Sentenza 26 ottobre 2018
Massime • 2
Il principio di immutabilità del giudice, espressamente previsto dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio dibattimentale, ha una più limitata portata applicativa nel procedimento camerale di prevenzione, in quanto caratterizzato da procedure semplificate, ivi richiedendosi la necessaria corrispondenza soggettiva tra il collegio decidente e quello che ha ricevuto le conclusioni delle parti, essendo, invece, irrilevante che gli atti istruttori siano stati assunti in precedenza da un giudice diversamente composto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del provvedimento impositivo della misura atteso che, dopo il mutamento del collegio, le parti erano state invitate a riformulare le rispettive conclusioni, prima che venisse assunta la decisione finale).
In tema di confisca di prevenzione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., della norma transitoria di cui all'art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevede l'applicazione della disciplina previgente per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del detto decreto, sia già stata formulata la proposta di applicazione della misura, essendo la disposizione coerente con il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 3, lett. i) della legge delega 13 agosto 2010, n. 136 e non irragionevole per disparità di trattamento, in relazione alla diversità delle situazioni sotto il profilo temporale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2018, n. 11242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11242 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2018 |
Testo completo
1 1242-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: -· Presidente IA VESSICHELLI Sent. n. sez. 2207/2018 CC 26/10/2018- GRAZIA MICCOLI - Relatore R.G.N. 16169/2018 ELISABETTA IA RO BE AMATORE IU RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA RI nato a [...] il [...] NA AN nato a [...] il [...] OF AN nato a [...] il [...] OF ME nato a [...] il [...] IN EP nato a [...] il [...] NA EL nato a [...] il [...] GN ER nato a [...] il [...] AI AN nato a [...] il [...] NA IA nato a [...] il [...] NA AR nato a [...] il [...] NA NN nato a [...] il [...] MI AR nato a [...] il [...] MI LI nato a [...] il [...] GU LA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 29/09/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
lette le conclusioni del PG P. Fimicer for I am RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 28 settembre 2013, il Tribunale di SS ha applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre nei confronti di NA SA, formulando nei suoi confronti un giudizio di pericolosità sociale sia qualificata che generica. Contestualmente veniva disposta la confisca di una serie di beni (analiticamente indicati in dispositivo) ritenuti nella disponibilità, oltre che dello stesso NA SA, di altri tre soggetti (NA LO, OF DO e OF NO) dei quali il Tribunale ha ravvisato la pericolosità sociale, sia semplice che qualificata. L'ablazione patrimoniale coinvolgeva -in qualità di terzi intestatari- TA TE, FI LV, SA TI, FI NA, FI RM (nato il [...]), FI IT, DO RM, IN GI, FI RM (nato il [...]), MI IA e NA ME. Oltre la ditta individuale Bed & Breakfast di DO RM, le società interessate da tale ablazione erano la Immobiltre s.r.l., la C & B Costruzioni s.r.l., la B.C. Costruzioni s.r.l., la Metropoli s.r.l., la Villa Gaia s.r.l., la CA s.r.l.. 2. Il giudizio di pericolosità nei confronti di NA SA era stato formulato dal Tribunale nei seguenti termini:
2.1. La pericolosità specifice si fondava, in primo luogo, sull'affermazione di appartenenza ad una associazione mafiosa, desumibile: dalla condanna nel 2012 per il reato -commesso nel 2007- di violenza privata aggravata ex art. 7, D.L. n. 152 del 1991 (convertito, con modificazioni, con L. n. 203 del 1991), per avere il proposto svolto il ruolo di intermediario nell'ambito di una estorsione condotta ai danni del gestore di un supermercato da tale PA NO (fratello del più noto PA IA, boss del clan di SA CI Sopra Contesse), il quale era interessato all'assunzione presso l'esercizio commerciale di persone a lui vicine;
dalla conferma da parte del collaboratore di giustizia RR RE della vicinanza del proposto al clan di AL e, in particolare, al boss ED AT, al quale prestava denaro da investire in attività illecite e nel cui interesse si adoperava per il riciclaggio dei guadagni provenienti dal traffico di droga e dall'usura; dai contatti tra il proposto e la famiglia mafiosa catanese dei PE, essendo risultato da attività di intercettazioni che, tra il dicembre 2008 e il gennaio 2009, le strutture ricettive riconducibili al proposto erano state utilizzate (per il tramite del figlio RM) come base di appoggio dai familiari del boss RE I" PE, pluripregiudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando si recavano in SS in visita a Campagna RI RI, moglie di I", detenuta presso il carcere di Gazzi a seguito di condanna inflittale dal Tribunale di Catania per associazione mafiosa;
dalla non contraddittorietà tra l'appartenenza così giustificata ed il fatto che il proposto avesse denunciato di essere stato vittima di estorsioni, in quanto tali denunce erano state frutto di iniziative sporadiche e di facciata, finalizzate a dimostrare la sua estraneità a contesti mafiosi e la conseguente pulizia delle sue imprese;
dalla esistenza di indizi della commissione del reato di cui all'art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992 (convertito, con modificazioni, con L. n. 356 del 1992), per essersi, NA SA (insieme al fratello LO) spogliato, negli anni 2009/2010 (periodo immediatamente successivo all'arresto dello stesso NI SA per la predetta vicenda della estorsione) delle proprie partecipazioni in alcune delle principali società facenti parte del suo gruppo imprenditoriale (CA s.r.l., C & B Immobiliare s.r.l.), intestandole fittiziamente ai soci OF NO e OF DO al fine di sottrarle ad un eventuale sequestro.
2.2. Il giudizio di pericolosità generica, invece, era stato formulato dal Tribunale ritenendo che il proposto rientrasse nelle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 lett. a) e b) sulla base: ― dei precedenti giudiziari (condanne dal 1975 al 2007); dell'attività di sistematica evasione fiscale risultante dai dialoghi, entrambi intercettati, avuti dal proposto in data 11 novembre 2007 con OF NO (nel corso del quale, rileva il Tribunale, i due parlano senza censure del loro "modus operandi" imprenditoriale, con particolare riferimento al sistematico ricorso al "nero" come fonte di profitto da reinvestire in operazioni commerciali ed edilizie) e in data 7 dicembre 2012 con LL NI (nel corso del quale il NA manifestava la volontà di cedere un'operazione all'imprenditore VA facendo ricorso ad una manovra finanziaria in "nero").
3. Anche nei confronti di NA LO il Tribunale di SS aveva formulato un giudizio di pericolosità sociale sia qualificata che generica.
3.1. La ritenuta sussistenza della pericolosità qualificata si fondava sull'esistenza di elementi fortemente indizianti circa la commissione del reato di cui all'art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992 (convertito, con modificazioni, con L. n. 356 del 1992) per essersi, insieme al fratello SA, sistematicamente spogliato, negli anni 2009/2010, al fine di sottrarle ad un eventuale sequestro, delle proprie partecipazioni in alcune delle principali società facenti parte del suo gruppo imprenditoriale (CA s.r.l., C & B Immobiliare s.r.l.), intestandole fittiziamente ai soci NO e DO OF.
3.2. Il giudizio di pericolosità generica era formulato dal Tribunale ritenendo che LO NA fosse vicino ad ambienti criminali messinesi, con i quali si relazionava sia direttamente, sia per il tramite dei figli RE (collaboratore di giustizia dal 1988 e 3 condannato all'ergastolo per partecipazione ad associazione mafiosa ed omicidio e per possesso di sostanza stupefacente) e NO (nel 2008 tratto in arresto, nell'ambito del procedimento penale denominato "Ninetta" suo soprannome e sottoposto a misura - - personale di prevenzione per la sua partecipazione ad un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti, che utilizzava, come base logistica e luogo di occultamento della "merce", i locali di CA, con l'avallo del padre LO), come confermato, oltre che dagli atti di indagine del 2003, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NO Merillo.
4. Quanto al OF DO il giudizio di pericolosità era stato così formulato:
4.1. La pericolosità qualificata veniva desunta dall'esistenza di elementi fortemente indizianti circa la commissione del reato di cui all'art. 12-quinquies già citato e per essersi il OF DO prestato, insieme al fratello NO, alla intestazione fittizia, negli anni 2009/2010, delle partecipazioni in alcune delle principali società facenti parte del gruppo imprenditoriale FI (CA s.r.l., C & B Immobiliare s.r.l.).
4.2. La pericolosità generica, invece, veniva definita sulla base del rinvio a giudizio nel 2006 per il reato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti nel procedimento penale "Ninetta", agli atti del quale era presente una conversazione captata del 19 settembre 2003, tra terzi e tale "DO" (ritenuto essere il proposto), dalla quale emergeva che in una occasione c'era anche il OF ad attendere il carico di stupefacente presso il mercato ittico.
5. Nei confronti di OF NO:
5.1. Il giudizio di pericolosità qualificata era fondato sull'esistenza di elementi fortemente indizianti circa la commissione del reato di cui all'art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992 (convertito, con modificazioni, con L. n. 356 del 1992), per essersi, insieme al fratello DO, prestato alla intestazione fittizia, negli anni 2009/2010, delle partecipazioni in alcune delle principali società facenti parte del gruppo imprenditoriale FI (CA s.r.l., C & B Immobiliare s.r.l.).
5.2. Il giudizio di pericolosità generica era stato formulato dal Tribunale ritenendo che il proposto rientrasse nelle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 lett. a) e b) per essere dedito in modo sistematico all'attività di evasione fiscale, come risultata dal dialogo, intercettato in data 11 novembre 2007, con SA NA, nel corso del quale i due parlano senza censure del loro "modus operandi" imprenditoriale, con particolare riferimento al sistematico ricorso al "nero" come fonte di profitto da reinvestire in operazioni commerciali ed edilizie.
6. In ordine alla misura di prevenzione patrimoniale il Tribunale di SS (sulla base dei criteri generali enunciati alle pagine 33 40 del decreto e degli accertamenti peritali) rilevava - quanto qui di seguito evidenziato: 4 quanto al giudizio di sproporzione reddituale relativo a SA NA esaminava distintamente le entrate e le uscite del nucleo familiare del proposto per le annualità 1985 2010, giungendo alla conclusione che per gli anni 1991, 1994, 1996, 1998/2007, 2009 e 2010 si era registrata una costante sperequazione tra flussi in entrata e flussi in uscita, con esubero degli impieghi rispetto alle fonti di cui è dimostrata la legittima provenienza (pag. 91 del decreto). Disponeva, quindi, la confisca di beni immobili e mobili registrati intestati al proposto, nonché ai terzi LV FI (figlia), TI SA (genero, anche per beni acquistati nel 2008, ma pagati in gran parte negli anni caratterizzati da sproporzione reddituale) e IT FI (figlia); quanto al giudizio di sproporzione reddituale relativo a LO NA esaminava distintamente le entrate e le uscite del nucleo familiare del proposto per le annualità - 2010, giungendo alla conclusione che per gli anni 1986, 1987, 1990, 1991, 1985 1995, 1996, 1998/2010 si era registrata una costante sperequazione tra flussi in entrata e flussi in uscita, con esubero degli impieghi rispetto alle fonti di cui è dimostrata la legittima provenienza (pag. 133 del decreto). Disponeva quindi la confisca di beni immobili intestati al proposto ed alla moglie GI IN, nonché dei seguenti beni intestati a quest'ultima: impresa individuale "Pesce Spiaggia e Fantasia FI LO di IN GI" e relativo patrimonio immobiliare;
autovettura Audi A8; quanto al giudizio di sproporzione reddituale relativo a DO OF esaminava distintamente le entrate e le uscite del nucleo familiare del proposto per le annualità 1985 - 2010, giungendo alla conclusione che, ad esclusione degli anni 1997, 1999 e 2010, si era registrata una costante sperequazione tra flussi in entrata e flussi in uscita, con esubero degli impieghi rispetto alle fonti di cui era dimostrata la legittima provenienza (pag. 162); quanto al giudizio di sproporzione reddituale relativo a NO OF esaminava distintamente le entrate e le uscite del nucleo familiare del proposto per le annualità 2010, giungendo alla conclusione che, ad esclusione degli anni 1985 - 1989 e 1985 1997, si era registrata una costante sperequazione tra flussi in entrata e flussi in uscita, con esubero degli impieghi rispetto alle fonti di cui è dimostrata la legittima provenienza. Disponeva quindi la confisca di beni immobili e mobili intestati anche alla moglie IA MI. Il Tribunale osservava, altresì, che diverse società facenti capo ai proposti erano risultate acquisite o finanziate con fondi di cui gli interessati non erano stati in grado di giustificare l'origine e quindi: quanto alla società Metropoli s.r.l. (pagg. 205-212), ritenuta nella disponibilità di SA NA, disponeva la confisca delle quote sociali intestate alle figlie LV, IT e IT NA, nonché del complesso aziendale, inclusivo di beni immobili e mobili registrati;
quanto alla società B.C. Immobiliare s.r.l. (pagg. 212-214), ritenuta nella disponibilità di SA NA, disponeva la confisca delle quote sociali intestate al figlio RM, nonché del complesso aziendale, inclusivo di beni immobili e mobili registrati;
quanto alla società Immobiltre s.r.l. (pagg. 214-226), ritenuta nella disponibilità di SA NA, disponeva la confisca delle quote sociali intestate ai fratelli OF (che avevano costituito la società nel 2005 insieme a SA FI ed erano rimasti unici soci a seguito del suo recesso, tutte operazioni considerate fittizie), nonché del complesso aziendale, comprendente numerosi beni immobili;
quanto alla società CB Immobiliare s.r.l. (pagg. 226-235), ritenuta nella disponibilità dei NA, disponeva la confisca delle quote sociali intestate ai fratelli OF, nonché del complesso aziendale, comprendente numerosi beni immobili;
quanto alla società CA s.r.l. (pagg. 235-244), ritenuta nella disponibilità dei NA, disponeva la confisca delle quote sociali intestate ai fratelli OF, nonché del complesso aziendale, nonché del complesso aziendale, inclusivo di beni immobili e mobili registrati;
quanto alla società Villa Gaia s.r.l. (pagg. 244-247), ritenuta nella disponibilità di SA NA, disponeva la confisca delle quote sociali intestate ai figli RM, NA e IT, nonché del complesso aziendale;
quanto alla società RE D'MA s.r.l. (pagg. 252-253), disponeva la confisca delle quote sociali intestate ai fratelli OF, nonché del complesso aziendale. Il Tribunale inoltre disponeva la confisca dell'impresa individuale Bed & Breakfast di DO RM, ritenuta nella disponibilità di SA NA, nonché la confisca dei conti correnti, libretti di deposito e titoli intestati ai proposti, ai loro familiari ed alle società.
7. La Corte di Appello di SS, adita mediante le impugnazioni dei proposti e dei terzi interessati, ha rielaborato, nella decisione di parziale conferma del 29 settembre 2017 (con la sola riduzione del perimetro della pericolosità dei fratelli OF e con la conseguente revoca della confisca dei beni collocati al di fuori della stessa), il giudizio di pericolosità nei confronti dei soggetti proposti 7.1. Quanto alla pericolosità qualificata del NA SA, la Corte territoriale: - ha valorizzato la condanna nel 2012 per il predetto reato, commesso nel 2007, di violenza privata aggravata ex art. 7 D.L. 152/1991, conv. in L. 203/1991; ha richiamato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RR RE, pur limitandone la valenza alla prova della conoscenza da parte sua dell'esistenza di rapporti con la famiglia mafiosa dei AT e qualificandole, nel resto, generiche 6 circa il fatto che i gruppi di AL potessero contare "sulla notevole liquidità del FI" (ancor più generiche "anche se non del tutto ininfluenti" ma comunque non utilizzate sono state ritenute le dichiarazioni dell'altro collaboratore di - giustizia, Siracusa UN, versate agli atti del giudizio di appello dal Pubblico Ministero); ha ribadito, nel trattare la posizione dei fratelli OF, l'esistenza di elementi fortemente indizianti circa la commissione del reato di cui all'art. 12-quinquies. Ha quindi considerato che gli aspetti di indiscusso carisma del NA, emersi nel procedimento per i fatti del supermercato (anno 2007), giustificano l'irrogazione della misura di prevenzione personale. Ha altresì ritenuto, ai fini della confisca, che il giudizio di pericolosità qualificata investa presuntivamente per intero l'esistenza del proposto, in quanto le relazioni di piena intesa con esponenti della mafia messinese appaiono per i due fratelli consolidate, risalenti ai primi anni 80, come si evince dalle informative di Polizia, ed ininterrotte, non essendo emersa alcuna cesura dall'analisi svolta dagli investigatori, il che giustifica l'accertamento patrimoniale esteso al periodo 1985-2010. Tali relazioni secondo il provvedimento impugnato non risultano aver inciso sullo sviluppo dell'attività primaria familiare di commercio all'ingrosso del pesce, ma ciò non significa che esse non abbiano rappresentato un "tacito" elemento di forza destinato ad essere "speso", specie in un momento successivo, per agevolare l'ascesa dei fratelli NA, a partire dal 1998, nel settore immobiliare e della ristorazione, impiegando flussi finanziari di incerta provenienza, anche se verosimilmente frutto di sistematica evasione fiscale.
7.2. Quanto al giudizio di pericolosità generica, nessun riferimento viene fatto ai precedenti giudiziari (condanne dal 1975 al 2007) valorizzati dal Tribunale, mentre, quanto all'attività di sistematica evasione fiscale, la conferma si rinviene nella parte della motivazione relativa ai fratelli OF, la cui pericolosità viene affermata al punto 1) a pag. 23, in quanto "emerge da numerose intercettazioni operate nel 2007 (si tratta del procedimento già ricordato a carico di FI SA) l'abituale intesa tra lo stesso ed i due CH per la realizzazione di operazioni improntate ad una costante e sistematica evasione fiscale per importi elevatissimi ... e ciò autorizza ritenere che il fenomeno fosse da tempo radicato, frutto di un disegno comune con reciproca piena disponibilità, anche attraverso intestazioni di comodo ed occultamento di risorse sottratte ad imposizione fiscale".
8. Con riferimento al NA LO, la Corte di appello di SS ha confermato il giudizio di pericolosità sia qualificata (avendo ribadito, nel trattare la posizione dei fratelli OF, l'esistenza di elementi fortemente indizianti a carico dei fratelli NA della commissione del reato di cui all'art. 12-quinquies), sia generica (sulla base dei rapporti, diretti e per il tramite dei figli, con ambienti criminali messinesi). 7 9. Quanto ai residui soggetti proposti, la Corte di appello di SS, dopo aver rilevato che DO OF era interessato da un unico procedimento e che il fratello NO era praticamente incensurato, ha trattato congiuntamente entrambe le posizioni. Rilevato che la pericolosità qualificata dei fratelli OF era stata circoscritta dal Tribunale alle operazioni di fittizia intestazione delle quote sociali di CA s.r.l. e C & B Immobiliare s.r.l., pur rilevando che l'operazione è la tipica espressione del reato di cui all'art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992, ha affermato che la stessa "da sola non può valere però a definire in assoluto la pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione di colui che accetta l'intestazione simulata, dovendosi altrimenti giungere a reputare pericolosi tutti o quasi gli interessati per i quali invece la regola è il mero coinvolgimento nel procedimento di prevenzione". Ha poi osservato che, ai fini della confisca, "sotto il profilo pratico la differenza tra il terzo colpito quale intestatario fittizio dei beni e il proposto al quale vengano sostanzialmente contestati solo reati di trasferimento fraudolenti di beni tende ad attenuarsi, ma non scompare", in quanto "mentre al terzo interessato colpito nei propri beni dalla misura patrimoniale è sufficiente dimostrare la reale intestazione dei beni, provando ad esempio disponibilità di fonti patrimoniali e reddituali al loro acquisto, il proposto del quale si provi la (anche passate non più attuale) pericolosità, dovrà fornire prova di fonti ufficiali e legittime di acquisto degli stessi, non potendo ad esempio allegare proventi derivanti da evasione fiscale, in quanto sempre di provenienza non giustificata" (pagg. 20 e 21 del decreto). La Corte di appello ha quindi ritenuto che per "la qualificazione di pericolosità sociale per lo stesso periodo di tempo contestato ai FI, risalente al 1985, non possa poggiare sul mero dato delle operazioni del 2009-2010, volte a sostenere la posizione del loro socio, ma solo su differenti indici fattuali e probatori", affermando al riguardo: che non vi è traccia di una abituale realizzazione da parte dei fratelli CH di condotte di evasione fiscale in concorso col FI nel commercio ittico, tale da giustificare un giudizio di pericolosità generica ex art. 1 lett. a) e b) del d.lgs. n. 159/2011; che un diverso discorso va fatto con riferimento al momento in cui (a partire all'incirca dal 1998) il legame tra i fratelli CH ed i FI si trasforma in un totale e sistematico sostegno con l'avvio di attività e nuove imprese nel settore immobiliare (si rinvia a quanto sopra già evidenziato e a pagg. 23 e 24 del decreto impugnato). La Corte territoriale ha, quindi, revocato la confisca solo dei beni intestati a NO OF ed alla moglie IA MI, in quanto acquistati al di fuori del periodo di pericolosità sociale. Quanto alle società ed alle imprese individuali, ha confermato la confisca delle quote e dei patrimoni, tranne che per le società CA e RE D'MA, per le quali ha disposto la revoca della confisca delle quote e del patrimonio. 10. Avverso il decreto della Corte di appello di SS hanno proposto ricorso per cassazione: con un unico atto, NA SA e i terzi interessati TA TE, FI LV, SA TI, FI NA, FI RM (nato il [...]), FI IT, DO RM;
con separati atti sottoscritti dai loro difensori, OF NO e OF DO;
NA LO e i terzi IN GI e FI RM (nato il [...]); altri due atti di ricorso sono stati presentati nell'interesse di NA LO e IN GI, nonché nell'interesse delle terze interessate MI IA (moglie di NO CH) e NA ME (moglie di DO CH). 10.1. In data 4 ottobre 2018, sono stati depositati motivi nuovi nell'interesse di NA SA. Que sti ha pure depositato in data 18 ottobre 2018 una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale. 10.2. Memorie sono state depositate anche nell'interesse di NA LO (in data 19 ottobre 2018), OF DO (in data 13 ottobre 2018), OF NO (in data 10 ottobre 2018), SA TI (in data 10 ottobre 2018). 11. Atteso che gli atti di ricorso risultano sostanzialmente sovrapponibili nelle questioni dedotte, ragioni di opportunità suggeriscono di impostare l'esposizione dei motivi di impugnazione mediante l'indicazione delle comuni doglianze formulate dai diversi ricorrenti. 12. Preliminarmente, i ricorrenti hanno formulato una serie di doglianze di carattere processuale. 12.1. Una prima questione (primo motivo del ricorso congiunto proposto da NA SA e dai terzi interessati sopra indicati;
primo motivo del ricorso congiunto proposto nell'interesse di NA LO, IN GI, FI RM;
primo e secondo motivo del ricorso proposto da OF NO;
primo motivo del ricorso proposto da OF DO;
primo motivo del ricorso proposto da MI IA. I CH hanno, inoltre, dedotto la questione anche nelle memorie) attiene alla denunziata violazione dell'art. 525 cod. proc. pen.. I ricorrenti si dolgono del fatto che il decreto del Tribunale era stato emesso da un collegio in diversa composizione rispetto a quello che aveva curato l'istruzione e la trattazione della procedura di prevenzione. Si contesta, quindi, la motivazione assunta dalla Corte territoriale sull'analogo motivo proposto con gli appelli, secondo la quale il «collegio può...anche utilizzare per la decisione atti formati davanti a collegio in diversa antecedente composizione, ma noti alle parti, fondamentale restando che la "trattazione" dei ricorsi avvenga poi come avvenuto dinanzi al collegio che assume la decisione» (pag. 14 del decreto impugnato in questa sede). 9 12.2. Con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di MI IA è stata denunziata la sopravvenuta inefficacia del decreto di confisca adottato dal Tribunale per decorso del termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, del D.Lgs. n. 159/2011. Sostiene la ricorrente che a tale conclusione non sarebbe di ostacolo la disciplina transitoria prevista dall'art. 117 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159, giacché la applicabilità "in concreto" della nuova disciplina alla odierna procedura è stata ritenuta dai Giudici di primo grado, così come desumibile da una serie di passaggi del decreto del Tribunale, che per esempio - ha - richiamato espressamente la operatività del disposto dell'art. 24, comma 2, D.lgs. n. 159/2011 in materia di sospensione dei termini di efficacia del sequestro. Ha chiesto quindi ritenersi manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria di cui al citato art. 117, proposta sia per la disparità di trattamento tra soggetti destinatari di proposta di misura di prevenzione formulata prima e dopo il 13 ottobre 2011, per violazione degli artt. 3 e 76 Cost. 12.3. Con il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di DO OF (nonché nella memoria da questi depositata) si deduce la improcedibilità della richiesta di applicazione della misura di prevenzione, essendo già intervenuta una precedente decisione, passata in giudicato, in ordine alla legittima provenienza dei beni oggetto della confisca di prevenzione. Il riferimento è al provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo previsto dall'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 356/1992; ora disciplinata dall'art. 240-bis cod. pen. a seguito del D.lgs. n. 21/2018) degli stessi beni. I giudici di merito hanno errato, secondo il ricorrente, rigettando l'analoga eccezione sollevata nelle rispettive sedi sulla base della diversità "sostanziale" della presente procedura per ampiezza temporale ed analisi dei presupposti. 12.4. Con il secondo motivo del ricorso congiunto proposto da NA SA e dai terzi interessati sopra indicati, nonché con il secondo motivo del ricorso congiunto proposto da NA LO, IN GI e FI RM si deduce la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 L. 575/1965 e degli artt. 3 e 5 L. 1423/1956 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 4 alla CEDU, nonché dell'art.
2-ter L. 575/1965 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU. Si richiamano i principi affermati dalla sentenza 23 febbraio 2017 della Grande Camera della Corte Europea nel procedimento De MA c/ Italia della Corte EDU. I ricorrenti affermano che tali principi valgono anche per le ipotesi di c.d. pericolosità qualificata e, in particolare, per le ipotesi di pericolosità prevista dagli artt. 1 e 2 della legge 575/1965 (oggi sostituiti dall'art. 4 D.lgs. 159/2011) per gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. 12.5. Una ulteriore questione di carattere processuale è stata proposta nella memoria contenente motivi aggiunti (depositata in data 4 ottobre 2018) nell'interesse di SA 10 NA. Si deduce erronea applicazione della legge processuale penale e, segnatamente, dell'art. 36, comma primo, lett. g) cod. proc. pen., rilevante ai sensi degli artt. 111 e 97 Cost. e dell'art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen. In sostanza il ricorrente si duole del fatto che il dott. Francesco DI (presidente-estensore del decreto impugnato in questa sede) si era occupato in sede di cognizione del proposto, in quanto relatore ed estensore della sentenza emessa in data 19 ottobre 2016 dalla Corte di Appello di SS, con la quale era stata confermata la condanna per il reato di violenza privata aggravata ex art. 7 della legge n. 203/91. Lo stesso giudice, a distanza di meno di un anno, è stato presidente, nonché relatore/estensore del decreto adottato nel presente procedimento di prevenzione dalla Corte di appello di SS. In tale decreto la sentenza penale redatta dal suddetto giudice è stata definita "perno del giudizio negativo sulla personalità" del FI. Da ciò, secondo il ricorrente, deriva una situazione di incompatibilità e una conseguenziale carenza di "condizione di capacità" del suindicato giudice. 13. Gli ulteriori motivi di ricorso attengono alla (in)sussistenza dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali. 14. In primo luogo, si contesta l'affermazione della pericolosità sociale. 14.1 Nell'interesse di NA SA (motivi terzo e quarto, parte prima, del ricorso congiunto proposto con i terzi sopra indicati;
la questione è ulteriormente affrontata dalla difesa del NA nel secondo motivo della memoria depositata in data 4 ottobre 2018) si deduce mancanza assoluta della motivazione in relazione alla doverosa individuazione degli indizi di appartenenza o contiguità del proposto ad un'associazione mafiosa. Si evidenzia in proposito la piena autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio di cognizione, la quale comporta l'impossibilità di inferire dalla sola circostanza dell'esistenza di una condanna emessa all'esito di un procedimento penale la sussistenza della pericolosità sociale del proposto. 14.1.a. La Corte territoriale avrebbe quindi errato, per quanto concerne la misura di prevenzione personale, nel dare rilievo ai rapporti di lungo corso del proposto con ambienti malavitosi, nonché alle generiche propalazioni di due collaboratori di giustizia, che avrebbero permesso di confermare l'esistenza di tali rapporti. Sotto altro profilo, si osserva che la Corte di Appello ha erroneamente dato rilievo, nella valutazione circa l'attualità della pericolosità sociale del proposto, a precedenti penali risalenti al 2007; a tale proposito si rileva che, in caso di richiesta di revoca o modifica della misura di prevenzione, è onere del giudice riferire l'attualità al momento della decisione. 14.1.b. La valutazione relativa alla pericolosità sociale del proposto è oggetto di censura anche con riguardo alla misura della confisca applicata al ricorrente;
né il proposto, né 11 gli altri terzi interessati avrebbero infatti realizzato una sistematica evasione fiscale, dal momento che i rispettivi redditi erano stati sottoposti a tassazione. Per altro verso, si evidenzia come la Corte territoriale abbia omesso di dar conto dello stretto rapporto di pertinenzialità che deve necessariamente sussistere tra pericolosità sociale e confiscabilità dei beni;
non sarebbe infatti ammessa l'applicazione di una misura che involga l'intero periodo di produzione reddituale di un soggetto, dal momento che ciò si risolverebbe in una lesione della libertà economica con riguardo ad intervalli temporali non riconducibili alla commissione di reati. 14.2. Nell'interesse di NA LO (motivi terzo e quarto, parte prima, del ricorso congiunto proposto con i terzi interessati e motivo primo del ricorso proposto da solo;
anche la memoria di replica depositata in data 19 ottobre 2018 affronta il tema della pericolosità sociale) ci si duole della carenza delle condizioni soggettive di applicabilità delle misura di prevenzione personale e patrimoniale. 14.2.a. A tale proposito, si lamenta l'inesistenza della motivazione del provvedimento impugnato, non avendo la Corte territoriale tenuto conto delle specifiche censure mosse avverso il decreto del Tribunale. I giudici di merito avrebbero errato nel ritenere la sussistenza della pericolosità qualificata in capo al ricorrente valorizzando precedenti penali estremamente risalenti nel tempo (rispetto ai quali, si sottolinea, è nel frattempo intervenuta riabilitazione), nonché il contenuto di una conversazione oggetto di intercettazione ambientale e le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia. Sarebbero state trascurate in proposito le copiose produzioni con le quali si era dimostrata l'inconsistenza della tesi accusatoria, secondo cui nei locali della società PESCAZZURRA s.r.l. era stata realizzata un'attività di trasporto di sostanze stupefacenti;
la Corte territoriale avrebbe inoltre omesso di vagliare l'attendibilità del collaboratore di giustizia in questione. Si censura, infine, il provvedimento per l'inconsistenza delle risultanze processuali ed investigative dalle quali la Corte territoriale ha tratto elementi per sostenere la pericolosità sociale del proposto;
in particolare, si evidenzia l'inidoneità a tale fine della circostanza dell'iscrizione nel registro degli indagati del ricorrente per il reato di evasione fiscale. La Corte di Appello avrebbe peraltro errato nell'individuazione dell'arco temporale suscettibile di verifiche patrimoniali. 14.2.b. Con memoria depositata in data 19 ottobre 2018 il ricorrente ha condiviso quanto argomentato dal Procuratore Generale (nella sua requisitoria scritta) sul fatto che si risolve in una mera affermazione di principio quella sulla "presunta contiguità" attribuitagli dai giudici di merito (sia diretta sia tramite il figlio RE) ad ambienti mafiosi messinesi;
contiguità confutata, peraltro, dalle stesse emergenze documentali del procedimento. 12 In ordine alla pericolosità generica si contesta ancora la valutazione della vicenda del trasporto di stupefacenti eseguito presso i locali della società CA, in relazione al quale era stata fornita la prova dell'insussistenza della condotta illecita ipotizzata. Quanto al giudizio di pericolosità qualificata correlato alla valutazione degli indizi di commissione del reato di cui all'art. 12 quinquies, rileva il ricorrente che nella stessa motivazione del decreto impugnato si individuano delle considerazioni (pagg. 20 - 21) che escludono l'imputabilità a lui del citato reato. Quanto alla pericolosità sociale valutata sulla base dell'asserita evasione fiscale seriale, il ricorrente evidenzia che il decreto della Corte territoriale non lo contempla quale autore delle condotte di evasione fiscale nel commercio ittico. 14.3. Con il ricorso formulato nell'interesse di OF DO (motivo terzo, parte prima, e quinto, nonché con memoria depositata in data 13 ottobre 2018) ci si duole dell'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla pericolosità del proposto. In particolare la Corte territoriale avrebbe dapprima escluso che il giudizio di pericolosità nei confronti del medesimo potesse fondarsi esclusivamente sui rapporti intrattenuti con i fratelli NA, in mancanza di un coinvolgimento nelle attività delittuose degli stessi;
salvo poi ritenere sussistente il requisito della pericolosità sociale, per il periodo successivo al 1998, basandosi proprio sulla vicinanza tra i OF e i NA. Così facendo, la Corte territoriale avrebbe creato una nuova forma di pericolosità, diversa da quelle tipizzate dalla legge;
il giudice di merito avrebbe inoltre omesso di accertare la correlazione tra i singoli beni confiscati e la provenienza illecita dei capitali utilizzati per la relativa acquisizione. 14.4. Nell'interesse di OF NO (motivi terzo, quarto e quinto del suo ricorso, nonché con la memoria depositata in data 10 ottobre 2018), analogamente a quanto sostenuto con il corrispondente motivo di ricorso formulato nell'interesse di OF DO, si evidenzia che il giudizio di pericolosità sociale nei confronti del proposto non può derivare dalla ritenuta pericolosità qualificata di soggetti (i NA) dei quali questi era socio. Si deduce peraltro carenza assoluta di motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto che il ricorrente fosse un evasore fiscale abituale, pur in mancanza di qualunque prova della abituale consumazione di delitti tributari. Sotto altro profilo, si evidenzia come la Corte territoriale abbia omesso di verificare l'illecita provenienza dei beni oggetto di confisca, nonché di accertare la sussistenza del requisito della pericolosità in capo al ricorrente al momento dell'acquisizione di ogni singolo bene confiscato. Nella memoria depositata in data 10 ottobre 2018 il ricorrente svolge ulteriori considerazioni sulla carenza motivazionale in ordine all'ambito temporale in cui è stato collocato l'intervento ablatorio, essendo stato individuato nell'anno 1998 l'anno di "inizio" della pericolosità sociale. 13 15. Ulteriori motivi di impugnazione sono stati formulati con riferimento alla sproporzione reddituale. 15.1. Per quanto riguarda NA SA (motivo quarto, parte seconda, del ricorso congiunto con i terzi interessati sopra indicati;
motivo quarto della memoria depositata in data 4 ottobre 2018), si sostiene che i giudici di merito hanno acriticamente aderito alle valutazioni del perito del Tribunale il quale avrebbe peraltro commesso numerosi errori di metodo e di - calcolo senza attribuire rilevanza all'operazione di capitalizzazione dei redditi e delle attività del proposto e dei terzi e senza tener conto degli eventuali residui attivi alla chiusura di ogni esercizio. La Corte territoriale avrebbe inoltre omesso di valutare se il valore delle risorse economiche, seppur ritenuto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, risultasse anche sproporzionato rispetto all'attività economica esercitata, come richiesto dall'art. 24 del D.lgs. n. 159/2011 attraverso una previsione che deve ritenersi applicabile, in un'ottica sistematica, anche all'art. 12-sexies, L. 356 del 1992. Nella memoria contenente motivi aggiunti, il ricorrente ha affrontato specificamente il tema del giudizio di sproporzione basato sull'assunto che il denaro utilizzato per acquistare i beni confiscati siano provento o reimpiego dell'evasione fiscale. In particolare, il deducente sostiene che non sarebbe applicabile nella specie (in quanto "novum" e dovendo escludersi il carattere meramente interpretativo) la disposizione di cui all'art. 24, comma primo, secondo periodo, della legge 17 ottobre 2017 n. 161, secondo la quale il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale". 15.2. Per quanto concerne la posizione di NA LO (motivo quarto, parte seconda, del ricorso congiunto proposto con IN GI e FI RM;
motivo secondo del ricorso proposto dal solo NA LO;
rilievi vengono svolti anche nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale), con censure analoghe a quelle formulate nell'interesse di NA SA, si evidenzia che la ritenuta sproporzione tra la reale situazione patrimoniale del proposto e i redditi dichiarati sia frutto dell'adesione della Corte territoriale alle erronee valutazioni del perito del Tribunale. Si osserva anche in questo caso che i giudici di merito hanno omesso di appurare se il valore delle risorse economiche in questione risultasse sproporzionato in considerazione dell'attività economica svolta dal proposto. Sotto altro profilo, la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto delle prospettazioni difensive, volte a dimostrare la liceità dei proventi utilizzati dal nucleo familiare del ricorrente per operare gli acquisti, ritenuti ingiustificati dal Tribunale. Nella memoria di replica il NA contesta quanto affermato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, avendo questi sostenuto che "sproporzione patrimoniale è stata rilevata sulla base del raffronto per le singole annualità tra le entrate ufficiali e le uscite, senza che risulti dedotta in modo specifico una fonte lecita non presa in considerazione". 14 Nel giudizio di appello erano state prodotte due nuove consulenze tecniche, delle quali la Corte territoriale aveva pure tenuto conto, sebbene avesse omesso di motivare sulla sproporzione. 15.3. Con riguardo alla posizione di OF DO (motivi terzo, paragrafi b e c, e quarto del ricorso;
memoria depositata in data 13 ottobre 2018), si lamenta la carenza assoluta di motivazione per avere la Corte territoriale disposto la confisca di tutti i beni acquisiti dal proposto dopo il 1998, senza procedere ad una verifica in relazione ai singoli beni acquisiti. Un accertamento puntuale in ordine alla proporzione tra il valore dei beni confiscati e le disponibilità del ricorrente si sarebbe reso necessario soprattutto a fronte dell'intervenuta revoca della confisca di quote delle società Pesca Azzurra e RE D'amare; se si considerano gli ingenti dividendi percepiti dal OF in ragione di tali partecipazioni, le acquisizioni di beni poste in essere dopo il 1998 risulterebbero infatti pienamente giustificate. 15.4. Con il ricorso proposto nell'interesse di OF NO (motivo sesto del ricorso da lui proposto;
memoria depositata in data 10 ottobre 2018) analogamente si sottolinea che, in forza della revoca della confisca disposta sulle quote delle società CA e RE D'MA, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare i legittimi proventi derivanti da tali partecipazioni e procedere ad un nuovo giudizio sulla sproporzione, ai sensi degli artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011. 16. Con l'ultima parte del ricorso congiunto proposto da NA SA e dai terzi interessati, si deduce la violazione dell'art.
2-ter L. 575/1965 riguardo alla posizione dei coniugi FI LV e SA TI (rispettivamente figlia e genero di NA SA). La confisca sarebbe stata disposta nei confronti del SA in base alla considerazione che questi, a seguito del matrimonio con la figlia di NA SA, avrebbe avviato una serie di attività imprenditoriali che apparivano legate alle disponibilità finanziarie del suocero. Tuttavia, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la circostanza che il ricorrente aveva, ancor prima del matrimonio, una solida posizione finanziaria in grado di giustificare gli acquisti posti in essere. 17. Nell'esclusivo interesse di SA TI è stata depositata in data 10 ottobre 2018 una memoria a firma di difensori muniti di procura speciale. Si deduce la totale inesistenza della motivazione in ordine all'accertamento della sproporzione tra i redditi e il valore dei beni di proprietà del SA oggetto di confisca. 18. Nel ricorso proposto nell'interesse di IN GI si deducono violazione di legge, anche processuale, e correlati vizi motivazionali in relazione alla conferma della confisca dei suoi beni. Nella fase di merito si era infatti censurata la ricostruzione delle vicende familiari di NA LO e della ricorrente, così come operata dal Tribunale, e si era al contempo dimostrata la 15 liceità dei proventi utilizzati dal nucleo familiare per operare gli acquisti, ritenuti ingiustificati dal giudice di primo grado. La Corte territoriale ha tuttavia omesso di considerare tali prospettazioni difensive;
per questo motivo, la motivazione della pronunzia impugnata può dirsi totalmente mancante. 19. Con il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di MI IA si deducono violazione di legge e carenza assoluta di motivazione in relazione alla parziale conferma della confisca disposta sui suoi beni. La Corte territoriale avrebbe, infatti, immotivatamente disatteso le allegazioni difensive con le quali si era dimostrata la lecita provenienza dei beni della ricorrente;
si evidenzia in proposito che la parziale revoca del provvedimento ablatorio nei suoi confronti è stata esclusivamente dovuta alla "riperimetrazione cronologica" della pericolosità sociale del marito OF NO. 20. Il ricorso proposto nell'interesse di NA ME, moglie di OF DO, si incentra sulla confisca del conto corrente alla stessa intestato. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le allegazioni difensive con le quali si era dimostrata la autonoma capacità reddituale della ricorrente. 21. Con requisitoria scritta depositata in data 24 settembre 2018, il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio per una nuova valutazione della pericolosità sociale dei fratelli NA e OF e del relativo perimetro cronologico. 22. In data 23 ottobre 2018 è stata depositata dal difensore di OF DO ulteriore memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, a sostegno del secondo motivo di ricorso proposto dal suddetto. Alla memoria è stata allegata copia della ordinanza emessa dal Tribunale di SS in data 16 marzo 2009 con la quale, in sede di rinvio disposto da questa Corte, è stato annullato il decreto di sequestro preventivo dei beni del OF, avendo questi provato la legittima provenienza degli stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno accolti nei termini qui di seguito indicati. Si procederà preliminarmente all'analisi delle questioni di carattere processuale dedotte dai ricorrenti, per esaminare successivamente le doglianze formulate in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione. 16 2. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso con i quali si deduce la violazione, da parte del Tribunale, del principio della immutabilità del giudice. -Non sussiste, infatti, la denunciata inosservanza dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. in virtù del quale «alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento» (ossia, alla trattazione in camera di consiglio quanto alla materia delle misure di prevenzione), nel caso come quello in esame in cui la composizione - del collegio del Tribunale che ha adottato il provvedimento risulti diversa da quella del collegio dinanzi al quale si è svolta l'attività istruttoria. Sul punto giova precisare che il principio di immutabilità del giudice (art. 525 cod. proc. pen.), espressamente previsto per la sola fase dibattimentale, si applica anche al procedimento di prevenzione avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo, caratterizzato da procedure semplificate e, in particolare, dal fatto che si svolge in camera di consiglio - solo nel caso in cui le conclusioni delle parti siano ricevute da un collegio diverso da quello decidente, con la conseguenza che il mutamento del collegio determina la nullità assoluta di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.; nell'ipotesi, invece, in cui dette parti siano ammesse a dedurre di nuovo le conclusioni dinanzi ad un collegio diversamente composto prima della decisione, non si verifica la suddetta nullità (Sez. 5, n. 5737 del 15/01/2004, Bertin, Rv. 228072). Questa Corte ha, in più occasioni, precisato che nelle procedure camerali di prevenzione non si verifica immutazione del giudice agli effetti dell'art. 525 cod. proc. pen. quando la trattazione e discussione si svolga dinnanzi al medesimo collegio, anche se vengano utilizzati per la decisione atti in precedenza ricevuti o ammessi davanti un collegio in diversa composizione, ma noti alle parti (Sez. 6, n. 5912 del 08/01/2009, Scarpato ed altro, Rv. 243060; Sez. 1, n. 43882 del 21/10/2005, Franze', Rv. 232891). Tale impostazione, del resto, si fonda sulla considerazione delle peculiarità del giudizio di prevenzione, ossia delle procedure semplificate che lo caratterizzano: procedura camerale e conseguente insussistenza della necessaria identità del giudice che ha disposto l'acquisizione della prova con quello che ha proceduto alla sua valutazione. Nel caso in esame, in effetti, se è vero che il mutamento della composizione del collegio si è verificato successivamente alle conclusioni delle parti, è altrettanto vero che il Tribunale ha correttamente rilevato circostanza confermata dagli stessi ricorrenti (si veda il ricorso - NO OF, pag. 12) - che il predetto mutamento era tale da integrare una violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., disponendo per tale ragione la fissazione di una nuova udienza, in occasione della quale tutte le parti hanno (ri)formulato le rispettive conclusioni dinanzi al collegio che successivamente ha proceduto all'adozione della decisione. Ne consegue che il pregresso mutamento della composizione non assume rilevanza ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.. All'analoga doglianza formulata con i motivi di appello la Corte territoriale ha dato esauriente seppur sintetica - risposta, facendo corretta applicazione dei principi quivi enucleati. 