Sentenza 4 aprile 2005
Massime • 2
In tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento.
Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di divorzio, all'ex coniuge da sentenze passate in giudicato per i figli minori a lui affidati può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'art. 710 cod.proc.civ. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età e la raggiunta autosufficienza economica del figlio non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, "ipso facto", la mancata corresponsione dell'assegno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2005, n. 6975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6975 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. FELICETTI RA - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GESÙ E MA 20, presso l'avvocato ANTONIO ORGANTINI, rappresentato e difeso dagli avvocati SPORTELLI STEFANO, ANTONIO SIMEOLI, giusta procura a margine dal ricorso;
- ricorrente -
contro
BA AN MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso l'avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa dall'avvocato PICCOLO PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 549/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 14/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/02/2005 dal Consigliere Dott. RA FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo IA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La sig.ra AN IA AL, con atto di precetto notificato in data 29 dicembre 1997 al sig. RA TO, suo ex coniuge a seguito di sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli, intimava all'TO il pagamento della somma di lire 43.201.716 a titolo di assegni di mantenimento della figlia minore e di divorzio, per gli ultimi cinque anni, disposti rispettivamente nella misura di lire trecentomila mensili e quattrocentomila mensili con la su detta sentenza e non corrisposti. L'TO proponeva opposizione al precetto, eccependo in via principale la prescrizione, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla sentenza, e in via subordinata il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente, perché la figlia era ormai divenuta maggiorenne ed economicamente autonoma. Il Pretore di Napoli, sezione di Barra, accoglieva l'opposizione e dichiarava la nullità del precetto. La sentenza veniva appellata dalla AL e, nel contraddittorio fra le parti, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del gravame, con sentenza depositata il 14 febbraio 2002, notificata il 17 aprile 2002, rigettava l'opposizione al precetto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte l'TO, con atto notificato alla AL il 4 giugno 2002, formulando due motivi d'impugnazione. La AL resiste con controricorso notificato il giorno 1 luglio 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto che il diritto all'assegno di mantenimento nasce da un rapporto obbligatorio di durata, ad esecuzione periodica, caratterizzato dal dovere di adempimento mediante prestazioni plurime, soggette singolarmente a prescrizione con decorrenza da ciascuna scadenza. Ciò in quanto ogni rapporto obbligatorio di durata, nell'ambito dei quali si collocano le prestazioni alimentari e di mantenimento, è suscettibile di prescrizione estintiva, autonomamente e indipendentemente dalla prescrizione delle singole obbligazioni del periodo. Con la conseguente prescrizione del diritto alle prestazioni richieste con il precetto nel 1997, in relazione a una sentenza del 1983.
Il motivo è infondato.
In tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, in quanto aventi ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento.
In proposito va precisato che detti assegni si ricollegano ad obbligazioni di durata e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, e che il principio su detto trova fondamento nelle differenze ontologiche esistenti fra i due tipi di obbligazioni, con le relative conseguenze in tema di prescrizione. Le obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi sono caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione, ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti di adempimento previste dal titolo. Le obbligazioni di durata, invece, sono caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il contenuto e la misura. Gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo (da identificarsi nella situazione economica dell'avente diritto e dell'obbligato). Detti assegni formano oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall'essere le relative prestazioni - per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare - suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario.
Ne deriva che, in relazione a tali obbligazioni, a norma dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione non può decorrere unitariamente,
giacche l'interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti successivi del tempo in relazione a ogni singola prestazione, cosicché anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento, non può "essere fatto valere".
La prescrizione, infatti, si fonda sulla divergenza fra una situazione di fatto (non esercizio di un diritto) e una situazione di diritto (titolarità di un diritto esercitatile), protrattasi per un determinato periodo di tempo che inizia a decorrere da quando il diritto, pur potendo in astratto essere esercitato, non lo sia stato. Nel caso delle obbligazioni periodiche, quali gli assegni alimentari e di mantenimento, finché non si maturino i periodi di tempo ai quali sono correlati dal titolo su cui si fondano, il diritto a percepire la singola prestazione non può essere fatto valere, con la conseguenza che la prescrizione non può iniziare a decorrere. Tale struttura delle obbligazioni in questione implica - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - secondo quanto questa Corte ha già affermato (Cass. 5 dicembre 1998, n. 12333) che alla loro base non esiste un diritto unitario che possa prescriversi per mancato esercizio a far data dal titolo, negoziale o giudiziario, su cui si fondano, essendo esse fonte di una pluralità di diritti - corrispondenti ciascuno alla prestazione dovuta per ciascun periodo - - suscettibili di autonome vicende giuridiche e quindi singolarmente assoggettabili a prescrizione dal momento in cui possono essere fatti valere.
Ne consegua che il motivo deve essere rigettato.
2. Con il secondo motivo si deduce un vizio motivazionale della sentenza, in relazione alle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento della figlia minore, in relazione al dedotto difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente (la madre) per essere la figlia ormai da anni divenuta maggiorenne, nonché alla sua sopraggiunta autosufficienza.
Anche tale motivo è infondato.
Questa Corte, infatti, ha già affermato il principio - al quale la Corte di appello si è conformata - secondo il quale, il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, con sentenze passate in giudicato, può essere modificato o estinguersi (oltre che per accordo fra le parti), solo attraverso la procedura prevista dall'art. 710 c.p.c., con la conseguenza che la raggiunta maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economie del medesimo non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, ipso facto, in mancanza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno (Cass. 16 giugno 2000, n. 8235). Tale principio va riaffermato in questa sede anche in relazione agli assegni riconosciuti, in sede di divorzio, all'ex coniuge per i figli minori a lui affidati, con la conseguenza che, essendo mancato nella debita sede tale accertamento giudiziale, il profilo del motivo è infondato.
Quanto al profilo del motivo attinente all'allegato difetto di legittimazione della creditrice procedente, in relazione alle azioni relative all'assegno attribuitole per la figlia minorenne non più tale, va richiamata la consolidata giurisprudenza al riguardo circa la persistenza della legittimazione dell'ex coniuge (o del coniuge in caso di separazione) al quale esso sia stato attribuito, avente un diritto proprio a detto assegno (Cass. 21 giugno 2002, n. 9067; 16 febbraio 2001, n. 2289 16 luglio 1998, n. 6950; 23 ottobre 1996, n. 9238), con la conseguente infondatezza anche di tale profilo del motivo.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano quanto agli onorari nella misura di euro millecinquecento, oltre euro cento per spese vive ed oltre spese generali e accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida quanto agli onorari nella misura di euro millecinquecento, oltre euro cento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2005