CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
-Presidente dr. Alberto CELESTE dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1039/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3143/2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Carluccio ed elettivamente Parte 1 domiciliato in Roma, AL Giulio Cesare, 61;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Tre Madonne n. 8;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO
E
Controparte_3
APPELLATA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte 2Con ricorso ritualmente notificato a Controparte_2 e Controparte_3 Parte 1 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertare che con Controparte 2 e la Controparte_3 o. in via subordinata, solo con la Controparte_3 era intercorso, dall' 1.11.2013 al 30.9.2015, un rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento nel V livello del CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, o del diverso CCNL ritenuto applicabile, con condanna dei convenuti, in solido, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., al pagamento di euro 18.150,64 per differenze retributive ed euro 2.831,90, oltre rivalutazione annuale, per t.f.r., o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare che con Controparte_2 e Parte_3
o solo quest'ultimo in via subordinata, era intercorso, dall'1.10.2015 al 31.12.2015, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato, con inquadramento nel V livello del CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, o del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., condannare i convenuti, in CP 4, al pagamento di euro 1.360,43 per differenze retributive, euro 349,29 per t.f.r, oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare che con Controparte_2 e Parte 3 (o solo con quest'ultimo, in via subordinata) era intercorso, dal 1.9.2016 al 17.4.2018, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato con inquadramento nel V livello del CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, o del diverso CCNL ritenuto applicabile, con condanna solidale dei convenuti, anche ai sensi dell'art. 36
Cost., al pagamento di euro 16.156,69 per differenze retributive, euro 2.516,42 per t.f.r., oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia (di cui: euro 585,84 per retribuzione dal 18.1.2018 al 31.1.2018; euro 607,56 per retribuzione dall' 1.2.2018 al
28.2.2018; euro 1.502,02 per retribuzione dall' 1.3.2018 al 31.3.2018; euro 982,09 per retribuzione dell' 1.4.2018 al 17.4.2018; euro 375,51 per ratei di 13a mensilità, euro 375,51 per ratei di 14a mensilità maturati negli ultimi tre mesi del rapporto). In caso di accoglimento, alternativamente, della domanda nei confronti con Controparte_2 e Parte_3 (o solo con quest'ultimo, in via subordinata), condannare, ex art. 29 d.lgs. 276/2003, Parte 2 al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni del periodo
1.9.2016-17.4.2018, cioè euro 16.156,69 per differenze retributive, euro 2.516,42 per t.f.r., oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. In ogni caso, condannare al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle predette somme.
Il tutto, con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi. A sostegno delle proprie domande, deduceva di aver lavorato alle dipendenze di Controparte 2 dal novembre 2013 sino al 31.12.2015 e dall' 1.6.2016 al 17.4.2018, come addetto presso alcuni supermercati del marchio EMMEPIU', e precisamente, dal novembre 2013 al 31.12.2015 e dal 1.6.2016 al
4.3.2018 presso il supermercato di EMMEPIU' di TE di Porto (Rm) in Via Flaminia, km 27.3, per nove ore al giorno dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 19, per cinque giorni la settimana (osservando uno o due giorni di riposo a settimana), e dal 5.3.2018 sino alla data del licenziamento del 17.4.2018, presso il supermercato EMMEPIU' sito all'interno del Centro Commerciale ARCA di Capena (Rm), in Via Tiberina, 73/A con orario di lavoro: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, con due giorni di riposo (lunedì e giovedì) e con lavoro domenicale fisso;
che nel primo segmento temporale aveva lavorato senza alcuna regolarizzazione e contratto di lavoro e che in entrambi i supermercati aveva lavorato sotto la direzione ed il controllo del Sig. Controparte_2 occupandosi delle pulizie del supermercato presso cui era addetto, di spostare e rimettere a posto i carrelli della spesa e di svolgere anche mansioni di magazziniere;
che le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2015, venivano pagate con bonifico da parte del Parte_3 ; che da settembre 2016, lo stipendio gli veniva formalmente accreditato dal Parte 3 benchè afferisse a prestazione effettuata anche in favore del Sig. CP 2 che dal 18.10.2016, solo formalmente era stato effettivamente assunto da Parte 3 con contratto di lavoro part time a tempo indeterminato con inquadramento al V livello del CCNL Terziario, nonostante continuasse a svolgere servizio full time anche alle dipendenze del Sig. CP 2 che successivamente aveva appreso presso gli uffici del Centro per l'Impiego della Provincia di Roma, che il formale rapporto di lavoro con il Pt 3 , era cessato il 19.1.2018, benchè fosse proseguito anche successivamente, senza soluzione di continuità, fino al 17.4.2018 quando veniva licenziato verbalmente dal Sig. CP_2 Lamentava di essere stato sempre retribuito in misura inferiore rispetto a quanto previsto dalle tabelle retributive del CCNL T.D.S. per tempo applicabili, e di non aver ricevuto le mensilità aggiuntive, né, tantomeno il trattamento di fine rapporto, né le certificazioni fiscali in ordine al pagamento di eventuali ritenute, anche contributive;
che Parte_2 aveva confermato di avere intrattenuto un contratto d'appalto di servizi con la Controparte_3 sino al 30.9.2015 e, dal periodo 1.10.2015-17.4.2018, altro contratto d'appalto di servizio, ove era compresa l'attività di movimentazione dei carrelli ( ai quali egli era addetto ), con la ditta individuale del Parte 3 e con Controparte_2 Rappresentava che, nel caso di specie, sussistesse un'ipotesi di codatorialità, avvalendosi il Parte 4 di prestazioni formalmente ricondotte, almeno sino al 30.9.2015, ad un contratto d'appalto con la
Controparte_3 e poi, evidentemente con altri soggetti, anche in regime di subappalto
(Sig. Pt 3 ), in cui Controparte_2 ra stato l'unico ad aver garantito la continuità dei due rapporti di lavoro;
che sussistesse la responsabilità dell'appaltante ex art. 29 del d. lgs. n. 276/2003 limitatamente al secondo periodo di servizio (1.9.2016 – 17.4.2018), per
-
il contratto d'appalto tra Parte 2 e Pt 3 e sostanzialmente con CP 2 Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'avversa domanda e Parte 2 chiedendone il rigetto. I convenuti CP 5 CP_2 non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci. La domanda proposta nei confronti del convenuto
Pt 3 veniva rinunciata e il giudizio estinto nella parte corrispondente.
Espletata prova per testi Il Tribunale, ritenuto che "il tenore delle dichiarazioni rese dai testi, complessivamente valutate, nulla provi quanto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto nei termini invocati in ricorso, sia con riferimento all'orario full time, alle mansioni, alla figura datoriale di volta in volta chiamata a rispondere del rapporto in esecuzione con il ricorrente, anche ai fini della individuazione della concreta codatorialità e della responsabilità della committente, nei limiti della esclusione della decadenza di cui all'art.29 cit." rigettava il ricorso, condannava la parte ricorrente, in quanto soccombente. al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_6 che liquidava in complessivi € 3.098,00, oltre iva e cpa come per legge e, attesa la loro contumacia, nulla disponeva sulle spese nei confronti di Controparte_7
[...]
Parte 1 ha proposto appello avverso la Con ricorso depositato il 22.4.2024, sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma.
Si è costituita, altresì, la Controparte_1 chiedendo di rigettare l'avverso gravame. pur ritualmente intimati, non si sono Controparte_7 costituiti restando contumaci.
Con l'atto di appello, la Parte 2 censura la decisione del Tribunale per
1. "TRAVISAMENTO DELL'TOA PER TESTI E DOCUMENTALE. VIOLAZIONE
DELLE PRESUNZIONI ART. 2729 C.C.. Il Giudice di prime cure ha ritenuto di dovere esaminare (applicando il criterio della “ragione più liquida") solo la domanda di accertamento della sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato così come indicati in ricorso. Non si è pronunciato, nemmeno incidenter tantum, né con motivazione di rigetto alternativa né concorrente, sul tema della codatorialità, né sulla responsabilità solidale della committente Controparte 1 risultanze documentali non
...
contestate in ordine alla: a. sussistenza, se non altro da un punto di vista formale, di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Sig. Parte 5 avente ad oggetto (sic) le mansioni di "movimentazione carrelli"; detto rapporto, infatti, risulta essere stato documentato, oltre che dai pagamenti mensili ricevuti mediante bonifico (all. 3 fasc. 1° grado e che peraltro coprono un periodo più ampio rispetto a quanto documentato dal Centro per l'Impiego), dal contratto di lavoro e dall'attestazione del predetto Centro per l'Impiego circa la data di inizio e la data di cessazione del rapporto (all.ti 1 e 2 al fascicolo di 1° grado). Detto rapporto non è stato, come non poteva, essere disconosciuto dalla controparte costituita in giudizio. Il primo vizio motivazionale, dunque, consiste nel non essersi misurata, la sentenza, con la sussistenza di tale rapporto. il Tribunale ha del tutto obliato anche il fatto che la CP 3
[...] ha remunerato mensilmente mediante bonifici bancari il Sig. Pt 1 .
Detto rapporto è stato svolto senza la formale sottoscrizione di un contratto di lavoro e senza che venissero date le comunicazioni al Centro per l'Impiego. Controparte_3 tuttavia, è stata, per ammissione della controparte costituita, appaltatrice del servizio di movimentazione dei carrelli del supermercato CP 1 di TE di Porto. Detta circostanza doveva inferire, quantomeno per il primo periodo di servizio, dell'esistenza di un rapporto di lavoro quantomeno alle dipendenze di detta società. Il Tribunale, invece, si è attestato solo sulla disamina delle deposizioni testimoniali (interpretandole in maniera, tra l'altro, parziale e travisata)"; 2. "IL TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE DELL'TOA TESTIMONIALE.
CONCORRENTE VIZIO DELL'OMESSO ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA
DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL NIGA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SIG.
US RE... Opinare che la testimonianza [di Tes 1 n.d.r.] sia integralmente de relato è un grave errore: il teste si è recato sul posto una cinquantina di volte, lo accompagnava al lavoro alla mattina presto davanti al TO (cos'altro avrebbe potuto fare così presto alla mattina il Sig. Pt 1 ?). Questo è avvenuto per un anno: nel 2013. Su questa circostanza la testimonianza è diretta. Altrettanto diretta è la testimonianza sul fatto che, all'ora di pranzo, il teste vedesse il ricorrente in servizio. Il Giudice di primo grado non ha infine allegato per quali ragioni, semmai, la testimonianza dovesse, piuttosto, ritenersi inattendibile. La deposizione, favorevole al lavoratore, del teste di parte
Parte_6 di resistente, il Direttore del Punto Vendita del
TE di Porto, invece, è stata sminuita nella sua forza probatoria
... il Sig. Pt 1 ha svolto domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente direttamente nei confronti della persona fisica del Sig. Controparte_2 In questo modo di procedere al (mancato) accertamento richiesto, il Giudice, in fondo, omette di pronunciarsi sulla domanda di accertamento del rapporto alle dirette dipendenze della predetta persona fisica ... Spicca, anzitutto, che, anche in relazione ad un periodo di lavoro così breve, persino il Direttore del Centro
Commerciale - dinanzi al Magistrato e consapevole del giuramento prestato non si sente di escludere, prudenzialmente, che il predetto ricorrente vi abbia comunque lavorato. Ma è in questo contesto, come già rilevato innanzi, che il Tribunale omette davvero incomprensibilmente, di prendere atto che il CP 2 (questa volta nominato con il suo cognome) era titolare di una società che gestiva "i ragazzi” che svolgevano le attività ausiliare del supermercato";
3. "VIOLAZIONE ART. 2094 C.C. .. La collocazione temporale delle prestazioni, dunque, non poteva essere ritenuta non provata. Inoltre il
Tribunale ha mancato di prendere atto del raggiungimento della prova della sussistenza del potere direttivo tipico del rapporto di lavoro subordinato, esercitato, nelle parole di un teste "datoriale" come il
Direttore del TO di AN, dal Sig. CP 2 cui lo stesso Direttore si rivolgeva affinché a sua volta gli organizzasse il lavoro della squadra di cui faceva parte il Sig. Pt 1 insieme agli altri "ragazzi", fra cui il Sig. Pt 7 .
Era a lui, a CP 2 che il Pt 1, infatti, si rivolgeva per chiedere permessi e giustificare ritardi. Questo dato è stato clamorosamente tralasciato";
4. "MANCATA RINNOVAZIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI IN ESITO AL
MUTAMENTO DEL GIUDICANTE. MANCATA AMMISSIONE DEGLI ULTERIORI
ME TO ... Chiaro che il convincimento dell'ultimo giudicante è stato per così dire viziato dalla sola diretta audizione di un teste latamente sfavorevole al ricorrente. Se l'istruttoria fosse stata completata dal primo giudice allora la sola attività decisoria assegnata al secondo giudice avrebbe avuto una sua intrinseca logicità. Viceversa, la frammentazione e la mancata conclusione dell'istruttoria, avrebbe richiesto il rinnovo completo dell'istruttoria testimoniale. *** Ad ogni modo il ricorrente aveva richiesto di escutere anche il Sig. Persona 1 (pag. 12 del ricorso ex art. 414 c.p.c.), tre testimoni anzi che due. Tale richiesta è stata reiterata nelle note autorizzate del 4.3.2024, ma il Tribunale non vi ha dato corso";
5. "VIOLAZIONE ART. 421 C.P.C.. E' rimasta inesaudita (ovvero rigettata implicitamente) la richiesta di esercizio dei poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c.
(cfr. note autorizzate) per l'accertamento della verità materiale dei fatti";
6. "RIPROPOSIZIONE.
6.1. LA DOVUTA QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI IN
TERMINI DI LAVORO SUBORDINATO ... 6.2. CODATORIALITA' ... 6.3. LE
RETRIBUZIONI DOVUTE 6.4. RESPONSABILITA' DELL'APPALTANTE 6.5.
SULLA DOMANDA DI MANLEVA".
Invero nel ricorso di primo grado così conclude l'odierna parte appellante:
"1. accertare che tra il Sig. Parte 1 da un lato ed il Sig. Controparte_2 e la Controparte 3 è intercorso, dal 1.11.2013 al 30.9.2015, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato;
1.1. accertare il dovuto inquadramento nel V livello del CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, anche del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi ovvero: euro
18.150,64 per differenze retributive ed euro 2831,90, oltre rivalutazione annuale, per t.f.r., o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
2. in via subordinata al n. 1, accertare che tra il Sig. Parte 1 e la CP 3 Controparte_3
è intercorso, dal 1.11.2013 al 30.9.2015, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato;
2.1. accertare il dovuto inquadramento nel V livello del CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, anche del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36
Cost., condannare la Parte 8 al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi ovvero: euro 18.150,64 per differenze retributive ed euro 2.831,90, oltre rivalutazione annuale, per t.f.r., o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
3. accertare che tra il Sig. Parte 1 da un lato ed il Sig.
Controparte_2 ed il Sig. è intercorso, dal 1.10.2015 al Parte 3
31.12.2015, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato;
3.1. accertare il dovuto inquadramento nel V livello del CCNL
T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, anche del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi ovvero: euro 1.360,43 per differenze retributive, euro 349,29 per t.f.r, oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
4. in via subordinata al. n. 3, accertare che tra il Sig. Parte 1 ed il Sig. Pt_3
[...] è intercorso, dal 1.10.2015 al 31.12.2015, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato;
4.1. accertare il dovuto inquadramento nel V livello del CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, anche del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., condannare il Sig. Pt 3 al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi ovvero: euro 1.360,43 per differenze retributive, euro 349,29 per t.f.r, oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
5. accertare che tra il Sig. Parte 1 da un lato ed il Sig. Controparte_2 ed il Sig. Parte 3 è intercorso, dal 1.9.2016 al
17.4.2018, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato;
5.1. accertare il dovuto inquadramento nel V livello del CCNL
T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, anche del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi ovvero: euro 16.156,69 per differenze retributive, euro 2.516,42 per t.f.r., oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia (di cui: euro 585,84 per retribuzione dal 18.1.2018 al 31.1.2018; euro 607,56 per retribuzione dal 1.2.2018 al 28.2.2018; euro 1.502,02 per retribuzione dal
1.3.2018 al 31.3.2018; euro 982,09 per retribuzione del 1.4.2018 al 17.4.2018; euro 375,51 per ratei di 13a mensilità, euro 375,51 per ratei di 14a mensilità maturati negli ultimi tre mesi del rapporto).
6. in via subordinata al. n. 5, accertare che tra il Sig. Parte 1 ed il Sig. Parte 3 è intercorso, dal
1.9.2016 al 17.4.2018, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato;
6.1. accertare il dovuto inquadramento nel V livello del
CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, anche del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., condannare il Sig. Pt 3 al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi ovvero: euro 16.156,69 per differenze retributive, euro 2.516,42 per t.f.r., oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia (di cui: euro 585,84 per retribuzione dal 18.1.2018 al 31.1.2018; euro 607,56 per retribuzione dal 1.2.2018 al 28.2.2018; euro 1.502,02 per retribuzione dal
1.3.2018 al 31.3.2018; euro 982,09 per retribuzione del 1.4.2018 al 17.4.2018; euro 375,51 per ratei di 13a mensilità, euro 375,51 per ratei di 14a mensilità maturati negli ultimi tre mesi del rapporto);
7. in caso di accoglimento, alternativamente, di una delle domande di cui ai nn. 5 e 6, condannare, ex art. 29 d.lgs. 276/2003, Controparte 1 al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni del periodo 1.9.2016 – 17.4.2018, cioè euro 16.156,69 per differenze retributive, euro 2.516,42 per t.f.r., oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
8. in ogni caso, condannare al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle predette somme;
9. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
Invero, i testi escussi in 1° grado hanno riferito quanto segue:
'Tes 1 nato il [...] a [...] e residente in [...], lavoro come carpentiere, indifferente.
ADR: sono in Italia dal 2005 e conoscevo il ricorrente già da prima. ADR: conosco il supermercato Pt 2 più di TE di Porto perché il ricorrente dal 2013 e per circa un anno ha abitato da me e, per qualche mese (4-5 mesi) io lo portavo a lavoro presso quel supermercato. Lui ha lavorato in quel supermercato dalla fine 2013 al 2015, non ricordo il mese e poi dopo alcuni mesi di pausa – ha ripreso, nel 2016 (non ricordo il mese) fino al 2018. Tanto mi ha raccontato lui e tanto ho constatato quella cinquantina di volte circa che sono entrato nel supermercato di TE di Porto. ADR: anche nel periodo successivo a quello in cui abbiamo abitato insieme, io andavo qualche volta in quel supermercato per comprarmi i panini del pranzo. ADR: io lasciavo il ricorrente a lavoro verso le 6,45. Lui mi diceva di lavorare fino alle 13,00 e poi dalle 16,00 alle 19,00 per cinque giorni a settimana. Inoltre, 4-5 volte sono andato a riprenderlo a lavoro verso le
19,00 entrando nel supermercato. ADR: non so chi sia Pt 7 , forse un suo collega. ADR: il ricorrente mi ha detto di essere stato poi mandato per qualche mese al supermercato di Capena, ma io non ci sono mai andato.
ADR: ho visto che, a TE di Porto, il ricorrente spostava i carrelli all'esterno e sistemava la merce sugli scaffali. ADR io non so da chi il ricorrente prendesse disposizioni di lavoro. ADR: nulla so dei capitoli 11,13,15
e 16 del ricorso. ADR: mi pare di ricordare che il ricorrente mi ha detto che
CP 2 era il suo datore di lavoro o uno che lo pagava".
Testimone 2 nato a [...] il [...] residente a [...],
Strada di Pontecavallo 18, direttore di punto vendita presso la Parte_2 indifferente ADR: sono stato direttore del punto vendita di TE di
Porto dal 2000 al 2006 e dal 2010 al 2016, almeno così mi pare. Ricordo il ricorrente che ha lavorato anche lui in quel punto vendita;
non so dire però da quando e fino a quando. Ricordo solo che per un certo periodo, che non so individuare e quantificare nel tempo, andò via per poi ritornare. ADR: non so dire quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente poiché io mi limitavo a comunicare a tale " CP_2 della società datrice di lavoro del ricorrente il "
cui nome non ricordo, le mie esigenze in merito alla pulizia dell'esterno dello stabilimento, dei carrelli e dei locali comuni. Non metteva la merce sugli scaffali. Posso solo dire che lavorava sia di mattina che pomeriggio. Ricordo che il ricorrente si avvicendava con tre o quattro altri ragazzi mandatimi da
CP_2 ". Ricordo ad esempio Pt 7 , non gli altri. ADR: dopo il 2016 andai "
a lavorare a Bagni di Tivoli circa due anni;
poi andai a Guidonia per altri due anni circa. ADR: non ho mai lavorato presso il centro commerciale di Capena
e pertanto nulla so del ricorrente dopo il 2016. ADR: in caso di assenze
(malattia, ferie e altro) il ricorrente si rivolgeva a CP 2 ". ADR: io controllavo che le pulizie fatte dal ricorrente fossero conformi agli standard dei punti vendita".
Persona 2 nato in [...] il [...] residente in [...], via
Paolo II n.
9. Indifferente. Lavoro in una carrozzeria. ADR: sono in Italia dal
1998. Ho conosciuto il ricorrente, tramite amici, circa nel 2103 e da allora siamo diventati amici e ci frequentiamo con una certa regolarità. ADR: ho constatato personalmente che il mio amico ha lavorato presso il supermercato CP 6 di TE di porto per svariati anni che però so identificare nel tempo: tanto so perché mi è capitato di non accompagnarlo a volte a lavoro (circa 10 per approssimazione) soprattutto quando non c'erano i mezzi pubblici e dunque essenzialmente di domenica.
L'orario lavorativo era, per quello che ho visto, 7-8 sino alle 19 credo. Non so essere più preciso a riguardo. ADR: quando andavo a trovarlo di domenica entravo nel supermercato per fare la spesa e ho visto che sistemava la merce sugli scaffali;
non ho visto altro. ADR: nulla so in ordine ai capitoli 3, 11,13,15e
16 del ricorso".
Parte 9 nato a [...] [...] e residente in [...], identificato a mezzo di carta di identità,
PENSIONATO. FINO AL PENSIONMANEOT DIRIGEVO IL CENTRO COMMERCIALE
ARCA DI CAPENA;
non parente;
ho avuto rapporti di collaborazione con la Con che era una delle società di servizi che operava presso ilcentro commerciale predetto, e con la CP_6 che fa parte del gruppo CP_8
[...] che gestiva la linea food all'interno commerciale che gestivo;
indifferente. Non conosco il ricorrente né l'ho mai sentito nominare fino a quando sono stato informato dell'esistenza di questa causa come testimone.
Nulla so del suo rapporto di lavoro. Preciso che in ragione del mio ruolo presso il centro commerciale, conoscevo tutti i ragazzi che lavoravano nella cooperativa di CP_2 presso il centro commerciale Arca nel supermercato e nei servizi in generale, ma lui non l'ho mai sentito nominare. Non escludo che possa aver fatto qualche sostituzione".
Questi sono i contratti appalto e lavoro e i recessi: C.S. SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata Semplificata Via San Sebastiano n.2
00065 AN RO (RM) Cod. Fisc. e Part. I.V.A.12303881002
Spett.le
EMME PIU' S.r.L.
Via B. Alimena, 83
00173 Roma (RM)
OGGETTO: PROPOSTA SER" VIZIO D'OP
La Società C.S. SERVIZI Società a Responsabilità Limit ata Semplificata con sede in AN
RO (RM), Via San Sebastiano n.2, Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A.12303881002, iscrit ta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di
Roma, al numero 1364162, in persona dell'Amministra atore NI Legale Rappresentante della suddetta società LA BO nata a [...] il [...];
PREMESSO
-che C.S. SERVIZI Società a Responsabilità Limitata Ser mplificata è una società cooperativa che svolge vari servizi tra i quali attività di portierato, servizio di reception, assistenza alla clientela, pulizia, giardinaggio, apertura varchi e assisten za scarico merci diurno e notturno etc.
-che Emme Più S.r.L. gestisce numerosi punti vendita per il commercio al minuto di prodotti alimentari e non
Tanto premesso, C.S. SERVIZI Società a Responsa abilità Limitata Semplificata
PROPONE
Alla società Emme Più S.r.L. di svolgere in favore del la medesima presso i propri punti vendita le prestazioni di seguito indicate alle condizioni di cui appresso. A) SERVIZI
In orario diurno servizio di sigillatura in buste della merce proveniente dall'esterno, controllo afflusso clienti, recupero e sistemazione carrelli per la sp esa nonché in orario sia diurno che notturno servizio di portierato con apertura varchi e assiste nza scarico merci. Le prestazioni sopra indicate verranno svolte secondo le indicazioni, di volta in volta, fornite dalla società Emme Più S.r.L. sia in ordine agli orari che alla tipologia del servizio da svolgere.
B) DURATA E DECORRENZA
Il servizio si svolgerà per mesi 12 (dodici) a decorrere da alla data dell'01 maggio 2013 e alla scadenza il presente accordo si rinnoverà automaticamente per uguale periodo salvo disdetta
1
di una delle parti da inviarsi mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30
(trenta) giorni, ferma restando la facoltà di recesso di entrambe le parti, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, da comunicarsi entro lo stesso termine.
C) CORRISPETTIVO Il corrispettivo per i servizi prestati è così determinato: Euro 9,00 (nove /00) oltre I.V.A. come per legge, per ogni ora diurna o notturna sia in giorni festivi che feriali da corrispondersi entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della fattura.
D) OBBLIGHI
C.S. SERVIZI Società a Responsabilità Limitata Semplifi cata si obbliga a prestare la propria attività assicurando il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, previdenziale, igiene etc. nell'esecuzione del servizio e delle attività conseguenti e connesse, provvedendo, in particolare, a informare e formare i lavoratori nel rispetto del D. Lgs. 81/2008. Si obbliga, pertanto, a manlevare e tendere indenne la società Emme Più S.r.L. da ogni obbligo e/o onere e/o responsabilità a riguardo, impegnanc :losi, altresì, a presentare, alla stessa su richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione comp: »rovante la regolarità delle posizioni previdenziali, assistenziali e sanitarie del personale impiegato nonché la regolare ed integrale corresponsione in favore dello stesso dei trattamenti ecconomici e retributivi come previsti dalla vigente normativa.
Qualora siate in accordo con la presente proposta vog gliate restituirci copia della stessa sottoscritta dalla Vs. Società per presa visione e accettazione.
Roma, li 30.04.2013
C.S. SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata: Semplificata
L'Amministratore NI >
LA BO C.S. SERVIZI SRLS UNIPERSONALE
Via San Sebastiano 2
S 00065 AN RO (ROMA)
P.IVA e C.F. 12303881002
95.
Spett.le
EMME PIU' S.r.l.
Via B. Alimena, 83
00173 Roma (RM)
AN RO, 31 Agosto 2015
OGGETTO: DISDETTA CONTRATTO DI SERVIZIO D'OP
Con la presente, io sottoscritta lonela BO, in qualità di amministratore unico della società C.S.
SERVIZI SRLS UNIPERSONALE, do formale disdetta al contratto in essere con la vostra società,
relativo alla sigillatura in buste di merce proveniente dall'esterno, al controllo dell'afflusso di clienti, al recupero e sistemazione dei carrelli per la spesa oltre che al servizio di portierato notturno e diurno con apertura varchi ed assistenza scarico merci, a partire dalla data del 30
settembre 2015.
In fede lonela BO
C.S. Servizi srls Unipersonale IA UL PIU' SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata Semplificata Via della Rocca, 3
00013 TA (RM)
Part. I.V.A. C.F. 13530211005
Spett.le
EMME PIU' S.r.L.
Via B. Alimena, 83
00173 Roma (RM)
OGGETTO: PROPOSTA SERVIZIO D'OP
La Società PIU' SERVIZI Società a Responsabilità Limitata Semplificata con sede in 00013
TA (RM), Via della Rocca n.3, Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 13530211005, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma, al numero 1454961, in persona dell'Amministratore NI legale rappresentante della suddetta società LA BO nata a [...] il [...];
PREMESSO
-che PIU' SERVIZI Società a Responsabilità Limitata Semplificata è una società che svolge vari servizi tra i quali attività di portierato, servizio di reception, assistenza alla clientela, pulizia, giardinaggio, apertura varchi e assistenza scarico merci diurno e notturno etc.
-che Emme Più S.r.L. gestisce numerosi punti vendita per il commercio al minuto di prodotti alimentari e non
Tanto premesso, PIU' SERVIZI Società a Responsabilità Limitata Semplificata PROPONE
Alla società Emme Più S.r.L. di svolgere in favore della medesima presso i propri punti vendita le prestazioni di seguito indicate alle condizioni di cui appresso.
A) SERVIZI
In orario diurno servizio di sigillatura in buste della merce proveniente dall'esterno, controllo afflusso clienti, recupero e sistemazione carrelli per la spesa nonché in orario sia diurno che notturno servizio di porticrato con apertura varchi e assistenza scarico merci.
Le prestazioni sopra indicate verranno svolte secondo le indicazioni, di volta in volta, fornite dalla società Emme Più Sr.L. sia in ordine agli orari che alla tipologia del servizio da svolgere.
B) DURATA E DECORRENZA
Il servizio si svolgerà per mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data dell'01 ottobre 2015 sino al 30 settembre 2016.e.alla scadenza il presente accordo si rinnoverà automaticamente per uguale periodo, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, ferma restando la facoltà di recesso di entrambe le parti, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, da comunicarsi entro lo stesso termine.
C) CORRISPETTIVO Il corrispettivo per i servizi prestati è così determinato: Euro 9,00 (nove /00) oltre I.V.A. come per legge, per ogni ora diurna o notturna sia in giorni festivi che feriali da corrispondersi entro 15
(quindici) giorni dalla presentazione della fattura.
D) OBBLIGHI
PIU' SERVIZI Società a Responsabilità Limitata Semplificata si obbliga a eseguire il servizio e le attività conseguenti e allo stesso connesse, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di assunzione dei lavoratori anche extracomunitari, di sicurezza, antinfortunistica, previdenziale, igiene etc., provvedendo, in particolare, a informare e formare i lavoratori nel rispetto del D. Lgs. 81/2008.
Si obbliga, pertanto, a manlevare e tendere indenne la società Emme Più S.r.L. da ogni obbligo e/o onere e/o responsabilità a riguardo, impegnandosi, altresì, a presentare, alla stessa su richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione comprovante la regolarità delle posizioni previdenziali, assistenziali, assicurative e sanitarie del personale impiegato nonché la regolare ed integrale corresponsione in favore dello stesso dei trattamenti economici e retributivi come previsti dalla vigente normativa.
Qualora siate in accordo con la presente proposta vogliate restituirci copia della stessa sottoscritta dalla Vs. Società per presa visione e accettazione.
Roma, li 17.09.2015
PIU' SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata Semplificata
L'Amministratore NI
LA OS FL TE
Via Venezia 6
00065 AN RO (RM)
AN RO, 19 ottobre 2016
Egr. Sig.
NI EF
AL CI 5
02038 Scandriglia (RI)
Facendo seguito a quanto convenuto verbalmente ed ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 26.5.97, Le confermo la Sua assunzione presso la mia Ditta e La informo riguardo alle condizioni che regoleranno il Suo rapporto di lavoro:
1. Datore di lavoro
Ad ogni effetto contrattuale il datore di lavoro è il sottoscritto FL TE con Sede Legale in AN RO (RM) in Via Venezia 6 - C.F. [...]/P. IVA 13542021004.
2. Lavoratore
Dati identificativi:
Nome: EF
Cognome: NI Nato in Romania il 09/08/1987
Residente a: Scandriglia (RI) in AL CI 5 C.F.: NGISFN87M06Z1290
3. Inquadramento e mansioni Le viene assegnato l'inquadramento di operaio al 5° livello, come previsto dalla classificazione unica del vigente C.C.N.L. Terziario Commercio, con la mansione di addetto alla sistemazione dei carrelli della spesa.
4. Inizio e durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e avrà inizio il 19 ottobre 2016.
5. Sede di lavoro La Sua sede contrattuale di lavoro viene stabilita presso la sede della mia ditta sita a AN RO, Via Venezia 6, mentre la sede di svolgimento dell'attività verrà stabilita presso le sedi dei clienti per svolgere il Suo operato.
6. Trattamento economico
A compenso delle Sue prestazioni, Le sarà corrisposta una retribuzione globale mensile lorda di € 921,79 per 14 mensilità, così come previsto dal C.C.N.L. Metalmeccanica Artigianato per la Sua mansione ed il Suo livello.
L'eventuale super minimo, che Le dovesse essere concesso, costituisce unilaterale anticipazione di incrementi anche futuri derivanti da leggi, C.C.N.L. e accordi integrativi aziendali, con mia. facoltà di procedere ad assorbimento fino a concorrenza.
7. Ferie
Le ferie a Lei spettanti su base annua sono di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie, ai sensi del vigente C.C.N.L.
8. Tipo di rapporto e orario di lavoro
Il rapporto di lavoro è a tempo parziale 25 ore settimanali, così distribuite: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
La Società, comunque, in base alle esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, si riserva di variare la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, modificando anche il giorno di risposo dandoLe preavviso di almeno 48 ore La informiamo inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore del Digs di attuazione della Legge Biagi, e più precisamente con riferimento all'art. 46, il datore di lavoro ha la facoltà di farle prestare, per esigenze di servizio, delle ore supplementari che verranno retribuite come previsto dal C.C.N.L. a.
Lei applicato.
9. Periodo di prova
Il periodo di prova sarà di 45 giorni di lavoro effettivo durante il quale sarà facoltà reciproca delle parti di far cessare il rapporto in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso e della relativa indennità sostitutiva.
10. Preavviso
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro troveranno applicazione le norme previste dal vigente C.C.N.L. Terziario - Commercio in materia di preavviso.
11. Patto per lavoro festivo.
Le parti si danno reciproco atto che per esigenze tecnico, produttive e organizzative sarà possibile per il datore di lavoro richiedere la prestazione lavorativa nelle giornate festive, anche infrasettimanali, sia civili che religiose. Il lavoratore con la firma del presente contratto presta il suo specifico consenso alla comunicazione unilaterale da parte del datore di lavoro per lo svolgimento dell'attività nelle predette giornate festive per esigenze di servizio e su semplice richiesta datoriale.
Con il presente patto il lavoratore esprime, in particolare, il proprio consenso a prestare la propria attività lavorativa nelle suddette giornate festive e manifesta liberamente la propria disponibilità al recupero del mancato godimento della festività in diversa collocazione temporale.
Le parti rinviano al CCNL di settore per le misure della compensazione per lavoro festivo, anche infrasettimanale. Con il presente accordo le parti intendono, pertanto, derogare espressamente e consapevolmente alla irrinunciabilità del riposo nelle giornate celebrative di ricorrenze festive sia civili che religiose, anche infrasettimanali, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di riposi per la fruizione di "tempo libero qualificato" di cui alla legge 260/49 avuto riguardo alla riposi per la fruizione di "tempo libero qualificato" di cui alla legge 260/49, avuto riguardo alla possibilità che il predetto riposo possa essere collocato in una diversa giornata lavorativa. Il ricorso al lavoro festivo non richiede alcun obbligo di forma. Il preavviso della necessità della richiesta prestazione di lavoro in giornate festive da parte del datore di lavoro in favore del lavoratore viene concordato in 7 giorni lavorativi.
Il rifiuto illegittimo può avere rilevanza disciplinare.
12. Obblighi di fedeltà Lei si obbliga a:
a) conservare segretezza assoluta con chiunque, sia durante che dopo il rapporto di lavoro con la mia Ditta, per quanto concerne qualsiasi dato o informazione di cui Lei venga a conoscenza in occasione dello svolgimento della Sua attività ivi compresi i regolamenti, norme di lavoro, studi, ricerche, dati contabili, tecnici, commerciali, economici e finanziari;
a non ritrarre copie o riassunti di tali informazioni o di altri documenti di pertinenza della mia Ditta e a non utilizzare gli stessi a Suo personale interesse o nell'interesse di terzi né lasciarli utilizzare da altri, riconoscendoci in caso contrario, senza pregiudizio delle responsabilità penali, il pieno diritto al risarcimento dei danni;
b) non accettare, a nessun titolo, pagamenti, prestiti, compensi, regali, servizi, viaggi o altri vantaggi da miei fornitori, clienti, persone e/o organizzazioni commerciali che siano o tentino di entrare in rapporto di affari con la mia Ditta;
c) osservare le disposizioni e regolamenti aziendali, oltre che, naturalmente, a rispettare scrupolosamente le leggi, disposizioni e regolamenti della pubblica Autorità.
13. Rinvio alle norme legislative e contrattuali
Per quanto non specificato nella presente lettera valgono le disposizioni di legge e del C.C.N.L. precedentemente richiamato.
Voglia restituirmi copia della presente debitamente firmata ad integrale accettazione di quanto in essa contenuta.
Con i migliori saluti.
LU AI Per accettazione
NI ST
Dice l'appellante: “di tutti i pagamenti ricevuti (che compongono il lato
"percepito" dei conteggi") il Sig. Pt 1 ha dato piena contezza al Tribunale, versando agli atti tutti gli estratti conto bancari, in maniera assolutamente trasparente, dai quali emerge, se ancora non si ritiene convinta di quanto qui si scrive, quanto segue: bonifico 17.12.2013 da parte di Controparte_3 per euro 1.065,00 bonifico 16.1.2014 da parte di Controparte 3 per euro 1.005,00 bonifico 18.2.2014 da parte di Controparte_3 per euro 810,00 bonifico
1.3.2014 da parte di Controparte_3 per euro 1.080,00 bonifico 15.4.2014 da parte di Controparte_3 per euro 1.035,00 bonifico 22.5.2014 da parte di [...]
Controparte 3 per euro 990,00 bonifico 23.6.2014 da parte di Controparte_3 per euro 1.215,00 bonifico 15.7.2014 da parte di Controparte_3 per euro Controparte_3 per euro 945,00 bonifico 990,00 bonifico 19.8.2014 da parte di Controparte_3 per euro 990,00 bonifico 14.10.2014 da 15.9.2014 da parte di parte di Controparte_3 per euro 1.215,00 bonifico 18.11.2014 da parte di [...]
Controparte 3 per euro 990,00 bonifico 19.12.2014 da parte di Controparte_3 per euro 900,00 bonifico 15.1.2015 da parte di per euro 940,00 Controparte_3 bonifico 17.2.2015 da parte di Controparte_3 per euro 1.000,00 bonifico
16.3.2015 da parte di Controparte_3 per euro 600,00 28 bonifico 20.4.2015 da parte di Controparte_3 per euro 690,00 bonifico 8.6.2015 da parte di [...]
Controparte 3 per euro 640,00 bonifico 22.6.2015 da parte di Controparte_3 per euro 1.200,00 bonifico 14.7.2015 da parte di Controparte_3 per euro
1.170,00 bonifico 18.8.2015 da parte di Controparte_3 per euro 495,00 bonifico 15.9.2015 da parte di Controparte_3 per euro 745,00 bonifico
22.10.2015 da parte di Controparte_3 per euro 1.080,00 bonifico 19.11.2015 da parte di Pt 3 per euro 1.350,00 bonifico 15.12.2015 da parte di Pt 3 per euro 945,00 bonifico 15.1.2016 da parte di Pt 3 per euro 1.060,00 bonifico 17.8.2016 da parte di Pt 3 per euro 945,00 bonifico 20.9.2016 da parte di Pt 3 per euro 1.205,00 bonifico 18.10.2016 da parte di Pt 3 per euro 1.080,00 bonifico 15.11.2016 da parte di Pt 3 per euro 1.170,00 bonifico 20.12.2016 da parte di Pt 3 per euro 945,00 bonifico 17.1.2017 da parte di Pt 3 per euro 1.215,00 bonifico 14.2.2017 da parte di Pt 3 per euro 915,00 bonifico 14.3.2017 da parte di Pt 3 per euro 1.035,00 bonifico
20.4.2017 da parte di Pt 3 per euro 1035,00 bonifico 16.5.2017 da parte di
Pt 3 per euro 900,00 bonifico 20.6.2017 da parte di Pt 3 per euro
1.035,00 bonifico 19.7.2017 da parte di Pt 3 per euro945,00 bonifico
17.8.2017 da parte di Pt 3 per euro 990,00 bonifico 19.9.2017 da parte di
Pt 3 per euro 540,00 bonifico 17.10.2015 da parte di Pt 3 per euro
855,00 bonifico 21.11.2017 da parte di Pt 3 per euro 1.125,00 bonifico
19.12.2017 da parte di Pt 3 per euro 945,00 bonifico 16.1.2018da parte di
Pt 3 per euro 1.125,00 bonifico 20.1.2018da parte di Pt 3 per euro
1.080,00 bonifico 20.2.2018 da parte di Pt 3 per euro1.080,00 bonifico
20.3.2018 da parte di Pt 10 per euro 880,00".
Invero, sebbene dalle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate nulla possa dedursi con sufficiente certezza circa la dedotta subordinazione secondo, in particolare, gli orari e i giorni lavorativi, certamente la periodicità mensile dei bonifici effettuati da parte di Controparte_3 dal 17.12.2013 al 22.10.2015 e le mansioni particolarmente esecutive espletate dall'odierno appellante, che pure si evincono dalle dichiarazioni dei testi escussi, evidenziano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di CP 3
[...] con responsabilità ex art. 29 della committente Parte 2 ma nulla di più circa l'espletamento delle mansioni effettive, e, soprattutto. circa l'orario di lavoro quotidianamente osservato e i giorni nei quali ha effettuato la prestazione lavorativa.
Peraltro è doveroso rilevare che né Pt 3 né Pt 10 risultano convenute in giudizio. Peraltro è già stato evidenziato che la domanda proposta nei confronti del convenuto Pt 3 risulta rinunciata in primo grado con estinzione del giudizio nella parte corrispondente. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato.
In considerazione della soccombenza, le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuno degli appellati costituiti delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA: dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 24.6.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
-Presidente dr. Alberto CELESTE dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
- Consigliere
- Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 1039/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3143/2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Carluccio ed elettivamente Parte 1 domiciliato in Roma, AL Giulio Cesare, 61;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Tre Madonne n. 8;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO
E
Controparte_3
APPELLATA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte 2Con ricorso ritualmente notificato a Controparte_2 e Controparte_3 Parte 1 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di accertare che con Controparte 2 e la Controparte_3 o. in via subordinata, solo con la Controparte_3 era intercorso, dall' 1.11.2013 al 30.9.2015, un rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento nel V livello del CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, o del diverso CCNL ritenuto applicabile, con condanna dei convenuti, in solido, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., al pagamento di euro 18.150,64 per differenze retributive ed euro 2.831,90, oltre rivalutazione annuale, per t.f.r., o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare che con Controparte_2 e Parte_3
o solo quest'ultimo in via subordinata, era intercorso, dall'1.10.2015 al 31.12.2015, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato, con inquadramento nel V livello del CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, o del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., condannare i convenuti, in CP 4, al pagamento di euro 1.360,43 per differenze retributive, euro 349,29 per t.f.r, oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
accertare che con Controparte_2 e Parte 3 (o solo con quest'ultimo, in via subordinata) era intercorso, dal 1.9.2016 al 17.4.2018, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato con inquadramento nel V livello del CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, o del diverso CCNL ritenuto applicabile, con condanna solidale dei convenuti, anche ai sensi dell'art. 36
Cost., al pagamento di euro 16.156,69 per differenze retributive, euro 2.516,42 per t.f.r., oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia (di cui: euro 585,84 per retribuzione dal 18.1.2018 al 31.1.2018; euro 607,56 per retribuzione dall' 1.2.2018 al
28.2.2018; euro 1.502,02 per retribuzione dall' 1.3.2018 al 31.3.2018; euro 982,09 per retribuzione dell' 1.4.2018 al 17.4.2018; euro 375,51 per ratei di 13a mensilità, euro 375,51 per ratei di 14a mensilità maturati negli ultimi tre mesi del rapporto). In caso di accoglimento, alternativamente, della domanda nei confronti con Controparte_2 e Parte_3 (o solo con quest'ultimo, in via subordinata), condannare, ex art. 29 d.lgs. 276/2003, Parte 2 al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni del periodo
1.9.2016-17.4.2018, cioè euro 16.156,69 per differenze retributive, euro 2.516,42 per t.f.r., oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. In ogni caso, condannare al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle predette somme.
Il tutto, con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi. A sostegno delle proprie domande, deduceva di aver lavorato alle dipendenze di Controparte 2 dal novembre 2013 sino al 31.12.2015 e dall' 1.6.2016 al 17.4.2018, come addetto presso alcuni supermercati del marchio EMMEPIU', e precisamente, dal novembre 2013 al 31.12.2015 e dal 1.6.2016 al
4.3.2018 presso il supermercato di EMMEPIU' di TE di Porto (Rm) in Via Flaminia, km 27.3, per nove ore al giorno dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 19, per cinque giorni la settimana (osservando uno o due giorni di riposo a settimana), e dal 5.3.2018 sino alla data del licenziamento del 17.4.2018, presso il supermercato EMMEPIU' sito all'interno del Centro Commerciale ARCA di Capena (Rm), in Via Tiberina, 73/A con orario di lavoro: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, con due giorni di riposo (lunedì e giovedì) e con lavoro domenicale fisso;
che nel primo segmento temporale aveva lavorato senza alcuna regolarizzazione e contratto di lavoro e che in entrambi i supermercati aveva lavorato sotto la direzione ed il controllo del Sig. Controparte_2 occupandosi delle pulizie del supermercato presso cui era addetto, di spostare e rimettere a posto i carrelli della spesa e di svolgere anche mansioni di magazziniere;
che le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2015, venivano pagate con bonifico da parte del Parte_3 ; che da settembre 2016, lo stipendio gli veniva formalmente accreditato dal Parte 3 benchè afferisse a prestazione effettuata anche in favore del Sig. CP 2 che dal 18.10.2016, solo formalmente era stato effettivamente assunto da Parte 3 con contratto di lavoro part time a tempo indeterminato con inquadramento al V livello del CCNL Terziario, nonostante continuasse a svolgere servizio full time anche alle dipendenze del Sig. CP 2 che successivamente aveva appreso presso gli uffici del Centro per l'Impiego della Provincia di Roma, che il formale rapporto di lavoro con il Pt 3 , era cessato il 19.1.2018, benchè fosse proseguito anche successivamente, senza soluzione di continuità, fino al 17.4.2018 quando veniva licenziato verbalmente dal Sig. CP_2 Lamentava di essere stato sempre retribuito in misura inferiore rispetto a quanto previsto dalle tabelle retributive del CCNL T.D.S. per tempo applicabili, e di non aver ricevuto le mensilità aggiuntive, né, tantomeno il trattamento di fine rapporto, né le certificazioni fiscali in ordine al pagamento di eventuali ritenute, anche contributive;
che Parte_2 aveva confermato di avere intrattenuto un contratto d'appalto di servizi con la Controparte_3 sino al 30.9.2015 e, dal periodo 1.10.2015-17.4.2018, altro contratto d'appalto di servizio, ove era compresa l'attività di movimentazione dei carrelli ( ai quali egli era addetto ), con la ditta individuale del Parte 3 e con Controparte_2 Rappresentava che, nel caso di specie, sussistesse un'ipotesi di codatorialità, avvalendosi il Parte 4 di prestazioni formalmente ricondotte, almeno sino al 30.9.2015, ad un contratto d'appalto con la
Controparte_3 e poi, evidentemente con altri soggetti, anche in regime di subappalto
(Sig. Pt 3 ), in cui Controparte_2 ra stato l'unico ad aver garantito la continuità dei due rapporti di lavoro;
che sussistesse la responsabilità dell'appaltante ex art. 29 del d. lgs. n. 276/2003 limitatamente al secondo periodo di servizio (1.9.2016 – 17.4.2018), per
-
il contratto d'appalto tra Parte 2 e Pt 3 e sostanzialmente con CP 2 Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'avversa domanda e Parte 2 chiedendone il rigetto. I convenuti CP 5 CP_2 non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci. La domanda proposta nei confronti del convenuto
Pt 3 veniva rinunciata e il giudizio estinto nella parte corrispondente.
Espletata prova per testi Il Tribunale, ritenuto che "il tenore delle dichiarazioni rese dai testi, complessivamente valutate, nulla provi quanto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto nei termini invocati in ricorso, sia con riferimento all'orario full time, alle mansioni, alla figura datoriale di volta in volta chiamata a rispondere del rapporto in esecuzione con il ricorrente, anche ai fini della individuazione della concreta codatorialità e della responsabilità della committente, nei limiti della esclusione della decadenza di cui all'art.29 cit." rigettava il ricorso, condannava la parte ricorrente, in quanto soccombente. al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_6 che liquidava in complessivi € 3.098,00, oltre iva e cpa come per legge e, attesa la loro contumacia, nulla disponeva sulle spese nei confronti di Controparte_7
[...]
Parte 1 ha proposto appello avverso la Con ricorso depositato il 22.4.2024, sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma.
Si è costituita, altresì, la Controparte_1 chiedendo di rigettare l'avverso gravame. pur ritualmente intimati, non si sono Controparte_7 costituiti restando contumaci.
Con l'atto di appello, la Parte 2 censura la decisione del Tribunale per
1. "TRAVISAMENTO DELL'TOA PER TESTI E DOCUMENTALE. VIOLAZIONE
DELLE PRESUNZIONI ART. 2729 C.C.. Il Giudice di prime cure ha ritenuto di dovere esaminare (applicando il criterio della “ragione più liquida") solo la domanda di accertamento della sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato così come indicati in ricorso. Non si è pronunciato, nemmeno incidenter tantum, né con motivazione di rigetto alternativa né concorrente, sul tema della codatorialità, né sulla responsabilità solidale della committente Controparte 1 risultanze documentali non
...
contestate in ordine alla: a. sussistenza, se non altro da un punto di vista formale, di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Sig. Parte 5 avente ad oggetto (sic) le mansioni di "movimentazione carrelli"; detto rapporto, infatti, risulta essere stato documentato, oltre che dai pagamenti mensili ricevuti mediante bonifico (all. 3 fasc. 1° grado e che peraltro coprono un periodo più ampio rispetto a quanto documentato dal Centro per l'Impiego), dal contratto di lavoro e dall'attestazione del predetto Centro per l'Impiego circa la data di inizio e la data di cessazione del rapporto (all.ti 1 e 2 al fascicolo di 1° grado). Detto rapporto non è stato, come non poteva, essere disconosciuto dalla controparte costituita in giudizio. Il primo vizio motivazionale, dunque, consiste nel non essersi misurata, la sentenza, con la sussistenza di tale rapporto. il Tribunale ha del tutto obliato anche il fatto che la CP 3
[...] ha remunerato mensilmente mediante bonifici bancari il Sig. Pt 1 .
Detto rapporto è stato svolto senza la formale sottoscrizione di un contratto di lavoro e senza che venissero date le comunicazioni al Centro per l'Impiego. Controparte_3 tuttavia, è stata, per ammissione della controparte costituita, appaltatrice del servizio di movimentazione dei carrelli del supermercato CP 1 di TE di Porto. Detta circostanza doveva inferire, quantomeno per il primo periodo di servizio, dell'esistenza di un rapporto di lavoro quantomeno alle dipendenze di detta società. Il Tribunale, invece, si è attestato solo sulla disamina delle deposizioni testimoniali (interpretandole in maniera, tra l'altro, parziale e travisata)"; 2. "IL TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE DELL'TOA TESTIMONIALE.
CONCORRENTE VIZIO DELL'OMESSO ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA
DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL NIGA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SIG.
US RE... Opinare che la testimonianza [di Tes 1 n.d.r.] sia integralmente de relato è un grave errore: il teste si è recato sul posto una cinquantina di volte, lo accompagnava al lavoro alla mattina presto davanti al TO (cos'altro avrebbe potuto fare così presto alla mattina il Sig. Pt 1 ?). Questo è avvenuto per un anno: nel 2013. Su questa circostanza la testimonianza è diretta. Altrettanto diretta è la testimonianza sul fatto che, all'ora di pranzo, il teste vedesse il ricorrente in servizio. Il Giudice di primo grado non ha infine allegato per quali ragioni, semmai, la testimonianza dovesse, piuttosto, ritenersi inattendibile. La deposizione, favorevole al lavoratore, del teste di parte
Parte_6 di resistente, il Direttore del Punto Vendita del
TE di Porto, invece, è stata sminuita nella sua forza probatoria
... il Sig. Pt 1 ha svolto domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente direttamente nei confronti della persona fisica del Sig. Controparte_2 In questo modo di procedere al (mancato) accertamento richiesto, il Giudice, in fondo, omette di pronunciarsi sulla domanda di accertamento del rapporto alle dirette dipendenze della predetta persona fisica ... Spicca, anzitutto, che, anche in relazione ad un periodo di lavoro così breve, persino il Direttore del Centro
Commerciale - dinanzi al Magistrato e consapevole del giuramento prestato non si sente di escludere, prudenzialmente, che il predetto ricorrente vi abbia comunque lavorato. Ma è in questo contesto, come già rilevato innanzi, che il Tribunale omette davvero incomprensibilmente, di prendere atto che il CP 2 (questa volta nominato con il suo cognome) era titolare di una società che gestiva "i ragazzi” che svolgevano le attività ausiliare del supermercato";
3. "VIOLAZIONE ART. 2094 C.C. .. La collocazione temporale delle prestazioni, dunque, non poteva essere ritenuta non provata. Inoltre il
Tribunale ha mancato di prendere atto del raggiungimento della prova della sussistenza del potere direttivo tipico del rapporto di lavoro subordinato, esercitato, nelle parole di un teste "datoriale" come il
Direttore del TO di AN, dal Sig. CP 2 cui lo stesso Direttore si rivolgeva affinché a sua volta gli organizzasse il lavoro della squadra di cui faceva parte il Sig. Pt 1 insieme agli altri "ragazzi", fra cui il Sig. Pt 7 .
Era a lui, a CP 2 che il Pt 1, infatti, si rivolgeva per chiedere permessi e giustificare ritardi. Questo dato è stato clamorosamente tralasciato";
4. "MANCATA RINNOVAZIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI IN ESITO AL
MUTAMENTO DEL GIUDICANTE. MANCATA AMMISSIONE DEGLI ULTERIORI
ME TO ... Chiaro che il convincimento dell'ultimo giudicante è stato per così dire viziato dalla sola diretta audizione di un teste latamente sfavorevole al ricorrente. Se l'istruttoria fosse stata completata dal primo giudice allora la sola attività decisoria assegnata al secondo giudice avrebbe avuto una sua intrinseca logicità. Viceversa, la frammentazione e la mancata conclusione dell'istruttoria, avrebbe richiesto il rinnovo completo dell'istruttoria testimoniale. *** Ad ogni modo il ricorrente aveva richiesto di escutere anche il Sig. Persona 1 (pag. 12 del ricorso ex art. 414 c.p.c.), tre testimoni anzi che due. Tale richiesta è stata reiterata nelle note autorizzate del 4.3.2024, ma il Tribunale non vi ha dato corso";
5. "VIOLAZIONE ART. 421 C.P.C.. E' rimasta inesaudita (ovvero rigettata implicitamente) la richiesta di esercizio dei poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c.
(cfr. note autorizzate) per l'accertamento della verità materiale dei fatti";
6. "RIPROPOSIZIONE.
6.1. LA DOVUTA QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI IN
TERMINI DI LAVORO SUBORDINATO ... 6.2. CODATORIALITA' ... 6.3. LE
RETRIBUZIONI DOVUTE 6.4. RESPONSABILITA' DELL'APPALTANTE 6.5.
SULLA DOMANDA DI MANLEVA".
Invero nel ricorso di primo grado così conclude l'odierna parte appellante:
"1. accertare che tra il Sig. Parte 1 da un lato ed il Sig. Controparte_2 e la Controparte 3 è intercorso, dal 1.11.2013 al 30.9.2015, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato;
1.1. accertare il dovuto inquadramento nel V livello del CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, anche del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi ovvero: euro
18.150,64 per differenze retributive ed euro 2831,90, oltre rivalutazione annuale, per t.f.r., o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
2. in via subordinata al n. 1, accertare che tra il Sig. Parte 1 e la CP 3 Controparte_3
è intercorso, dal 1.11.2013 al 30.9.2015, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato;
2.1. accertare il dovuto inquadramento nel V livello del CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, anche del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36
Cost., condannare la Parte 8 al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi ovvero: euro 18.150,64 per differenze retributive ed euro 2.831,90, oltre rivalutazione annuale, per t.f.r., o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
3. accertare che tra il Sig. Parte 1 da un lato ed il Sig.
Controparte_2 ed il Sig. è intercorso, dal 1.10.2015 al Parte 3
31.12.2015, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato;
3.1. accertare il dovuto inquadramento nel V livello del CCNL
T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, anche del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi ovvero: euro 1.360,43 per differenze retributive, euro 349,29 per t.f.r, oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
4. in via subordinata al. n. 3, accertare che tra il Sig. Parte 1 ed il Sig. Pt_3
[...] è intercorso, dal 1.10.2015 al 31.12.2015, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato;
4.1. accertare il dovuto inquadramento nel V livello del CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, anche del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., condannare il Sig. Pt 3 al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi ovvero: euro 1.360,43 per differenze retributive, euro 349,29 per t.f.r, oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
5. accertare che tra il Sig. Parte 1 da un lato ed il Sig. Controparte_2 ed il Sig. Parte 3 è intercorso, dal 1.9.2016 al
17.4.2018, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato;
5.1. accertare il dovuto inquadramento nel V livello del CCNL
T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, anche del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi ovvero: euro 16.156,69 per differenze retributive, euro 2.516,42 per t.f.r., oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia (di cui: euro 585,84 per retribuzione dal 18.1.2018 al 31.1.2018; euro 607,56 per retribuzione dal 1.2.2018 al 28.2.2018; euro 1.502,02 per retribuzione dal
1.3.2018 al 31.3.2018; euro 982,09 per retribuzione del 1.4.2018 al 17.4.2018; euro 375,51 per ratei di 13a mensilità, euro 375,51 per ratei di 14a mensilità maturati negli ultimi tre mesi del rapporto).
6. in via subordinata al. n. 5, accertare che tra il Sig. Parte 1 ed il Sig. Parte 3 è intercorso, dal
1.9.2016 al 17.4.2018, ovvero nel periodo ritenuto di giustizia, un rapporto di lavoro di subordinato;
6.1. accertare il dovuto inquadramento nel V livello del
CCNL T.D.S. o nel diverso livello ritenuto di giustizia, anche del diverso CCNL ritenuto applicabile, e, per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., condannare il Sig. Pt 3 al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi ovvero: euro 16.156,69 per differenze retributive, euro 2.516,42 per t.f.r., oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia (di cui: euro 585,84 per retribuzione dal 18.1.2018 al 31.1.2018; euro 607,56 per retribuzione dal 1.2.2018 al 28.2.2018; euro 1.502,02 per retribuzione dal
1.3.2018 al 31.3.2018; euro 982,09 per retribuzione del 1.4.2018 al 17.4.2018; euro 375,51 per ratei di 13a mensilità, euro 375,51 per ratei di 14a mensilità maturati negli ultimi tre mesi del rapporto);
7. in caso di accoglimento, alternativamente, di una delle domande di cui ai nn. 5 e 6, condannare, ex art. 29 d.lgs. 276/2003, Controparte 1 al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni del periodo 1.9.2016 – 17.4.2018, cioè euro 16.156,69 per differenze retributive, euro 2.516,42 per t.f.r., oltre rivalutazione annuale, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
8. in ogni caso, condannare al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle predette somme;
9. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".
Invero, i testi escussi in 1° grado hanno riferito quanto segue:
'Tes 1 nato il [...] a [...] e residente in [...], lavoro come carpentiere, indifferente.
ADR: sono in Italia dal 2005 e conoscevo il ricorrente già da prima. ADR: conosco il supermercato Pt 2 più di TE di Porto perché il ricorrente dal 2013 e per circa un anno ha abitato da me e, per qualche mese (4-5 mesi) io lo portavo a lavoro presso quel supermercato. Lui ha lavorato in quel supermercato dalla fine 2013 al 2015, non ricordo il mese e poi dopo alcuni mesi di pausa – ha ripreso, nel 2016 (non ricordo il mese) fino al 2018. Tanto mi ha raccontato lui e tanto ho constatato quella cinquantina di volte circa che sono entrato nel supermercato di TE di Porto. ADR: anche nel periodo successivo a quello in cui abbiamo abitato insieme, io andavo qualche volta in quel supermercato per comprarmi i panini del pranzo. ADR: io lasciavo il ricorrente a lavoro verso le 6,45. Lui mi diceva di lavorare fino alle 13,00 e poi dalle 16,00 alle 19,00 per cinque giorni a settimana. Inoltre, 4-5 volte sono andato a riprenderlo a lavoro verso le
19,00 entrando nel supermercato. ADR: non so chi sia Pt 7 , forse un suo collega. ADR: il ricorrente mi ha detto di essere stato poi mandato per qualche mese al supermercato di Capena, ma io non ci sono mai andato.
ADR: ho visto che, a TE di Porto, il ricorrente spostava i carrelli all'esterno e sistemava la merce sugli scaffali. ADR io non so da chi il ricorrente prendesse disposizioni di lavoro. ADR: nulla so dei capitoli 11,13,15
e 16 del ricorso. ADR: mi pare di ricordare che il ricorrente mi ha detto che
CP 2 era il suo datore di lavoro o uno che lo pagava".
Testimone 2 nato a [...] il [...] residente a [...],
Strada di Pontecavallo 18, direttore di punto vendita presso la Parte_2 indifferente ADR: sono stato direttore del punto vendita di TE di
Porto dal 2000 al 2006 e dal 2010 al 2016, almeno così mi pare. Ricordo il ricorrente che ha lavorato anche lui in quel punto vendita;
non so dire però da quando e fino a quando. Ricordo solo che per un certo periodo, che non so individuare e quantificare nel tempo, andò via per poi ritornare. ADR: non so dire quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente poiché io mi limitavo a comunicare a tale " CP_2 della società datrice di lavoro del ricorrente il "
cui nome non ricordo, le mie esigenze in merito alla pulizia dell'esterno dello stabilimento, dei carrelli e dei locali comuni. Non metteva la merce sugli scaffali. Posso solo dire che lavorava sia di mattina che pomeriggio. Ricordo che il ricorrente si avvicendava con tre o quattro altri ragazzi mandatimi da
CP_2 ". Ricordo ad esempio Pt 7 , non gli altri. ADR: dopo il 2016 andai "
a lavorare a Bagni di Tivoli circa due anni;
poi andai a Guidonia per altri due anni circa. ADR: non ho mai lavorato presso il centro commerciale di Capena
e pertanto nulla so del ricorrente dopo il 2016. ADR: in caso di assenze
(malattia, ferie e altro) il ricorrente si rivolgeva a CP 2 ". ADR: io controllavo che le pulizie fatte dal ricorrente fossero conformi agli standard dei punti vendita".
Persona 2 nato in [...] il [...] residente in [...], via
Paolo II n.
9. Indifferente. Lavoro in una carrozzeria. ADR: sono in Italia dal
1998. Ho conosciuto il ricorrente, tramite amici, circa nel 2103 e da allora siamo diventati amici e ci frequentiamo con una certa regolarità. ADR: ho constatato personalmente che il mio amico ha lavorato presso il supermercato CP 6 di TE di porto per svariati anni che però so identificare nel tempo: tanto so perché mi è capitato di non accompagnarlo a volte a lavoro (circa 10 per approssimazione) soprattutto quando non c'erano i mezzi pubblici e dunque essenzialmente di domenica.
L'orario lavorativo era, per quello che ho visto, 7-8 sino alle 19 credo. Non so essere più preciso a riguardo. ADR: quando andavo a trovarlo di domenica entravo nel supermercato per fare la spesa e ho visto che sistemava la merce sugli scaffali;
non ho visto altro. ADR: nulla so in ordine ai capitoli 3, 11,13,15e
16 del ricorso".
Parte 9 nato a [...] [...] e residente in [...], identificato a mezzo di carta di identità,
PENSIONATO. FINO AL PENSIONMANEOT DIRIGEVO IL CENTRO COMMERCIALE
ARCA DI CAPENA;
non parente;
ho avuto rapporti di collaborazione con la Con che era una delle società di servizi che operava presso ilcentro commerciale predetto, e con la CP_6 che fa parte del gruppo CP_8
[...] che gestiva la linea food all'interno commerciale che gestivo;
indifferente. Non conosco il ricorrente né l'ho mai sentito nominare fino a quando sono stato informato dell'esistenza di questa causa come testimone.
Nulla so del suo rapporto di lavoro. Preciso che in ragione del mio ruolo presso il centro commerciale, conoscevo tutti i ragazzi che lavoravano nella cooperativa di CP_2 presso il centro commerciale Arca nel supermercato e nei servizi in generale, ma lui non l'ho mai sentito nominare. Non escludo che possa aver fatto qualche sostituzione".
Questi sono i contratti appalto e lavoro e i recessi: C.S. SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata Semplificata Via San Sebastiano n.2
00065 AN RO (RM) Cod. Fisc. e Part. I.V.A.12303881002
Spett.le
EMME PIU' S.r.L.
Via B. Alimena, 83
00173 Roma (RM)
OGGETTO: PROPOSTA SER" VIZIO D'OP
La Società C.S. SERVIZI Società a Responsabilità Limit ata Semplificata con sede in AN
RO (RM), Via San Sebastiano n.2, Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A.12303881002, iscrit ta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di
Roma, al numero 1364162, in persona dell'Amministra atore NI Legale Rappresentante della suddetta società LA BO nata a [...] il [...];
PREMESSO
-che C.S. SERVIZI Società a Responsabilità Limitata Ser mplificata è una società cooperativa che svolge vari servizi tra i quali attività di portierato, servizio di reception, assistenza alla clientela, pulizia, giardinaggio, apertura varchi e assisten za scarico merci diurno e notturno etc.
-che Emme Più S.r.L. gestisce numerosi punti vendita per il commercio al minuto di prodotti alimentari e non
Tanto premesso, C.S. SERVIZI Società a Responsa abilità Limitata Semplificata
PROPONE
Alla società Emme Più S.r.L. di svolgere in favore del la medesima presso i propri punti vendita le prestazioni di seguito indicate alle condizioni di cui appresso. A) SERVIZI
In orario diurno servizio di sigillatura in buste della merce proveniente dall'esterno, controllo afflusso clienti, recupero e sistemazione carrelli per la sp esa nonché in orario sia diurno che notturno servizio di portierato con apertura varchi e assiste nza scarico merci. Le prestazioni sopra indicate verranno svolte secondo le indicazioni, di volta in volta, fornite dalla società Emme Più S.r.L. sia in ordine agli orari che alla tipologia del servizio da svolgere.
B) DURATA E DECORRENZA
Il servizio si svolgerà per mesi 12 (dodici) a decorrere da alla data dell'01 maggio 2013 e alla scadenza il presente accordo si rinnoverà automaticamente per uguale periodo salvo disdetta
1
di una delle parti da inviarsi mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30
(trenta) giorni, ferma restando la facoltà di recesso di entrambe le parti, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, da comunicarsi entro lo stesso termine.
C) CORRISPETTIVO Il corrispettivo per i servizi prestati è così determinato: Euro 9,00 (nove /00) oltre I.V.A. come per legge, per ogni ora diurna o notturna sia in giorni festivi che feriali da corrispondersi entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della fattura.
D) OBBLIGHI
C.S. SERVIZI Società a Responsabilità Limitata Semplifi cata si obbliga a prestare la propria attività assicurando il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, previdenziale, igiene etc. nell'esecuzione del servizio e delle attività conseguenti e connesse, provvedendo, in particolare, a informare e formare i lavoratori nel rispetto del D. Lgs. 81/2008. Si obbliga, pertanto, a manlevare e tendere indenne la società Emme Più S.r.L. da ogni obbligo e/o onere e/o responsabilità a riguardo, impegnanc :losi, altresì, a presentare, alla stessa su richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione comp: »rovante la regolarità delle posizioni previdenziali, assistenziali e sanitarie del personale impiegato nonché la regolare ed integrale corresponsione in favore dello stesso dei trattamenti ecconomici e retributivi come previsti dalla vigente normativa.
Qualora siate in accordo con la presente proposta vog gliate restituirci copia della stessa sottoscritta dalla Vs. Società per presa visione e accettazione.
Roma, li 30.04.2013
C.S. SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata: Semplificata
L'Amministratore NI >
LA BO C.S. SERVIZI SRLS UNIPERSONALE
Via San Sebastiano 2
S 00065 AN RO (ROMA)
P.IVA e C.F. 12303881002
95.
Spett.le
EMME PIU' S.r.l.
Via B. Alimena, 83
00173 Roma (RM)
AN RO, 31 Agosto 2015
OGGETTO: DISDETTA CONTRATTO DI SERVIZIO D'OP
Con la presente, io sottoscritta lonela BO, in qualità di amministratore unico della società C.S.
SERVIZI SRLS UNIPERSONALE, do formale disdetta al contratto in essere con la vostra società,
relativo alla sigillatura in buste di merce proveniente dall'esterno, al controllo dell'afflusso di clienti, al recupero e sistemazione dei carrelli per la spesa oltre che al servizio di portierato notturno e diurno con apertura varchi ed assistenza scarico merci, a partire dalla data del 30
settembre 2015.
In fede lonela BO
C.S. Servizi srls Unipersonale IA UL PIU' SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata Semplificata Via della Rocca, 3
00013 TA (RM)
Part. I.V.A. C.F. 13530211005
Spett.le
EMME PIU' S.r.L.
Via B. Alimena, 83
00173 Roma (RM)
OGGETTO: PROPOSTA SERVIZIO D'OP
La Società PIU' SERVIZI Società a Responsabilità Limitata Semplificata con sede in 00013
TA (RM), Via della Rocca n.3, Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 13530211005, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma, al numero 1454961, in persona dell'Amministratore NI legale rappresentante della suddetta società LA BO nata a [...] il [...];
PREMESSO
-che PIU' SERVIZI Società a Responsabilità Limitata Semplificata è una società che svolge vari servizi tra i quali attività di portierato, servizio di reception, assistenza alla clientela, pulizia, giardinaggio, apertura varchi e assistenza scarico merci diurno e notturno etc.
-che Emme Più S.r.L. gestisce numerosi punti vendita per il commercio al minuto di prodotti alimentari e non
Tanto premesso, PIU' SERVIZI Società a Responsabilità Limitata Semplificata PROPONE
Alla società Emme Più S.r.L. di svolgere in favore della medesima presso i propri punti vendita le prestazioni di seguito indicate alle condizioni di cui appresso.
A) SERVIZI
In orario diurno servizio di sigillatura in buste della merce proveniente dall'esterno, controllo afflusso clienti, recupero e sistemazione carrelli per la spesa nonché in orario sia diurno che notturno servizio di porticrato con apertura varchi e assistenza scarico merci.
Le prestazioni sopra indicate verranno svolte secondo le indicazioni, di volta in volta, fornite dalla società Emme Più Sr.L. sia in ordine agli orari che alla tipologia del servizio da svolgere.
B) DURATA E DECORRENZA
Il servizio si svolgerà per mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data dell'01 ottobre 2015 sino al 30 settembre 2016.e.alla scadenza il presente accordo si rinnoverà automaticamente per uguale periodo, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, ferma restando la facoltà di recesso di entrambe le parti, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, da comunicarsi entro lo stesso termine.
C) CORRISPETTIVO Il corrispettivo per i servizi prestati è così determinato: Euro 9,00 (nove /00) oltre I.V.A. come per legge, per ogni ora diurna o notturna sia in giorni festivi che feriali da corrispondersi entro 15
(quindici) giorni dalla presentazione della fattura.
D) OBBLIGHI
PIU' SERVIZI Società a Responsabilità Limitata Semplificata si obbliga a eseguire il servizio e le attività conseguenti e allo stesso connesse, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di assunzione dei lavoratori anche extracomunitari, di sicurezza, antinfortunistica, previdenziale, igiene etc., provvedendo, in particolare, a informare e formare i lavoratori nel rispetto del D. Lgs. 81/2008.
Si obbliga, pertanto, a manlevare e tendere indenne la società Emme Più S.r.L. da ogni obbligo e/o onere e/o responsabilità a riguardo, impegnandosi, altresì, a presentare, alla stessa su richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione comprovante la regolarità delle posizioni previdenziali, assistenziali, assicurative e sanitarie del personale impiegato nonché la regolare ed integrale corresponsione in favore dello stesso dei trattamenti economici e retributivi come previsti dalla vigente normativa.
Qualora siate in accordo con la presente proposta vogliate restituirci copia della stessa sottoscritta dalla Vs. Società per presa visione e accettazione.
Roma, li 17.09.2015
PIU' SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata Semplificata
L'Amministratore NI
LA OS FL TE
Via Venezia 6
00065 AN RO (RM)
AN RO, 19 ottobre 2016
Egr. Sig.
NI EF
AL CI 5
02038 Scandriglia (RI)
Facendo seguito a quanto convenuto verbalmente ed ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 26.5.97, Le confermo la Sua assunzione presso la mia Ditta e La informo riguardo alle condizioni che regoleranno il Suo rapporto di lavoro:
1. Datore di lavoro
Ad ogni effetto contrattuale il datore di lavoro è il sottoscritto FL TE con Sede Legale in AN RO (RM) in Via Venezia 6 - C.F. [...]/P. IVA 13542021004.
2. Lavoratore
Dati identificativi:
Nome: EF
Cognome: NI Nato in Romania il 09/08/1987
Residente a: Scandriglia (RI) in AL CI 5 C.F.: NGISFN87M06Z1290
3. Inquadramento e mansioni Le viene assegnato l'inquadramento di operaio al 5° livello, come previsto dalla classificazione unica del vigente C.C.N.L. Terziario Commercio, con la mansione di addetto alla sistemazione dei carrelli della spesa.
4. Inizio e durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e avrà inizio il 19 ottobre 2016.
5. Sede di lavoro La Sua sede contrattuale di lavoro viene stabilita presso la sede della mia ditta sita a AN RO, Via Venezia 6, mentre la sede di svolgimento dell'attività verrà stabilita presso le sedi dei clienti per svolgere il Suo operato.
6. Trattamento economico
A compenso delle Sue prestazioni, Le sarà corrisposta una retribuzione globale mensile lorda di € 921,79 per 14 mensilità, così come previsto dal C.C.N.L. Metalmeccanica Artigianato per la Sua mansione ed il Suo livello.
L'eventuale super minimo, che Le dovesse essere concesso, costituisce unilaterale anticipazione di incrementi anche futuri derivanti da leggi, C.C.N.L. e accordi integrativi aziendali, con mia. facoltà di procedere ad assorbimento fino a concorrenza.
7. Ferie
Le ferie a Lei spettanti su base annua sono di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie, ai sensi del vigente C.C.N.L.
8. Tipo di rapporto e orario di lavoro
Il rapporto di lavoro è a tempo parziale 25 ore settimanali, così distribuite: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
La Società, comunque, in base alle esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, si riserva di variare la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, modificando anche il giorno di risposo dandoLe preavviso di almeno 48 ore La informiamo inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore del Digs di attuazione della Legge Biagi, e più precisamente con riferimento all'art. 46, il datore di lavoro ha la facoltà di farle prestare, per esigenze di servizio, delle ore supplementari che verranno retribuite come previsto dal C.C.N.L. a.
Lei applicato.
9. Periodo di prova
Il periodo di prova sarà di 45 giorni di lavoro effettivo durante il quale sarà facoltà reciproca delle parti di far cessare il rapporto in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso e della relativa indennità sostitutiva.
10. Preavviso
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro troveranno applicazione le norme previste dal vigente C.C.N.L. Terziario - Commercio in materia di preavviso.
11. Patto per lavoro festivo.
Le parti si danno reciproco atto che per esigenze tecnico, produttive e organizzative sarà possibile per il datore di lavoro richiedere la prestazione lavorativa nelle giornate festive, anche infrasettimanali, sia civili che religiose. Il lavoratore con la firma del presente contratto presta il suo specifico consenso alla comunicazione unilaterale da parte del datore di lavoro per lo svolgimento dell'attività nelle predette giornate festive per esigenze di servizio e su semplice richiesta datoriale.
Con il presente patto il lavoratore esprime, in particolare, il proprio consenso a prestare la propria attività lavorativa nelle suddette giornate festive e manifesta liberamente la propria disponibilità al recupero del mancato godimento della festività in diversa collocazione temporale.
Le parti rinviano al CCNL di settore per le misure della compensazione per lavoro festivo, anche infrasettimanale. Con il presente accordo le parti intendono, pertanto, derogare espressamente e consapevolmente alla irrinunciabilità del riposo nelle giornate celebrative di ricorrenze festive sia civili che religiose, anche infrasettimanali, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di riposi per la fruizione di "tempo libero qualificato" di cui alla legge 260/49 avuto riguardo alla riposi per la fruizione di "tempo libero qualificato" di cui alla legge 260/49, avuto riguardo alla possibilità che il predetto riposo possa essere collocato in una diversa giornata lavorativa. Il ricorso al lavoro festivo non richiede alcun obbligo di forma. Il preavviso della necessità della richiesta prestazione di lavoro in giornate festive da parte del datore di lavoro in favore del lavoratore viene concordato in 7 giorni lavorativi.
Il rifiuto illegittimo può avere rilevanza disciplinare.
12. Obblighi di fedeltà Lei si obbliga a:
a) conservare segretezza assoluta con chiunque, sia durante che dopo il rapporto di lavoro con la mia Ditta, per quanto concerne qualsiasi dato o informazione di cui Lei venga a conoscenza in occasione dello svolgimento della Sua attività ivi compresi i regolamenti, norme di lavoro, studi, ricerche, dati contabili, tecnici, commerciali, economici e finanziari;
a non ritrarre copie o riassunti di tali informazioni o di altri documenti di pertinenza della mia Ditta e a non utilizzare gli stessi a Suo personale interesse o nell'interesse di terzi né lasciarli utilizzare da altri, riconoscendoci in caso contrario, senza pregiudizio delle responsabilità penali, il pieno diritto al risarcimento dei danni;
b) non accettare, a nessun titolo, pagamenti, prestiti, compensi, regali, servizi, viaggi o altri vantaggi da miei fornitori, clienti, persone e/o organizzazioni commerciali che siano o tentino di entrare in rapporto di affari con la mia Ditta;
c) osservare le disposizioni e regolamenti aziendali, oltre che, naturalmente, a rispettare scrupolosamente le leggi, disposizioni e regolamenti della pubblica Autorità.
13. Rinvio alle norme legislative e contrattuali
Per quanto non specificato nella presente lettera valgono le disposizioni di legge e del C.C.N.L. precedentemente richiamato.
Voglia restituirmi copia della presente debitamente firmata ad integrale accettazione di quanto in essa contenuta.
Con i migliori saluti.
LU AI Per accettazione
NI ST
Dice l'appellante: “di tutti i pagamenti ricevuti (che compongono il lato
"percepito" dei conteggi") il Sig. Pt 1 ha dato piena contezza al Tribunale, versando agli atti tutti gli estratti conto bancari, in maniera assolutamente trasparente, dai quali emerge, se ancora non si ritiene convinta di quanto qui si scrive, quanto segue: bonifico 17.12.2013 da parte di Controparte_3 per euro 1.065,00 bonifico 16.1.2014 da parte di Controparte 3 per euro 1.005,00 bonifico 18.2.2014 da parte di Controparte_3 per euro 810,00 bonifico
1.3.2014 da parte di Controparte_3 per euro 1.080,00 bonifico 15.4.2014 da parte di Controparte_3 per euro 1.035,00 bonifico 22.5.2014 da parte di [...]
Controparte 3 per euro 990,00 bonifico 23.6.2014 da parte di Controparte_3 per euro 1.215,00 bonifico 15.7.2014 da parte di Controparte_3 per euro Controparte_3 per euro 945,00 bonifico 990,00 bonifico 19.8.2014 da parte di Controparte_3 per euro 990,00 bonifico 14.10.2014 da 15.9.2014 da parte di parte di Controparte_3 per euro 1.215,00 bonifico 18.11.2014 da parte di [...]
Controparte 3 per euro 990,00 bonifico 19.12.2014 da parte di Controparte_3 per euro 900,00 bonifico 15.1.2015 da parte di per euro 940,00 Controparte_3 bonifico 17.2.2015 da parte di Controparte_3 per euro 1.000,00 bonifico
16.3.2015 da parte di Controparte_3 per euro 600,00 28 bonifico 20.4.2015 da parte di Controparte_3 per euro 690,00 bonifico 8.6.2015 da parte di [...]
Controparte 3 per euro 640,00 bonifico 22.6.2015 da parte di Controparte_3 per euro 1.200,00 bonifico 14.7.2015 da parte di Controparte_3 per euro
1.170,00 bonifico 18.8.2015 da parte di Controparte_3 per euro 495,00 bonifico 15.9.2015 da parte di Controparte_3 per euro 745,00 bonifico
22.10.2015 da parte di Controparte_3 per euro 1.080,00 bonifico 19.11.2015 da parte di Pt 3 per euro 1.350,00 bonifico 15.12.2015 da parte di Pt 3 per euro 945,00 bonifico 15.1.2016 da parte di Pt 3 per euro 1.060,00 bonifico 17.8.2016 da parte di Pt 3 per euro 945,00 bonifico 20.9.2016 da parte di Pt 3 per euro 1.205,00 bonifico 18.10.2016 da parte di Pt 3 per euro 1.080,00 bonifico 15.11.2016 da parte di Pt 3 per euro 1.170,00 bonifico 20.12.2016 da parte di Pt 3 per euro 945,00 bonifico 17.1.2017 da parte di Pt 3 per euro 1.215,00 bonifico 14.2.2017 da parte di Pt 3 per euro 915,00 bonifico 14.3.2017 da parte di Pt 3 per euro 1.035,00 bonifico
20.4.2017 da parte di Pt 3 per euro 1035,00 bonifico 16.5.2017 da parte di
Pt 3 per euro 900,00 bonifico 20.6.2017 da parte di Pt 3 per euro
1.035,00 bonifico 19.7.2017 da parte di Pt 3 per euro945,00 bonifico
17.8.2017 da parte di Pt 3 per euro 990,00 bonifico 19.9.2017 da parte di
Pt 3 per euro 540,00 bonifico 17.10.2015 da parte di Pt 3 per euro
855,00 bonifico 21.11.2017 da parte di Pt 3 per euro 1.125,00 bonifico
19.12.2017 da parte di Pt 3 per euro 945,00 bonifico 16.1.2018da parte di
Pt 3 per euro 1.125,00 bonifico 20.1.2018da parte di Pt 3 per euro
1.080,00 bonifico 20.2.2018 da parte di Pt 3 per euro1.080,00 bonifico
20.3.2018 da parte di Pt 10 per euro 880,00".
Invero, sebbene dalle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate nulla possa dedursi con sufficiente certezza circa la dedotta subordinazione secondo, in particolare, gli orari e i giorni lavorativi, certamente la periodicità mensile dei bonifici effettuati da parte di Controparte_3 dal 17.12.2013 al 22.10.2015 e le mansioni particolarmente esecutive espletate dall'odierno appellante, che pure si evincono dalle dichiarazioni dei testi escussi, evidenziano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di CP 3
[...] con responsabilità ex art. 29 della committente Parte 2 ma nulla di più circa l'espletamento delle mansioni effettive, e, soprattutto. circa l'orario di lavoro quotidianamente osservato e i giorni nei quali ha effettuato la prestazione lavorativa.
Peraltro è doveroso rilevare che né Pt 3 né Pt 10 risultano convenute in giudizio. Peraltro è già stato evidenziato che la domanda proposta nei confronti del convenuto Pt 3 risulta rinunciata in primo grado con estinzione del giudizio nella parte corrispondente. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato.
In considerazione della soccombenza, le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuno degli appellati costituiti delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA: dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 24.6.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste