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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2280/2024 , vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Celestino, in virtù di delega in atti
OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1
Benedetto Guglielmo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso depositato il 12.8.2024 la società Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 171/2024 Pt_1 emesso dal Tribunale Ordinario di Cassino e notificato in data 1.7.2024, unitamente al precetto, con cui il Tribunale le aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 5.107,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi fino all' effettivo soddisfo, nonché spese del procedimento monitorio, in favore di , a titolo di T.F.R. maturato per il CP_1
1 rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 06/07/2001 all'08/11/2022, eccependo la compensazione delle somme con altre dovute dal lavoratore a titolo risarcitorio e comunque l'insussistenza del credito vantato e precettato, e rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: a) In via preliminare e cautelare sospendere
l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i gravi motivi;
b) Accertare e dichiarare l'ammissibilità e fondatezza della presente opposizione;
c) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 1171/2024, emesso in data 29/06/2024, previa declaratoria di insussistenza del diritto dell'ingiungente opposto a richiedere le somme ingiunte;
d) condannare parte opposta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con tutti gli accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Si è costituita nel giudizio di opposizione la parte opposta , CP_1 contestando i motivi posti a fondamento dell'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza di trattazione, le parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo in sede stragiudiziale, e dunque di non avere più interesse alla decisione della causa e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate.
***
Alla luce di quanto rappresentato, e dell'accordo prodotto ed esibito in udienza, va rilevato che non sussiste più alcun interesse per le parti ad una pronuncia nel merito, e che con tale pattuizione la parte abbia CP_1 anche rinunciato all'esecuzione o a far valere l'eventuale giudicato che si sarebbe formato sul decreto ingiuntivo opposto (che non va dunque dichiarato definitivamente esecutivo).
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la parte opponente di fatto rinunciato all'opposizione, e non avendo più essa stessa interesse alla coltivazione del giudizio, e dovendosi ritenere dedotto in transazione e dunque rinunciato il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto ed estinto ogni diritto di credito vantato per intervenuta
2 rinuncia, come validamente espressa nel verbale di transazione dedotto in atti esibito in udienza.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, alla luce della complessiva condotta delle parti e del sopravvenuto cessare della materia del contendere, e tenuto conto di quanto dedotto nell'accordo e della natura onnicomprensiva dello stesso, volto a risolvere anche ulteriori controversie oltre a quella dedotta con il presente giudizio, può disporsi l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese del giudizio di opposizione integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cassino il 05/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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