Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2005, n. 6975
CASS
Sentenza 4 aprile 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento.

Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di divorzio, all'ex coniuge da sentenze passate in giudicato per i figli minori a lui affidati può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'art. 710 cod.proc.civ. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età e la raggiunta autosufficienza economica del figlio non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, "ipso facto", la mancata corresponsione dell'assegno.

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1irripetibilità
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

  • 2Mantenimento e assegno divorzile: dopo quanto tempo si prescrivono?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 ottobre 2025

  • 3modifica separazione divorzio
    https://www.avvocatidifamiglia.net/

  • 4Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2020

  • 5Revisione e cessazione dell'assegno divorzile
    Avv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 21 dicembre 2019

    La revisione e la cessazione dell'assegno divorzile – indice: Cosa sono Presupposti della revisione Come funziona la revisione Decorso degli effetti Soppressione dell'assegno Redditi da lavoro Negoziazione assistita Cessazione dell'assegno La revisione e la cessazione dell‘assegno divorzile sono due istituti che modificano l'obbligo-diritto all'assegno previsto dall'articolo 5 della legge sul divorzio (numero 898 del 1970). La prima è espressamente prevista dall'articolo 9 della anzidetta legge e richiede l'azione di una delle parti coinvolte nel divorzio. La seconda consegue a varie circostanze, non tutte espressamente indicate dalla legge, e operanti senza l'intervento di un giudice. …

     Leggi di più…
Mostra tutto (7)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2005, n. 6975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6975
Data del deposito : 4 aprile 2005

Testo completo