CASS
Sentenza 5 marzo 2026
Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 8736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8736 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. SI AN nato a [...] il [...] 2. NN UI nato a [...] il [...] 3. SI NE nato a [...] il [...] 4. Di FE LE n.q. di legale rappresentante di Garden City Sooc. Coop. avverso il decreto del 18/03/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Fabio Picuti che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 18 marzo 2025 (dep. il 30 aprile 2025) la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma del decreto in data 15 dicembre 2021 (dep. il 10 gennaio 2022) del Tribunale di Napoli: - ha revocato la confisca degli immobili già attinti da statuizione ablativa definitiva (giusta decreto n. 7/1998 del Tribunale di Napoli), confermando la confisca della porzione di uno di essi (villa in Marano di Napoli, via Mariano Quarto n. 59, intestata a AN SI); - ha confermato nel resto il decreto di primo grado, segnatamente nella parte in cui aveva disposto la confisca dei rimanenti beni in proposta, nel 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8736 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 19/11/2025 procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di AN, UI e NE SI. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dei proposti AN, UI e NE SI, medesimo atto, nonché del terzo interessato LE Di FE (nella qualità di legale rappresentante di Garden City Sooc. Coop.). È stato articolato un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con cui è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e, in particolare, degli artt. 125, comma 3, 179 e 525, comma 2, cod. proc. pen. Con l'atto di appello si era denunciata la nullità del decreto di primo grado poiché l'udienza del 22 settembre 2021 era stata celebrata innanzi a un Collegio diverso da quello che aveva espletato l'istruttoria e da quello che, pure in precedenza, ne aveva disposto la rinnovazione (e risulterebbero erronee le indicazioni di segno contrario contenute nello stesso provvedimento decisorio del Tribunale, come si trarrebbe dai verbali di udienza). La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la violazione dell'art. 525 cit. e reso una motivazione apparente (peraltro, ritenendo inverosimile che i difensori non si siano accorti del mutamento del Collegio), poiché non avrebbe affrontato il tema della rinnovazione dell'istruttoria, nella specie non disposta dal Collegio che ha deciso in primo grado, nonostante anche nel procedimento di prevenzione essa si svolga nel contradditorio (come avvenuto nella specie) ed operi il principio di immutabilità del giudice (espressamente previsto per il dibattimento). Si sarebbe perciò prodotta una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, che non potrebbe ritenersi esclusa sol perché innanzi al Collegio che ha deciso si è svolta solo una parte dell'istruttoria o, comunque, sanata dal contegno delle parti. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità «il principio di immutabilità del giudice, espressamente previsto dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio dibattimentale, ha una più limitata portata applicativa nel procedimento camerale di prevenzione, in quanto caratterizzato da procedure semplificate, ivi richiedendosi la necessaria corrispondenza soggettiva tra il collegio decidente e quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti, essendo, invece, irrilevante che gli atti istruttori siano stati assunti in precedenza da un giudice diversamente 2 composto» (Sez. 5, n. 11242 del 26/10/2018 - dep. 2019, Bonaffini, Rv. 277241 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) ma si può denunciare l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione quale violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina;
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01). Tuttavia, è qui dirimente osservare che non può venire in rilievo il deficit di motivazione, che pure l'atto di impugnazione denuncia in relazione all'error in procedendo che esso assume (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Piuttosto, occorre vagliare - per l'appunto - se ricorra o meno la denunciata violazione di legge. 3. Risulta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio prospettato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che, all'udienza del 22 settembre 2021, in ragione della diversa composizione del Collegio (Presidente Teresa Areniello, Giudici Paola Fallace e Marcella Suma), il Tribunale di Napoli non ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria già compiuta;
che nelle udienze successive è stata svolta ulteriore attività istruttoria (con l'acquisizione di risultanze relative ad accertamenti disposti d'ufficio nonché delle produzioni delle parti); e che il 15 dicembre 2021 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, a seguito delle quali il Tribunale ha riservato la decisione, resa con il decreto depositato il 10 gennaio 2022. Non è neppure in contestazione che il Giudice di primo grado, che ha raccolto le conclusioni delle parti e ha deliberato, fosse composto dai predetti magistrati (a seguito dell'ultimo mutamento della sua composizione). 3 4. Tanto premesso, il Collegio intende dare continuità all'orientamento, secondo cui, «nel procedimento camerale di prevenzione deve essere assicurata l'immutabilità del giudice nelle fasi della trattazione e della discussione della causa, mentre, ai fini della decisione, possono essere utilizzati atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione» (Sez. 5, n. 48094 del 18/10/2019, Di Folco, Rv. 278037 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettato il principio dell'immutabilità del giudice in quanto le parti, dopo aver già concluso dinanzi ad un collegio diversamente composto, avevano nuovamente rassegnato le conclusioni innanzi al giudice della decisione); e ciò poiché - come rappresentato dal Sostituto Procuratore generale - «il principio di immutabilità del giudice, espressamente previsto dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio dibattimentale, ha una più limitata portata applicativa nel procedimento camerale di prevenzione, in quanto caratterizzato da procedure semplificate, ivi richiedendosi la necessaria corrispondenza soggettiva tra il collegio decidente e quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti, essendo, invece, irrilevante che gli atti istruttori siano stati assunti in precedenza da un giudice diversamente composto» (Sez. 5, n. 11242/2018 - dep. 2019, cit., fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del provvedimento impositivo della misura atteso che, dopo il mutamento del collegio, le parti erano state invitate a riformulare le rispettive conclusioni, prima che venisse assunta la decisione finale»). 4.1. Si è già chiarito che, «a differenza che per il dibattimento, nella cui disciplina vi è la norma dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui «alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento»), per la procedura camerale prevista in materia di misure di prevenzione non vige analoga regola» (Sez. 5, n. 48094/2019, cit.). E si è precisato che «il principio di immutabilità del giudice (art. 525 cod. proc. pen.), espressamente previsto per la sola fase dibattimentale, si applica anche al procedimento di prevenzione - avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo, caratterizzato da procedure semplificate e, in particolare, dal fatto che si svolge in camera di consiglio - solo nel caso in cui le conclusioni delle parti siano ricevute da un collegio diverso da quello decidente, con la conseguenza che il mutamento del collegio determina la nullità assoluta di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.; nell'ipotesi, invece, in cui dette parti siano ammesse a dedurre di nuovo le conclusioni dinanzi ad un collegio diversamente composto prima della decisione, non si verifica la suddetta nullità » (Sez. 5, n. 11242/2018 - dep. 2019, cit., che richiama Sez. 5, n. 5737 del 15/01/2004, Bertin, Rv. 4 228072). Difatti, «nelle procedure camerali di prevenzione non si verifica immutazione del giudice agli effetti dell'art. 525 cod. proc. pen. quando la trattazione e discussione si svolga dinnanzi al medesimo collegio, anche se vengano utilizzati per la decisione atti in precedenza ricevuti o ammessi davanti un collegio in diversa composizione, ma noti alle parti»; e «tale impostazione, del resto, si fonda sulla considerazione delle peculiarità del giudizio di prevenzione, ossia delle procedure semplificate che lo caratterizzano: procedura camerale e conseguente insussistenza della necessaria identità del giudice che ha disposto l'acquisizione della prova con quello che ha proceduto alla sua valutazione» (Sez. 5, n. 11242/2018 - dep. 2019, cit., che richiama Sez. 6, n. 5912 del 08/01/2009, Scarpato, Rv. 243060; Sez. 1, n. 43882 del 21/10/2005, Franzè, Rv. 232891). 4.2. La conclusione cui l'esegesi in discorso è pervenuta merita condivisione. L'art. 7, comma 9, d. Igs. n. 159 del 2011 (che è dettato per il procedimento volto all'applicazione di una misura di prevenzione personale ed opera anche per quello volto all'applicazione di sequestro e confisca in forza del rinvio contenuto nell'art. 23, comma 1, cit.), per quanto non espressamente previsto dallo stesso d.lgs. n. 159, prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nell'art. 666 cod. proc. pen. (poste per il procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione). Quest'ultimo articolo, oltre ad attribuire poteri officiosi all'organo giudicante (segnatamente quelli di «chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno»), dispone che, «se occorre assumere prove», si proceda «in udienza nel rispetto del contraddittorio» (art. 666, comma 5, cod. proc. pen.); la disciplina trova specificazione nell'art. 185 disp. att. cod. proc. pen. (rubricato "assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione"), a mente del quale «il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia». Dunque, nel d. Igs. n. 159 del 2011 non vi è un richiamo delle disposizioni dettate per il dibattimento;
e ciò neppure dopo le modifiche apportate al codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha modificato l'art. 7 cit., espressamente prevedendo che, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, il tribunale ammetta le prove rilevanti (comma 4-bis), che riecheggia, seppur solo in parte, il disposto dell'art. 190 cod. proc. pen. in tema di prove nel procedimento penale;
e confermando la possibilità dell'esame a distanza dei "soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento" (comma 8). 5 Fermo, dunque, detto modulo operativo per l'acquisizione degli elementi di prova al compendio sul quale il giudice dovrà basare la decisione, non vi è dubbio che nel procedimento di prevenzione siano utilizzabili a tal fine anche gli elementi di prova non formati nel contraddittorio delle parti, compresi quelli acquisiti tramite le indagini (anche difensive), purché ovviamente siano ostesi alle parti nel contraddittorio e sia garantito il contraddittorio su tutte le acquisizioni probatorie (cfr. già Sez. 6, 10/07/2013, n. 44408, Qoshja, Rv. 257747; più di recente Sez. 1, n. 44214 del 05/06/2023, Bolondi, Rv. 285502 - 02: «È evidente che la introduzione del diritto alla prova nel procedimento di prevenzione non comporta la 'necessaria assunzione in contraddittorio' di ogni elemento di prova, restando utilizzabili (salvo il caso di prove vietate o illecite) gli atti depositati dall'autorità proponente in sede di instaurazione del procedimento»). Difatti, nel procedimento di prevenzione non è previsto il c.d. doppio fascicolo e non opera la c.d. l'inutilizzabilità fisiologica bensì solo quella patologica (cfr. Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271 - 01). D'altra parte, la Corte costituzionale, in consonanza con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, 06/07/2016, n. 49180, Barberio, Rv. 268652), ha osservato che il procedimento di prevenzione è «retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali» e, argomentando alla luce degli artt. 41 e 42 Cost. e dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU (con più diretto riferimento alla confisca di prevenzione, ma secondo un'ottica cui può attribuirsi una portata più ampia), ha affermato che il procedimento di prevenzione non deve necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale, fermo ovviamente «il rispetto dei canoni generali di ogni "giusto" processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo "volet civil"), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta». Il piano argomentativo qui riportato converge, allora, con le conclusioni già espresse da questa Corte (e riportate al par. 4.1), dato che - nei termini appena esposti - il Tribunale può porre a fondamento della decisione anche prove non formatesi innanzi ad esso (inclusi i verbali che raccolgono dichiarazioni). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che le impugnazioni sconterebbero un deficit di specificità in quanto non vi è dubbio che il Tribunale, nella composizione innanzi alla quale le parti hanno concluso (e che poi ha deliberato), abbia compiuto attività istruttoria;
e la difesa non ha indicato neppure se la decisione si sia fondata solo su tale platea di elementi ovvero (anche) su quanto acquisito in precedente. 6 5. Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2025.
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Fabio Picuti che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 18 marzo 2025 (dep. il 30 aprile 2025) la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma del decreto in data 15 dicembre 2021 (dep. il 10 gennaio 2022) del Tribunale di Napoli: - ha revocato la confisca degli immobili già attinti da statuizione ablativa definitiva (giusta decreto n. 7/1998 del Tribunale di Napoli), confermando la confisca della porzione di uno di essi (villa in Marano di Napoli, via Mariano Quarto n. 59, intestata a AN SI); - ha confermato nel resto il decreto di primo grado, segnatamente nella parte in cui aveva disposto la confisca dei rimanenti beni in proposta, nel 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8736 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 19/11/2025 procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di AN, UI e NE SI. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dei proposti AN, UI e NE SI, medesimo atto, nonché del terzo interessato LE Di FE (nella qualità di legale rappresentante di Garden City Sooc. Coop.). È stato articolato un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con cui è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e, in particolare, degli artt. 125, comma 3, 179 e 525, comma 2, cod. proc. pen. Con l'atto di appello si era denunciata la nullità del decreto di primo grado poiché l'udienza del 22 settembre 2021 era stata celebrata innanzi a un Collegio diverso da quello che aveva espletato l'istruttoria e da quello che, pure in precedenza, ne aveva disposto la rinnovazione (e risulterebbero erronee le indicazioni di segno contrario contenute nello stesso provvedimento decisorio del Tribunale, come si trarrebbe dai verbali di udienza). La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la violazione dell'art. 525 cit. e reso una motivazione apparente (peraltro, ritenendo inverosimile che i difensori non si siano accorti del mutamento del Collegio), poiché non avrebbe affrontato il tema della rinnovazione dell'istruttoria, nella specie non disposta dal Collegio che ha deciso in primo grado, nonostante anche nel procedimento di prevenzione essa si svolga nel contradditorio (come avvenuto nella specie) ed operi il principio di immutabilità del giudice (espressamente previsto per il dibattimento). Si sarebbe perciò prodotta una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, che non potrebbe ritenersi esclusa sol perché innanzi al Collegio che ha deciso si è svolta solo una parte dell'istruttoria o, comunque, sanata dal contegno delle parti. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità «il principio di immutabilità del giudice, espressamente previsto dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio dibattimentale, ha una più limitata portata applicativa nel procedimento camerale di prevenzione, in quanto caratterizzato da procedure semplificate, ivi richiedendosi la necessaria corrispondenza soggettiva tra il collegio decidente e quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti, essendo, invece, irrilevante che gli atti istruttori siano stati assunti in precedenza da un giudice diversamente 2 composto» (Sez. 5, n. 11242 del 26/10/2018 - dep. 2019, Bonaffini, Rv. 277241 01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) ma si può denunciare l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione quale violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina;
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01). Tuttavia, è qui dirimente osservare che non può venire in rilievo il deficit di motivazione, che pure l'atto di impugnazione denuncia in relazione all'error in procedendo che esso assume (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Piuttosto, occorre vagliare - per l'appunto - se ricorra o meno la denunciata violazione di legge. 3. Risulta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio prospettato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che, all'udienza del 22 settembre 2021, in ragione della diversa composizione del Collegio (Presidente Teresa Areniello, Giudici Paola Fallace e Marcella Suma), il Tribunale di Napoli non ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria già compiuta;
che nelle udienze successive è stata svolta ulteriore attività istruttoria (con l'acquisizione di risultanze relative ad accertamenti disposti d'ufficio nonché delle produzioni delle parti); e che il 15 dicembre 2021 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, a seguito delle quali il Tribunale ha riservato la decisione, resa con il decreto depositato il 10 gennaio 2022. Non è neppure in contestazione che il Giudice di primo grado, che ha raccolto le conclusioni delle parti e ha deliberato, fosse composto dai predetti magistrati (a seguito dell'ultimo mutamento della sua composizione). 3 4. Tanto premesso, il Collegio intende dare continuità all'orientamento, secondo cui, «nel procedimento camerale di prevenzione deve essere assicurata l'immutabilità del giudice nelle fasi della trattazione e della discussione della causa, mentre, ai fini della decisione, possono essere utilizzati atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione» (Sez. 5, n. 48094 del 18/10/2019, Di Folco, Rv. 278037 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettato il principio dell'immutabilità del giudice in quanto le parti, dopo aver già concluso dinanzi ad un collegio diversamente composto, avevano nuovamente rassegnato le conclusioni innanzi al giudice della decisione); e ciò poiché - come rappresentato dal Sostituto Procuratore generale - «il principio di immutabilità del giudice, espressamente previsto dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio dibattimentale, ha una più limitata portata applicativa nel procedimento camerale di prevenzione, in quanto caratterizzato da procedure semplificate, ivi richiedendosi la necessaria corrispondenza soggettiva tra il collegio decidente e quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti, essendo, invece, irrilevante che gli atti istruttori siano stati assunti in precedenza da un giudice diversamente composto» (Sez. 5, n. 11242/2018 - dep. 2019, cit., fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del provvedimento impositivo della misura atteso che, dopo il mutamento del collegio, le parti erano state invitate a riformulare le rispettive conclusioni, prima che venisse assunta la decisione finale»). 4.1. Si è già chiarito che, «a differenza che per il dibattimento, nella cui disciplina vi è la norma dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui «alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento»), per la procedura camerale prevista in materia di misure di prevenzione non vige analoga regola» (Sez. 5, n. 48094/2019, cit.). E si è precisato che «il principio di immutabilità del giudice (art. 525 cod. proc. pen.), espressamente previsto per la sola fase dibattimentale, si applica anche al procedimento di prevenzione - avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo, caratterizzato da procedure semplificate e, in particolare, dal fatto che si svolge in camera di consiglio - solo nel caso in cui le conclusioni delle parti siano ricevute da un collegio diverso da quello decidente, con la conseguenza che il mutamento del collegio determina la nullità assoluta di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.; nell'ipotesi, invece, in cui dette parti siano ammesse a dedurre di nuovo le conclusioni dinanzi ad un collegio diversamente composto prima della decisione, non si verifica la suddetta nullità » (Sez. 5, n. 11242/2018 - dep. 2019, cit., che richiama Sez. 5, n. 5737 del 15/01/2004, Bertin, Rv. 4 228072). Difatti, «nelle procedure camerali di prevenzione non si verifica immutazione del giudice agli effetti dell'art. 525 cod. proc. pen. quando la trattazione e discussione si svolga dinnanzi al medesimo collegio, anche se vengano utilizzati per la decisione atti in precedenza ricevuti o ammessi davanti un collegio in diversa composizione, ma noti alle parti»; e «tale impostazione, del resto, si fonda sulla considerazione delle peculiarità del giudizio di prevenzione, ossia delle procedure semplificate che lo caratterizzano: procedura camerale e conseguente insussistenza della necessaria identità del giudice che ha disposto l'acquisizione della prova con quello che ha proceduto alla sua valutazione» (Sez. 5, n. 11242/2018 - dep. 2019, cit., che richiama Sez. 6, n. 5912 del 08/01/2009, Scarpato, Rv. 243060; Sez. 1, n. 43882 del 21/10/2005, Franzè, Rv. 232891). 4.2. La conclusione cui l'esegesi in discorso è pervenuta merita condivisione. L'art. 7, comma 9, d. Igs. n. 159 del 2011 (che è dettato per il procedimento volto all'applicazione di una misura di prevenzione personale ed opera anche per quello volto all'applicazione di sequestro e confisca in forza del rinvio contenuto nell'art. 23, comma 1, cit.), per quanto non espressamente previsto dallo stesso d.lgs. n. 159, prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nell'art. 666 cod. proc. pen. (poste per il procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione). Quest'ultimo articolo, oltre ad attribuire poteri officiosi all'organo giudicante (segnatamente quelli di «chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno»), dispone che, «se occorre assumere prove», si proceda «in udienza nel rispetto del contraddittorio» (art. 666, comma 5, cod. proc. pen.); la disciplina trova specificazione nell'art. 185 disp. att. cod. proc. pen. (rubricato "assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione"), a mente del quale «il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia». Dunque, nel d. Igs. n. 159 del 2011 non vi è un richiamo delle disposizioni dettate per il dibattimento;
e ciò neppure dopo le modifiche apportate al codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha modificato l'art. 7 cit., espressamente prevedendo che, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, il tribunale ammetta le prove rilevanti (comma 4-bis), che riecheggia, seppur solo in parte, il disposto dell'art. 190 cod. proc. pen. in tema di prove nel procedimento penale;
e confermando la possibilità dell'esame a distanza dei "soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento" (comma 8). 5 Fermo, dunque, detto modulo operativo per l'acquisizione degli elementi di prova al compendio sul quale il giudice dovrà basare la decisione, non vi è dubbio che nel procedimento di prevenzione siano utilizzabili a tal fine anche gli elementi di prova non formati nel contraddittorio delle parti, compresi quelli acquisiti tramite le indagini (anche difensive), purché ovviamente siano ostesi alle parti nel contraddittorio e sia garantito il contraddittorio su tutte le acquisizioni probatorie (cfr. già Sez. 6, 10/07/2013, n. 44408, Qoshja, Rv. 257747; più di recente Sez. 1, n. 44214 del 05/06/2023, Bolondi, Rv. 285502 - 02: «È evidente che la introduzione del diritto alla prova nel procedimento di prevenzione non comporta la 'necessaria assunzione in contraddittorio' di ogni elemento di prova, restando utilizzabili (salvo il caso di prove vietate o illecite) gli atti depositati dall'autorità proponente in sede di instaurazione del procedimento»). Difatti, nel procedimento di prevenzione non è previsto il c.d. doppio fascicolo e non opera la c.d. l'inutilizzabilità fisiologica bensì solo quella patologica (cfr. Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271 - 01). D'altra parte, la Corte costituzionale, in consonanza con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, 06/07/2016, n. 49180, Barberio, Rv. 268652), ha osservato che il procedimento di prevenzione è «retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali» e, argomentando alla luce degli artt. 41 e 42 Cost. e dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU (con più diretto riferimento alla confisca di prevenzione, ma secondo un'ottica cui può attribuirsi una portata più ampia), ha affermato che il procedimento di prevenzione non deve necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale, fermo ovviamente «il rispetto dei canoni generali di ogni "giusto" processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo "volet civil"), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta». Il piano argomentativo qui riportato converge, allora, con le conclusioni già espresse da questa Corte (e riportate al par. 4.1), dato che - nei termini appena esposti - il Tribunale può porre a fondamento della decisione anche prove non formatesi innanzi ad esso (inclusi i verbali che raccolgono dichiarazioni). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che le impugnazioni sconterebbero un deficit di specificità in quanto non vi è dubbio che il Tribunale, nella composizione innanzi alla quale le parti hanno concluso (e che poi ha deliberato), abbia compiuto attività istruttoria;
e la difesa non ha indicato neppure se la decisione si sia fondata solo su tale platea di elementi ovvero (anche) su quanto acquisito in precedente. 6 5. Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2025.