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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 10 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
ritenuto di non poter concedere i termini ex art.190 c.p.c. richiesti da parte appellante tenuto conto dell'incompatibilità degli stessi con il modello decisorio ex art.281 sexies c.p.c. adottato con ordinanza del 16.4.2025 in cui è stato anche concesso termine per note illustrative
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 12 novembre 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1310 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
AVV. (C.F. ), con Studio in Acerenza al Parte_1 C.F._1
Viale 1° Maggio n. 7, in proprio
APPELLANTE
e
(C.F. ), in persona del Prefetto in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Distrettuale dello Stato di presso CP_1
i cui uffici in Potenza (PZ), al Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domicilia
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 4/2019 resa dal Giudice di Pace di Sant'
Arcangelo;
Conclusioni: come da atti e verbale d'udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
In primo grado, con ricorso depositato in cancelleria il 21.11.2018, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso verbale di contestazione n. 671684421 serie 2014 n
0545844, elevato dal Comando della Compagnia dei Carabinieri di Sant'Arcangelo in data 20.10.2018 per violazione dell'art 214, comma 8, C.d.s. e art. 86 d.p.r. 602/1973 relativa al veicolo Fiat Idea tg EG134SFF di sua proprietà, perché “circolava abusivamente alla guida del veicolo sopraindicato che ai controlli effettuati al Parte terminale risultava sottoposto provvedimento di fermo amministrativo con prot.
N. A020998 del 11.04.2016 importo € 3.907,70 di Equitalia Via del Basento 128. Copia del presente sarà inviato a detto concessionario per i provvedimenti del caso”.
A sostegno dell'opposizione, il sig. eccepiva: 1) la mancata conoscenza Parte_1
del fermo amministrativo iscritto da Equitalia e conseguente nullità della sanzione ex art. 214, comma 8, per violazione dell'art. 3 della legge 689/1981 come richiamato dall'art. 194 C.d.s.; 2) annullabilità del verbale conseguente al fermo amministrativo per mancato esperimento procedimentale di iscrizione;
3) errata applicazione dell'art.
214 C.d.s. in relazione all'art. 86 D.p.r. 602/73; 4) violazione dell'art. 3 della legge
689/1981.
Pertanto, concludeva all'adito Giudice di Pace, di dichiarare la nullità e l'illegittimità del verbale impugnato o in via gradata, qualora non ritenesse fondata l'opposizione, di condannare l'opponente al pagamento della sanzione prevista nel suo minimo ammontare, così come previsto dalla norma di cui si presume la violazione, nonché di voler compensare le spese del procedimento. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore anticipatario.
Con memoria difensiva, depositata in Cancelleria il 14.01.2019, si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, poi, nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Con sentenza gravata (n.4/2019) il Giudice di Pace di Sant'Arcangelo dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal sig. per aver proposto l'opposizione Parte_1
in un termine superiore ai 30 giorni dalla notifica, con compensazione delle spese.
Avverso la predetta sentenza, il sig. proponeva gravame deducendo in Parte_1
via preliminare l'ammissibilità dell'appello sussistendo i presupposti di legge di cui all'art 327 c.p.c. e la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto essendo stato rispettato il termine per la proposizione del ricorso.
Lo stesso richiamava altresì i motivi già proposti in sede di opposizione.
Infine, l'appellante chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza data la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Pertanto, la predetta parte appellante rassegnava le seguenti conclusioni:” piaccia al
Tribunale di Lagonegro contrariis rejectis, riformare la sentenza n. 4/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Sant'Arcangelo, depositata e pubblicata in data 02.03.2019 per
l'effetto: preliminarmente
- per il motivo sub a) dichiarare ammissibile l'appello proposto sussistendo i presupposti di legge di cui all'art. 327 cpc per i motivi analiticamente esposti;
- per il motivo sub b) dichiarare ammissibile il ricorso essendo stato presentato nei 30 giorni dalla notifica;
- per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, in ordine alla domanda principale - in accoglimento del motivo sub b), riformare la sentenza e, per l'effetto, in accoglimento dei motivi n 1,2,3,4 annullare il verbale opposto n
671684421 del 20.10.2018.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
In data 14.11.2019 veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 11.03.2020, si costituiva in giudizio l'appellata , eccependo in via del tutto Controparte_1
preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività dell'impugnazione e l'infondatezza nel merito, riportandosi alla comparsa di risposta di primo grado.
Pertanto, l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni:” Voglia il Tribunale adito dichiarare inammissibile l'appello, o in subordine rigettarlo, in quanto privo di fondamento in fatto e in diritto. Spese vinte.”
Con provvedimento del 23.11.2020, il Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, rinviando all'udienza del 21.02.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo e mutata la persona fisica del Giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 14.04.2025, il Giudice fissava l'udienza di discussione ex articolo 281 sexies c.p.c. al 10.11.2025, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni per il deposito di note illustrative.
In via del tutto preliminare occorre analizzare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione sollevata dall'appellato.
Osserva, sul punto, il Tribunale, che, ai sensi dall'art. 327 c.p.c. “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Invero, ai fini del decorso del termine per impugnare di cui all'art 327 cpc, deve darsi rilievo unicamente alla data di pubblicazione della sentenza, ossia il giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, come disposto dall'art 133 c.p.c. e che, pertanto, costituisce l'atto mediante il quale la sentenza viene ad esistenza come atto giuridico ed acquista l'efficacia autoritativa propria del dictum del Giudice. Infatti, ratio della disposizione è quella di fissare un limite temporale al potere di impugnazione dei provvedimenti decisori, al fine di contemperare il diritto al gravame con la diversa esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Nel caso di specie, rileva il Tribunale che risulta documentalmente provato che la sentenza oggetto di gravame è stata depositata in cancelleria in data 2.3.2019, come da copia conforme all'originale, da cui emerge l'attestazione del cancelliere, allegata al fascicolo di parte appellante.
Si osserva che l'appello avverso le sentenze rese a definizione di giudizi di opposizione a verbali di accertamento di violazioni stradali, così come quello di opposizione a decreto ingiunzione, va proposto con ricorso ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs.
150/2011 e nelle modalità di cui all'art. 434 c.p.c..
Nel caso in cui l'appello sia stato erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi (Cass. sent.
n. 1020/2017). Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che “Per i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione e per quelli di opposizione al verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, introdotti prima del
6.10.2011 (data di entrata in vigore del d.lg. 150/2011) l'appello deve essere introdotto con atto di citazione e, viceversa, per quelli introdotti successivamente, il gravame deve assumere la forma del ricorso. Nel caso di erronea introduzione del giudizio di appello con la citazione in luogo del ricorso, sebbene si ritenga costantemente ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione (invece che con ricorso), occorre che la stessa sia non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di cui all'art. 325 ovvero 327 c.p.c.”; ancora “È stato affermato il principio secondo cui il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicchè l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima” (Cass.,n. 25061/2015; Cass. ord. n. 19298/2017; Cass. n.13736/2018).
Alla luce di tali principi, per verificare la tempestività dell'impugnazione, è necessario considerare la data in cui è avvenuto il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo.
Ciò posto, nel caso che qui ci occupa, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data
02.03.2019 mediante deposito in cancelleria, mentre l'atto di appello, notificato in data
03.10.2019, è stato poi depositato in cancelleria il 14.10.2019 e quindi oltre il termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, scaduto il 2.10.2019.
