Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza 4.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7684/2020 R.G. L. vertente
T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Trematore, Parte_1 come da procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE oggetto: somma aggiuntiva c.d. quattordicesima (ex art. 5 L.127/2007).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 7.10.2020, esponeva quanto segue in punto di fatto Parte_1
e diritto: “l'istante è titolare della pensione cat. IO n. 15202597 con decorrenza 01.01.2010, come si evince dalla documentazione allegata agli atti di causa;
che la ricorrente è in grado di vantare contribuzione, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata eccedente i 22 anni assicurativi, come risulta dall'estratto contributivo e dal provvedimento del 23.03.2016; - che in data 04.06.2020 veniva presentata la domanda amministrativa di ricostituzione CP_1 reddituale della pensione per concessione della c.d. quattordicesima quale prestazione aggiuntiva prevista dall'art. 5, commi da 1 a 4, d.l. n. 81/2007, convertito dalla l.n. 127/2007 e come modificato dall'art. 1, comma 187, l.n.
232/2016 a partire dall'anno 2017 in poi (cfr. documentazione allegata agli atti di causa); che tuttavia l' CP_1
pagina 1 di 9
127/2007 ha previsto che “A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. ….. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall' Controparte_1
( con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima
[...] CP_1 mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio …. e spetta: nella misura prevista al punto
1) della predetta tabella A, a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti….”; che, dunque, la normativa de qua ha introdotto il diritto del titolare di un trattamento pensionistico a percepire una somma aggiuntiva - nota come quattordicesima - a condizione che siano rispettati i requisiti reddituali stabiliti annualmente con provvedimento dell'Ente ed inoltre l'importo della stessa somma aggiuntiva varia in base all'anzianità contributiva accreditata in favore del pensionato e della gestione previdenziale in cui risulta liquidato il trattamento pensionistico;
che segnatamente per l'anno 2017 il messaggio n. 1366/2017, che si allega, ha previsto i limiti reddituali per la concessione CP_1 della prestazione aggiuntiva, stabilendo nel caso di anzianità contributiva da lavoro dipendente compresa tra i 15 anni ed i 25 anni assicurativi un limite reddituale di € 13.049,14 (cfr. Messaggio allegato); che per l'anno 2018 il CP_1
Messaggio n. 2389 del 13.06.2018, che si allega, ha previsto i limiti reddituali per la concessione della CP_1 prestazione aggiuntiva, stabilendo nel caso di anzianità contributiva da lavoro dipendente compresa tra i 15 anni ed i
25 anni assicurativi un limite reddituale di € 13.192,92 (cfr. punto 1.3 del Messaggio allegato); che per il CP_1
2019 il Messaggio n. 2403 del 27.06.2019, che si allega, ha stabilito i limiti reddituali per la concessione CP_1 della prestazione aggiuntiva, stabilendo nel caso di anzianità contributiva da lavoro dipendente compresa tra i 15 anni ed i 25 anni assicurativi un limite reddituale di € 13.338,26 (cfr. punto 1.3 del Messaggio;
che anche CP_2 per il 2020 il Messaggio n. 2593 del 25.06.2020, che si allega, ha previsto i limiti reddituali per la CP_1 concessione della prestazione aggiuntiva, stabilendo nel caso di anzianità contributiva da lavoro dipendente compresa tra i 15 anni ed i 25 anni assicurativi un limite reddituale di € 13.391,82 (cfr. punto 1.3 del Messaggio CP_1 allegato); che nel caso de quo l'odierno istante ultrasessantacinquenne vanta un'anzianità contributiva complessiva da lavoro dipendente eccedente i 15 anni di contributi ed inferiore a 25 anni assicurativi (cfr. estratto contributivo e mod.
TE08 allegato agli atti di causa) e la pensione è liquidata nella gestione dei lavoratori dipendenti BG (cfr. mod. pagina 2 di 9 TE08 allegato); che nel caso di specie l'odierno istante possiede solo redditi provenienti dalla prestazione pensionistica in godimento e segnatamente ha percepito un reddito per l'anno 2016 di € 10.345,53, per l'anno 2017 di €
10.429,38, per l'anno 2018 di € 10.536,50 e per l'anno 2019 di € 10.660,13 (cfr. documentazione reddituale allegata agli atti di causa), così come per l'anno 2020 percepisce l'importo mensile lordo imponibile di € 823,30 (e dunque importo annuale di € 10.720,90); che dunque all'odierno ricorrente spetta il diritto anche alla somma aggiuntiva c.d. quattordicesima a partire dall'anno 2017 ex l.n. 127/2007 nell'ammontare di € 420,00 annui per l'intero periodo 2017/2020, unitamente agli interessi legali dalla maturazione del diritto, cioè dal primo luglio di ciascun anno, e sino all'effettivo soddisfo, diritto non soggetto a decadenza né a prescrizione, di matrice costituzionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 38 e 36 Cost., consistente nel diritto costituzionale a percepire la giusta misura della prestazione pensionistica sulla scorta di tutti i contributi accreditati;
che pertanto l va CP_1 condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 1.680,00, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo saldo”.
Adiva, quindi, il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla liquidazione sulla pensione INPS cat. IO n. 15202597 della somma aggiuntiva - quattordicesima mensilità – a partire dall'anno 2017 e fino all'anno
2020 ex d.l. n. 81/2007 convertito dalla l.n. 127/2007 e della correlata tabella A aggiunta dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127 e poi sostituita dall'art. 1, comma 187, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, sulla base dell'anzianità contributiva da lavoro dipendente eccedente i 15 anni e fino a 25 anni di contribuzione CP_ complessiva;
per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante della somma annua di € 420,00 per l'ammontare complessivo di 1.680,00, oltre interessi legali dalla maturazione, ossia dal luglio di ogni anno, e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo che CP_1
“l'odierno ricorrente non è in possesso del requisito reddituale, previsto dalla normativa sopra richiamata, in quanto è titolare delle seguenti pensioni: 1) Pensione di categoria INVCIV n. 07905248 (non soggetta ad IRPEF, ma pur sempre rientrante nel computo del reddito da prendere in considerazione ai fini del calcolo della 14° mensilità, ai sensi del citato art. 5); 2) Pensione di categoria IO n. 15202597. L'odierno ricorrente risulta pertanto aver percepito un reddito, per ciascun anno oggetto della presente controversia, di molto superiore ai limiti di legge, indicati dalla medesima controparte nel proprio ricorso, e precisamente: Anno 2017 € 15.173; Anno 2018 € 15.333; Anno
2019 € 15.509; Anno 2020 € 15.587”.
Acquisiti gli atti e i documenti e lette le note di trattazione scritta della ricorrente, all'esito dell'udienza del 4.6.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 9 2.1 La prestazione di cui si discute è prevista dall'art. 5, comma da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n.
127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n.81, a mente del quale:
“1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella
A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall' , con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della Controparte_1 CP_1 mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella
A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato))3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l il casellario centrale dei pensionati istituito con CP_1 decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini pagina 4 di 9 fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n.448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo”.
Nel caso di specie, la controversia verte sulla corretta interpretazione dei criteri di determinazione del reddito annuale da valutare ai fini della concessione della somma aggiuntiva alla quattordicesima mensilità, con particolare riferimento al computo reddituale.
Sicchè si discute anche della disposizione di cui all'art. 3 del Testo Unico delle Imposte che stabilisce che: “1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
[c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto] d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544; d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali”.
2.2 Nel caso di specie, è pacifico che la parte ricorrente sia titolare di pensione cat. IO (nr.15202597), di indennità di accompagnamento e di assegno sociale derivante dall' invalidità civile (nr.07905248)
(doc.n.2 in uno alle note di trattazione del 9.2.2021 depositate dal ricorrente).
Il ricorrente ha sostenuto che, tra tali prestazione, l'unica rilevante ai fini della valutazione del rispetto del limite reddituale per la quattordicesima debba individuarsi nella prestazione cat.IO, mentre l'indennità di accompagnamento sia esclusa per espressa previsione di legge e allo stesso modo anche l'assegno sociale non rientrando tra i redditi rilevanti indicati nella tabella rilevanza 26 pubblicata dall' (doc.3 in uno alle note di trattazione scritta del 9.2.2022). CP_1
La questione centrale del presente giudizio riguarda, quindi, la computabilità dell'assegno sociale di invalidità civile percepito dalla parte ricorrente nel reddito rilevante ai fini dell'accesso alla quattordicesima mensilità.
La tesi difensiva del ricorrente, secondo cui l'assegno sociale da invalidità civile non dovrebbe essere computato nel reddito rilevante ai fini della quattordicesima mensilità in quanto prestazione pagina 5 di 9 assistenziale non assoggettabile all'IRPEF, non può essere accolta per le seguenti ragioni.
Sul punto occorre, preliminarmente chiarire la natura giuridica dell'assegno sociale da invalidità civile.
Tale prestazione, disciplinata dalla normativa in materia di invalidità civile, costituisce una prestazione assistenziale erogata a favore di soggetti invalidi civili che versino in condizioni economiche disagiate.
La distinzione fondamentale emerge dalla natura delle diverse prestazioni erogate a favore degli invalidi civili.
Mentre l'indennità di accompagnamento ha carattere meramente compensativo e risarcitorio delle maggiori spese sostenute per la disabilità – e pertanto è espressamente esclusa dal computo reddituale per la quattordicesima mensilità – l'assegno sociale da invalidità civile ha natura assistenziale e costituisce un sostegno economico al reddito del soggetto invalido.
La normativa sulla quattordicesima mensilità, infatti esclude espressamente, come sopra riportato, dal computo reddituale solo l'indennità di accompagnamento e le prestazioni ad essa equiparabili, non estendendo tale esclusione a tutte le prestazioni erogate a favore degli invalidi civili indistintamente.
Inoltre, l'interpretazione sistematica della normativa in questione conferma tale conclusione a mente dell'art. 3 del TUIR come sopra citato, che prevede l'esclusione dalla base imponibile di specifiche categorie di redditi, tra cui “gli assegni familiari e l'assegno per nucleo familiare”, ma non menziona l'assegno sociale da invalidità civile tra le prestazioni esenti. D'altro canto, non è consentito, in materia di concessione di agevolazioni tributarie, il ricorso all'analogia (art. 14 preleggi).
La ratio sulla normativa della quattordicesima è quella di garantire un sostegno aggiuntivo ai pensionati con redditi modesti, verificando la sussistenza di tale condizione attraverso la valutazione complessiva della situazione reddituale del soggetto.
L'esclusione dal computo dell'assegno sociale da invalidità civile comporterebbe una distorsione di tale valutazione, consentendo l'accesso al beneficio anche a soggetti che, considerando l'insieme delle prestazioni percepite, non versano nella condizione di bisogno che la norma intende tutelare.
Per tali motivi la tabella denominata “Rilevanza 26”, prodotta dal ricorrente, richiamata nelle note di trattazione del 9.2.2022, che peraltro, si rimarca, indica solo a titolo di esempio il “voucher” e non l'assegno sociale, non ha alcuna forza normativa sufficiente a superare le disposizioni legislative che disciplinano la materia.
Per tali motivi tale tabella non può essere invocata per creare un'ipotesi di esclusione dal computo non prevista dalla legge.
Anche la circostanza che l' abbia accolto in via amministrativa la domanda di ricostituzione CP_1 reddituale presentata dalla parte ricorrente non può considerarsi decisiva ai fini della presente pagina 6 di 9 controversia, trattandosi di valutazione amministrativa suscettibile di revisione in sede giurisdizionale sulla base della corretta interpretazione della normativa applicabile.
In conclusione, il ricorrente risulta aver percepito un reddito, per ciascun anno oggetto della presente controversia, di molto superiore ai limiti di legge.
Nelle note depositate dall' il 21.1.2022, non contestate dal ricorrente, è precisato che “nel CP_1 conteggio effettuato al fine della verifica della spettanza della 14ma mensilità, non è stata computata l'indennità di accompagnamento come artatamente riferisce controparte. Invero il sig. percepisce oltre alla predetta indennità Parte_1 di accompagnamento, anche una prestazione di invalidità civile, come si evince dall'estratto telematico di pagamento di una rata che si produce in copia a titolo esemplificativo. Complessivamente, il sig. compresa l'indennità di Parte_1 accompagnamento, percepisce un reddito ancora più elevato rispetto a quello indicato nella memoria difensiva, come si evince dal prospetto telematico dei pagamenti annuali percepiti dal ricorrente” (doc.n.
1-2 pagamenti pensioni- in uno alle note di trattazione scritta del 21.1.2022 depositate dall' . CP_1
2.3 Si condividono di seguito, le argomentazioni espresse da Tribunale di Bari in un caso analogo
(causa civile n.6033/2021 RGNR), che si riportano anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. e che vale la pena riportare: “Occorre, per analogia, prendere le mosse dalla disciplina della l. n. 544/1988 e dall'art. 38 della l. n. 448/2001 cit., laddove testualmente si legge: “1. Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) , né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
2. Con effetto dal 1° gennaio 1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1 è elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilità.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta 3 sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari”.
pagina 7 di 9 Anche la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo ormai consolidato (cfr. da ultimo Cass. n. 6950 del 2023), in tema di maggiorazione sociale ex art. 38, comma 4, L. 448/2001, ha chiarito che: -il comma 1 dell'art. 38 della legge n. 488 del 2001 ha introdotto, in favore dei soggetti disagiati, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui all'art. 1 della l. n. 544 del 1988 e successive modifiche, all'art. 70, co.1 della l. n. 388 del 2000, al fine precipuo di garantire ad una limitata platea di soggetti che si trovino in disagiate condizioni e economiche, e, in quanto tali sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 della l. n. 335 del 1995 e all'art. 2 della l. n.
544 del 1988, nonché pensione sociale di cui all'art. 26 della l. n. 153 del 1969), un reddito almeno pari ad €
516,46 al mese per tredici mensilità (a decorrere dal 10 gennaio 2002); -il comma 5 specifica i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad € 6.713,98 (importo poi aggiornato per l'anno 2020 ad € 8.469,62 come da circolare n.
107/2020); b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad € 6.713,98 (poi variato), né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad € 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lett. a) e b) l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso (norma di chiusura); d) per gli anni successivi al primo (2002) dall'applicazione della legge, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente;
-dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità – accanto al requisito anagrafico (non più in discussione in seguito ai recenti interventi della Consulta richiamati dal primo giudice) - della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione;
-tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio di almeno € 516,46 al mese;
parametro, questo, ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione”.
Per la stessa ratio, la domanda deve essere rigettata, posto che ai fini del computo dei limiti reddituali andavano considerati, in applicazione della normativa richiamata e dei principi giurisprudenziali evidenziati, tutti i redditi e non soltanto quelli assoggettabili ad IRPEF, quindi anche quelli derivanti dalla pensione CAT. INV. CIV. n. 07905248 in godimento al ricorrente.
3. Nulla sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7684/2020, proposto da nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1 disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 4.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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