Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2013, n. 44408
CASS
Sentenza 10 luglio 2013

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In tema di procedimento di prevenzione, il termine di cui agli artt.127, comma secondo, cod. proc. pen. e 7, comma terzo, D.Lgs. n. 159 del 2011 relativo al deposito di atti deve ritenersi ordinatorio, non risultando, quindi, precluso alle parti procedere, oltre tale scadenza, al deposito di atti integrativi, memorie o documenti, sempre che venga rispettato il diritto della parte contro-interessata al contraddittorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione della Corte di appello che aveva acquisito in udienza una relazione redatta dalla Questura).

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  • 1Art. 127 - Procedimento in camera di consiglio
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2013, n. 44408
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44408
Data del deposito : 10 luglio 2013

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