Sentenza 21 ottobre 2005
Massime • 1
Nel procedimento camerale di prevenzione deve essere assicurata la immutabilità del giudice nelle fasi della trattazione e della discussione della causa, mentre, ai fini della decisione, possono essere utilizzati atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso del prevenuto specificando che il principio era stato rispettato poichè le parti avevano potuto concludere innanzi al giudice della decisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2005, n. 43882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43882 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3540
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 21779/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZÈ RE N. IL 18/01/1952;
avverso DECRETO del 11/01/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA
Con provvedimento dell'11/01/2005, depositato il 31/01/2005, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato il decreto 10/05/2004 con il quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva imposto a NA FR la misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e di versamento di una cauzione di euro 1000,00.
La Corte ha escluso che nella specie si fosse verificata una violazione del principio di immutabilità del Giudice ex art. 525 c.p.p., comma 2, atteso che per la peculiarità del procedimento di prevenzione il principio in questione è rispettato ogni qual volta le parti abbiano avuto la possibilità di prospettare le proprie conclusioni dinanzi al collegio decidente, nulla rilevando, anche in presenza di pregresse acquisizioni di atti, eventuali modifiche della composizione collegiale in precedenza intervenute. Quanto al merito del decreto la Corte ha condiviso le argomentazioni del primo Giudice, rilevando la sussistenza di convergenti elementi univocamente sintomatici di pericolosità sociale (precedenti penali e di polizia, provvedimenti restrittivi, plurime ipotesi di ricettazione e furto, la frequentazione solo in parte ridimensionata di persone pregiudicate) anche con carattere di attualità. La Corte ha altresì ritenuto congrua la durata della misura e necessari gli obblighi imposti. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il FR con atto del 23/03/2005 nel quale ha dedotto: la violazione del principio della immutabilità del Giudice, non condivisibile essendo, anche alla luce di pronunzie costituzionali, l'interpretazione data al proposito dalla Corte di merito;
la carenza dei necessari passaggi motivazionali, sì da risolversi la motivazione in mera apparenza, specie in punto di attualità della asserita pericolosità sociale, non essendosi tenuto nel debito conto la produzione documentale e non essendosi fatto alcun rinvio argomentativo a riscontrate circostanze di fatto, a tal fine essendo del tutto insufficiente il mero riferimento a precedenti penali, condanne, etc. non autonomamente valutate dalla Corte ovvero a quanto affermato dal primo Giudice senza al proposito considerare le censure difensive.
OSSERVA
Il ricorso - prive di fondamento essendo le due censure che esso prospetta - deve essere rigettato.
Non sussiste, in primo luogo, la violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, denunziata con il primo motivo del ricorso. La Corte di merito ha invero fatto esatta applicazione di quell'indirizzo di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il quale si applica l'invocata sanzione nei soli casi in cui le conclusioni delle parti vengano ad essere ricevute da collegio diverso da quello che poi assuma la causa in decisione (cfr. Cass. sent. n. 5737/2004), posto che nel procedimento camerale di prevenzione deve essere assicurata la immutabilità del giudice nelle fasi della trattazione e discussione della causa pur se, per la decisione, vengano utilizzati atti precedentemente ammessi od acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione (cfr. Cass. sentenze nn. 14755/2004 - 22729/2002). Inammissibili sono, in secondo luogo, le censure di carenza grafica o logica delle motivazione che, nel secondo motivo, vengono articolate invocando il sindacato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, (i cui limiti sono stati ritenuti non irragionevoli dalla sent.
n. 321/2004 della Corte Costituzionale). Contrariamente alla opinione espressa nel motivo, e per la quale la motivazione sulla attualità delle ragioni di pericolosità sociale del FR sarebbe meramente apparente risolvendosi nella apodittica affermazione della sussistenza dei requisiti di legge, la Corte di merito ha preso in esame, con rispetto della scansione cronologica, tanto i provvedimenti cautelari ed i precedenti giudizi che hanno attinto il proposto dal 1960 al 2003 quanto i dati afferenti le anche recenti frequentazioni con pregiudicati, non mancando di prendere conclusivamente in esame, per disattenderne il significato, le pretese attestazioni di suo proficuo inserimento lavorativo. Si tratta dunque di motivazione completa e chiarissima che resiste al vaglio delle censure che sono ammissibili in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente NA FR al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2005