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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 563/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: modifica delle condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso), vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti AFFUSO Parte_1
RI e LA AN, i quali la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCARANO Controparte_1
AR RITA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.10.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Il
P.M. ha espresso parere favorevole.
In fatto e in diritto
Con ricorso, depositato in data 29.01.2025, la ricorrente, premesso che l'assegno di mantenimento dovuto dal resistente in favore del figlio, così come stabilito in sede di divorzio, non era adeguato a garantire le accresciute esigenze di vita del minore, avanzava al Tribunale richiesta di modifica delle
1 condizioni di divorzio disposte con sentenza del 21.10.2016 del Tribunale di Avellino e parzialmente modificate con decreto del 23.10.2019 emesso dal Tribunale di Foggia. In particolare, chiedeva confermarsi l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, l'aumento dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio da € 200,00
a € 800,00 mensili comprensivo di spese straordinarie, la corresponsione per intero dell'assegno unico in proprio favore, la condanna del resistente alla restituzione di € 1.044,52 a titolo di arretrati e interessi maturati sulle somme non versate a titolo di mantenimento a decorrere dal 2021, nonché la regolamentazione del diritto di visita del padre.
Si costituiva il resistente in data 23.04.2025 opponendosi alle domande avanzate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. Chiedeva, pertanto, rideterminarsi in € 300,00 la somma dovuta dal padre a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio minore oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, la percezione al 50% della quota di assegno unico, la condanna della ricorrente alla restituzione della somma di € 2.800,00 percepita a titolo di assegno unico per gli anni 2023,2024
e 2025.
All'udienza di prima comparizione del 23.05.2025 le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini:
- l'assegno unico oggi ammontante a circa 230 euro continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente;
- il padre si impegna a versare come contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di
350 euro, con spese straordinarie al 50%;
- le parti si impegnano altresì a far sì che dal compimento del diciottesimo anno di età di Per_1 il padre verserà la somma di 400 euro, in luogo delle 350 euro precedenti, nell'ipotesi in cui venga eliminato l'assegno unico o comunque non ci sia alcuna forma di sostegno statale;
- parte resistente si impegna a corrispondere la quota di spese straordinarie a suo carico per
l'anno 2025, per come già maturate.
Il giudice recepiva in via provvisoria l'accordo delle parti in quanto conforme alla legge e all'interesse del minore e, ascoltato il minore all'udienza del 17.10.2025 le parti si riportavano Per_1 all'accordo raggiunto alla precedente udienza e in particolare: l'assegno unico oggi ammontante a circa 230 euro continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente, mentre il padre si impegna a versare come contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di 350 euro, con spese straordinarie al 50%. Le parti si impegnano altresì a far sì che dal compimento del diciottesimo anno di età di il padre verserà la somma di 400 euro, in luogo delle 350 euro precedenti, Per_1 nell'ipotesi in cui venga eliminato l'assegno unico o comunque non ci sia alcuna forma di sostegno statale, con versamento diretto in favore del figlio. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: modifica delle condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso), vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti AFFUSO Parte_1
RI e LA AN, i quali la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCARANO Controparte_1
AR RITA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.10.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Il
P.M. ha espresso parere favorevole.
In fatto e in diritto
Con ricorso, depositato in data 29.01.2025, la ricorrente, premesso che l'assegno di mantenimento dovuto dal resistente in favore del figlio, così come stabilito in sede di divorzio, non era adeguato a garantire le accresciute esigenze di vita del minore, avanzava al Tribunale richiesta di modifica delle
1 condizioni di divorzio disposte con sentenza del 21.10.2016 del Tribunale di Avellino e parzialmente modificate con decreto del 23.10.2019 emesso dal Tribunale di Foggia. In particolare, chiedeva confermarsi l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, l'aumento dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio da € 200,00
a € 800,00 mensili comprensivo di spese straordinarie, la corresponsione per intero dell'assegno unico in proprio favore, la condanna del resistente alla restituzione di € 1.044,52 a titolo di arretrati e interessi maturati sulle somme non versate a titolo di mantenimento a decorrere dal 2021, nonché la regolamentazione del diritto di visita del padre.
Si costituiva il resistente in data 23.04.2025 opponendosi alle domande avanzate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. Chiedeva, pertanto, rideterminarsi in € 300,00 la somma dovuta dal padre a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio minore oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, la percezione al 50% della quota di assegno unico, la condanna della ricorrente alla restituzione della somma di € 2.800,00 percepita a titolo di assegno unico per gli anni 2023,2024
e 2025.
All'udienza di prima comparizione del 23.05.2025 le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini:
- l'assegno unico oggi ammontante a circa 230 euro continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente;
- il padre si impegna a versare come contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di
350 euro, con spese straordinarie al 50%;
- le parti si impegnano altresì a far sì che dal compimento del diciottesimo anno di età di Per_1 il padre verserà la somma di 400 euro, in luogo delle 350 euro precedenti, nell'ipotesi in cui venga eliminato l'assegno unico o comunque non ci sia alcuna forma di sostegno statale;
- parte resistente si impegna a corrispondere la quota di spese straordinarie a suo carico per
l'anno 2025, per come già maturate.
Il giudice recepiva in via provvisoria l'accordo delle parti in quanto conforme alla legge e all'interesse del minore e, ascoltato il minore all'udienza del 17.10.2025 le parti si riportavano Per_1 all'accordo raggiunto alla precedente udienza e in particolare: l'assegno unico oggi ammontante a circa 230 euro continuerà ad essere percepito interamente dalla ricorrente, mentre il padre si impegna a versare come contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di 350 euro, con spese straordinarie al 50%. Le parti si impegnano altresì a far sì che dal compimento del diciottesimo anno di età di il padre verserà la somma di 400 euro, in luogo delle 350 euro precedenti, Per_1 nell'ipotesi in cui venga eliminato l'assegno unico o comunque non ci sia alcuna forma di sostegno statale, con versamento diretto in favore del figlio. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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