Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2018, n. 11242
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Sentenza 26 ottobre 2018

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Il principio di immutabilità del giudice, espressamente previsto dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio dibattimentale, ha una più limitata portata applicativa nel procedimento camerale di prevenzione, in quanto caratterizzato da procedure semplificate, ivi richiedendosi la necessaria corrispondenza soggettiva tra il collegio decidente e quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti, essendo, invece, irrilevante che gli atti istruttori siano stati assunti in precedenza da un giudice diversamente composto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del provvedimento impositivo della misura atteso che, dopo il mutamento del collegio, le parti erano state invitate a riformulare le rispettive conclusioni, prima che venisse assunta la decisione finale).

In tema di confisca di prevenzione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., della norma transitoria di cui all'art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevede l'applicazione della disciplina previgente per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del detto decreto, sia già stata formulata la proposta di applicazione della misura, essendo la disposizione coerente con il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 3, lett. i) della legge delega 13 agosto 2010, n. 136 e non irragionevole per disparità di trattamento, in relazione alla diversità delle situazioni sotto il profilo temporale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2018, n. 11242
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11242
    Data del deposito : 26 ottobre 2018

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