17 3. Manifestamente infondato è pure il motivo di ricorso proposto nell'interesse di MI IA, con il quale è stata denunziata la sopravvenuta inefficacia del decreto di confisca adottato dal Tribunale per decorso del termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 159/2011. 3.1. Al caso in esame, infatti, cui la proposta di applicazione è stata formulata dal Questore di SS in data 21 gennaio 2011, trova applicazione la disciplina transitoria dettata dal Codice Antimafia all'art. 117, in virtù del quale le disposizioni del D.lgs. n. 159/2011 (libro I) «non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti». -per la Non consente di sostenere il contrario la circostanza evidenziata dalla ricorrente - quale il Tribunale abbia espressamente riconosciuto l'applicabilità al caso in esame della disciplina dettata dal predetto decreto con riferimento agli artt. 20 e 24 del Codice Antimafia, con la conseguente, inevitabile, applicabilità della disciplina nella sua interezza. La ragione di tale riferimento, infatti, è da individuarsi con esclusivo riferimento alla circostanza per la quale in tali disposizione è confluita, a seguito dell'intervento del legislatore del 2011, la disciplina già precedentemente delineata nel nostro ordinamento in tema di misure di prevenzione e dettata all'art.
2-ter, commi 2 e 3, della legge n. 575 del 31 maggio 1965. In sostanza, pur riconoscendo che il Tribunale ha affermato l'applicabilità della disciplina codicistica, l'alternativa prospettabile è quella di un erroneo riferimento normativo che, però, non assume carattere vincolante.
3.2. Manifestamente infondata è altresì la questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento alla disciplina transitoria di cui al citato art. 117, la quale - secondo le argomentazioni della ricorrente si pone in violazione degli artt. 3 (con riferimento - alle disparità di trattamento che ne conseguono) e 76 Cost. (risolvendosi in un eccesso di delega). Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, infatti, la disciplina transitoria identifica sotto il profilo temporale situazioni diverse che escludono la possibilità di disparità di trattamento. Va, peraltro, tenuto presente che l'art. 117 è coerente con l'art. 1, comma 3, lett. i) della L. 13/08/2010 n. 136, il quale indicava tra i criteri per il legislatore delegato il "prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1".
4. Manifestamente infondato è il motivo proposto nell'interesse di DO OF con il quale si deduce l'improcedibilità della richiesta di applicazione della misura di prevenzione, essendo già intervenuta una precedente decisione, passata in giudicato, in ordine alla legittima provenienza dei beni oggetto di confisca. 18 4.1. La doglianza è reiterativa di identico motivo formulato con l'atto di appello, in ordine al quale la Corte territoriale ha correttamente precisato che il rigetto della confisca prevista dall'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992; ora disciplinata dall'art. 240-bis cod. pen. a seguito del D.lgs. n. 21/2018) dei beni non assume alcuna rilevanza in ordine al procedimento di prevenzione in esame, attesa la "diversità sostanziale della presente procedura per ampiezza temporale ed analisi dei presupposti". In materia questa Corte ha avuto modo di precisare che la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992 n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, se per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, Bellocco ed altro, Rv. 272837; Sez. 5, n. 9729 del 19/01/2017, P.G., De Masi altri, Rv. 269173).
4.2. Giova ulteriormente evidenziare come la manifesta infondatezza del motivo emerga dalle stesse argomentazioni del ricorrente, in quanto lo stesso deduce (e risulta dalle sue produzioni) che il sequestro preventivo era stato definitivamente rigettato per carenza di “fumus" e non per avere egli fornito la prova della legittima provenienza dei beni di cui era stato chiesto il sequestro ai fini della confisca allargata. Questa Corte ha più volte precisato che la definitività del provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura patrimoniale ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, costituisce ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni solo se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni, ma non anche se la stessa attenga a ragioni di mero rito o ad altri momenti di concessione delle misure (Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014, Garone, Rv. 259453).
5. Infondata è la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 L. 575/1965 e degli artt. 3 e 5 L. 1423/1956 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 4 alla CEDU, nonché dell'art.
2-ter L. 575/1965 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU. I ricorrenti affermano che i principi affermati dalla sentenza 23 febbraio 2017 della Grande Camera della Corte Europea nel procedimento De MA c. Italia della Corte EDU valgono anche per le ipotesi di c.d. pericolosità qualificata e, in particolare, per le ipotesi di pericolosità prevista dagli artt. 1 e 2 della legge 575/1965 (oggi sostituiti dall'art. 4 D.lgs 159/2011) per gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. 19 5.1. Premesso che la questione, esaminata dalla Corte di Strasburgo con riferimento alle misure di prevenzione personali, assume rilievo anche ai fini di quelle patrimoniali, che pur sempre si fondano sulla pericolosità del soggetto (valutata al momento delle acquisizioni patrimoniali e correlata alle tipologie delineate dal legislatore ai fini delle misure personali), deve osservarsi che la citata sentenza della Corte EDU De MA c. Italia ha formulato le proprie censure solo con riguardo alle ipotesi di pericolosità generica, tra le quali rientrano quelle di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), in relazione all'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 159 del 2011. Ciò posto, si osserva che questa Corte si è già pronunziata sulla manifesta infondatezza della questione in esame (Sez. 6, n. 43446 del 15/6/2017, Cristodaro, non massimata). convenzionalmente e Questa Corte ha, peraltro, definito una interpretazione costituzionalmente orientata della relativa normativa in materia di misure di prevenzione, nel senso che, in relazione ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale ai pericolosi generici, occorre, a seguito della pronuncia della CEDU, ancorare il giudizio di pericolosità a dati e fatti oggettivi e non a meri sospetti o a semplici segnalazioni di reato per fatti privi di significatività. Poiché la Corte Europea non ha radicalmente escluso la possibilità di applicazione delle misure di prevenzione, avendo piuttosto richiamato la necessità ed indispensabilità di ancorare la stessa a fatti e prove concrete, evidentemente riferibili a condotte anche attuali, sembra venire meno la legittimità di quei provvedimenti applicativi che facciano riferimento a fatti avvenuti in tempi remoti, e mere denunce di polizia, ed a condotte valutate non penalmente illecite nel corso di giudizi penali (Sez. II, n. 14984-6/2018; nonché Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic e altri, secondo cui l'inclusione in una delle categorie di pericolosità generica richiede l'ancoraggio a rigorosi presupposti di fatto indicativi di concreta, reale ed attuale pericolosità e non a semplici sospetti, provvedimenti di polizia o di mero contenuto amministrativo). Tale impostazione, del resto, si pone in linea con altre pronunzie di questa Corte (Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, Brussolo e altri;
Sez. 2, n. 9914 del 21/02/2018, P.G. in proc. Perona, non massimata) che, proprio al fine di elidere le critiche di genericità ed indeterminatezza ed evitare una pronuncia di incostituzionalità delle norme in materia di prevenzione personale e patrimoniale, ha sottolineato "l'importanza della componente ricostruttiva del giudizio di prevenzione tesa a rappresentare l'apprezzamento di fatti idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate di soggetti a pericolosità generica precisando che il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non viene ritenuto colpevole o non colpevole in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto pericoloso o non pericoloso in rapporto al suo precedente agire per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza elevate ad indice rivelatore della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale e costituzionale o dell'ordine economico e ciò in ragione delle disposizioni di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosità". 2 020 5.2. L'approccio "tassativizzante" (Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, Brussolo e altri;
Sez. 5, n. del 5823 del 11/12/2017, Di Silvio e altri, non massimata) alla lettura delle norme nella individuazione dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, viene giustificato con la natura di stretta interpretazione delle relative previsioni (Sez. 5, n. 14202 del 14/12/2017, Tomasco, non massimata. Ai fini della individuazione di tali condotte, parlare di "traffici delittuosi" o di proventi di "attività delittuose" in senso non generico significa che, pur senza indicare le fattispecie incriminatrici specifiche (tecnica utilizzata, di contro, nell'art. 4 stessa legge, ove si richiede l'indizio di commissione del delitto x o y), il legislatore ha inteso prendere in esame la condizione di un soggetto che seppure con valutazione incidentale operata dal giudice della prevenzione - è - ritenuto autore di "delitti"; ne consegue che il "delittuoso" non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa ma attributo che la qualifica, sicché il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che sia facendo riferimento ad accertamenti - realizzati in sede penale sia attraverso una autonoma ricostruzione incidentale (che non sia contraddetta, però, da esiti assolutori in sede penale) siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante (Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, Brussolo e altri;
Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Bonura, Rv. 272682). In conclusione, sulla base degli attuali canoni interpretativi della disciplina vigente, il giudizio di pericolosità generica non si fonda su meri sospetti, ma sulla verifica, obiettivamente riscontrabile, della consumazione abituale, o comunque non episodica, di condotte criminose qualificabili come delitti, fonte di illeciti arricchimenti, nonché, per la sola ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 1, della successiva destinazione di tali proventi al mantenimento del proposto (Sez. 6, n. 2385 del 11/10/2017, Pomilio e altri, Rv. 272230). Va infine tenuto presente che l'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche;
la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017 dep. 05/09/2017, Paterno', Rv. 27049601). Ne consegue che, in sede di applicazione della misura personale, tali prescrizioni ben possono essere imposte, costituendo uno dei parametri di riferimento per l'eventuale aggravamento della misura.
5.3. Chiarito quanto sopra sulla lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della normativa in materia di misure di prevenzione, deve escludersi che i principi affermati nella sentenza della Corte EDU De MA c. Italia possano applicarsi alla disciplina in materia di pericolosità qualificata, tenuto conto della ontologica diversità delle finalità cui tale disciplina si ispira, essendo mirata alla prevenzione di attività delittuose 21 chiaramente tipizzate, riferite a condotte concrete e di gravità tale da essere contemplate dal legislatore in una serie di norme derogatorie di quelle generali attinenti gli altri delitti. va ribadito quanto già affermatoE' così, conclusivamente, èda questa Corte: manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché 3, 5 legge 27 dicembre1956, n. 1423 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art., 2, Prot. 4 CEDU, come interpretato dalla Grande Camera della Corte Edu con la sentenza del 23 febbraio 2017, De MA c. Italia, e dell'art.
2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1, Protocollo 1 CEDU, con riferimento alla conformità al principio di tassatività delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare la legge" e della fattispecie di pericolosità dell'indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, in quanto, sulla base degli attuali canoni interpretativi della disciplina vigente: a) la violazione delle suddette prescrizioni generiche, applicabili anche in base alla legge n. 575 del 1965, non integra il contenuto precettivo del reato previsto dall'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; b) il giudizio di pericolosità specifica del proposto, quale indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa, non si fonda su una situazione di mera contiguità ideologica o di "vicinanza" al gruppo criminale, ma richiede una condotta concreta che, sebbene non riconducibile alla partecipazione, si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi>> (Sez. 6, n. 28825 del 21/09/2017, Scuto e altri, Rv. 27366501).
6. Tardiva, oltre che manifestamente infondata, è la questione di carattere processuale proposta nella memoria contenente motivi aggiunti (depositata in data 4 ottobre 2018) nell'interesse di SA NA.
6.1. Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge processuale penale e, segnatamente, dell'art. 36, comma primo. lett. g), cod. proc. pen., rilevante ai sensi degli artt. 111 e 97 Cost. e dell'art. 178, comma primo, lettera a cod. proc. pen. Si lamenta la circostanza che il dott. Francesco DI (presidente del collegio della Corte territoriale) si era occupato in sede di cognizione d el NA, in quanto relatore ed estensore della sentenza emessa in data 19 ottobre 2016 dalla Corte di Appello di SS, con la quale era stata confermata la condanna per il reato di violenza privata aggravata ex art. 7 della legge n. 203/91. Lo stesso giudice, a distanza di meno di un anno, è stato presidente, nonché relatore/estensore del decreto adottato nel presente procedimento di prevenzione dalla Corte di appello di SS. In tale decreto la sentenza penale redatta dal suddetto giudice è stata definita "perno del giudizio negativo sulla personalità" del FI. Da ciò, secondo il ricorrente, deriverebbe una situazione di incompatibilità e una conseguenziale carenza di "condizione di capacità” del suindicato giudice. 22 6.2. Preliminarmente, occorre rilevare che la questione circa l'incompatibilità del dott. DI, per il fatto di aver espresso in altri contesti procedimentali il proprio convincimento sulla posizione del SA NA, non risulta essere stata dedotta nelle prescritte forme della procedura di ricusazione, di guisa che la relativa questione prospettata con i motivi di ricorso deve essere dichiarata inammissibile. Né tale circostanza assume rilevanza sotto il profilo degli obblighi di astensione del giudice (in particolare, art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen.), atteso che la mancata astensione del giudice non comporta alcuna sanzione processuale, potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare (ex multis, Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini e altri, Rv. 256872).
6.3. Quanto al merito della questione, il collegio ritiene, tuttavia, doverose alcune osservazioni. Il tema della estensione al procedimento di prevenzione della disciplina codicistica in materia di incompatibilità, astensione e ricusazione costituisce effettivamente un tema controverso e di non univoca lettura interpretativa, stante la necessità di individuare una situazione di equilibrio tra due aspetti del predetto procedimento: la sua indubbia natura giurisdizionale (Corte Cost. n. 93 del 12 marzo 2010) e la sua particolare conformazione normativa (modellata sull'archetipo del giudizio di esecuzione). Sebbene sia predicabile, in via di principio, un'estensione al processo di prevenzione delle norme che disciplinano l'astensione e la ricusazione del giudice nel processo penale (pur in considerazione della diversità di oggetto dei due procedimenti: l'accertamento della responsabilità per un fatto determinato, quanto al giudizio penale;
l'accertamento della pericolosità sociale del proposto, quanto al giudizio di prevenzione), occorre pur sempre che il giudice chiamato a svolgere funzioni di giudizio possa essere, o anche solo apparire, condizionato da precedenti valutazioni espresse sulla medesima res iudicanda, tali da esporlo alla forza della prevenzione derivante dalle attività giudiziarie precedentemente svolte (Corte Cost., sentenza n. 283 del 14 luglio 2000); il che avviene allorché l'attività svolta in precedenza dal giudice sia idonea a radicare in lui convincimenti formatisi - anche in parte - sul materiale probatorio del giudizio svoltosi per primo, ovvero allorché sia chiamato ad esprimere un giudizio sul medesimo materiale, valorizzato in diversa direzione.
6.3. Escluso che il cd. codice antimafia contenga una disciplina dei casi di astensione e ricusazione del giudice derivante dall'effetto pregiudicante delle attività svolte in precedenza, il tema è stato affrontato dalla Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto» (Corte Cost., sentenza n. 283 del 14 luglio 2000). Il caso sottoposto al giudizio della Consulta è quello in cui il giudice sia chiamato a decidere sulla "responsabilità penale" di un soggetto, per un fatto determinato, dopo che ha espresso 23 valutazioni di merito "sullo stesso fatto", anche in un diverso procedimento. In tal senso, si è precisato che «la funzione pregiudicata va a sua volta individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario, perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa». Esula, quindi, dalle affermazioni di principio di cui alla pronuncia della Consulta la situazione inversa, oggetto del caso in esame, ossia quella del giudice che sia chiamato a pronunciarsi sull'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti dello stesso soggetto del quale, in diversa sede, ha affermato la responsabilità penale per quegli stessi fatti indicati a supporto della richiesta di applicazione della misura.
6.4. Circa la possibilità di una interpretazione in senso "bidirezionale" dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale, questa Sezione ha già indicato le ragioni che inducono ad escluderla (Sez. 5, n. 23629 del 19/02/2018, Torcasio, Rv. 273281; in senso conforme: N. 22960 del 2008 Rv. 240363, N. 15834 del 2009 Rv. 243747, N. 43081 del 2016 Rv. 268665; in senso difforme: N. 16311 del 2014 Rv. 259873, N. 32492 del 2015 Rv. 264621, N. 15979 del 2016 Rv. 266533). Perché possa parlarsi di “parzialità" del giudice occorre individuare, infatti, un effetto condizionante della decisione da lui assunta in precedenza, capace di distorcere o influenzare il giudizio successivo. Tanto è da escludere che sia avvenuto nella sequenza in esame, giacché la precedente pronuncia di condanna è entrata nel giudizio di prevenzione come mero fatto (un "precedente penale"), indipendente dalle ragioni che l'hanno determinato, e concorre, insieme a tutti gli altri elementi e situazioni indicati negli artt. 1 e 4 del D.lgs. 159/2011 (condotta, tenore di vita, frequentazioni, altri precedenti penali o di polizia), da accertare in concreto, alla definizione del procedimento di prevenzione, il quale - come già detto - ha ad oggetto non già l'accertamento di un fatto, ma la propensione del soggetto ad infrangere la legge penale (la "pericolosità sociale"). Trattasi, quindi, di un giudizio che guarda all'avvenire e non al passato, che ha diverso oggetto ed è ad ampio raggio;
esso può anche prescindere dalla precedente pronuncia di condanna, che il giudicante abbia concorso ad emettere e, quando non ne prescinde, influenza il giudizio di prevenzione come qualsiasi altra pronuncia emessa da giudici diversi che riguardi il - - proposto. È da escludere, quindi, nel caso qui in esame che l'attività in precedenza svolta abbia limitato la libertà di giudizio e di discernimento del giudicante, atteso che nel giudizio di prevenzione personale la componente ricostruttiva delle condotte tenute dal proposto rappresenta una porzione del giudizio complessivo, per sua natura prognostico (ed in tal senso libero da precedenti valutazioni) e non diretto alla inflizione di una pena. L'analogia dei due giudizi (penale e di prevenzione), pur indubbiamente esistente, non è qualificabile in termini di corrispondenza, il che esclude la trasposizione - ragionando in termini di diritto positivo in sede di prevenzione della più accentuata forma di tutela della- 24 imparzialità, prevista per il solo giudizio penale (Sez. 1, n. 43081 del 27/05/2016, Arena;
Sez. 1, n. 15834 del 19/03/2009, Sanna, Rv. 243747; Sez. 2, n. 2821 del 02/12/2008, De Rito, Rv. 242720).
7. Fondati, nei termini qui di seguito indicati, sono i motivi di ricorso relativi all'affermazione e perimetrazione della pericolosità sociale dei soggetti proposti. Com'è noto, difettando un presupposto applicativo di carattere oggettivo, quale la pregressa commissione di un fatto reato, l'applicazione delle misure di prevenzione si giustifica unicamente per la sussistenza di un presupposto di tipo soggettivo, cioè la pericolosità sociale del proposto. La Corte di appello di SS, condividendo parzialmente le argomentazioni del Tribunale, ha riconosciuto nei confronti di tutti i soggetti prevenuti la sussistenza della predetta pericolosità sociale, sia generica che qualificata.
7.1. Quanto alla posizione dei fratelli NA, la Corte territoriale ha riconosciuto il protrarsi, senza soluzione di continuità, dello stato di pericolosità qualificata dei proposti a partire dagli anni '80. Tuttavia, salva la sussistenza di innegabili indici di pericolosità qualificata dei prevenuti (quali: il reato di cui all'art. 12-quinquies, per entrambi;
il reato di violenza privata aggravato dal metodo mafioso, per il solo NA SA), la motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta solo apparente (e per molti versi incomprensibile) con riferimento agli ulteriori indici utilizzati per la predetta affermazione di pericolosità: le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RR RE ed alcune informative di P.G. non utilizzate dal Tribunale. Entrambi gli elementi, infatti, sono stati soltanto genericamente evocati, senza l'individuazione di specifiche ulteriori condotte sintomatiche. Tale modo di argomentare si pone in evidente contrasto con i principi stabiliti da questa Corte (da ultimo, Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512), secondo cui il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale.
7.2. Anche con riferimento alla pericolosità generica la motivazione offerta dalla Corte di appello di SS risulta meramente apparente e quindi censurabile in questa sede (dovendosi in proposito ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 - Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 26024601). Se da un lato, infatti, il giudizio di pericolosità risulta fondato su elementi di indiscussa sintomaticità (il precedente in tema di stupefacenti per NA), dall'altro la Corte territoriale ha trascurato alcuni elementi valorizzati dal Tribunale (precedenti penali di 25 NA SA), fondando il predetto giudizio di pericolosità generica prevalentemente con riferimento all'attività di evasione fiscale, ritenendo che i soggetti proposti rientrino nelle categorie di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 159/2011 lett. a (ovvero coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi) e b (coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose).
7.3. Ebbene, quanto al tema dell'inquadramento dei proposti nelle categorie della cd. pericolosità generica di cui all'art. 1 D.lgs. n. 159/2011, il collegio ritiene di dover ribadire l'orientamento interpretativo espresso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte nonché della Corte Edu teso a promuovere un approccio tassativizzante nella ricognizione dei contenuti normativi della predetta disposizione. Deve, infatti, osservarsi che la situazione riguardante i soggetti di cui all'art. 1, lett. a) e b) del d.lgs. 159/2011 è caratterizzata dall'essere questi abitualmente dediti a traffici delittuosi e ad attività delittuose suscettive di produrre reddito illecito, destinato, almeno in parte, al sostentamento proprio e della famiglia, in cui l'avverbio 'abitualmente' postula, di necessità, pregresse occasioni di accertamento in sede penale della ripetuta dedizione a determinate condotte: i traffici delittuosi di cui alla lett. a) o le attività delittuose di cui alla lett. b) dai quali i soggetti traggano o abbiano tratto, anche in parte, i proventi del loro sostentamento. Ma che tale accertamento non possa limitarsi alla constatazione della condizione del soggetto di mero indiziato e ancor meno di "indiziabile", per uno dei vari delitti da cui i proventi possono derivare, lo si inferisce sia dalla differente struttura del sistema della pericolosità qualificata, che dalla pressante esigenza di dare contenuto concreto alla nozione di pericolosità generica, al fine di delimitarne i confini e sottrarla ai rilievi critici di vaghezza e genericità provenienti dalla giurisprudenza sovranazionale, che, con la già citata sentenza della Corte EDU De MA c. Italia, ha espressamente posto in risalto la necessità di «una valutazione oggettiva delle "prove" che rivelino il comportamento e lo standard di vita dell'individuo>> o la messa in evidenza di «segni specifici esteriori» delle sue tendenze criminali. D'altronde, già la Corte Costituzionale, nella sua pluriennale interpretazione delle norme (succedutesi nel tempo) che regolano i presupposti applicativi delle misure di prevenzione (Corte Cost., sent. n. 2 del 10/10/1956; sent. n. 27 del 18/02/1959; sent. n. 177 del 15/10/1980; ord. n. 354 del 1/10/2003; sent. n. 282 del 9/06/2010) ha stabilito che: 1) il giudizio di pericolosità deve prendere in considerazione fatti concreti e non semplici sospetti;
2) spetta al giudice valutare di volta in volta, sulla base dei medesimi elementi di fatto, quali contatti sociali costituiscano espressione di pericolosità sociale e quali, invece, siano manifestazione di normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita;
3) tale delibazione deve essere compiuta in concreto e con riferimento alle singole fattispecie, esaminando oggettivamente i fatti, collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati;
4) la cristallizzazione degli indici di pericolosità sociale in quanto destinata a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale - deve essere 26 sufficientemente determinata onde permettere di individuare la fattispecie da cui si deve dedurre la ragionevole previsione che determinate persone commetteranno determinate reati. Invero, nel caso in esame il ragionamento svolto dalla Corte di merito tradisce un vizio di fondo, che integra una violazione di legge, derivante dalla non corretta interpretazione dell'art. 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 159 del 2011, e comporta un'indebita dilatazione del concetto di pericolosità generica. In primo luogo, quanto al giudizio di pericolosità generica per l'attività di evasione fiscale va rilevato che -secondo condivisibile orientamento di questa Corte- in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili alla figura dell'evasore fiscale, in sé e per sé considerato (Sez. 5, n. 13438 del 27/02/2018, Castaldo, non massimata;
Sez. 5, n. 6067 del 06/12/2016, Malara, Rv. 269026). Deve, altresì, rilevarsi (Sez. 5, n. 13438 del 27/02/2018, Castaldo, non massimata) che il richiamato principio di stretta interpretazione che governa l'applicazione delle norme previste dall'art. 1, lett. a) e b) del D.lgs. 159/2011, in riferimento alle espressioni "traffici illeciti" ed "attività delittuose" e che comporta, ai fini dell'individuazione dei soggetti pericolosi - socialmente alla stregua della riferita tipizzazione, l'esclusione della rilevanza dei reati contravvenzionali (Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, P.G. in proc. Crea, Rv. 252240) -, esige, anche nel caso dell'evasore seriale, una approfondita indagine in fatto per individuare le specifiche condotte eventualmente a lui attribuibili, posto che la rilevanza penale delle stesse è ancorata al superamento delle soglie di rilevanza quantitativa contemplate in pressoché tutte le ipotesi di reato previste dal d.lgs. n. 74/2000 (art. 4 comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter; art. 5, commi 1 e 1-bis; art. 10-bis; art. 10-ter; art. 10-quater; art. 11). Né può, infine, trascurarsi che nel giudizio volto alla valutazione della serialità dell'evasione fiscale, al fine di accertare che l'evasore vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, risulta necessario tenere in considerazione l'eventuale adesione a meccanismi di recupero dell'imposta evasa. Non è irrilevante, infatti, nell'ambito del predetto giudizio l'eventuale circostanza che, in seguito della procedura amministrativa, l'imposta evasa o il suo importo equivalente siano stati effettivamente recuperati dall'amministrazione finanziaria ovvero, a dispetto dell'esito formale del procedimento, siano stati reimpiegati in acquisiti di beni o depositati in conti correnti, non sussistendo, in tale ultima ipotesi, ostacolo concettuale alla possibilità di ritenere l'evasore fiscale seriale socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. b) D.lgs. n. 159 del 2011» (Sez. 5, n. 13438 del 27/02/2018, Castaldo, non massimata). 27 8. La motivazione del provvedimento impugnato va annullata, perché meramente apparente e in violazione di legge, anche con riferimento alla pericolosità sociale dei fratelli OF.
8.1. La posizione dei due proposti è trattata congiuntamente dalla Corte territoriale, la quale quanto alla pericolosità qualificata (che il Tribunale aveva ricavato dall'esistenza di elementi fortemente indizianti circa la commissione del reato di cui all'art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, con L. n. 356 del 1992, per essersi, insieme al fratello DO, prestato alla intestazione fittizia, negli anni 2009/2010, delle partecipazioni in alcune delle principali società facenti parte del gruppo imprenditoriale NA) osserva, contrariamente a quanto fatto con i fratelli NA, come il reato di cui all'art. 12- quinquies L. 356/1992 da solo non possa valere «a definire in assoluto la "pericolosità sociale" ai fini delle misure di prevenzione di colui che accetta l'intestazione simulata»; ciò pur dandosi atto nel provvedimento impugnato della circostanza per cui i OF non disponevano di risorse per l'acquisto delle quote e del fatto che NA SA continuasse ad operare come dominus (pag. 20). La "residua" pericolosità qualificata dei proposti, quindi, sembra (secondo le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato a pag. 24) costituire una sorta di "riflesso" della pericolosità qualificata dei fratelli NA, di cui i proposti sono soci in affari nel settore immobiliare.
8.2. Quanto alla pericolosità generica, la Corte territoriale, dopo aver rilevato che il OF DO risulta gravato da un unico procedimento in materia di stupefacenti (condotta risalente al 2002-2003) e il OF NO sostanzialmente incensurato, ha ridotto l'estensione della predetta pericolosità, rispetto alla perimetrazione effettuata dal Tribunale, individuandone gli elementi sintomatici nel "mutamento" del legame con i fratelli NA «in un totale e sistematico sostegno (a partire all'incirca dal 1998) con l'avvio di attività e nuove imprese nel settore immobiliare>>. Tuttavia, come con riferimento ai fratelli NA, anche in questo caso la Corte di appello di SS non ha individuato alcun elemento specifico valevole per la qualifica come soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Attesa, in conclusione, la rilevanza della esatta individuazione del lasso di tempo di pericolosità ai fini della individuazione dei beni dei soggetti proposti passibili di assoggettamento a vincolo, anche con riferimento alla pericolosità dei fratelli OF, quindi, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame.
9. Un nuovo esame da parte della Corte territoriale risulta necessario anche con riferimento al presupposto indefettibile, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, dell'attualità della pericolosità sociale del NA SA. 28 9.1. La Corte territoriale ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. nei confronti di quest'ultimo ritenendo sussistente la pericolosità sociale qualificata del prevenuto dal 1985 al 2010. Secondo le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello di SS, «gli aspetti di indiscusso carisma del NA SA emersi nel procedimento per i fatti del supermercato (anno 2007) giustificano quindi anche l'irrogazione della misura di prevenzione personale, per quanto essa poco si attagli in termini di concreta efficacia al caso dell'imprenditore ritenuto "colluso"> (pag. 18 del provvedimento impugnato). In particolare, gli elementi valutati dalla Corte territoriale, in una sostanziale sovrapponibilità a quelli posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale del proposto, sono costituiti: dalla sentenza emessa in data 24 settembre 2012 con la quale il Tribunale di SS lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione in relazione al reato di violenza privata aggravata ex art. 7 della Legge n. 203/91 (condotta risalente al 2007); dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia RR RE, che ha indicato il FI SA come soggetto legato al c.d. clan di AL;
dalle confidenze raccolte in carcere dall'altro collaboratore di giustizia RA UN;
Tali elementi definiscono, secondo la Corte territoriale, una figura del SA NA che per quanto essa poco si attagli in termini di concreta efficacia al caso dell'imprenditore ritenuto "colluso"> si caratterizza per le «relazioni di piena intesa con esponenti della mafia messinese», con riferimento alle quali l'analisi svolta dagli investigatori non ha individuato alcuna cesura o interruzione.
9.2. Circoscritto, quindi, l'arco temporale degli elementi su cui ha basato giudizio di pericolosità sociale nel periodo dal 1985 al 2010, la Corte territoriale ha confermato la misura della sorveglianza speciale di p.s. applicata dal Tribunale di SS, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità che esclude la necessità di attualizzare il giudizio di pericolosità sociale nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose in assenza di elementi da cui desumere il recesso dal sodalizio. In altri termini, in punto di "attualità" della suddetta pericolosità il decreto opera un richiamo (implicito) al principio ermeneutico, fondato su massime di esperienza, che ne ritiene la persistenza nell'indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, in conseguenza della stabilità del vincolo associativo, dato che si presume essendo la stessa stabilità, sulla base di dati di natura empirica e sociologica, una caratteristica costitutiva delle organizzazioni criminali - fino a quando non vi sia una dimostrazione di scioglimento della compagine o di risoluzione del legame del singolo, evenienze che la Corte ha sottolineato non essere state dimostrate.
9.3. Articolata in questi termini, la motivazione fornita dalla Corte territoriale si pone in evidente contrasto con il principio di recente stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato la necessità di accertare il requisito dell'attualità della pericolosità del proposto anche nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, 29 precisando che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del prevenuto al sodalizio mafioso è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo (e, dunque, all'attualità della pericolosità sociale) purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511). La decisione in esame ha in particolare escluso che dalla sola individuazione di appartenenza all'associazione mafiosa, pur se riferibile a compagini storiche, possa automaticamente discendere l'attualità della pericolosità, a prescindere da ogni analisi rapportata ai tempi dell'intervento di prevenzione, poiché le massime d'esperienza circa la stabilità del vincolo e le modalità di risoluzione, desunte dall'esame sociologico e storico del fenomeno mafioso, devono coniugarsi con un doppio ordine di verifiche sulla natura giuridica dell'accertamento di appartenenza e circa l'apporto riconosciuto al gruppo dal singolo. L'applicazione della massima di esperienza desumibile dalla tendenziale stabilità del vincolo può, dunque, trovare applicazione solo attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validità nel caso oggetto della proposta e non può da sola genericamente sostenere l'accertamento di attualità. Così delineato il requisito dell'attualità, quale presupposto applicativo delle misure di prevenzione nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso, deve necessariamente riconoscersi l'omessa motivazione del decreto impugnato in ordine al suddetto requisito.
9.4. Nel provvedimento in esame la Corte territoriale ha precisato (pagina 16) che il NA SA è da considerarsi quale soggetto legato da "rapporti fiduciari di lungo corso" con ambienti malavitosi. Non ha però applicato i principi della suindicata pronunzia delle Sezioni Unite, limitandosi a definire la posizione del proposto con l'espressione ambigua di "relazioni di piena intesa con esponenti della mafia messinese". -Non vi è, pere, spazio alcuno quanto ai presupposti applicativi delle misure di prevenzione - per l'operatività personali, soprattutto con riferimento all'onere motivazionale del giudice della presunzione semplice dell'attualità della pericolosità sociale;
condizione di pericolosità documentata sia dal Tribunale che dalla Corte di appello di SS esclusivamente con - riferimento al periodo di tempo che va dal 1985 al 2010. 9.5. Le doglianze difensive sono, quindi, fondate nel punto in cui censurano il provvedimento impugnato per la radicale mancanza di motivazione sul requisito dell'attualità della pericolosità, per effetto della sua esplicitazione solo attraverso il richiamo alla presunzione di stabilità del vincolo associativo, che, invece, è possibile desumere solo dall'analisi attinente alla specifica natura dell'accertata appartenenza. Su tale aspetto il giudice di merito deve fornire un adeguato sostegno argomentativo in fatto, con l'espressa individuazione di quegli elementi da cui desumere la persistenza del vincolo che lega il proposto alla consorteria mafiosa di appartenenza, da cui discende appunto l'attuale pericolosità di quest'ultimo. 30 La stessa esplicitazione dell'esame logico in ordine alla natura e al peso specifico della ritenuta personale contiguità del proposto alla mafia messinese impone, in vista della imprescindibile attualizzazione degli elementi di pericolosità, di analizzare quanto avvenuto tra i fatti posti a sostegno della sussistente pericolosità sociale del prevenuto e l'epoca della proposta. Onere motivazionale, quest'ultimo, a cui soccorre la presunzione semplice di attualità della pericolosità sociale esclusivamente nei casi di contiguità intesa come appartenenza (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511, cit.).
9.6. Va infine osservato un ulteriore aspetto censurabile del provvedimento impugnato: la Corte territoriale, nell'indicare gli elementi da cui si desume la pericolosità qualificata dei fratelli NA, afferma che dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RR RE si desumono solide relazioni dei predetti fratelli con esponenti della criminalità organizzata messinese senza soluzione di continuità dal 1980. Tali dichiarazioni, invece, erano state valorizzate dal Tribunale solo per NA SA. Anche in questo caso, inoltre, il giudizio di pericolosità ha valorizzato alcune informative di P.G. non citate dal Tribunale. Infine, nell'ambito della censurabile modalità argomentativa impiegata dalla Corte territoriale, entrambi i predetti elementi vengono genericamente evocati senza specificare condotte, sintomatiche dell'appartenenza, ulteriori rispetto agli episodi indicati (fatti del supermercato e vicenda stupefacenti). Si impone dunque l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di SS. 10. Nei limiti di seguito indicati, sono fondate anche le doglianze formulate dai ricorrenti con riferimento al metodo di accertamento della sproporzione reddituale. invere 10.1. Manifestamente infondata è, CE (motivo 4, parte seconda, del ricorso congiunto di FI SA) con la quale si invoca, ai fini della determinazione delle fonti reddituali, l'art. 79 del D.lgs. n. 159/2011, in quanto tale decreto non è come già detto- applicabile in base al regime transitorio di cui all'art. 117. In ogni caso, la norma invocata non prevede affatto che per la determinazione delle fonti reddituali debba necessariamente utilizzarsi il nucleo di polizia economico-finanziaria del Corpo della guardia di finanza competente in relazione al luogo di dimora abituale del proposto, ma si limita a prevedere lo svolgimento di accertamenti tributari, tramite tale Corpo, dopo l'applicazione, anche se con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione. Trattasi quindi di disposizione di carattere tributario, che non incide sulla disciplina applicativa della confisca. 10.2. Manifestamente infondate sono pure le censure (motivo 4, parte seconda, del ricorso congiunto di NA LO;
motivo 2 del ricorso proposto da NA LO) al metodo seguito dalla Corte relativamente al mancato riporto all'anno successivo dei risparmi di spesa, effettuato soltanto per le eccedenze negative, in quanto il riporto del risparmio di 31 spesa presuppone che lo stesso maturi da redditi provenienti da fonti lecite, mentre le eccedenze negative incidono sul passivo del patrimonio, costituendo debiti che si cumulano fino alla estinzione delle relative obbligazioni. Nella specie la sproporzione patrimoniale è stata rilevata sulla base del raffronto per le singole annualità tra le entrate ufficiali e le uscite, senza che risulti dedotta in modo specifico una fonte lecita non presa in considerazione, dovendosi ritenere inammissibili per genericità e difetto di autosufficienza le relative censure formulate al riguardo nella parte conclusiva del motivo, il quale sostanzialmente invoca una diversa valutazione di merito delle risultanze contabili. 10.3. Sono invece fondate le censure relative all'errata determinazione dei redditi leciti rilevanti ai fini del giudizio di sproporzione (motivo 3, paragrafo c e 4 del ricorso proposto da OF DO;
motivo 6 del ricorso proposto da OF NO). La Corte, nel revocare la confisca delle quote e del patrimonio delle società CA e RE D'MA ne ha ritenuto la legittima acquisizione e disponibilità, con la conseguenza che tra i redditi leciti rilevanti ai fini del giudizio di sproporzione vanno considerati anche quelli provenienti da tali società nel periodo di ritenuta pericolosità sociale. 10.4. Sono altresì fondate le doglianze (motivo 4 del ricorso proposto da OF DO) relative all'omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale il proposto aveva fornito una giustificazione in ordine all'omesso esborso per l'acquisto della unità immobiliare. 11. Infine, benché le questioni dedotte con i ricorsi proposti nell'interesse dei terzi interessati risultino assorbite dall'accoglimento dei motivi sviluppanti dai soggetti proposti, si rende necessario analizzarle singolarmente, onde meglio definire i confini entro i quali dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio. 11.1. Inammissibili sono le doglianze formulate nell'interesse dei coniugi FI LV e SA TI (rispettivamente figlia e genero di NA SA), in quanto con le stesse si riproducono le medesime censure formulate con l'atto di appello (in ordine alla disponibilità di proprie risorse lecite per l'acquisto dei beni confiscati), la cui infondatezza è stata affermata dalla Corte territoriale con motivazione logica e coerente (seppur per relationem: pagg. 57 e 58 della decisione di primo grado). Si tratta, in ogni caso, di generiche argomentazioni di merito in ordine alla lecita provenienza lecita delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni confiscati, intestati ai ricorrenti. 11.2. Fondati sono i motivi di ricorso prospettati nell'interesse di IN GI, moglie di NA LO, e MI IA, moglie di CH NO. Con riferimento a entrambe le posizioni, infatti, il provvedimento della Corte territoriale risulta privo di motivazione in ordine alle ragioni del rigetto dei rispettivi atti di appello, con i quali si deduceva la titolarità di risorse lecite proprie. 11.3. Inammissibile, perché generico, è il ricorso proposto nell'interesse di NA ME, moglie di CH DO. A fronte delle doglianze relative alla titolarità dei beni 32 confiscati al soggetto proposto, la ricorrente non ha dedotto specifiche censure in ordine alla titolarità di lecite risorse proprie con le quali si sarebbe provveduto all'acquisto degli stessi e che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare. 12. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte e in applicazione dei principi richiamati, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di SS per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale - semplice e qualificata - dei soggetti proposti e alla conseguente perimetrazione del periodo di pericolosità degli stessi, funzionale alla individuazione dei beni suscettibili - sempre ove ricorra l'ulteriore requisito della sproporzione, per come sopra precisato di assoggettamento alla misura patrimoniale della - confisca di prevenzione.
PQM
annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di SS. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2018 "I consigliere estensore IL PRESIDENTE Grazia Miccoli RI VESSICHELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAR. 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ME Lanzuise 33