimento delle mansioni superiori (cfr. Sez. L, Sentenza n. 8711/93,; n.5486/95). ..." (cfr.
TRIBUNALE DI BARI, Sentenza n. 981/2023 del 03-04-2023)
"... Come ribadito da recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 28284 del 28.9.2022 “l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale”. ..." (cfr. TRIBUNALE DI
BARI, Sentenza n. 981/2023 del 03-04-2023). "
Pertanto il ricorso va rigettato.
La complessità delle questioni affrontate rende equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il G.L. rigetta il ricorso e compensa le spese
Napoli , 22.12.25
Il Giudice del lavoro dott. ssa Maria Gaia Majorano
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