Sentenza 7 gennaio 2016
Massime • 1
Integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio dichiarato dall'imputato, al suo difensore di fiducia, in quanto, seppur irritualmente eseguita, essa non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lega quest'ultimo al difensore. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa notifica al domicilio eletto è causa di nullità assoluta soltanto quando essa risulti, effettivamente, inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2016, n. 17123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17123 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2016 |
Testo completo
17 12 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA ARTURO CORTESE Presidente N. 9/2016 Dott. - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere -N. 15768/2015 Dott. LUCIA LA POSTA Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES LT N. IL 30/03/1979 avverso la sentenza n. 2292/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Mecinelli che ha concluso per l' issibilità del ricorso سے Udito, per la parte civile, l'Avv Udit {difensor(Avv. M. Rocchetti che ha chiesto l'accopliments del ricorso Ritenuto in fatto. 1.11 6 febbraio 2014 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, dichiarava YV AL colpevole di plurime violazioni dell'art. 9 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche a lui contestate e lo condannava alla pena di otto mesi di reclusione.
2. Il 4 febbraio 2015 la Corte d'appello di Milano, investita dell'impugnazione dell'imputato, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva YV dagli episodi in data 1 febbraio, 17 marzo, 2 e 29 aprile 2011, perché il fatto non sussiste, e, per l'effetto, riduceva la pena inflitta a sette mesi e quindici giorni di arresto. Confermava, nel resto, la sentenza del Tribunale.
3.Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, con un atto redatto personalmente oltre che da lui stesso anche dal suo difensore di fiducia, YV, il quale deduce la nullità di carattere generale ed assoluta del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. In proposito osserva che, al termine dell'udienza nel corso della quale era stata dedotta dal legale l'omessa notifica della vocatio in iudicium all'imputato, la nuova notifica veniva effettuata, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p, al difensore di fiducia di YV, presente. Rileva che dal verbale di udienza nulla risulta in merito all'effettiva consegna al legale del decreto di citazione a giudizio e che la notifica viziata non poteva essere eseguita in udienza mediante lettura del provvedimento da parte del giudice, bensì avrebbe imposto la consegna al difensore di copia dell'atto ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. Evidenzia, inoltre, che non poteva assumere rilevanza la tacita acquiescenza del destinatario alla notificazione, desunta dalle Corti territoriali dalla circostanza che il verbale di udienza attesta che il legale accettava la notifica in quella sede e non formulava eccezioni di sorta. Rileva, inoltre, sulla base di un precedente della Corte di Cassazione (Sez. III, n. 15624 del 6 febbraio 2013), l'esistenza di un contrasto sulla questione riguardante la ritualità della notifica del decreto di citazione effettuata mediante lettura in udienza e chiede, pertanto, la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p. سي 1 Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1.Occorre premettere che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p., la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto” e per risolvere la relativa questione può e talora deve necessariamente – accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. (Sez. Un. n. 42792 del 31 ottobre 2001). Nel caso di specie dall'esame degli atti risultano le seguenti circostanze: -YV, invitato dalla polizia giudiziaria ad eleggere domicilio, dichiarava di eleggere domicilio per le notifiche preso la sua abitazione, situato in Novate Milanese, via Repubblica n. 59; -nella medesima circostanza YV veniva reso edotto dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di domicilio e nominava quale suo difensore di fiducia l'avv. Stefano Roberto Perini, con studio in Milano, piazza Duomo n. 17; -all'udienza del 14 novembre 2013 l'avv. Perini eccepiva la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata nel giugno 2013 presso la residenza dell'imputato che, come comprovato documentalmente dalla difesa, era stato ristretto in carcere nel periodo compreso fra il 25 agosto 2012 e il 15 agosto 2013; -alla medesima udienza il Tribunale disponeva il "rinnovo della notifica del decreto di citazione a giudizio" per la nuova udienza del 23 gennaio 2014 all'avv. Perini, nella sua veste di difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., e il legale in quella sede accettava la notifica e non sollevava eccezioni di sorta.
2.Tanto premesso in fatto, la Corte osserva che la notificazione della citazione dell'imputato effettuata non presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di “omissione" della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) c.p.p., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o 2 سے risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 comma primo, c.p.p., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. Quest'ultima ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (Sez. U., n. 119 del 27 ottobre 2004). Nel caso di specie non sussiste la nullità assoluta e insanabile sancita dall'art. 179 c.p.p., atteso che la nuova notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 23 gennaio 2014 è stata effettuata al difensore di fiducia che ha assistito YV sin dalla fase delle indagini preliminari e gli ha assicurato una piena ed effettiva difesa tecnica, attesa anche la natura fiduciaria dell'incarico conferitogli, comportante un rapporto particolarmente stretto e costante con l'imputato (Sez. I, n. 16002 del 6 aprile 2006; Sez. 6, n. 23549 del 9 maggio 2006; Sez. I, n. 32678 del 12 luglio 2006; Sez. VI, n. 785 del 12 dicembre 2006; Sez. VI, 21341 del 2 aprile 2007; Sez. I, 40250 del 2 ottobre 2007; Sez. VI, 36465 del 16 luglio 2008; Sez. I, 3746 del 16 gennaio 2007). Inoltre, il difensore di fiducia, nell'accettare la notifica del nuovo decreto di citazione a citazione, effettuata a sue mani ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., non ha formulato alcuna eccezione. Va poi osservato che, a fronte delle risultanze obiettive del verbale d'udienza attestante il rinnovo della "notifica del decreto di citazione a giudizio", non sussistono elementi concreti da cui inferire - come prospettato dalla difesa che non ha in alcun modo comprovato il suo assunto - che non si sia trattato di una notifica, bensì di una semplice comunicazione. Quand'anche, infine, pure in presenza di una modalità di notificazione che ha conseguito il suo scopo, si volesse ritenere che sussiste, comunque, una forma di invalidità, si tratterebbe, in ogni caso, di una nullità intermedia verificatasi nella fase degli atti preliminari al giudizio che, in quanto tale, andava eccepita entro la fine del giudizio di primo grado e non, come avvenuto nel caso di specie, nel successivo grado. سے 3 3. In tale contesto di fatto non appare pertinente il richiamo difensivo alla decisione di questa Corte (Sez. 3, n. 15624 del 6 febbraio 2013), concernente una fattispecie diversa da quella sottoposta all'esame del Collegio, in quanto relativa alla lettura in udienza del decreto di citazione a giudizio al sostituto del difensore di fiducia.
4.Per le stesse ragioni, avuto riguardo alla diversità dei casi concreti sottostanti alle decisioni di questa Corte e all'assenza di un contrasto giurisprudenziale, non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p.. 5.Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma, il 7 gennaio 2016. Il Consigliere estensore б evidente oprest Margherita Cassano Cossono DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 APR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4