Sentenza 15 gennaio 2004
Massime • 1
Il principio di immutabilità del giudice (art. 525 cod. proc. pen.), espressamente previsto per la sola fase dibattimentale, si applica anche al procedimento di prevenzione - avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo, caratterizzato da procedure semplificate ed, in particolare, dal fatto che si svolge in camera di consiglio - solo nel caso in cui le conclusioni delle parti siano ricevute da un collegio diverso da quello decidente, con la conseguenza che il mutamento del collegio determina la nullità assoluta di cui all'art. 525 cod. proc. pen.; nell'ipotesi, invece, in cui dette parti siano ammesse a dedurre di nuovo le conclusioni dinanzi ad un collegio diversamente composto prima della decisione, non si verifica la suddetta nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2004, n. 5737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5737 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 15/01/2004
1. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 23
3. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 016577/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE IA N. IL 06/12/1954;
2) OR FA N. IL 29/07/1951;
3) OR NN N. IL 27/08/1976;
4) OR WI N. IL 27/08/1976;
5) NE LE N. IL 14/09/1976;
avverso DECRETO del 29/01/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette le richieste del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento;
RITENUTO
1 - La Corte d'Appello di Roma, nel procedimento di prevenzione a carico di RT RI ed altri interessati, ha confermato il decreto che applica misura di sorveglianza speciale con obbligo di dimora, nonché la confisca di mobili ed immobili e la cauzione di Euro 15.000 imposta a RT, revocando quella invece imposta ad NO AB, rigettando in motivazione l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 525 C.P.P./2 C.P.P., relativa al mutamento del collegio nel corso del procedimento avanti al Tribunale. Con il ricorso per i prevenuti, si denuncia violazione:
1 - art 525 C.P.P., 2 - artt. 1 e 3 L. 1423/56 e 125/3 C.P.P., 3 - artt. 2 ter L. 575/65, 14 L. 55/90 e 125/3 C.P.P..
2 - Il 1^ motivo di ricorso è infondato. Questa Corte, ferma l'applicabilità dell'art. 525/2 al procedimento di prevenzione, ritiene che il mutamento del collegio da un'udienza all'altra non implica per sè nullità assoluta, perché il procedimento si svolge in Camera di consiglio (cfr. Cass., 18.1.00, De Carlo, CED 215898). La ragione si ritrova specificamente nella semplificazione della procedura (mancata previsione di provvedimento ammissivo e della formalità della lettura, etc.: n. 22729/01, Rubini ed a., CED 221639).
In effetti il limite di applicabilità della norma al procedimento prevenzione è ancorato alla ratio dell'art. 525, che in dibattimento è nella garanzia della formazione della prova in contraddittorio. Il contraddittorio nel procedimento di prevenzione non è previsto con le modalità dettate per il dibattimento processuale, bensì limitato alle conclusioni intorno agli elementi direttamente prodotti dalle parti o acquisiti d'ufficio dal giudice. Se ne desume che, nel procedimento di prevenzione il mutamento del collegio importa nullità assoluta solo nel caso in cui il collegio decidente sia diverso da quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti in Camera di consiglio, cosicché se queste siano state ammesse a dedurre nuovamente avanti ad un collegio diversamente composto prima della decisione, sia pure per via di un supplemento di acquisizioni sopravvenuto, non vi verifica la nullità di cui all'articolo 525/2 C.P.P.. Ed è esattamente quanto avvenuto, al di là del diverso rilievo dialettico dato all'accaduto rispettivamente nel decreto impugnato e negli atti d'impugnazione.
Il 2^ motivo è inammissibile. Il ricorso in materia di prevenzione, per lettura ormai costante dell'art. 4/10 L. 1423/56, che lo riserva alla 'violazione di legge', non può avere ad oggetto il procedimento logico d'induzione (peraltro probabilistico, trattandosi di valutazione prognostica: è esattamente questa la ragione del dettato espresso dei parametri di concretezza ed attualità), bensì solo l'esistenza di motivazione sulle condizioni di applicazione di ciascuna misura. La censura (articolata in tre profili), proposta sotto l'enunciato della violazione di legge, in effetti concerne il ragionamento dell'implicazione di pericolosità dagli elementi di fatto circa il coinvolgimento della RT in affari di droga e di usura, non la loro sussistenza, e di più importa valutazioni alternative, in quanto tali per sè non consentite in questa sede (art. 606/3 C.P.P.). Il 3^ motivo è inammissibile per la stessa ragione: il ricorso si riallaccia alle argomentazioni proposte con l'appello, stavolta per inferirne in punto di disponibilità di beni intestati ad altri da parte della RT e di NO AB. Per la ragione detta (riserva del ricorso alla violazione di legge) non è verificabile in questa sede ne' la massima di esperienza adottata in riferimento agli elementi acquisiti, ne' la sua implicazione in termini di adozione della misura. In questo caso il motivo richiederebbe, per di più con rinvio ad atti, l'attribuzione rinnovata di valenza oltre che ad assoluzioni di RT ed NO (ma sono i fatti, non le decisioni del giudice penale ad essere rilevanti in materia), alla compatibilità economica degl'intestatari, esclusa nel decreto e sostenuta con l'appello. Pacificamente infine non è rilevabile mancanza fisica di motivazione sui capisaldi del provvedimento, sol perché il decreto dà diverso rilievo alle postulazioni dialettiche di parte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004