Articolo 525 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 525.
(Vizio occulto della nave).

L'assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall'assicurato con la normale diligenza.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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