Orbene, alla luce di quanto proposto l'atto di appello deve essere dichiarato inammissibile.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate ai sensi Parte_1
del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicazione dei minimi stante la pronuncia in rito.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater
D.P.R 20-05-2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co17 legge 24-12-2012 n. 228 per la condanna dell'appellante al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'appello inammissibile;
• Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte appellata, nella misura pari ad euro € 232,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 10 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
ritenuto di non poter concedere i termini ex art.190 c.p.c. richiesti da parte appellante tenuto conto dell'incompatibilità degli stessi con il modello decisorio ex art.281 sexies c.p.c. adottato con ordinanza del 16.4.2025 in cui è stato anche concesso termine per note illustrative
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 12 novembre 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1310 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
AVV. (C.F. ), con Studio in Acerenza al Parte_1 C.F._1
Viale 1° Maggio n. 7, in proprio
APPELLANTE
e
(C.F. ), in persona del Prefetto in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Distrettuale dello Stato di presso CP_1
i cui uffici in Potenza (PZ), al Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domicilia
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 4/2019 resa dal Giudice di Pace di Sant'
Arcangelo;
Conclusioni: come da atti e verbale d'udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
In primo grado, con ricorso depositato in cancelleria il 21.11.2018, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso verbale di contestazione n. 671684421 serie 2014 n
0545844, elevato dal Comando della Compagnia dei Carabinieri di Sant'Arcangelo in data 20.10.2018 per violazione dell'art 214, comma 8, C.d.s. e art. 86 d.p.r. 602/1973 relativa al veicolo Fiat Idea tg EG134SFF di sua proprietà, perché “circolava abusivamente alla guida del veicolo sopraindicato che ai controlli effettuati al Parte terminale risultava sottoposto provvedimento di fermo amministrativo con prot.
N. A020998 del 11.04.2016 importo € 3.907,70 di Equitalia Via del Basento 128. Copia del presente sarà inviato a detto concessionario per i provvedimenti del caso”.
A sostegno dell'opposizione, il sig. eccepiva: 1) la mancata conoscenza Parte_1
del fermo amministrativo iscritto da Equitalia e conseguente nullità della sanzione ex art. 214, comma 8, per violazione dell'art. 3 della legge 689/1981 come richiamato dall'art. 194 C.d.s.; 2) annullabilità del verbale conseguente al fermo amministrativo per mancato esperimento procedimentale di iscrizione;
3) errata applicazione dell'art.
214 C.d.s. in relazione all'art. 86 D.p.r. 602/73; 4) violazione dell'art. 3 della legge
689/1981.
Pertanto, concludeva all'adito Giudice di Pace, di dichiarare la nullità e l'illegittimità del verbale impugnato o in via gradata, qualora non ritenesse fondata l'opposizione, di condannare l'opponente al pagamento della sanzione prevista nel suo minimo ammontare, così come previsto dalla norma di cui si presume la violazione, nonché di voler compensare le spese del procedimento. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore anticipatario.
Con memoria difensiva, depositata in Cancelleria il 14.01.2019, si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, poi, nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Con sentenza gravata (n.4/2019) il Giudice di Pace di Sant'Arcangelo dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal sig. per aver proposto l'opposizione Parte_1
in un termine superiore ai 30 giorni dalla notifica, con compensazione delle spese.
Avverso la predetta sentenza, il sig. proponeva gravame deducendo in Parte_1
via preliminare l'ammissibilità dell'appello sussistendo i presupposti di legge di cui all'art 327 c.p.c. e la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto essendo stato rispettato il termine per la proposizione del ricorso.
Lo stesso richiamava altresì i motivi già proposti in sede di opposizione.
Infine, l'appellante chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza data la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Pertanto, la predetta parte appellante rassegnava le seguenti conclusioni:” piaccia al
Tribunale di Lagonegro contrariis rejectis, riformare la sentenza n. 4/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Sant'Arcangelo, depositata e pubblicata in data 02.03.2019 per
l'effetto: preliminarmente
- per il motivo sub a) dichiarare ammissibile l'appello proposto sussistendo i presupposti di legge di cui all'art. 327 cpc per i motivi analiticamente esposti;
- per il motivo sub b) dichiarare ammissibile il ricorso essendo stato presentato nei 30 giorni dalla notifica;
- per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, in ordine alla domanda principale - in accoglimento del motivo sub b), riformare la sentenza e, per l'effetto, in accoglimento dei motivi n 1,2,3,4 annullare il verbale opposto n
671684421 del 20.10.2018.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
In data 14.11.2019 veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 11.03.2020, si costituiva in giudizio l'appellata , eccependo in via del tutto Controparte_1
preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività dell'impugnazione e l'infondatezza nel merito, riportandosi alla comparsa di risposta di primo grado.
