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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/02/2024, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
RG n. 997/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
- Dott.ssa Maria Proia Presidente estensore;
- Dott. Stanislao Fiduccia Giudice;
- Dott.ssa Francesca Greco Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 997 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2023, e vertente
TRA
c.f.: , nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alice Ribolla ed elettivamente domiciliata in Milano presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), nato ad [...] C.F._2
Avezzano (AQ), il 18 giugno 1982, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Corsi ed elettivamente domiciliato in Trasacco presso il suo studio giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI 1) Affidamento e collocazione dei figli minori.
Confermare l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole.
I genitori, inoltre, avranno cura di fare osservare ai figli un corretto stile di vita ed una sana alimentazione.
Disporre che il padre possa vedere e tenere i figli presso di sé, salvo diversi e migliori accordi, nei termini di seguito indicati:
a) tutte le settimane, il martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30. Qualora il padre fosse impossibilitato a svolgere la visita infrasettimanale, lo stesso dovrà preavvertire la madre con almeno 48 ore di anticipo;
b) a fine settimana alternati, trascorrerà con il padre l'intero week end, dal sabato mattina Per_1
alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 19.00. I pernotti con verranno effettuati a partire Per_2
dal compimento dei tre anni, fino ad allora il padre, nei fine settimana di sua spettanza, potrà pertanto tenerla con sé, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e la domenica, sempre dalle ore
9.00 alle ore 19.00.
c) nel corso delle vacanze scolastiche , i bambini trascorreranno le seguenti festività, secondo il criterio dell'alternanza annuale, una volta con il padre ed una volta con la madre: 24 dicembre con pernotto presso il genitore con cui il bambino cena e riaccompagnamento presso l'altro genitore prima dell'orario del pranzo del 25 dicembre;
25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre con pernotto presso il genitore con cui il bambino cena e riaccompagnamento presso l'altro genitore prima dell'orario del pranzo del 1 gennaio, 1 gennaio, 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il
Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, 15 agosto. I predetti giorni di festività nazionale avranno precedenza sui turni di cura relativi ai fine settimana;
d) nel corso delle vacanze scolastiche estive, per quindici giorni, anche non consecutivi da dividere in due tranche da almeno 7 giorni l'una. Gli esatti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. Per quanto riguarda la figlia , la stessa Per_2
trascorrerà con il padre le vacanze estive con il pernotto a partire dal compimento del terzo anno di età; sino ai tre anni di età, nei periodi di vacanza che il sig. trascorrerà in Controparte_1
compagnia dei propri genitori, a Silvi Marina o altrove, la minore potrà pernottare con Per_2
il padre e i nonni paterni per non più di una settimana;
e) ogni anno, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli la giornata del proprio compleanno, nonchè, rispettivamente la giornata della festa della mamma e del papà; f) in occasione del compleanno dei minori, i genitori si organizzeranno in modo da consentire ad entrambi di potere festeggiare con la prole;
g) ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro il luogo di villeggiatura ove si recherà con i figli, impegnandosi a far colloquiare il minore con l'altro genitore per almeno una volta al giorno e per un massimo di due volte al giorno;
h) i ricorrenti si occuperanno di gestire gli impegni ricreativi e sportivi dei minori (sport, feste di compleanno etc.), durante i giorni di loro spettanza i) per tutto l'anno, durante il proprio turno di cura, ciascun genitore si obbliga a far colloquiare il minore con l'altro genitore per almeno una volta al giorno e per un massimo di due volte al giorno;
durante tali comunicazioni telefoniche avverranno anche i colloqui dei genitori fra loro, se strettamente necessari ed urgenti e riferiti ai bambini, evitando argomenti di natura diversa e/o personali.
2) Casa familiare
Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Luco dei Marsi (AQ), via Galvani, 2, di proprietà della sig.ra completa di mobili, arredi e corredi, alla moglie. Pt_1
3) Contributo al mantenimento.
Porre a carico del sig. con decorrenza agosto 2022, l'obbligo di contribuire Controparte_1 al mantenimento dei figli attraverso il versamento alla madre dell'importo mensile di € 500,00
(cinquecento/00), somma da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a valuta fissa, su conto corrente indicato dalla moglie. Il contributo di
Org_ mantenimento sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici del costo della vita (prima rivalutazione agosto 2023)
Sempre a titolo di contributo al mantenimento della prole, il sig. riconosce che Controparte_1
l'assegno unico universale previsto per i minori, o altra futura analoga misura, venga interamente percepito dalla sig.ra e conseguentemente autorizza sin da ora, come peraltro già fatto Pt_1
con riguardo alle mensilità sino a oggi erogate, la moglie a richiedere e a percepire il relativo intero importo mensile.
Sempre nell'interesse dei figli, porre a carico del padre, nella misura del 50% , gli oneri relativi alle loro spese extra, nei termini di cui al Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia del Tribunale di
Avezzano, qui allegato .
4) Rapporti economici fra i coniugi.
Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e che, fermo quanto sopra previsto, dichiarano di avere risolto, alla data di sottoscrizione del presente ricorso, ogni loro rapporto di natura economica e patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto coniugale e/o a qualsiasi altro titolo o ragione, ivi compresi trasferimenti di denaro effettuati tra le parti direttamente o a mezzo di terze persone anche con riguardo alla ex casa coniugale.
5) Spese di lite.
Dichiarare le spese di lite compensate con rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà ex art. 13
Legge Professionale.
PIANO CP_2
come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in cancelleria il 18.9.2023 e Parte_1 [...] hanno adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli Controparte_3
effetti civili del matrimonio contratto tra le parti 5.7.2014 a Luco dei Marsi alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 18.12.2023, le parti concludevano congiuntamente perché fosse pronunziata la sentenza richiesta alle condizioni di cui al ricorso ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione previa concessione di un termine per il deposito del piano genitoriale sottoscritto dalle parti.
Va rilevato l'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge tra l'udienza presidenziale di separazione e l'introduzione del giudizio di divorzio e vanno ritenuti pacifici il venir meno fra le parti dell'affectio coniugalis e la conseguente impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ritiene, altresì, il Collegio di non dover nulla osservare in ordine alle condizioni poste a fondamento dell'intervenuto accordo in quanto corrispondenti all'interesse delle parti e della prole e non contrarie all'ordine pubblico ed alle norme imperative.
La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data
5.7.2014 alle condizioni di cui al ricorso che qui devono ritenersi integralmente riportate e trascritte;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Luco dei Marsi (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge sull' atto trascritto nei registri dello stato civile del detto comune all'anno 2014, num. 7, Parte II, Serie A;
3) compensa integralmente tra le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 7.2.2024
Il Presidente est.
(Dott. Maria Proia)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
- Dott.ssa Maria Proia Presidente estensore;
- Dott. Stanislao Fiduccia Giudice;
- Dott.ssa Francesca Greco Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 997 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2023, e vertente
TRA
c.f.: , nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alice Ribolla ed elettivamente domiciliata in Milano presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), nato ad [...] C.F._2
Avezzano (AQ), il 18 giugno 1982, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Corsi ed elettivamente domiciliato in Trasacco presso il suo studio giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI 1) Affidamento e collocazione dei figli minori.
Confermare l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole.
I genitori, inoltre, avranno cura di fare osservare ai figli un corretto stile di vita ed una sana alimentazione.
Disporre che il padre possa vedere e tenere i figli presso di sé, salvo diversi e migliori accordi, nei termini di seguito indicati:
a) tutte le settimane, il martedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30. Qualora il padre fosse impossibilitato a svolgere la visita infrasettimanale, lo stesso dovrà preavvertire la madre con almeno 48 ore di anticipo;
b) a fine settimana alternati, trascorrerà con il padre l'intero week end, dal sabato mattina Per_1
alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 19.00. I pernotti con verranno effettuati a partire Per_2
dal compimento dei tre anni, fino ad allora il padre, nei fine settimana di sua spettanza, potrà pertanto tenerla con sé, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e la domenica, sempre dalle ore
9.00 alle ore 19.00.
c) nel corso delle vacanze scolastiche , i bambini trascorreranno le seguenti festività, secondo il criterio dell'alternanza annuale, una volta con il padre ed una volta con la madre: 24 dicembre con pernotto presso il genitore con cui il bambino cena e riaccompagnamento presso l'altro genitore prima dell'orario del pranzo del 25 dicembre;
25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre con pernotto presso il genitore con cui il bambino cena e riaccompagnamento presso l'altro genitore prima dell'orario del pranzo del 1 gennaio, 1 gennaio, 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il
Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, 15 agosto. I predetti giorni di festività nazionale avranno precedenza sui turni di cura relativi ai fine settimana;
d) nel corso delle vacanze scolastiche estive, per quindici giorni, anche non consecutivi da dividere in due tranche da almeno 7 giorni l'una. Gli esatti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. Per quanto riguarda la figlia , la stessa Per_2
trascorrerà con il padre le vacanze estive con il pernotto a partire dal compimento del terzo anno di età; sino ai tre anni di età, nei periodi di vacanza che il sig. trascorrerà in Controparte_1
compagnia dei propri genitori, a Silvi Marina o altrove, la minore potrà pernottare con Per_2
il padre e i nonni paterni per non più di una settimana;
e) ogni anno, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli la giornata del proprio compleanno, nonchè, rispettivamente la giornata della festa della mamma e del papà; f) in occasione del compleanno dei minori, i genitori si organizzeranno in modo da consentire ad entrambi di potere festeggiare con la prole;
g) ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro il luogo di villeggiatura ove si recherà con i figli, impegnandosi a far colloquiare il minore con l'altro genitore per almeno una volta al giorno e per un massimo di due volte al giorno;
h) i ricorrenti si occuperanno di gestire gli impegni ricreativi e sportivi dei minori (sport, feste di compleanno etc.), durante i giorni di loro spettanza i) per tutto l'anno, durante il proprio turno di cura, ciascun genitore si obbliga a far colloquiare il minore con l'altro genitore per almeno una volta al giorno e per un massimo di due volte al giorno;
durante tali comunicazioni telefoniche avverranno anche i colloqui dei genitori fra loro, se strettamente necessari ed urgenti e riferiti ai bambini, evitando argomenti di natura diversa e/o personali.
2) Casa familiare
Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Luco dei Marsi (AQ), via Galvani, 2, di proprietà della sig.ra completa di mobili, arredi e corredi, alla moglie. Pt_1
3) Contributo al mantenimento.
Porre a carico del sig. con decorrenza agosto 2022, l'obbligo di contribuire Controparte_1 al mantenimento dei figli attraverso il versamento alla madre dell'importo mensile di € 500,00
(cinquecento/00), somma da versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a valuta fissa, su conto corrente indicato dalla moglie. Il contributo di
Org_ mantenimento sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici del costo della vita (prima rivalutazione agosto 2023)
Sempre a titolo di contributo al mantenimento della prole, il sig. riconosce che Controparte_1
l'assegno unico universale previsto per i minori, o altra futura analoga misura, venga interamente percepito dalla sig.ra e conseguentemente autorizza sin da ora, come peraltro già fatto Pt_1
con riguardo alle mensilità sino a oggi erogate, la moglie a richiedere e a percepire il relativo intero importo mensile.
Sempre nell'interesse dei figli, porre a carico del padre, nella misura del 50% , gli oneri relativi alle loro spese extra, nei termini di cui al Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia del Tribunale di
Avezzano, qui allegato .
4) Rapporti economici fra i coniugi.
Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che provvederanno ciascuno al proprio mantenimento e che, fermo quanto sopra previsto, dichiarano di avere risolto, alla data di sottoscrizione del presente ricorso, ogni loro rapporto di natura economica e patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto coniugale e/o a qualsiasi altro titolo o ragione, ivi compresi trasferimenti di denaro effettuati tra le parti direttamente o a mezzo di terze persone anche con riguardo alla ex casa coniugale.
5) Spese di lite.
Dichiarare le spese di lite compensate con rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà ex art. 13
Legge Professionale.
PIANO CP_2
come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in cancelleria il 18.9.2023 e Parte_1 [...] hanno adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli Controparte_3
effetti civili del matrimonio contratto tra le parti 5.7.2014 a Luco dei Marsi alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 18.12.2023, le parti concludevano congiuntamente perché fosse pronunziata la sentenza richiesta alle condizioni di cui al ricorso ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione previa concessione di un termine per il deposito del piano genitoriale sottoscritto dalle parti.
Va rilevato l'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge tra l'udienza presidenziale di separazione e l'introduzione del giudizio di divorzio e vanno ritenuti pacifici il venir meno fra le parti dell'affectio coniugalis e la conseguente impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Ritiene, altresì, il Collegio di non dover nulla osservare in ordine alle condizioni poste a fondamento dell'intervenuto accordo in quanto corrispondenti all'interesse delle parti e della prole e non contrarie all'ordine pubblico ed alle norme imperative.
La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data
5.7.2014 alle condizioni di cui al ricorso che qui devono ritenersi integralmente riportate e trascritte;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Luco dei Marsi (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge sull' atto trascritto nei registri dello stato civile del detto comune all'anno 2014, num. 7, Parte II, Serie A;
3) compensa integralmente tra le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 7.2.2024
Il Presidente est.
(Dott. Maria Proia)