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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1790/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL RO OV MA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17487/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola - P.zza Duomo N. 1 80035 Nola NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622400000488 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19116/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Nola e la Publiservizi Srl comunicavavano che l' AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622400000488 relativo a TARI 2015 ed impugnato in questa sede da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 è stato annullato a tutti gli effetti in applicazione del principio di autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante la comunicazione delle parti resistenti di annullamento del provvedimento impugnato.
Tuttavia, va disposta la condanna della il Comune di Nola e della Publiservizi Srl alla rifusione delle spese di lite atteso che l'annullamento dell' atto impugnato è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00 oltre accessori se dovuti .
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL RO OV MA, Giudice monocratico in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17487/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola - P.zza Duomo N. 1 80035 Nola NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622400000488 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19116/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Nola e la Publiservizi Srl comunicavavano che l' AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622400000488 relativo a TARI 2015 ed impugnato in questa sede da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 è stato annullato a tutti gli effetti in applicazione del principio di autotutela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante la comunicazione delle parti resistenti di annullamento del provvedimento impugnato.
Tuttavia, va disposta la condanna della il Comune di Nola e della Publiservizi Srl alla rifusione delle spese di lite atteso che l'annullamento dell' atto impugnato è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00 oltre accessori se dovuti .