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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/07/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
N. 435/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 26.06.2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 435/2020 R.G. vertente
TRA
C.F._1 ), nata il [...] a [...]_1 (C.F.
(CZ), ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliata alla Via F. Nicotera, n. 10 presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Cerra, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(codice fiscale e partita IVA: P.IVA 1 ) con Controparte_1
sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, rappresentata e assistita dall'Avvocato Ulisse
Antonio Pedace, presso il cui studio sito in Catanzaro alla Via Carmine Lidonnici, n. 33 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020199000900600000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_11. Con ricorso depositato giorno 23.03.2020, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020199000900600000, notificatagli in data 02.03.2020, eccependo la nullità/inesistenza dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi sottesi alle cartelle/avvisi di addebito nonché l'illegittimità
dell'intimazione per carenza di motivazione e non dovutezza dell'aggio.
Eccepiva, in ogni caso, che la somma riportata nell'intimazione di pagamento, pari a 62.416, non era integralmente dovuta, essendo circa 1/3 di essa annullata con sentenza n. 559/2019 del Tribunale di
Lamezia Terme;
e che, in ogni caso, la ricorrente aveva inoltrato tramite pec in data 21.01.2020, all' il provvedimento di sospensione dei termini art. 20 co.7 1. n.Controparte_2
44/1999 al fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive ed usura (v. all.3 del ricorso)
Concludeva, perciò, volersi accertare che nessuna somma fosse dovuta dalla ricorrente con conseguente dichiarazione di estinzione del pagamento e cancellazione del relativo ruolo, con vittoria di spese di lite e condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.
2. In data 09.11.2021 si costituiva in giudizio l' Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'integrazione del contraddittorio degli enti e, nel merito impositori ( Controparte_3 Controparte_4
l'infondatezza dell'opposizione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Il Tribunale, con ordinanze del 16.11.2021 e del 15.11.2022, ordinava l'integrazione del
CP contraddittorio nei confronti dell' e dell'Ispettorato del Lavoro ma né l' CP_5 né la parte ricorrente vi provvedevano, non risultando depositate in atti le relative notifiche.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi di seguito esplicitati.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 8 marzo 2022, n. 7514 ha stabilito che la disciplina della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali è peculiare rispetto ad altre fattispecie ed è disciplinata da una normativa specifica che individua come legittimato passivo l'ente impositore (art. 24 d.lgs. 46/1999), precisando, altresì, che l'ente impositore e l'agente della riscossione non sono litisconsorti necessari.
Pertanto, nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva, come nel caso di specie, in cui si contesta l'avvenuta prescrizione e, in ogni caso, nelle ipotesi di opposizione a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e nelle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito (ex art. 24
d.lgs. 46/1999).
Nel caso in esame, viene chiesta una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, infatti, l'omessa notifica attiene al merito della controversia perché è rilevante ai fini della prescrizione e incide sulla sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. SS.UU. 16412/2007).
Ne consegue che l'opposizione nella quale viene dedotta l'inesistenza del credito portato dalle cartelle di cui è stata omessa la notifica, comporta il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione del concessionario stesso.
Nello specifico la Corte di Cassazione ha precisato in motivazione che "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.".
5. Va peraltro sottolineato che, nel caso di specie, alcuna delle parti abbia ottemperato all'ordine di integrazione del contradditorio nei confronti degli enti impositori disposto dal Giudice dapprima all'udienza del 16.11.2021 e poi alla successiva udienza del 15.11.2022 (tale circostanza, in assenza della giurisprudenza citata, avrebbe comportato la conseguente cancellazione dal ruolo della causa ed estinzione del giudizio).
6. Infine e solo per completezza, si rileva che anche il provvedimento di sospensione dei termini art. 20 co.7 1. n. 44/1999 al fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive ed usura risulta scaduto essendo stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme per due anni a decorrere dal 5.12.2019 e, sul punto, nulla ha dedotto la parte ricorrente.
3. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, atteso l'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto alla iscrizione a ruolo della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione per carenza di legittimazione passiva della parte convenuta
Controparte_6
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 22.07.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
N. 435/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 26.06.2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 435/2020 R.G. vertente
TRA
C.F._1 ), nata il [...] a [...]_1 (C.F.
(CZ), ivi residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliata alla Via F. Nicotera, n. 10 presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Cerra, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(codice fiscale e partita IVA: P.IVA 1 ) con Controparte_1
sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, rappresentata e assistita dall'Avvocato Ulisse
Antonio Pedace, presso il cui studio sito in Catanzaro alla Via Carmine Lidonnici, n. 33 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020199000900600000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_11. Con ricorso depositato giorno 23.03.2020, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020199000900600000, notificatagli in data 02.03.2020, eccependo la nullità/inesistenza dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi sottesi alle cartelle/avvisi di addebito nonché l'illegittimità
dell'intimazione per carenza di motivazione e non dovutezza dell'aggio.
Eccepiva, in ogni caso, che la somma riportata nell'intimazione di pagamento, pari a 62.416, non era integralmente dovuta, essendo circa 1/3 di essa annullata con sentenza n. 559/2019 del Tribunale di
Lamezia Terme;
e che, in ogni caso, la ricorrente aveva inoltrato tramite pec in data 21.01.2020, all' il provvedimento di sospensione dei termini art. 20 co.7 1. n.Controparte_2
44/1999 al fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive ed usura (v. all.3 del ricorso)
Concludeva, perciò, volersi accertare che nessuna somma fosse dovuta dalla ricorrente con conseguente dichiarazione di estinzione del pagamento e cancellazione del relativo ruolo, con vittoria di spese di lite e condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.
2. In data 09.11.2021 si costituiva in giudizio l' Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'integrazione del contraddittorio degli enti e, nel merito impositori ( Controparte_3 Controparte_4
l'infondatezza dell'opposizione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Il Tribunale, con ordinanze del 16.11.2021 e del 15.11.2022, ordinava l'integrazione del
CP contraddittorio nei confronti dell' e dell'Ispettorato del Lavoro ma né l' CP_5 né la parte ricorrente vi provvedevano, non risultando depositate in atti le relative notifiche.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi di seguito esplicitati.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 8 marzo 2022, n. 7514 ha stabilito che la disciplina della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali è peculiare rispetto ad altre fattispecie ed è disciplinata da una normativa specifica che individua come legittimato passivo l'ente impositore (art. 24 d.lgs. 46/1999), precisando, altresì, che l'ente impositore e l'agente della riscossione non sono litisconsorti necessari.
Pertanto, nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva, come nel caso di specie, in cui si contesta l'avvenuta prescrizione e, in ogni caso, nelle ipotesi di opposizione a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e nelle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito (ex art. 24
d.lgs. 46/1999).
Nel caso in esame, viene chiesta una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, infatti, l'omessa notifica attiene al merito della controversia perché è rilevante ai fini della prescrizione e incide sulla sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. SS.UU. 16412/2007).
Ne consegue che l'opposizione nella quale viene dedotta l'inesistenza del credito portato dalle cartelle di cui è stata omessa la notifica, comporta il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione del concessionario stesso.
Nello specifico la Corte di Cassazione ha precisato in motivazione che "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.".
5. Va peraltro sottolineato che, nel caso di specie, alcuna delle parti abbia ottemperato all'ordine di integrazione del contradditorio nei confronti degli enti impositori disposto dal Giudice dapprima all'udienza del 16.11.2021 e poi alla successiva udienza del 15.11.2022 (tale circostanza, in assenza della giurisprudenza citata, avrebbe comportato la conseguente cancellazione dal ruolo della causa ed estinzione del giudizio).
6. Infine e solo per completezza, si rileva che anche il provvedimento di sospensione dei termini art. 20 co.7 1. n. 44/1999 al fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive ed usura risulta scaduto essendo stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme per due anni a decorrere dal 5.12.2019 e, sul punto, nulla ha dedotto la parte ricorrente.
3. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, atteso l'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto alla iscrizione a ruolo della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione per carenza di legittimazione passiva della parte convenuta
Controparte_6
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 22.07.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara