Sentenza 27 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA ME EL P OLO0 1 1 65 0 1 P EMA DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 8528/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.2486 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Luciano VIGOLO - Rep. - Consigliere Ud.22/11/00 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE - - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copta studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. 6000 ZA ER, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti 27 GEN. 2001 IL CANCELLIERE VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CARELLO CESARE ROMANO, che lo rappresenta e difende, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente CG57565
contro
POSTE ITALIANE SPA GIA' ENTE POSTE ITALIANE;
CG575626 - intimate avverso la sentenza n. 544/98 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 12/05/98 → 2000 R.G.N.101/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4813 -1- udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia regale al Sig. per diritti L. 4 14 FEB. 2001 IL CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27 novembre 1995, ER LL, premesso di essere Conveniva in gindigis tale Exte ed dipendente dell'Ente Poste Italiane, esponeva che, con effetto dall'1 febbraio 1995, veniva fatto cessare dal servizio per raggiungimento della massima anzianità contributiva, in applicazione dell'accordo integrativo del CCNL stipulato il 26 novembre 1994. Sosteneva che tale recesso era stato effettuato in forza di una clausola pattizia illegittima in quanto in contrasto con i principi di gerarchia delle fonti e con i principi di diritto comune in materia di contratti e con quelli di diritto speciale in materia di pensionamento anticipato. Affermava, altresì, la non opponibilità del predetto contratto collettivo in quanto egli non era iscritto ad organizzazioni sindacali. Sulla base di tali premesse chiedeva dichiararsi illegittimo il recesso operato dall'Ente Poste e di essere reintegrato nel posto di lavoro ex art.18 St. Lav. con condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni. Si costituiva l'Ente Poste, sostenendo la legittimità della clausola contrattuale anche in considerazione delle particolari esigenze economiche che ne avevano giustificato la stipula. adits All'esito del giudizio di primo grado, il Pretore accoglieva integralmente la domanda. Avverso tale decisione proponeva appello l'Ente Poste con ricorso depositato il 17 febbraio 1997, insistendo nel sostenere la legittimità della clausola in discussione e deducendo che, comunque, al caso in esame non poteva essere applicata la tutela ex art.18 St. Lav. in quanto il ricorrente era lavoratore ultrasessantenne in possesso dei requisiti pensionistici. Da ultimo affermava l'opponibilità al ricorrente della contrattazione collettiva. Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata e la reiezione della domanda. Si costituiva l'appellato contestando le ragioni addotte a fondamento del gravame. Sosteneva, infatti, che la clausola in oggetto introduceva illegittimamente una ulteriore ipotesi di recesso non prevista da alcuna norma di legge ed in contrasto con la disciplina vincolistica in materia. Affermava, altresì, l'applicabilità al caso di specie della tutela ex art. 18 e l'inopponibilità della contrattazione collettiva, concludendo per il rigetto dell'appello. Con sentenza del 20 marzo-12 maggio 1998, l'adito Tribunale di Santa Maria C.V., in accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda. Osservava il Giudice a quo che la clausola di risoluzione automatica del rapporto M contenuta nella disciplina collettiva era da ritenersi legittima perché non collegata al potere di recesso di una delle parti, bensì alla volontà di entrambi i contraenti e che non era in contrasto con alcuna norma imperativa. Riteneva, inoltre, nella specie, la posizione del lavoratore sottoposta alla disciplina del contratto collettivo, sia per la sua natura di contratto aziendale, sia perché non risultava che fosse mai stato contestato dal lavoratore medesimo che detto contratto costituisse la fonte regolatrice del rapporto di lavoro. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il lavoratore con sette mezzi d'impugnazione, ulteriormente illustrati da memoria. L'Ente Poste non si è costituito. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 c.c. nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che il Tribunale di S. Maria C.V. avrebbe erroneamente interpretato l'art.86 CCNL, laddove dispone che ulteriori modalità di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere previste da idonei accordi collettivi, attribuendo alla disposizione il senso di riconoscere a detti accordi e, segnatamente all'Accordo del 26 novembre 1994, la potestà di introdurre nuove ed autonome ipotesi di risoluzione del rapporto. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 c.c, dell'art. 1 legge 604/66 ed ancora dell'art. 18 legge 300/70, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che l'Accordo integrativo in parola non si porrebbe in contrasto con le leggi di tutela del posto di lavoro e sarebbe quindi pienamente valido ed efficace, in quanto, collegando la risoluzione del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva non comporterebbe il venir meno della garanzia di stabilità del rapporto. Con terzo motivo viene denunciato violazione degli artt. 6 e 8 legge n.71/94 in relazione agli artt. 1322, primo comma, 1418, 1343, 1344, 1345, 2115 c.c. (art.360 n.3 c.p.c.), deducendosi l'erroneità del ragionamento del Tribunale fondato sulla possibilità per le organizzazioni sindacali dei dipendenti delle Poste Italiane di stipulare validamente accordi collettivi che stabiliscano la risoluzione automatica di rapporti di lavoro, al di fuori delle previsioni delle leggi. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 c.c., nonché dell'art. 1321 c.c. (360 n.5 c.p.c.), nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deducendo che non sarebbe rispondente a 1 3 criteri di ermeneutica contrattuale sostenere come sostenuto dal Tribunale- che nel caso di specie vi sarebbe stata una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ad opera delle parti di esso, collegata al verificarsi di un fatto obiettivo quale il raggiungimento della massima anzianità contributiva;
si sarebbe invece dovuto considerare che la volontà delle parti e, segnatamente, quella del lavoratore non era sicuramente in tal senso, potendosi la clausola tutt'al più essere interpretata come espressione di un potere unilaterale di recesso del datore di lavoro. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art.2697 c.c. e vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), dolendosi che il Tribunale, dopo aver inquadrato l'estinzione del rapporto di lavoro in oggetto come ipotesi di risoluzione consensuale, collegata al raggiungimento della massima anzianità contributiva, avrebbe tralasciato di verificare la sussistenza del presupposto oggettivo previsto dal contratto, arrivando, anzi, a sostenere che l'appellato non M aveva avanzato alcuna contestazione in merito. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.6 della legge 29 dicembre 1990 n. 407, così come modificato dal'art.1 d.lg.vo 30 dicembre 1992 n. 503, e dell'art. 4 d.p.r. n. 1092/73 in relazione all'art.6 legge n. 71/1994, sostenendo che erroneamente il Giudice a quo aveva affermato che la possibilità di rimanere in servizio fino al 65° anno di età era subordinata alla manifestazione nella specie mancante- di una espressa volontà in tal senso, non occorrente invece in base alla richiamata normativa. Con il settimo motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.86 CCNL e dell'Accordo integrativo in relazione all'art.39 Cost., artt. 5 e 7 disc. prel. C.c., artt. 2067, 2069, 2070, 2071, e 2077 c.c., dolendosi che il Tribunale abbia attribuito alla contrattazione collettiva menzionata efficacia erga omnes, applicandola anche ai non iscritti -quale esso ricorrente-ai sindacati stipulanti. Il ricorso i cui motivi vanno unitariamente esaminati a causa della connessione logico-giuridica delle critiche alla decisione del Tribunale, nonché dell'esigenza di una trattazione sistematica delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte- è fondato nei termini che seguono. A- Ricognizione dei dati normativi in tema di regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore del servizio postale e delle telecomunicazioni. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico economico (denominato ente "Poste Italiane") - in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71 - a partire dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d.P.R. M 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del decreto legge). Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per azioni ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197).; tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già intervenuta, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.1. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti 5 pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12711). Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rapporto è perfettamente M compatibile con una disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una normativa particolare. B- Sulla questione della cd. "delegificazione" della regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore del servizio postale e delle telecomunicazioni. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 c.c. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di attribuzione dipiù degli altri contratti collettivi di diritto comune;
nessuna competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in senso ampio e non tecnico). La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le ben diverse previsioni legislative in altri settori, nei quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente attuata a favore della fonte sociale. Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incidere, sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. M Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. "contrattualizzati") delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle 7 disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessibile" del lavoro M pubblico (art. 36). Del resto, che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti se non quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga omnes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo precise procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di diverso livello. C- Sulla questione dell'efficacia della clausola collettiva di risoluzione automatica dei rapporti di lavoro. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge. 0 8 0 Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, 1. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al M compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). Come noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del contratto individuale di lavoro sono espressione della disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione collettiva, con abilitazione di quest'ultima a derogare norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, evidentemente, un'esplicita previsione della legge con specificazione dei settori e delle materie. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo dell'esecuzione). Perciò, si prescinde dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, la possibilità di pattuire una clausola risolutiva M espressa, ai sensi dell'art. 1456), o per eccessiva onerosità. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attraverso la pattuizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti (individuali e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta negativa, sulla base del 10 complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici) non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 e 2119 c.c, ritenendo nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di carattere inderogabile, la clausola contrattuale collettiva recante l'esonero dal datore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo alla contrattazione collettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse M recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere fondate le censure anche ad altre argomentazioni adottate dal Tribunale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare pattiziamente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro, 11 ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 c.c., dell'elemento accidentale. A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). M D- Sulla questione della configurabilità di un licenziamento. Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di diritto comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle prestazioni lavorative alla data del raggiungimento della massima anzianità contributiva sia avvenuta a seguito dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale. Al riguardo appare pertinente il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) 12 della conseguente disdetta, non sono applicabili - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità parziale del contratto - né la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, né la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno); é peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non é assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento nel presupposto dell'illegittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto (Cass., sez. un. M 6 luglio 1991, n. 7471, e le successive, conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti di compatibilità, dei richiamati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono due: nella prima, le parti si limitano ad adeguare i comportamenti alla, ritenuta, avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che tale estinzione contempla;
nella seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di recedere dal rapporto. Ma, nel giudizio di merito è rimasto accertato in fatto che l'azienda postale si è limitata, nella comunicazione inviata ai dipendenti, a richiamare la clausola collettiva che sanciva la cessazione automatica del rapporto al compimento della prevista 13 anzianità contributiva, né è stato in alcun modo dedotto dalle parti che la comunicazione contenesse una manifestazione di volontà di recedere dal rapporto per il caso che l'estinzione per la data oggettivamente individuata non potesse ritenersi automatica. D'altra parte, non versandosi nell'area della risoluzione per inadempimento, la comunicazione del datore di lavoro non era giuridicamente suscettibile di essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1456 c.c., quale dichiarazione dell'intento di valersi della clausola, determinante l'estinzione del rapporto. E- La decisione di cassazione della sentenza impugnata. Notevolmente divergenti sono le regole da applicare quando, come nella fattispecie, non vi è stato licenziamento, ma solo interruzione della fattualità del rapporto, che sul piano giuridico è continuato immutato con le reciproche obbligazioni. Se certamente dall'esistenza del rapporto deriva il diritto del lavoratore al ripristino della sua fattualità, non si tratta però dell'ordine di reintegrazione;
se, non diversamente da quanto prescrive l'art. 18, al lavoratore che non abbia eseguito la prestazione per colpa del datore di lavoro, spetta (non la retribuzione ma) il risarcimento del danno, secondo lo schema proprio dei rapporti sinallagmatici (schema derogato dalla legge M solo per specifiche ipotesi: es., ferie, malattia, ecc.), la disciplina è però quella comune, dettata dal diritto delle obbligazioni in tema di responsabilità contrattuale (cfr. Cass., 20 gennaio 2000, n. 610; 21 marzo 2000, n. 3345). Il ricorso va, quindi, accolto e l'impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per il riesame, tenendo presente il principio di diritto secondo cui la cessazione delle prestazioni lavorative non determinate da un negozio di recesso posto in essere dal datore di lavoro, ma dall'adeguamento del comportamento alla ritenuta cessazione automatica del rapporto, rapporto che, invece, deve ritenersi non estinto, non consente l'applicazione della disciplina di cui all'art. 18 1. 300/1970, comportando l'operatività delle regole comuni della responsabilità contrattuale. Il 14 giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000. Il Consigliere est. Il PresidenteMe енгей Phillie I D IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A 0 , S 3 1 S O 3 Depositata in Cancelleria . A L 5 T T L 27 GEN. 2001 R , . O A A B ' N S oggi, I L E L D 3 P E S A 7 . PLS IL COLLABORATORE M A - I D E T 8 N I R S - DI CANCELLERIA S P G 1 SU O N O 1 P E T A S M R E I D I O G G A E A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G L S D E L E R E O D 15