Pertanto, l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni:” Voglia il Tribunale adito dichiarare inammissibile l'appello, o in subordine rigettarlo, in quanto privo di fondamento in fatto e in diritto. Spese vinte.”
Con provvedimento del 23.11.2020, il Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, rinviando all'udienza del 21.02.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo e mutata la persona fisica del Giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 14.04.2025, il Giudice fissava l'udienza di discussione ex articolo 281 sexies c.p.c. al 10.11.2025, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni per il deposito di note illustrative.
In via del tutto preliminare occorre analizzare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione sollevata dall'appellato.
Osserva, sul punto, il Tribunale, che, ai sensi dall'art. 327 c.p.c. “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Invero, ai fini del decorso del termine per impugnare di cui all'art 327 cpc, deve darsi rilievo unicamente alla data di pubblicazione della sentenza, ossia il giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, come disposto dall'art 133 c.p.c. e che, pertanto, costituisce l'atto mediante il quale la sentenza viene ad esistenza come atto giuridico ed acquista l'efficacia autoritativa propria del dictum del Giudice. Infatti, ratio della disposizione è quella di fissare un limite temporale al potere di impugnazione dei provvedimenti decisori, al fine di contemperare il diritto al gravame con la diversa esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Nel caso di specie, rileva il Tribunale che risulta documentalmente provato che la sentenza oggetto di gravame è stata depositata in cancelleria in data 2.3.2019, come da copia conforme all'originale, da cui emerge l'attestazione del cancelliere, allegata al fascicolo di parte appellante.
Si osserva che l'appello avverso le sentenze rese a definizione di giudizi di opposizione a verbali di accertamento di violazioni stradali, così come quello di opposizione a decreto ingiunzione, va proposto con ricorso ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs.
150/2011 e nelle modalità di cui all'art. 434 c.p.c..
Nel caso in cui l'appello sia stato erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi (Cass. sent.
n. 1020/2017). Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che “Per i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione e per quelli di opposizione al verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, introdotti prima del
6.10.2011 (data di entrata in vigore del d.lg. 150/2011) l'appello deve essere introdotto con atto di citazione e, viceversa, per quelli introdotti successivamente, il gravame deve assumere la forma del ricorso. Nel caso di erronea introduzione del giudizio di appello con la citazione in luogo del ricorso, sebbene si ritenga costantemente ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione (invece che con ricorso), occorre che la stessa sia non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di cui all'art. 325 ovvero 327 c.p.c.”; ancora “È stato affermato il principio secondo cui il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicchè l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima” (Cass.,n. 25061/2015; Cass. ord. n. 19298/2017; Cass. n.13736/2018).
Alla luce di tali principi, per verificare la tempestività dell'impugnazione, è necessario considerare la data in cui è avvenuto il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo.
Ciò posto, nel caso che qui ci occupa, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data
02.03.2019 mediante deposito in cancelleria, mentre l'atto di appello, notificato in data
03.10.2019, è stato poi depositato in cancelleria il 14.10.2019 e quindi oltre il termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, scaduto il 2.10.2019.
Orbene, alla luce di quanto proposto l'atto di appello deve essere dichiarato inammissibile.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate ai sensi Parte_1
del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicazione dei minimi stante la pronuncia in rito.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater
D.P.R 20-05-2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co17 legge 24-12-2012 n. 228 per la condanna dell'appellante al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'appello inammissibile;
• Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte appellata, nella misura pari ad euro € 232,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco