Sentenza 8 gennaio 2009
Massime • 1
Nelle procedure camerali di prevenzione non si verifica immutazione del giudice agli effetti dell'art. 525 cod. proc. pen. quando la trattazione e discussione si svolga dinnanzi al medesimo collegio, anche se vengano utilizzati per la decisione atti in precedenza ricevuti o ammessi davanti un collegio in diversa composizione, ma noti alle parti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2009, n. 5912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5912 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
Confisee Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 1
M Sentenza n.: 26 Registro Generale n.: 17659/08
59 12 /09 udienza camera consiglio 8 gennaio 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dal Signori:
Presidente dott. Giovanni de Roberto
Consigliere dott. Francesco Serpico dott. Nicola Milo Consigliere dott. Arturo Cortese Consigliere
dott. Luigi Lanza Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SC LD, nato il [...],
SC AR, nato il [...], SC ZI, nata il [...], PR AN nata il 29 gennaio
1965, avverso il decreto di prevenzione 27 settembre 2007 con il quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'appello, proposto dai ricorrenti, contro il decreto 30 maggio 2006 del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere il quale:
• ha applicato a SC LD la misura di sicurezza di prevenzione sorveglianza speciale pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, a sensi legge antimafia;
ha disposto la confisca di una serie di beni intestati allo
•
SC LD, alla moglie PR ZI ed ai figli SC
AR e SC AN, ha revocato il sequestro di altri, che sono stati restituiti agli
•
aventi diritto.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la adesione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza. Lette le conclusioni del Deffito if Pubblico Ministero, (nel(nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Antonio Gialanella;
che ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso, la quale travolge pure i motivi nuovi proposti dall'avv. Valentini con atto depositato il 4 luglio 2008 e gli atti successivi conseguenti.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
§.1) i motivi di ricorso dell'avv. Aricò per SC LD,
PR ZI, SC AR e SC AN.
§.1.1) pretesa violazione del principio della immutabilità del giudice
I ricorrenti, con il patrocinio dell'avv. Aricò, deducono con un primo motivo violazione del principio di immutabilità del giudice, quale stabilito dall'art. 525 C.P.P., che la Corte distrettuale ha ritenuto inapplicabile al procedimento di prevenzione, facendo riferimento ad un orientamento consolidato, tale peraltro non ritenuto dal ricorrente. Nel corpo di tale doglianza il difensore rileva in fatto che i giudici di merito hanno fondato i loro conformi provvedimenti
"senza neppure considerare il contenuto di una perizia estimativa" che tuttavia viene così semplicemente richiamata.
Il Procuratore generale sulla eccezione ex art. 525 C.P.P., dopo aver illustrato lo stato della giurisprudenza della Corte sul tema
(pagg.1-6), ha concluso, alla stregua della stessa prospettazione Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 3
nel caso di specie, sono state del difensore, nel senso che deciso, le prove acquisite da un utilizzate, dal collegio che ha precedente, diverso collegio, ma, atteso il dilatato svolgersi della procedura e stante il mutamento del collegio, intervenuto più di sette mesi prima della decisione, siffatte prove sono state poste tempestivamente a disposizione delle parti, in quanto oggetto di atti certamente "noti alle stesse parti": da ciò il sostanziale rispetto del principio dell'immutabilità del giudice nelle fasi della trattazione e della discussione della causa.
Per il Procuratore generale quindi : nel caso di specie, sono stati utilizzati dal giudice dinanzi al quale si sono svolte trattazione e discussione, atti precedentemente ammessi o acquisiti da un
Collegio in diversa composizione, ma del tutto noti alle parti, senza che ciò, dunque, abbia comportato alcuna conseguenza sul piano della fisiologia del procedimento.
L'argomentare della parte pubblica è del tutto condivisibile: il motivo è infatti radicalmente infondato e pertanto inammissibile.
In primo luogo va ribadito che il procedimento di prevenzione segue le regole dei procedimenti camerali, in quanto l'art.
4. co. 6, della L. 27.12.1956 n. 1423 richiama, in quanto compatibili, le norme del codice di rito del 1930 in tema di misure di sicurezza
(artt. 636 e 637), ora sostituite dagli artt. 678, co. 1, e 679 del codice vigente che, rinviando al precedente art. 666, prevedono appunto la trattazione in camera di consiglio secondo lo schema procedurale in materia di esecuzione (cfr. Cass., Sez. 1^,
18.3/30.6.1997, Dell'Arte).
In secondo luogo va peraltro chiarito che la regola dell'immutabilità va comunque adeguata alla tipologia dell'istruzione probatoria che caratterizza il procedimento, il quale prevede, ove occorra, la Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 4
richiesta di documenti e informazioni "alle autorità competenti" e l'assunzione di prove in contraddittorio, ma "senza particolari formalità" (artt. 666, co. 5, C.P.P. e 185 delle norme di attuazione). L'attività di acquisizione si svolge dunque in forme semplificate e non richiede un provvedimento ammissivo espresso, diversamente da quanto previsto nel dibattimento dall'art. 495
C.P.P.; ne' l'utilizzabilità dei dati raccolti è condizionata dalle formalità della lettura, anche sotto questo profilo in difformità dalla disciplina dibattimentale (artt. 511 e seguenti).
Ne segue quindi che nelle procedure camerali di esecuzione, sorveglianza e prevenzione non si verifica immutazione del giudice, rilevante agli effetti dell'art. 525 C.P.P. se la trattazione e discussione si svolga -come nella specie- dinanzi al medesimo collegio, anche se questo utilizzi per la decisione anche atti in precedenza ricevuti o ammessi davanti a Collegio in diversa antecedente composizione, ma noti alle parti (nella specie atti di procedimenti penali e perizie estimative): tanto basta per garantire il valore di sistema dato dalla regola della "immutabilità del giudice".
Nella fattispecie, il mutamento del collegio, è intervenuto più di sette mesi prima della decisione, e tutte le prove sono state poste tempestivamente a disposizione delle parti, in quanto oggetto di atti certamente "noti alle parti medesime" che li hanno prodotti: da ciò il sostanziale rispetto del principio dell'immutabilità del giudice. Infatti, i giudici, che hanno deliberato, ciò hanno fatto -lo si ripete- utilizzando atti e dati acquisiti nel processo, conosciuti e nella disponibilità delle parti pubblica e privata, anche se per, le mutazioni intervenute nella composizione collegiale, i giudici della deliberazione non hanno potuto materialmente percepire le
“illustrazioni argomentative” fatte in precedenza dalle parti stesse,
e che hanno accompagnato l'atto della materiale e semplificata acquisizione dei documenti nel processo medesimo (Cass.Pen. sez. Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 5
1,22729 dell'8 maggio 2001, R.V. 221639 ricorrente Rubini ed altri).
L'inammissibilità del motivo travolge tutte le ulteriori argomentazioni formulate nei motivi nuovi proposti dagli altri difensori, che si sono succeduti nel tempo dopo la formulazione dei motivi ed il deposito del ricorso.
§.1.2) pretesa violazione ed erronea interpretazione della legge di prevenzione e manifesta illogicità della motivazione
Con un secondo motivo di impugnazione si lamenta violazione ed erronea interpretazione legge di prevenzione, sia personale che patrimoniale, nonché manifesta illogicità motivazione per entrambi tali due profili. Secondo l'assunto in ricorso, il decreto si risolverebbe nella pura asserzione della ricorrenza dei presupposti, senza nessuna confutazione oggettiva delle allegazioni difensive e delle pronunce giurisdizionali (pag.5), difettando in particolare di argomentare sulla pericolosità sociale anche attuale del proposto, che è stata desunta da:
a) sentenze di assoluzione per fatti risalenti al 1993;
b) indizi dati tra l'altro, da intercettazioni di cui non è offerto il contenuto;
c) frequentazioni con persone pregiudicate, peraltro non confermate dall'Arma territoriale;
d) l'acquisto di un immobile, però senza prova che il prezzo fosse stato versato con somme derivanti da risorse illecite .
Il tutto inoltre senza considerare: le dichiarazioni liberatorie dei collaboratori di giustizia;
la revoca nel febbraio 1995 del sequestro della somma che era stata rinvenuta nell'abitazione familiare;
la florida attività dell'impresa Impromer s.a.s.; l'oggettivo decorso del Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 6
tempo avuto riguardo alla circostanza che nella specie non si versa in un'ipotesi di "intraneità ai sodalizi illeciti", ma di “contiguità".
Il motivo, per come formulato e nelle sue molteplici articolazioni, risulta inammissibile.
Correttamente infatti il Procuratore generale -nelle sue conclusioni in data 9 luglio 2008- segnala che l'impugnazione appare appesantita da gravi difetti di aspecificità per difetto di correlazione con i contenuti del complesso motivazionale di merito,
laddove la decisione di secondo grado (che pur si definisce "di indiscutibile mediocrità") non può essere valutata se non considerando che essa è esplicitamente costruita, secondo la tecnica del rinvio per relationem, alla ben più diffusa ed articolata decisione di primo grado, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto guardare, alla integrazione delle due decisioni, al fine di intendere la portata argomentativa delle statuizioni di merito.
Il Procuratore generale, nel definire l'incedere argomentativo dei ricorrenti, di palmare andamento tautologico, lamenta alcuni vizi di fondo che deporrebbero univocamente per l'inammissibilità dell'impugnazione, e cioè:
a) che essa si sia tradotta in una denuncia di travisamento della prova, costruita in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e, soprattutto, inammissibile in questa sede di legittimità ed in questo procedimento di prevenzione ove non è deducibile il vizio di motivazione;
b) che il rinvio ai motivi di appello sia del tutto inefficace per assoluta genericità, tanto da rendere pressocchè incomprensibili le prospettazioni contenute in ricorso, costruito, dunque, in violazione del divieto di formulare motivi di ricorso per cassazione non solo attraverso un'aspecifica evocazione dei Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 7
detti motivi di appello, ma in ulteriore contrasto con il principio- corollario della autosufficienza del ricorso medesimo.
Le censure del Procuratore generale vanno condivise in quanto evidenziano la chiara sussistenza dei vizi denunciati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in base al disposto dell'art. 4, comma
10, della legge 27.12.1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter secondo comma, della legge 31.5.1965, n. 575. Ne consegue che in tema di sindacato sulla motivazione l'ipotesi della illogicità manifesta di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. è esclusa dal novero dei vizi deducibili, mentre si può denunciare solo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dal nono comma dell'art. 4 della citata legge n. 1423 del
1956 (Cass. Penale sez. VI, 35044/2007, Rv. 237277 Imputato:
-
BR e altri;
Cass. Pen sez. VI, cc 2 febbraio 2006, Castelluccia;
Cass., VI, n. 15107 del 17.12.2003 e precedenti conformi).
Inoltre, del pari inammissibile è il ricorso per cassazione i cui motivi
-come nella presente vicenda- si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica
(Cass. Penale sez.VI, 21858/2006, Rv. 236689, Tagliente ed altro.
Massime precedenti Conformi: N. 2896 del 1999 Rv. 212610, N. Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 8
27044 del 2003 Rv. 225168 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:
N. 21 del 1995 Rv. 199903)
Quanto al prospettato vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, esso è ravvisabile soltanto quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermo restando il limite del "devolutum" (cfr in termini: sez. VI,
27061/2008 P.G. e De Simone c. Donno;
Sez. 1^, 24667/2007 Rv.
237207).
Tale vizio pertanto si realizza nei soli casi in cui -in concreto- il giudice di merito:
a) abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste;
b) abbia utilizzato un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.
Nessuna di tale due ipotesi risulta agli atti e si finisce pertanto con il chiedere alla Suprema Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. V,
39048/2007, Rv. 238215 Casavola e altri. Massime precedenti
Conformi: N. 4675 del 2007 Rv. 235656, N. 5223 del 2007 Rv.
236130, N. 21602 del 2007 Rv. 237588, N. 23419 del 2007 Rv.
236893, N. 24667 del 2007 Rv. 237207, N. 35683 del 2007 Rv.
237652
Nella specie va quindi convenuto, con il Procuratore generale, che il ricorso: a) non propone la precisa indicazione di quali sarebbero gli atti a contenuto probatorio, presenti nel fascicolo processuale, la cui essenza sarebbe stata così gravemente travisata da integrare Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 9
una violazione di legge;
b) non segnala perchè simili, confuse denunzie rivestirebbero carattere di decisività al fine di sovvertire la coerenza interna del giudizio di pericolosità articolato dal complesso motivazionale di merito.
In tale cornice vanno così valutate anche come violazioni al principio di autosufficienza e di specificità: la generica invocazione di deduzioni difensive, formulate, nell'atto di appello, in ordine
"all'assenza di dati compatibili con l'inserimento del proposto in un' organizzazione criminale di stampo camorristico o, comunque, operante nel settore delle sostanze stupefacenti" (fol. 7 del ricorso); ovvero in ordine a non meglio individuate produzioni, effettuate nel corso del giudizio di appello, in forza delle quali la difesa avrebbe osservato "che tutti i collaboratori di giustizia sentiti nell' ambito del procedimento napoletano...avevano negato la partecipazione dello SC a contesti criminali dichiarando di non averlo mai sentito nominare, pur essendo intranei al contesto associativo oggetto di contestazione" (fol. 8 del ricorso).
Quanto ai profili patrimoniali, il problema permane nei termini illustrati dal Procuratore generale il quale ripete le osservazioni già svolte quali: del tutto confusa è la prospettazione (dr. fol.
8-9 del ricorso) relativa al "sequestro della somma ne! febbraio 2005", ove, ancora una volta, si allude genericamente alla revoca di detto sequestro disposto dal tribunale del riesame ma, di nuovo, si rinvia, aspecificamente, al contenuto delle "allegazioni documentali attestanti la florida attività svolta dall'impresa e l'omesso versamento delle imposte attestato dal verbale di accertamento", per poi assumere che "non sono soggetti a confisca i proventi dell' evasione fiscale" se non "detenuti da soggetti pericolosi". Nè, nella medesima ottica, puo dirsi integrare una perspicua e sufficientemente esplicata ragione di censura il "il ribadire quanto già più volte evidenziato nell'atto di appello ed ignorato dalla Corte Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 10
relativamente napoletana all'insorgenza del sospetto (il procedimento calabrese) rispetto all'epoca di acquisto ed edificazione dell'immobile oggetto di confisca" (fg.11).
§.1.3) inammissibilità del ricorso e sorte dei motivi nuovi ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti
Il nuovo codice di rito, innovando rispetto a quello del 1930, ha unificato in un unico atto i due momenti della dichiarazione di impugnazione e della presentazione dei motivi con la conseguenza che l'impugnazione deve considerarsi unitaria e che l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art.581 lett.c) cod. proc. pen., costituisce di per sé ragione di inammissibilità del proposto gravame, anche se, successivamente, come nella odierna vicenda, siano stati depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585,comma 4, c.p.p., ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti (Cass. Penale sez.VI, 8863/2003, Rv. 224115
Brandimarte; conforme sez. VI, 8596/2000, 219087, Rappo).
Se dunque l'atto introduttivo del giudizio di legittimità risulta palesemente inammissibile, tale sua affermata inammissibilità non potrà essere sanata mediante la considerazione del carattere più compiuto che rivestono invece i c.d. "motivi nuovi", presentati dall'avv.ssa Valentini e datati 23 giugno 2008 (depositati il 4 luglio
2008), né quelli presentati dall'avv. Pansini il 19 settembre 2008 ed i successivi atti, depositati il 1 ed il 3 ottobre 2008, nonché, ancora, gli ulteriori motivi nuovi, dimessi il 22 dicembre 2008, nell'interesse di SC LD ed PR AN. Invero, dovendosi considerare unitaria l'impugnazione, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. c), c.p.p., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, irrilevante risultando il successivo e rituale deposito di nuovi motivi, ad integrazione e specificazione di quelli genericamente già dedotti. Corte Suprema di Cassazione sez. VI- pag. 11
All'inammissibilità dei ricorsi stessi consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in
€. 1000,00 (mille) ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a quello della somma di € 1000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il giorno 8 gennaio 2009 Il consigliere estensore
Luigi Lanza
Il Presidente
Giovanni de Roberto
4.de re DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11 FEB 2009
E
R
P
S
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia