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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 154/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT NA
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
RE MICHELE
con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE RILEVATO che, all'udienza di comparizione delle parti in data 15.10.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione della controversia, nell'interesse del figlio minore, nato il [...] Per_1 da relazione more uxorio:
1. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, Per_1
Sig.ra presso cui manterrà la residenza;
CP_1 2. salvo diverso e miglior accordo tra le parti, il padre Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio Pt_1 Per_1
▪ il lunedì e il giovedì dall'uscita dell'asilo e sino alle ore 18.00 allorché lo riaccompagnerà dalla madre;
▪ a week-end alternati, dalle ore 10.00 del sabato con prelevamento presso l'abitazione materna e sino alle ore 18.00 della domenica, allorché lo riaccompagnerà dalla madre.
3. Nel caso in cui il sig. non potesse recarsi a prendere il piccolo , lo stesso dovrà darne Pt_1 Per_1 comunicazione con almeno 24 ore di preavviso;
4. salvo diverso e miglior accordo, le parti concordano che sino al compimento del terzo anno di età Per_1 trascorrerà le vacanze di Natale e quelle estive con la madre, salvo il diritto del padre ad incontrare Per_1 nei giorni di propria spettanza e – nei periodi che la madre trascorrerà in località di villeggiatura – le parti concorderanno tempi e modi di incontro tra e il padre. Per_1
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi i luoghi di villeggiatura e le località in cui si recheranno
a trascorrere le vacanze, ivi compreso il nome dell'hotel/ albergo dove alloggeranno;
5. nel caso in cui il sig. affidasse il piccolo a soggetti terzi, esclusi nonni e zii paterni, (ad Pt_1 Per_1 esempio baby – sitter), dovrà darne preventiva comunicazione alla sig.ra la quale dovrà prestare il CP_1 proprio consenso;
6. le parti concordano che le modalità di incontro tra il padre Sig. e formeranno oggetto di Pt_1 Per_1 revisione a gennaio 2027 se necessario e, comunque, previo accordo con la sig.ra CP_1
7. il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento di , con decorrenza Pt_1 CP_1 Per_1 ottobre 2025, la somma mensile di € 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come previste dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
8. le parti concordano che la spesa per l'asilo nido a cui è iscritto , verrà sopportata dal Sig. in Per_1 Pt_1 ragione del 75% sino al mese di dicembre 2025;
9. l'Assegno Unico e Universale, previsto ed erogato dallo Stato, verrà riscosso e trattenuto integralmente
(100%) dalla Sig.ra genitore collocatario, e così sarà per ogni altra analoga e/o diversa e/o ulteriore CP_1 provvisione e/o misura di sostegno economico alla famiglia per i figli a carico.
10. Spese compensate.
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario delle frequentazioni con la prole possa dunque essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
CONSIDERATO che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di entrambi i genitori, per come rappresentata e documentata in atti e dagli stessi valutata;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATOche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO, in considerazione dell'esito processuale e dell'accordo raggiunto sul punto, che le spese di lite debbano essere compensate;
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, che si intendono qui integralmente trascritte;
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 16.10.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT NA
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
RE MICHELE
con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE RILEVATO che, all'udienza di comparizione delle parti in data 15.10.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione della controversia, nell'interesse del figlio minore, nato il [...] Per_1 da relazione more uxorio:
1. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, Per_1
Sig.ra presso cui manterrà la residenza;
CP_1 2. salvo diverso e miglior accordo tra le parti, il padre Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio Pt_1 Per_1
▪ il lunedì e il giovedì dall'uscita dell'asilo e sino alle ore 18.00 allorché lo riaccompagnerà dalla madre;
▪ a week-end alternati, dalle ore 10.00 del sabato con prelevamento presso l'abitazione materna e sino alle ore 18.00 della domenica, allorché lo riaccompagnerà dalla madre.
3. Nel caso in cui il sig. non potesse recarsi a prendere il piccolo , lo stesso dovrà darne Pt_1 Per_1 comunicazione con almeno 24 ore di preavviso;
4. salvo diverso e miglior accordo, le parti concordano che sino al compimento del terzo anno di età Per_1 trascorrerà le vacanze di Natale e quelle estive con la madre, salvo il diritto del padre ad incontrare Per_1 nei giorni di propria spettanza e – nei periodi che la madre trascorrerà in località di villeggiatura – le parti concorderanno tempi e modi di incontro tra e il padre. Per_1
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi i luoghi di villeggiatura e le località in cui si recheranno
a trascorrere le vacanze, ivi compreso il nome dell'hotel/ albergo dove alloggeranno;
5. nel caso in cui il sig. affidasse il piccolo a soggetti terzi, esclusi nonni e zii paterni, (ad Pt_1 Per_1 esempio baby – sitter), dovrà darne preventiva comunicazione alla sig.ra la quale dovrà prestare il CP_1 proprio consenso;
6. le parti concordano che le modalità di incontro tra il padre Sig. e formeranno oggetto di Pt_1 Per_1 revisione a gennaio 2027 se necessario e, comunque, previo accordo con la sig.ra CP_1
7. il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento di , con decorrenza Pt_1 CP_1 Per_1 ottobre 2025, la somma mensile di € 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come previste dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
8. le parti concordano che la spesa per l'asilo nido a cui è iscritto , verrà sopportata dal Sig. in Per_1 Pt_1 ragione del 75% sino al mese di dicembre 2025;
9. l'Assegno Unico e Universale, previsto ed erogato dallo Stato, verrà riscosso e trattenuto integralmente
(100%) dalla Sig.ra genitore collocatario, e così sarà per ogni altra analoga e/o diversa e/o ulteriore CP_1 provvisione e/o misura di sostegno economico alla famiglia per i figli a carico.
10. Spese compensate.
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario delle frequentazioni con la prole possa dunque essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
CONSIDERATO che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di entrambi i genitori, per come rappresentata e documentata in atti e dagli stessi valutata;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
CONSIDERATOche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
RITENUTO, in considerazione dell'esito processuale e dell'accordo raggiunto sul punto, che le spese di lite debbano essere compensate;
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, che si intendono qui integralmente trascritte;
2. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 16.10.2025.
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao