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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI D'LA Presidente rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2841/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal prof. avv. NC Pighi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Tabacchi n.139 - 41123 Modena giusta procura speciale alle liti in atti
appellante
CONTRO
pagina 1 di 28 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._1
UC Th. VI e NI PU ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in
Varese, Via Magenta 14
appellante incidentale
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dagli avv.ti Mauro Pini e Roberto Nava ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Corso Canalchiaro, 65 Modena
appellata nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._2
NC NA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Marcobi 8
Varese giusta procura speciale alle liti in atti
appellante incidentale
e
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Varese n. 789/24 pubblicata il 12.08.2024, n. 1050/24 Rep,
pagina 2 di 28 resa all'esito del proc. n.113/2022 R.G. dal Tribunale di Varese, Dott.ssa Letizia Cajani, accogliendo in parte qua le domande di seguito trascritte del giudizio di primo grado
“In via principale - accertarsi e dichiararsi che è errato ed inutilizzabile il progetto per le opere strutturali elaborato da , nato a [...] il [...], codice Parte_2
fiscale , con studio professionale in Varese, via Pasubio n.26, C.F._3
indirizzo pec , per il miglioramento sismico del fabbricato Email_1 [...]
in Cavezzo via Giuseppe Di Vittorio n. 349 Parte_1
e depositato sul sistema Sfinge della Regione Emilia OM (prot. CR 19493/2013) ai fini della concessione del contributo per la riparazione di immobili colpiti dal sisma del
2012 - conseguentemente dirsi tenuto e condannarsi l , nato a [...]_2
il 28.5.1978, codice fiscale , con studio professionale in Varese, C.F._3
via Pasubio n. 26 indirizzo pec a pagare a titolo di Email_1
risarcimento del danno a - con sede in Parte_1 Parte_1
Cavezzo (Modena) via Giuseppe Di Vittorio n. 349, codice fiscale ed a titolo di rifusione P.IVA_1
delle spese legali per l'accertamento tecnico preventivo, la somma di € 709.994,54 oltre accessori, determinata come segue: a) € 594.396,56 a titolo di risarcimento per danno pari alla differenza fra il contributo di € 1.294.622,66 per la demolizione e ricostruzione degli immobili lesionati dal sisma del 2012 che la Regione Emilia OM avrebbe concesso per la demolizione del fabbricato lesionato e l'edificazione ex novo di analogo fabbricato preventivato ed il contributo di € 700.226,10 che la Regione Emilia OM ha concesso con i decreti commissariale n. 100 del 28.1.2014 e n.1795 del 27.9.2019 sulla base del progetto dell'ing. e del Geom o la diversa Parte_2 CP_3
somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della SCIA 2.8.2014 al saldo b) €
58.155,36 a titolo di restituzione di quanto incassato da Controparte_5
Con la fattura n. 17/2014 per opere certificate dai convenuti come eseguite ma
[...]
pagina 3 di 28 in realtà mai eseguite, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria da 31 agosto
2014 al saldo, c) € 40.000 a titolo di restituzione dei compensi pagati all'ing. Parte_2
(di € 17.000 al netto dell'IVA) , Geom. (di € 17.000 al netto dell'IVA)
[...] CP_3
all'ing. (di € 6.000 al netto dell'IVA) trattandosi di spese per compensi per CP_6
la realizzazione di un intervento di adeguamento sismico del fabbricato sulla base di progetto errato ed inutilizzabile con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo pagamento, - € 17.442,62 a titolo di rimborso a Parte_1
delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico
[...]
preventivo dinnanzi al Tribunale di Modena per il consulente d'ufficio Ing. Persona_1
il suo ausiliario Ing. per la difese legali e tecniche fornire dall'avv. Persona_2
TA AT e dall'Ing. oltre agli interessi legali dal 2.10.2015, Persona_3
data del deposito della CTU. Con rifusione delle spese di causa In ordine alle domande riconvenzionali Respingersi perché infondate le domande riconvenzionali dell'ing.
e del Geom. . Parte_2 CP_3
e quindi riformare in parte qua l'impugnata sentenza del Tribunale di Varese n.789/24 pubblicata il 12.08.2024, n. 1050/24 Rep, resa all'esito del proc. n.113/2022 R.G. dal
Tribunale di Varese, Dott.ssa Letizia Cajani come segue: in accoglimento dei motivi della proposta PRIMA IMPUGNAZIONE relativa al capo
3.3 della sentenza denominato “il merito” e conseguente parte del dispositivo dell'impugnata sentenza dichiarare tenuto l'ing. a risarcire al Parte_2 Parte_1
oltre alla somma di 34.000,00 € correttamente già liquidata nella gravata
[...]
sentenza anche l'ulteriore somma di 512.862,66 € (o di 594.396,56 € come alternativamente indicato dal CTU o quella maggiore che risulterà di giustizia) pari alla differenza tra il contributo che Regione Emilia OM ha riconosciuto e concesso al con i decreti commissariali n. 100 del 28.01.2014 e n. 1795 del Parte_1
27.09.2019 sulla base di una domanda presentata dall'ing. ed un progetto Parte_2
dell'ing. e del Geom. - che la CTU disposta in corso di Parte_2 CP_3
pagina 4 di 28 causa ha confermato essere errato - ed il maggior contributo che la Regione Emilia
OM avrebbe riconosciuto al per la demolizione di un Parte_1
fabbricato di sua proprietà in Cavezzo (MO) risultato lesionato a seguito del sisma dell'anno 2012 e l'edificazione ex novo di analogo fabbricato a fronte di una domanda ed un progetto correttamente redatti e presentati, o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della
SCIA avvenuta in data 02.08.2014 al saldo. • in accoglimento dei motivi della proposta
SECONDA IMPUGNAZIONE relativa al capo 6 dell'impugnata sentenza denominato
“la domanda riconvenzionale articolata dal geom. e conseguente parte del CP_3
dispositivo, rigettare tutte le domande svolte in via riconvenzionale dal Geom. CP_3
nei confronti del e quindi conseguentemente revocare la
[...] Parte_1
condanna del a corrispondere l'importo di 9.135,28 € oltre ad Parte_1
interessi al Geom. • in accoglimento della proposta TERZA CP_3
IMPUGNAZIONE relativa al capo 7 dell'impugnata sentenza denominato “conclusioni”
e conseguente parte del dispositivo: (i) revocare le condanne di pagamento comminate in capo all'appellante per i compensi del Geom. e le spese legali in suo CP_3
favore ed in favore di (ii) condannare i convenuti al pagamento Controparte_4
anche delle spese del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo che ha anticipato il giudizio di primo grado (dove al c.t.u. sono stati liquidati 17.442,62 € oltre a
CP ed IVA) nonché della Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta nel giudizio a quo per la quale sono stati quindi liquidati a favore del nominato c.t.u. e del suo ausiliario
20.444,92 € oltre a CP ed IVA;
(iii) condannare i convenuti al pagamento a favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre ad Parte_1
accessori, CNPA ed IVA come per legge.
Nel contempo respingendo gli avversi appelli incidentali del geom. e del Parte_2
geom. siccome infondati in punto di fatto e di diritto. CP_3
pagina 5 di 28 Per CP_1
Premesso che all'udienza del 08.04.2024, il Consigliere Istruttore Dott.ssa SI
D'LA fissava davanti a sé l'udienza del 03.06.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori, da calcolarsi a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica, , ut supra rappresentato e difeso, richiamate Parte_2
tutte le domande, eccezioni e difese svolte con i propri atti e scritti difensivi, ivi compresi quelli del giudizio di primo grado, con riserva di ogni ulteriore deduzione nei termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, allo stato così precisa le proprie
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione sia di merito sia istruttoria, così giu-dicare:
NEL MERITO
In via d'appello incidentale
- parzialmente riformare la sentenza n.789/2024 resa in data 12.08.2024 dal Tribunale di
Varese a conclusione del giudizio n.113/2022 R.G., ed in particolare il capo 3.3. della sentenza impugnata - limitatamente ai punti indicati in narrati-va - e la relativa par-te di dispositivo, idem est nella parte in cui il Giudice di pri-mo grado, ritenuta
(erroneamente) la sussistenza di una responsabilità dell'Ing. per l'errata Parte_2
progettazione esecutiva e quantificato in Euro 34.000,00 il danno concretamente risarcibile, “condanna l'Ing. al pagamento in favore del Parte_2 [...]
dell'im-porto di Euro 34.000,00 oltre interessi Parte_1
compensativi nella misura del tasso le-gale sulla somma via via rivalutata annualmente a partire dal 20.08.2020 e ol-tre interessi al tasso legale dal giorno di deposito della pagina 6 di 28 sentenza sino al paga-mento effettivo”, per gli effetti respingendo le domande promosse da nei confronti di in quanto infondate;
Parte_1 Parte_2
Sull'appello principale
- in ogni caso rigettare, per i motivi esposti in atto, l'appello principale proposto da e confermare la sentenza n. 789/2024 Parte_1
resa in data 12.08.2024 dal Tribunale di Varese a conclusione del giu-dizio n. 113/2022
R.G. limitatamente ai capi ex adverso impugnati;
- in subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse risultare anche solo in mi-nima parte fondata la pretesa dell'appellante, previe le pronunce opportune ac-certare e dichiarare che è tenuta a manlevare e garantire l'appellato Controparte_2 Parte_2
da ogni e qualsiasi somma a qualunque titolo addebi-tata al deducente.
[...]
Sull'appello incidentale del Geom. CP_3
- rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda del Geom. CP_3
di condanna dell'ing. e, in solido con costui, di
[...] Parte_2 [...]
nei limiti del massimale assicurato e salva franchigia, alla Controparte_2
rifusione dell'importo di €. 5.173,58 versato dal Geom. al CTU a titolo di CP_3
compenso.
Spese di entrambi i gradi, comprese quelle di CTU, rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, ove ritenesse che il giudizio non possa venir definito sulla scorta delle sole produzioni documentali tempestivamente depositate, previe le pronunce opportune, dichiarata la nullità e/o comunque l'inutilizzabilità della perizia , disponga la rinnovazione della C.T.U. già ammessa con sostituzione Per_4
del consulente.
Per Controparte_2
pagina 7 di 28 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adito, contrariis rejectis, In via preliminare, accertata e dichiarata l'inammissibilità, in quanto tardive, delle produzioni documentali (dal doc.
n. 62 al doc. n. 112) effettuate dall'appellante Parte_3
mediante irrituale allegazione delle stesse all'atto di citazione in appello, disporre
[...]
lo stralcio dei predetti documenti dal fascicolo telematico (d'ufficio e/o di parte) relativo al presente giudizio di secondo grado;
In via principale, nel merito, respingere l'appello proposto dal nei confronti della sentenza Parte_3
n. 789 pronunciata e pubblicata dal Tribunale di Varese in data 12 agosto 2024 in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti;
Sempre in via principale e nel merito, respingere altresì l'appello incidentale proposto dall'appellato geom. per la parziale riforma del capo 3 del dispositivo CP_3
della sentenza impugnata, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per aver dato spontanea esecuzione sul punto alla sentenza di Controparte_7
primo grado;
In subordine, e per la denegatissima ipotesi di accoglimento ancorché parziale delle impugnazioni avversarie, richiama e ripropone Controparte_7
ex art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni già sollevate in primo grado in relazione al rapporto assicurativo e non esaminate dal giudice di prime cure, ed in particolare chiede di contenersi l'obbligo di garanzia e manleva a carico dell'assicuratore in relazione ai soli danni direttamente imputabili alla personale responsabilità dell'ing. (e della Pt_2
quale dunque, seppur a questo solo fine, si chiede l'accertamento), con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà, ed in ogni caso entro il limite del massimale pattuito (€
200.000,00) e con applicazione dello scoperto contrattuale (20%, con minimo di €
5.000,00) e delle ulteriori condizioni tutte di polizza e di legge;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio oltre rimborso spese generali, tributi ed accessori come per legge.
Per CP_3
pagina 8 di 28 Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, così provvedere:
a) respingere l'appello proposto da Parte_4
confermando la sentenza impugnata oggetto di tale gravame;
b) in riforma parziale del capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata, condannare l'ing. e, in solido con costui, e comunque, la parte Pt_2 Controparte_2
soccombente in relazione alla domanda risarcitoria proposta da
[...]
contro l'Ing. a rifondere al geom. l'importo Parte_4 Pt_2 CP_3
di € 5.173,58 da quest'ultimo versato al CTU a titolo di compenso, con ogni conseguente statuizione in ordine alla restituzione da parte di dell'importo che al Pt_1
medesimo titolo abbia ricevuto in forza del capo impugnato della pronuncia.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.
Milano, 23 aprile 2025
Avv. NC NA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 agosto 2020 la società
[...]
(di seguito per brevità ) conveniva in Parte_3 Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Modena l'ing. e il geom. Parte_2 CP_3
rispettivamente progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali il primo, e progettista architettonico e direttore generale dei lavori il secondo, chiedendo di accertare la responsabilità dell'ing. per l'errata progettazione delle opere Parte_2
strutturali inerenti un intervento di ripristino e consolidamento sismico di un fabbricato di sua proprietà, sito in Cavezzo (MO), Via Giuseppe Di Vittorio n. 349, rimasto gravemente lesionato in occasione del sisma del 2012, con conseguente condanna del pagina 9 di 28 convenuto al risarcimento dei danni subiti, rideterminati in sede di precisazione delle conclusioni in € 709.994,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata il chiedeva di accertare la responsabilità dell'ing. Parte_1
nonché del Geom. per aver negligentemente espletato Parte_2 CP_3
l'incarico di direttori dei lavori appaltati alla (di Controparte_5
seguito, per brevità, ) con loro conseguente condanna alla restituzione di € CP_5
58.155,36 – pari al corrispettivo versato all'appaltatrice per opere mai eseguite – e di €
34.000,00 quali compensi dagli stessi percepiti, oltre a € 60.550,00 corrispondenti ai danni verificatisi a seguito dell'abbandono del cantiere da parte della . CP_5
Entrambi i convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la fondatezza delle pretese avversarie e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa le proprie compagnie assicuratrici, per essere manlevati in caso di accoglimento delle domande di parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa, e Controparte_2 Controparte_4
si costituivano in giudizio aderendo, in via principale, alle difese articolate dai propri assicurati – rispettivamente l'ing. e il Geom. – ed Parte_2 CP_3
eccependo, in via subordinata, la previsione nelle condizioni generali di contratto, di massimali e scoperti di polizza.
Con ordinanza in data 26.10.2021, il Tribunale di Modena dichiarava la propria incompetenza a decidere la controversia, per essere territorialmente competente il
Tribunale di Varese.
Il provvedeva quindi a riassumere la causa dinanzi al Tribunale di Parte_1
Varese.
Tutte le controparti si costituivano in giudizio insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni. pagina 10 di 28 La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU.
All'esito, con la pronuncia qui impugnata il Tribunale di Varese così statuiva:
1) ND l'ing. al pagamento in favore del CP_1
dell'importo di € Parte_3
34.000,00 oltre interessi compensativi nella misura del tasso legale sulla somma via via rivalutata annualmente a partire dal 20.8.2020 e oltre interessi al tasso legale dal giorno di deposito della sentenza sino al pagamento effettivo;
2) ND il CA a Parte_3
corrispondere in favore del GEOM. l'importo di € 9.135,28 CP_3
oltre interessi compensativi nella misura del tasso legale sulla somma via via rivalutata annualmente a partire dal 20.8.2020 e oltre interessi al tasso legale dal giorno di deposito della sentenza sino al pagamento effettivo;
3) ND a tenere indenne l'ing. Controparte_2
di quanto da lui dovuto al CP_1 Parte_3
a titolo di spese legali liquidate in € 1.713 per spese vive, €
[...]
20.364,02 per compenso CTU, € 7.616,00 oltre 15% per spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge per onorari, salva la franchigia di € 2.500,00 che rimane quindi a carico dell'ing. e fermo il massimale CP_1
assicurato di € 30.000,00;
4) ND CA a rifondere Parte_3
in favore del GEOM. e spese di lite liquidate in € 7.616,00 oltre CP_3
15% per spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge;
5) ND CA a rifondere Parte_3
in favore di le spese di lite liquidate in € 7.616,00 oltre Controparte_4
15% per spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge;
pagina 11 di 28 6) COMPENSA integralmente le spese di lite tra ing. e CP_1
. Controparte_8
Nello specifico il Giudice di prime cure riconosceva l'inadempimento dell'ing. al Pt_2
contratto di prestazione d'opera professionale, in quanto dalla CTU espletata era emerso che il progetto elaborato dal professionista non era idoneo a raggiungere una percentuale di vulnerabilità sismica del fabbricato pari almeno al 60%, requisito fondamentale per poter accedere ai contributi regionali.
Il professionista, inoltre, avrebbe dovuto prospettare al cliente l'opportunità di procedere alla demolizione integrale dell'edificio in quanto, a parità di costi, il committente avrebbe ottenuto un edificio con una vulnerabilità sismica pari al 100%.
Passando alla determinazione del danno risarcibile, il primo Giudice osservava che il
CTU aveva quantificato i danni “nella misura pari alla differenza tra il contributo regionale effettivamente riconosciuto sulla base del progetto sottoscritto dall'ing. Pt_2
e quello che sarebbe stato riconosciuto se fosse stato depositato ab origine il progetto avente ad oggetto l'integrale demolizione dell'edificio e la successiva completa riedificazione, effettivamente depositato solo in un momento successivo, dopo aver avuto contezza dell'impossibilità di eseguire l'originario progetto di risanamento del fabbricato”, danni che ammontavano, secondo le valutazioni espresse dal CTU, in €
594.396,56 o nella minor somma di € 512.862,66.
Il primo Giudice, tuttavia, riteneva che tale danno non fosse risarcibile, in quanto parte attrice non aveva provato che, “successivamente alla comunicazione della Regione
Emilia OM con cui ha dato atto dell'impossibilità di rideterminare al rialzo il contributo massimo erogabile (cfr. doc. 30 allegato alla relazione peritale), abbia effettivamente dato corso al progetto che prevedeva l'integrale rifacimento del fabbricato a firma dell'ing. andando così a sopportare la maggiore spesa di CP_9
pagina 12 di 28 € 512.862,66 che sarebbe stata invece coperta dai fondi pubblici se fin dall'origine fosse stato depositato tale progetto”: l'attrice, infatti, non aveva prodotto il nuovo contratto di appalto stipulato con la ditta appaltatrice, che aveva sostituito , CP_5
nelle more fallita, né i SAL attestanti lo stato di avanzamento dei lavori.
In conclusione, riteneva risarcibile soltanto la minor somma di € 34.000,00, così composta: € 17.000,00 quale acconto corrisposto al Geom. per l'incarico CP_3
conferitogli, perché inutilmente versata, in quanto attinente ad un progetto errato, che era stato radicalmente sostituito da altro elaborato ed € 17.000,00 quale compenso spettante all'ing. essendo il progetto privo di utilità per il cliente. Pt_2
Per il resto, dichiarava assorbita la domanda svolta in via subordinata;
accoglieva la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti della propria compagnia Pt_2
assicuratrice limitatamente al rimborso delle spese legali, in quanto le voci di danno liquidate erano escluse dalla garanzia assicurativa;
infine accoglieva la domanda di pagamento del saldo del compenso, svolta dal geom. perché inerente ad CP_3
attività espletate dal convenuto in favore del prima della revoca del Parte_1
mandato (redazione e presentazione allo sportello unico per le attività produttive dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord della domanda di intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico ex D.L. n. 74/12; redazione e presentazione all'anzidetto Sportello Unico della SCIA ex art. 19 L. n. 241/90; elaborazione dei progetti architettonici del fabbricato oggetto dell'intervento di riparazione e miglioramento).
Avverso tale sentenza il ha interposto appello in via principale, Parte_1
chiedendo l'integrale accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
L'ing. ha proposto appello in via incidentale chiedendo l'integrale rigetto delle Pt_2
domande proposte nei suoi confronti. pagina 13 di 28 Il geom. a sua volta ha interposto appello in via incidentale chiedendo la CP_3
condanna dell'ing. e, in solido con costui, di e, Pt_2 Controparte_2
comunque, della parte soccombente in relazione alla domanda risarcitoria proposta da
, a rifondere l'importo di € 5.173,58, che l'appellante aveva versato al Parte_1
CTU a titolo di compenso.
si è costituita in giudizio insistendo, in principalità, per il rigetto dell'appello CP_2
proposto da e dell'appello incidentale proposto dal geom. in Parte_1 CP_3
subordine ha richiamato, ex art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni già sollevate in primo grado in relazione al rapporto assicurativo.
è rimasta contumace. Controparte_10
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 3 giugno 2025 e decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dal Parte_1
Con il primo motivo l'appellante principale ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento dell'intero danno procurato dall'ing. nella Pt_2
misura, accertata dal CTU, di € 512.862,66 (o del maggior importo di € 594.396,56) pagina 14 di 28 pari alla differenza tra l'importo erogabile a fondo perduto per una nuova costruzione e l'importo riconosciuto dalla Regione Emilia OM a seguito del progetto predisposto dall'Ing. oltre all'importo di euro € 34.000,00, già riconosciuto, pari alle Pt_2
prestazioni professionali pagate per un progetto inutilizzabile.
Evidenzia al riguardo l'erroneità della decisione, in quanto:
- il aveva versato agli atti della C.T.U., che le aveva recepite, Parte_1
“la prova delle opere concluse producendo, tra le varie, copia delle fatture fino ad allora emesse per le attività di ricostruzione (che già allora avevano raggiunto un importo superiore a 1.200.000,00 €) e dei relativi pagamenti oltre che di alcuni contratti e SAL (che proseguiranno anche dopo la conclusione dell'istruttoria)” (così pag. 20 atto d'appello);
- il Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato la CTU come “deducente” anziché “percipiente”, ritenendola erroneamente inidonea a fornire sui fatti accertati dal CTU un diretto elemento di prova.
In subordine, parte appellante evidenzia di aver documentalmente dimostrato di aver conferito incarico a nuovi professionisti e proceduto con la ricostruzione dell'immobile di sua proprietà sito in Cavezzo (MO) risultato danneggiato dal sisma del 2012.
Evidenzia in particolare:
- di aver prodotto la Segnalazione Certificata di IZ Attività in data 26.07.2018
(doc. 17);
- di aver presentato la Comunicazione di IZ AV datata 21.09.2018;
- di aver conseguito dalla Regione Emilia OM la disponibilità di un minor contributo di euro 700.226,10 (poi incrementato in euro 715.748,70) rispetto al maggior contributo di euro 1.228.611,36, che la stessa avrebbe ottenuto se l'ing. avesse redatto un progetto con efficienza sismica almeno pari al 60%. Pt_2
pagina 15 di 28 In ulteriore subordine, parte appellante chiede di ammettere la produzione, nel presente grado di giudizio, dei seguenti documenti:
doc. 108) decreto Regione Emilia OM liquidazione contributo I SAL;
doc. 109) decreto Regione Emilia OM liquidazione contributo II SAL;
doc. 110) decreto Regione Emilia OM liquidazione contributo III SAL;
doc. 111) decreto liquidazione contributo IV SAL finale, oltre ai docc. 105 – 107, consistenti nelle fatture e distinte di pagamento per i lavori di ricostruzione effettuati successivamente, trattandosi di documenti venuti ad esistenza in un momento successivo alla chiusura dell'istruttoria nel procedimento di primo grado.
Infine, l'appellante ha provveduto a ridepositare nel presente giudizio i documenti da 62
a 104, ovvero le fatture e le distinte di pagamento per i lavori di ricostruzione che erano state acquisite al giudizio nel corso della consulenza tecnica, ma che poi non erano state riversate dal c.t.u. nel fascicolo di causa e ha chiesto di ammettere la produzione dei documenti da 62 a 112, già prodotti dal consulente tecnico di parte nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di documenti indispensabili ai fini del giudizio.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale del geom. sostenendo la contraddittorietà della CP_3
motivazione, in quanto per un verso l'Ing. giudicato inadempiente rispetto Pt_2
all'obbligazione (di risultato) assunta con il era stato Parte_1
condannato a risarcire quest'ultimo anche dei compensi illegittimamente versati al
Geom. (euro 17.000,00) e, per altro, il era stato CP_3 Parte_1
condannato a pagare il compenso del geom. benché tale importo fosse stato CP_3
versato inutilmente.
pagina 16 di 28 Con il terzo motivo l'appellante principale deduce che nessuna condanna al pagamento possa essere comminata al , sicché non sono dovuti né i compensi del Parte_1
Geom. né le spese legali in suo favore ed in favore di CP_3 Controparte_4
[...]
Sostiene infine che i convenuti debbano essere condannati al pagamento anche delle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo che ha anticipato il giudizio di primo grado, nonché della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado, al pari delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore del . Parte_1
L'appello incidentale proposto dall'ing. Pt_2
L'appellante incidentale sostiene che l'affermazione di responsabilità dell'ing. sia Pt_2
frutto di un'acritica adesione alle conclusioni del CTU.
In particolare, lamenta che:
- il mutamento dello stato dei luoghi (ovvero l'aver raso al suolo l'edificio) abbia determinato l'impossibilità per il di assolvere l'onere della Parte_1
prova, non solo in merito agli asseriti danni subiti, ma prima ancora in punto di accertamento della postulata difettosità delle scelte tecniche contestate ab origine all' Ing. Pt_2
- Il CTU Ing. , e l'ausiliario, Ing. , avevano censurato in modo Per_4 Per_5
aprioristico le soluzioni ingegneristiche proposte dall'Ing. infatti, “se la Pt_2
soluzione non avesse permesso di garantire quel livello di vulnerabilità Pt_2
sismica, Regione Emilia OM avrebbe negato il finanziamento. Il fatto solo che, invece, erogò gli oltre 700 mila euro richiesti dimostra che il progetto del deducente offriva i risultati necessari (così pag. 19 comparsa di risposta);
- la CTU è rimasta sostanzialmente priva di evidenze di calcolo e tecnico scientifiche che conducano ad affermare che la vulnerabilità sismica del progetto pagina 17 di 28 dell'Ing. fosse inferiore al 60%, come già riferito dal consulente tecnico di Pt_2
parte, ing. , sulla base di argomenti immotivatamente disattesi dal CTU. Per_6
Sostiene infine che sia contradditorio il rilievo del Tribunale di Varese, laddove ha ritenuto “non dirimente la circostanza per cui il progetto sia stato accettato dalla
Regione, la quale ha riconosciuto, quale contributo massimo erogabile, l'importo di
Euro 781.760,00 poi ridotto a Euro 700.226,10, atteso che detto riconoscimento è avvenuto esclusivamente sulla base di controlli formali”, considerato che il progetto dell' Ing. aveva permesso al di ottenere il finanziamento di un Pt_2 Parte_1
importo superiore ad euro 700.000,00 da parte di Regione Emilia OM.
L'appello incidentale del geom. CP_3
Con un unico motivo di gravame il geom. ha censurato la sentenza nella parte in CP_3
cui, dopo aver affermato che la soccombenza dell' ing. obbliga lo stesso alla Pt_2
rifusione delle spese di lite in favore del , comprese le spese di CTU, Parte_1
già liquidate con separato decreto, ha condannato l'ing. a pagare a “€ Pt_2 Pt_1
20.364,02 per compenso CTU”, omettendo di considerare che il compenso del CTU per detto importo non era stato sostenuto per intero da , bensì – in conformità al citato Pt_1
decreto di liquidazione datato 19 maggio 2023 - in parti uguali da ciascuna delle parti in causa e, quindi, per l'importo di € 5.173,58 da parte dal geom. CP_3
L'opinione della Corte
Per motivi di ordine logico appare opportuno esaminare, preliminarmente, l'appello incidentale dell'ing. Pt_2
In merito alla contestata responsabilità dell'ing. il Giudice di prime cure ha Pt_2
osservato – con argomentazioni ampiamente condivisibili – che “il convenuto, assumendo l'incarico di progettista esecutivo, si era obbligato nei confronti della pagina 18 di 28 committente a garantirle un particolare risultato, ossia quello di proporle un progetto esecutivo idoneo a raggiungere un indice di vulnerabilità sismica pari al 60% con analitica indicazione dei costi delle opere necessarie a raggiungere tale obiettivo)”
(così pag. 12 sentenza impugnata), in quanto tale risultato costituiva l'obiettivo stesso del progetto, espressamente menzionato nella stesura dell'elaborato (così doc. 3 g. fascicolo di parte attrice) e rappresentava un requisito fondamentale per poter accedere ai contributi regionali.
Di conseguenza, diversamente da quanto assume l'appellante incidentale, il fatto che la
Regione Emilia OM abbia accettato il progetto redatto dall'ing. Pt_2
riconoscendo al il contributo massimo erogabile, di euro 700.226,10, Parte_1
non è idoneo a dimostrare il corretto adempimento dell'incarico, in quanto l'obbligazione assunta dal progettista non era quella di consentire al committente di ottenere il contributo regionale, ma piuttosto quella di realizzare un progetto esecutivo idoneo a raggiungere l'indice di vulnerabilità sismica del 60%.
Inoltre, come rilevato dal primo Giudice sulla scorta della CTU, il riconoscimento del contributo da parte della Regione era avvenuto sulla base di meri controlli formali, in quanto le verifiche di carattere tecnico erano rimandate “ad un controllo postumo a campione” (così pag. 23 CTU); sicché il fatto che il contributo regionale fosse stato erogato sulla base del progetto presentato dall'ing. non è indice significativo del Pt_2
corretto adempimento dell'incarico.
Per quanto riguarda le censure mosse alla relazione peritale, deve rilevarsi che il consulente tecnico d'ufficio ha congruamente osservato che nella relazione dei calcoli strutturali, depositata dall'ing. “l'intervento progettuale previsto è stato Pt_2
identificato quale miglioramento sismico atto a raggiungere la vulnerabilità sismica dell'immobile attoreo in misura superiore al 60%. Il comune di Cavezzo è inserito in
pagina 19 di 28 una zona sismica 3 tuttavia l'ing. al punto h) della relazione di calcolo riportando Pt_2
in via sommaria i parametri ed i criteri di progettazione adotta “… per le verifiche un'analisi lineare semplice…”, metodo che permette di semplificare in determinate condizioni l'analisi SOLO nel caso di strutture in zona sismica 4; tale metodo di analisi non poteva essere applicato nel caso specifico in quanto il comune di Cavezzo era (ed è) posto in zona sismica 3 dove non è applicabile come metodologia di calcolo
l'analisi lineare semplice e ciò invalida qualsiasi ulteriore risultato derivato da tale analisi avente presupposti errati” (così pagg. 16-17).
Il CTU ha poi adeguatamente risposto alle osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta, ing. , osservando che lo stesso CTP ha riscontrato “la non regolarità Per_6
in altezza dell'edificio e che di conseguenza, considerata tale caratteristica, non era possibile applicare l'analisi lineare statica (§7.3.3.2 NTC) riportata nella relazione del
02.08.2013 dell'Ing. correttamente il CTP utilizza per l'analisi delle strutture il Pt_2
metodo di analisi lineare dinamica confermando in tal modo la non corretta modalità di analisi riportata nel progetto dell'Ing. Per quanto riguarda il rimanente Pt_2
contenuto della relazione di calcolo dell'ing. il CTU rileva come nella stessa vi Per_6
siano delle omissioni, degli errori e delle imprecisioni …. tali da far ritenere la relazione non rappresentativa” (così pag. 24 CTU).
Sulla base degli accertamenti esperiti il CTU ha così concluso che il progetto strutturale dell'ing. era gravemente carente, in quanto “mancante di tutte quelle Pt_2
informazioni e di tutti quei dati che dovrebbero caratterizzare un progetto strutturale esecutivo”, al punto tale da non potersi qualificare quale progetto esecutivo (cfr. in tal senso pag. 21 relazione peritale).
Pertanto, alla luce delle congrue e condivisibili argomentazioni svolte dal CTU, le doglianze svolte dall'appellante incidentale debbono essere respinte.
pagina 20 di 28 In relazione all'appello principale di si osserva quanto segue. Parte_1
Con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha osservato che parte attrice non ha provato che, in seguito al provvedimento della Regione Emilia OM, che aveva mantenuto fermo il contributo massimo erogabile, il “abbia Parte_1
effettivamente dato corso al progetto, che prevedeva l'integrale rifacimento del fabbricato a firma dell'ing. andando così a sopportare la maggior spesa di CP_9
€ 512.862,66 che sarebbe stata coperta dai fondi pubblici, se fin dall'origine fosse stato depositato tale progetto” (così pag. 13 sentenza di primo grado), in quanto non ha prodotto il nuovo contratto d'appalto, intercorso con la ditta che aveva sostituito la CP_5
nel frattempo fallita, né i SAL attestanti lo stato di avanzamento dei lavori.
[...]
L'appellante principale ha censurato la pronuncia, sostenendo che i documenti diretti a dimostrare la realizzazione dell'opera ed il costo sostenuto sarebbero stati “ritualmente forniti….in seno alla consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Varese”.
In particolare, sostiene l'appellante che nel corso delle operazioni peritali “il CTU chiedeva alle parti che venisse prodotta entro i successivi 15 giorni la documentazione completa” e … in data 03 novembre 2022 “l'ing CTP di Parte Attrice, Per_3
accogliendo la richiesta del CTU faceva pervenire via mail una serie di documenti che il
CTU metteva a disposizione di tutte le parti (doc. 4 allegato alla CTU)”; tra tali documenti vi erano le fatture e le distinte di pagamento che, in considerazione dell'elevata dimensione dei files prodotti, il CTU aveva ritenuto di allegare alla propria relazione quali “doc. 5 da a 23” nei limiti di quanto di stretto interesse.
Va peraltro considerato – in senso contrario – che la documentazione richiamata nella mail del 3 novembre 2022 non risulta acquisita alla relazione peritale, in quanto con tale comunicazione (prodotta dal CTU quale doc. 4) il CTU ha fatto soltanto riferimento “ad
pagina 21 di 28 una mail pervenutami dall'ing. contenente il link dove potrete scaricare i vari Per_3
documenti inviatimi”, ma tali documenti non risultano allegati alla relazione peritale.
Del resto la stessa parte appellante ha riconosciuto che i documenti in questione non erano stati neppure identificati dal consulente tecnico di parte, dal momento che ha affermato in atto d'appello (v. pag. 21-22) quanto segue: “posto che la mail del perito di parte è stata inoltrata come allegato alla mail del CTU e i Parte_1
documenti non sono visibili, l'appellante li riproduce in questa sede (proseguendo con la numerazione dei documenti di primo grado), allegando tutte le fatture e tutti i pagamenti relativi alle spese sostenute per la ricostruzione del proprio immobile sito in via G. Di Vittorio n. 349 a Cavezzo (MO), al fine di dar prova - pur non essendo necessario per i motivi infra addotti - del danno patito in conseguenza della condotta dell'Ing. . Pt_2
Si osserva, infine, che tale documentazione che, secondo la tesi di parte appellante dovrebbe dimostrare l'ammontare dei danni subiti dal , non risulta Parte_1
neppure menzionata nella relazione del CTU, sicché tale circostanza conferma che non è stata oggetto di esame da parte dell'ausiliario del Giudice.
Per tali motivi, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che - a prescindere dalle valutazioni effettuate dal CTU, che ha quantificato il danno risarcibile in euro 594.396,56 o in euro 512.862,66 – tale danno non può essere riconosciuto, non essendo lo stesso adeguatamente provato.
È parimenti inammissibile la produzione di detti documenti nel giudizio di gravame, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 345 secondo comma c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, che limita l'ammissibilità della produzione all'ipotesi in cui la parte si sia trovata nell'impossibilità di produrre tempestivamente i documenti per causa a sé non imputabile, fattispecie che non ricorre nel caso di specie, non avendo l'appellante pagina 22 di 28 nulla argomentato al fine di dimostrare di essersi trovata nell'impossibilità di produrre tempestivamente i documenti in oggetto.
La produzione di detti documenti è inammissibile anche nel caso in cui la CTU venisse considerata di natura percipiente, essendo noto che, secondo l'orientamento espresso al riguardo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili
d'ufficio” (Cass. civ. Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086).
Invero, poiché tali documenti sono diretti a dimostrare il fondamento della domanda di risarcimento dei danni, gli stessi, ove pure esibiti al CTU, non potrebbero ritenersi ritualmente acquisiti.
Infine, sono del tutto inidonei a dimostrare l'asserita perdita patrimoniale subita i documenti depositati con l'atto di citazione di primo grado, in quanto la SCIA e la
Comunicazione di IZ AV (docc. 17 e 18) provano soltanto la demolizione del fabbricato, ma non i costi sostenuti per la sua ricostruzione.
Ugualmente è irrilevante al riguardo il provvedimento con il quale la Regione Emilia
OM comunicava di aver erogato un minor contributo, in quanto tale dichiarazione non è diretta a dimostrare la perdita subita dall'appellante.
pagina 23 di 28 Si osserva, infine, che il danno subito da parte attrice non può neppure ritenersi pari all'importo di euro 512.862,66, calcolato dal CTU, in quanto l'ausiliario del giudice è pervenuto a tale valutazione effettuando un mero raffronto tra il contributo che sarebbe stato erogato ove fosse stato presentato ab origine il progetto avente ad oggetto l'integrale demolizione dell'edificio e la sua successiva riedificazione, con il contributo regionale effettivamente riconosciuto, ma non ha quantificato il danno effettivamente subito dal , dal momento che – come congruamente osservato dal Parte_1
Giudice di prime cure – parte attrice non ha provato di aver effettivamente dato corso a quel progetto, che prevedeva l'integrale rifacimento del fabbricato.
Lo stesso CTU, del resto, ha precisato nel suo elaborato peritale che “una volta ultimati i lavori di ricostruzione rimarrà a carico del un importo “teorico” Parte_1
ottenuto come differenza tra i costi che andrà a sostenere per la ricostruzione (in base a computo metrico) e l'importo concesso a fondo perduto” (così pag. 38): ciò evidenzia che la valutazione compiuta dal CTU non è stata effettuata tenendo conto del danno effettivamente subito dal , ma attraverso un calcolo meramente Parte_1
teorico, reso sulla base dei costi che avrebbe sostenuto il committente, ove avesse provveduto alla ricostruzione dell'edificio.
Pertanto, considerato che il non ha provato di aver provveduto alla Parte_1
riedificazione del fabbricato sulla base del nuovo progetto presentato, del tutto correttamente la domanda di risarcimento dei danni, valutati dal CU nella misura di euro
512.862,66, è stata respinta.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello principale proposto nei confronti dell'ing. Pt_2
È ugualmente infondato il gravame proposto dal nei confronti del Parte_1
geom. CP_3
pagina 24 di 28 Preliminarmente deve rilevarsi che l'appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato assorbita la domanda subordinata di risarcimento dei danni svolta nei confronti del geom. CP_3
Per il resto occorre considerare che il pagamento del compenso richiesto dal geom. CP_3
si riferisce ad attività pacificamente svolte nell'interesse del committente (redazione e presentazione allo sportello unico per le attività produttive dell'Unione dei Comuni
Modenesi Area Nord della domanda di intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico ex D.L. n. 74/12; redazione e presentazione all'anzidetto
Sportello Unico della SCIA ex art. 19 L. n. 241/90; elaborazione dei progetti architettonici del fabbricato oggetto dell'intervento di riparazione e miglioramento) in relazione alle quali il non ha mai mosso alcuna contestazione;
sicché Parte_1
del tutto correttamente è stato riconosciuto il diritto del geom. al pagamento del CP_3
compenso richiesto di euro 9.135,28.
Ciò posto, il fatto che il committente non abbia in concreto usufruito dell'attività professionale resa dal geom. rivelatasi inutile a causa dell'erroneità del progetto CP_3
strutturale affidato all'ing. non fa venir meno l'obbligo di pagamento del Pt_2
compenso spettante al geom. che ha regolarmente eseguito le prestazioni innanzi CP_3
menzionate.
Infine, sono infondate le doglianze svolte dall'appellante principale con il terzo motivo d'appello, in quanto il Giudice di prime cure ha correttamente liquidate le spese processuali secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ponendo a carico del le spese di lite sostenute dal geom. perché Parte_1 CP_3
soccombente nei suoi confronti.
pagina 25 di 28 Analogamente le spese processuali sostenute dalla terza chiamata, Controparte_4
sono state correttamente poste a carico del , non potendosi Parte_1
configurare la chiamata della compagnia assicuratrice arbitraria.
Infine, non ricorrono le condizioni per la riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di parte attrice di rimborso delle spese relative all'accertamento tecnico preventivo, in quanto tale procedimento era stato introdotto per accertare profili di responsabilità, specificamente inerenti l'attività svolta dall'ing. e dal geom. Pt_2
quali direttori dei lavori, non esaminati dal giudice di prime cure, perché relativi CP_3
alla domanda svolta in via subordinata, rimasta assorbita per effetto dell'accoglimento della domanda principale.
Né, del resto, la domanda subordinata è stata riproposta in questo grado del giudizio.
In relazione all'appello incidentale proposto dal geom. i osserva quanto segue. CP_3
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha condannato la compagnia assicuratrice dell'ing. a pagare al Pt_2 Controparte_2 Parte_1
la somma di € 20.364,02 a titolo di compenso versato al CTU, lamentando che la
[...]
pronuncia di primo grado non ha tenuto conto del fatto che il compenso del CTU non è stato sostenuto per intero da parte attrice, ma in parti uguali da ciascuna delle parti in causa, in conformità al decreto di liquidazione del compenso, datato 19 maggio 2023; sulla base di tali presupposti, ha chiesto la condanna della parte soccombente in relazione alla domanda vertente sulla responsabilità professionale dell'ing. al Pt_2
rimborso delle spese di CTU, dal medesimo sostenute, “con conseguente obbligo di restituzione del corrispondente importo da parte di che lo ha indebitamente Pt_1
ricevuto da in forza della sentenza impugnata” (così pag. 3 memoria di replica). CP_7
Le censure sono infondate.
pagina 26 di 28 Invero, con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha correttamente posto l'onere delle spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della parte soccombente, condannando l'ing. e, per esso, la sua compagnia assicuratrice, al Pt_2 Controparte_2
pagamento in favore del del compenso liquidato al CTU. Parte_1
La sentenza è stata pacificamente eseguita da come si evince dalla contabile CP_2
di pagamento versata in atti (v. doc. 5); sicché un'eventuale domanda di ripetizione di indebito dovrà essere proposta in separato giudizio nei confronti dell'appellante principale, non potendo essere introdotta nel giudizio di gravame.
In conclusione, l'appello principale e gli appelli incidentali debbono essere respinti, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
La reciproca soccombenza dell'appellante principale e degli appellanti incidentali giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado tra le stesse parti.
Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese processuali nei rapporti tra l'appellante principale e avendo la terza chiamata Controparte_2
assunto la stessa posizione del proprio assicurato.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 27 di 28 respinge l'appello principale e gli appelli incidentali avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 789/2024, resa in data 12 agosto 2024 e pubblicata in pari data che, per l'effetto, conferma;
dichiara compensate tra le parti le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'11 giugno 2025
Il Presidente est.
SI D'LA
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI D'LA Presidente rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2841/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal prof. avv. NC Pighi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Tabacchi n.139 - 41123 Modena giusta procura speciale alle liti in atti
appellante
CONTRO
pagina 1 di 28 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._1
UC Th. VI e NI PU ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in
Varese, Via Magenta 14
appellante incidentale
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dagli avv.ti Mauro Pini e Roberto Nava ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Corso Canalchiaro, 65 Modena
appellata nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._2
NC NA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Marcobi 8
Varese giusta procura speciale alle liti in atti
appellante incidentale
e
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Varese n. 789/24 pubblicata il 12.08.2024, n. 1050/24 Rep,
pagina 2 di 28 resa all'esito del proc. n.113/2022 R.G. dal Tribunale di Varese, Dott.ssa Letizia Cajani, accogliendo in parte qua le domande di seguito trascritte del giudizio di primo grado
“In via principale - accertarsi e dichiararsi che è errato ed inutilizzabile il progetto per le opere strutturali elaborato da , nato a [...] il [...], codice Parte_2
fiscale , con studio professionale in Varese, via Pasubio n.26, C.F._3
indirizzo pec , per il miglioramento sismico del fabbricato Email_1 [...]
in Cavezzo via Giuseppe Di Vittorio n. 349 Parte_1
e depositato sul sistema Sfinge della Regione Emilia OM (prot. CR 19493/2013) ai fini della concessione del contributo per la riparazione di immobili colpiti dal sisma del
2012 - conseguentemente dirsi tenuto e condannarsi l , nato a [...]_2
il 28.5.1978, codice fiscale , con studio professionale in Varese, C.F._3
via Pasubio n. 26 indirizzo pec a pagare a titolo di Email_1
risarcimento del danno a - con sede in Parte_1 Parte_1
Cavezzo (Modena) via Giuseppe Di Vittorio n. 349, codice fiscale ed a titolo di rifusione P.IVA_1
delle spese legali per l'accertamento tecnico preventivo, la somma di € 709.994,54 oltre accessori, determinata come segue: a) € 594.396,56 a titolo di risarcimento per danno pari alla differenza fra il contributo di € 1.294.622,66 per la demolizione e ricostruzione degli immobili lesionati dal sisma del 2012 che la Regione Emilia OM avrebbe concesso per la demolizione del fabbricato lesionato e l'edificazione ex novo di analogo fabbricato preventivato ed il contributo di € 700.226,10 che la Regione Emilia OM ha concesso con i decreti commissariale n. 100 del 28.1.2014 e n.1795 del 27.9.2019 sulla base del progetto dell'ing. e del Geom o la diversa Parte_2 CP_3
somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della SCIA 2.8.2014 al saldo b) €
58.155,36 a titolo di restituzione di quanto incassato da Controparte_5
Con la fattura n. 17/2014 per opere certificate dai convenuti come eseguite ma
[...]
pagina 3 di 28 in realtà mai eseguite, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria da 31 agosto
2014 al saldo, c) € 40.000 a titolo di restituzione dei compensi pagati all'ing. Parte_2
(di € 17.000 al netto dell'IVA) , Geom. (di € 17.000 al netto dell'IVA)
[...] CP_3
all'ing. (di € 6.000 al netto dell'IVA) trattandosi di spese per compensi per CP_6
la realizzazione di un intervento di adeguamento sismico del fabbricato sulla base di progetto errato ed inutilizzabile con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo pagamento, - € 17.442,62 a titolo di rimborso a Parte_1
delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico
[...]
preventivo dinnanzi al Tribunale di Modena per il consulente d'ufficio Ing. Persona_1
il suo ausiliario Ing. per la difese legali e tecniche fornire dall'avv. Persona_2
TA AT e dall'Ing. oltre agli interessi legali dal 2.10.2015, Persona_3
data del deposito della CTU. Con rifusione delle spese di causa In ordine alle domande riconvenzionali Respingersi perché infondate le domande riconvenzionali dell'ing.
e del Geom. . Parte_2 CP_3
e quindi riformare in parte qua l'impugnata sentenza del Tribunale di Varese n.789/24 pubblicata il 12.08.2024, n. 1050/24 Rep, resa all'esito del proc. n.113/2022 R.G. dal
Tribunale di Varese, Dott.ssa Letizia Cajani come segue: in accoglimento dei motivi della proposta PRIMA IMPUGNAZIONE relativa al capo
3.3 della sentenza denominato “il merito” e conseguente parte del dispositivo dell'impugnata sentenza dichiarare tenuto l'ing. a risarcire al Parte_2 Parte_1
oltre alla somma di 34.000,00 € correttamente già liquidata nella gravata
[...]
sentenza anche l'ulteriore somma di 512.862,66 € (o di 594.396,56 € come alternativamente indicato dal CTU o quella maggiore che risulterà di giustizia) pari alla differenza tra il contributo che Regione Emilia OM ha riconosciuto e concesso al con i decreti commissariali n. 100 del 28.01.2014 e n. 1795 del Parte_1
27.09.2019 sulla base di una domanda presentata dall'ing. ed un progetto Parte_2
dell'ing. e del Geom. - che la CTU disposta in corso di Parte_2 CP_3
pagina 4 di 28 causa ha confermato essere errato - ed il maggior contributo che la Regione Emilia
OM avrebbe riconosciuto al per la demolizione di un Parte_1
fabbricato di sua proprietà in Cavezzo (MO) risultato lesionato a seguito del sisma dell'anno 2012 e l'edificazione ex novo di analogo fabbricato a fronte di una domanda ed un progetto correttamente redatti e presentati, o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della
SCIA avvenuta in data 02.08.2014 al saldo. • in accoglimento dei motivi della proposta
SECONDA IMPUGNAZIONE relativa al capo 6 dell'impugnata sentenza denominato
“la domanda riconvenzionale articolata dal geom. e conseguente parte del CP_3
dispositivo, rigettare tutte le domande svolte in via riconvenzionale dal Geom. CP_3
nei confronti del e quindi conseguentemente revocare la
[...] Parte_1
condanna del a corrispondere l'importo di 9.135,28 € oltre ad Parte_1
interessi al Geom. • in accoglimento della proposta TERZA CP_3
IMPUGNAZIONE relativa al capo 7 dell'impugnata sentenza denominato “conclusioni”
e conseguente parte del dispositivo: (i) revocare le condanne di pagamento comminate in capo all'appellante per i compensi del Geom. e le spese legali in suo CP_3
favore ed in favore di (ii) condannare i convenuti al pagamento Controparte_4
anche delle spese del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo che ha anticipato il giudizio di primo grado (dove al c.t.u. sono stati liquidati 17.442,62 € oltre a
CP ed IVA) nonché della Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta nel giudizio a quo per la quale sono stati quindi liquidati a favore del nominato c.t.u. e del suo ausiliario
20.444,92 € oltre a CP ed IVA;
(iii) condannare i convenuti al pagamento a favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre ad Parte_1
accessori, CNPA ed IVA come per legge.
Nel contempo respingendo gli avversi appelli incidentali del geom. e del Parte_2
geom. siccome infondati in punto di fatto e di diritto. CP_3
pagina 5 di 28 Per CP_1
Premesso che all'udienza del 08.04.2024, il Consigliere Istruttore Dott.ssa SI
D'LA fissava davanti a sé l'udienza del 03.06.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori, da calcolarsi a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica, , ut supra rappresentato e difeso, richiamate Parte_2
tutte le domande, eccezioni e difese svolte con i propri atti e scritti difensivi, ivi compresi quelli del giudizio di primo grado, con riserva di ogni ulteriore deduzione nei termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, allo stato così precisa le proprie
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione sia di merito sia istruttoria, così giu-dicare:
NEL MERITO
In via d'appello incidentale
- parzialmente riformare la sentenza n.789/2024 resa in data 12.08.2024 dal Tribunale di
Varese a conclusione del giudizio n.113/2022 R.G., ed in particolare il capo 3.3. della sentenza impugnata - limitatamente ai punti indicati in narrati-va - e la relativa par-te di dispositivo, idem est nella parte in cui il Giudice di pri-mo grado, ritenuta
(erroneamente) la sussistenza di una responsabilità dell'Ing. per l'errata Parte_2
progettazione esecutiva e quantificato in Euro 34.000,00 il danno concretamente risarcibile, “condanna l'Ing. al pagamento in favore del Parte_2 [...]
dell'im-porto di Euro 34.000,00 oltre interessi Parte_1
compensativi nella misura del tasso le-gale sulla somma via via rivalutata annualmente a partire dal 20.08.2020 e ol-tre interessi al tasso legale dal giorno di deposito della pagina 6 di 28 sentenza sino al paga-mento effettivo”, per gli effetti respingendo le domande promosse da nei confronti di in quanto infondate;
Parte_1 Parte_2
Sull'appello principale
- in ogni caso rigettare, per i motivi esposti in atto, l'appello principale proposto da e confermare la sentenza n. 789/2024 Parte_1
resa in data 12.08.2024 dal Tribunale di Varese a conclusione del giu-dizio n. 113/2022
R.G. limitatamente ai capi ex adverso impugnati;
- in subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse risultare anche solo in mi-nima parte fondata la pretesa dell'appellante, previe le pronunce opportune ac-certare e dichiarare che è tenuta a manlevare e garantire l'appellato Controparte_2 Parte_2
da ogni e qualsiasi somma a qualunque titolo addebi-tata al deducente.
[...]
Sull'appello incidentale del Geom. CP_3
- rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la domanda del Geom. CP_3
di condanna dell'ing. e, in solido con costui, di
[...] Parte_2 [...]
nei limiti del massimale assicurato e salva franchigia, alla Controparte_2
rifusione dell'importo di €. 5.173,58 versato dal Geom. al CTU a titolo di CP_3
compenso.
Spese di entrambi i gradi, comprese quelle di CTU, rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, ove ritenesse che il giudizio non possa venir definito sulla scorta delle sole produzioni documentali tempestivamente depositate, previe le pronunce opportune, dichiarata la nullità e/o comunque l'inutilizzabilità della perizia , disponga la rinnovazione della C.T.U. già ammessa con sostituzione Per_4
del consulente.
Per Controparte_2
pagina 7 di 28 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adito, contrariis rejectis, In via preliminare, accertata e dichiarata l'inammissibilità, in quanto tardive, delle produzioni documentali (dal doc.
n. 62 al doc. n. 112) effettuate dall'appellante Parte_3
mediante irrituale allegazione delle stesse all'atto di citazione in appello, disporre
[...]
lo stralcio dei predetti documenti dal fascicolo telematico (d'ufficio e/o di parte) relativo al presente giudizio di secondo grado;
In via principale, nel merito, respingere l'appello proposto dal nei confronti della sentenza Parte_3
n. 789 pronunciata e pubblicata dal Tribunale di Varese in data 12 agosto 2024 in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti;
Sempre in via principale e nel merito, respingere altresì l'appello incidentale proposto dall'appellato geom. per la parziale riforma del capo 3 del dispositivo CP_3
della sentenza impugnata, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per aver dato spontanea esecuzione sul punto alla sentenza di Controparte_7
primo grado;
In subordine, e per la denegatissima ipotesi di accoglimento ancorché parziale delle impugnazioni avversarie, richiama e ripropone Controparte_7
ex art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni già sollevate in primo grado in relazione al rapporto assicurativo e non esaminate dal giudice di prime cure, ed in particolare chiede di contenersi l'obbligo di garanzia e manleva a carico dell'assicuratore in relazione ai soli danni direttamente imputabili alla personale responsabilità dell'ing. (e della Pt_2
quale dunque, seppur a questo solo fine, si chiede l'accertamento), con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà, ed in ogni caso entro il limite del massimale pattuito (€
200.000,00) e con applicazione dello scoperto contrattuale (20%, con minimo di €
5.000,00) e delle ulteriori condizioni tutte di polizza e di legge;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio oltre rimborso spese generali, tributi ed accessori come per legge.
Per CP_3
pagina 8 di 28 Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Milano, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, così provvedere:
a) respingere l'appello proposto da Parte_4
confermando la sentenza impugnata oggetto di tale gravame;
b) in riforma parziale del capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata, condannare l'ing. e, in solido con costui, e comunque, la parte Pt_2 Controparte_2
soccombente in relazione alla domanda risarcitoria proposta da
[...]
contro l'Ing. a rifondere al geom. l'importo Parte_4 Pt_2 CP_3
di € 5.173,58 da quest'ultimo versato al CTU a titolo di compenso, con ogni conseguente statuizione in ordine alla restituzione da parte di dell'importo che al Pt_1
medesimo titolo abbia ricevuto in forza del capo impugnato della pronuncia.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.
Milano, 23 aprile 2025
Avv. NC NA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20 agosto 2020 la società
[...]
(di seguito per brevità ) conveniva in Parte_3 Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Modena l'ing. e il geom. Parte_2 CP_3
rispettivamente progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali il primo, e progettista architettonico e direttore generale dei lavori il secondo, chiedendo di accertare la responsabilità dell'ing. per l'errata progettazione delle opere Parte_2
strutturali inerenti un intervento di ripristino e consolidamento sismico di un fabbricato di sua proprietà, sito in Cavezzo (MO), Via Giuseppe Di Vittorio n. 349, rimasto gravemente lesionato in occasione del sisma del 2012, con conseguente condanna del pagina 9 di 28 convenuto al risarcimento dei danni subiti, rideterminati in sede di precisazione delle conclusioni in € 709.994,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata il chiedeva di accertare la responsabilità dell'ing. Parte_1
nonché del Geom. per aver negligentemente espletato Parte_2 CP_3
l'incarico di direttori dei lavori appaltati alla (di Controparte_5
seguito, per brevità, ) con loro conseguente condanna alla restituzione di € CP_5
58.155,36 – pari al corrispettivo versato all'appaltatrice per opere mai eseguite – e di €
34.000,00 quali compensi dagli stessi percepiti, oltre a € 60.550,00 corrispondenti ai danni verificatisi a seguito dell'abbandono del cantiere da parte della . CP_5
Entrambi i convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la fondatezza delle pretese avversarie e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa le proprie compagnie assicuratrici, per essere manlevati in caso di accoglimento delle domande di parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa, e Controparte_2 Controparte_4
si costituivano in giudizio aderendo, in via principale, alle difese articolate dai propri assicurati – rispettivamente l'ing. e il Geom. – ed Parte_2 CP_3
eccependo, in via subordinata, la previsione nelle condizioni generali di contratto, di massimali e scoperti di polizza.
Con ordinanza in data 26.10.2021, il Tribunale di Modena dichiarava la propria incompetenza a decidere la controversia, per essere territorialmente competente il
Tribunale di Varese.
Il provvedeva quindi a riassumere la causa dinanzi al Tribunale di Parte_1
Varese.
Tutte le controparti si costituivano in giudizio insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni. pagina 10 di 28 La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU.
All'esito, con la pronuncia qui impugnata il Tribunale di Varese così statuiva:
1) ND l'ing. al pagamento in favore del CP_1
dell'importo di € Parte_3
34.000,00 oltre interessi compensativi nella misura del tasso legale sulla somma via via rivalutata annualmente a partire dal 20.8.2020 e oltre interessi al tasso legale dal giorno di deposito della sentenza sino al pagamento effettivo;
2) ND il CA a Parte_3
corrispondere in favore del GEOM. l'importo di € 9.135,28 CP_3
oltre interessi compensativi nella misura del tasso legale sulla somma via via rivalutata annualmente a partire dal 20.8.2020 e oltre interessi al tasso legale dal giorno di deposito della sentenza sino al pagamento effettivo;
3) ND a tenere indenne l'ing. Controparte_2
di quanto da lui dovuto al CP_1 Parte_3
a titolo di spese legali liquidate in € 1.713 per spese vive, €
[...]
20.364,02 per compenso CTU, € 7.616,00 oltre 15% per spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge per onorari, salva la franchigia di € 2.500,00 che rimane quindi a carico dell'ing. e fermo il massimale CP_1
assicurato di € 30.000,00;
4) ND CA a rifondere Parte_3
in favore del GEOM. e spese di lite liquidate in € 7.616,00 oltre CP_3
15% per spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge;
5) ND CA a rifondere Parte_3
in favore di le spese di lite liquidate in € 7.616,00 oltre Controparte_4
15% per spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge;
pagina 11 di 28 6) COMPENSA integralmente le spese di lite tra ing. e CP_1
. Controparte_8
Nello specifico il Giudice di prime cure riconosceva l'inadempimento dell'ing. al Pt_2
contratto di prestazione d'opera professionale, in quanto dalla CTU espletata era emerso che il progetto elaborato dal professionista non era idoneo a raggiungere una percentuale di vulnerabilità sismica del fabbricato pari almeno al 60%, requisito fondamentale per poter accedere ai contributi regionali.
Il professionista, inoltre, avrebbe dovuto prospettare al cliente l'opportunità di procedere alla demolizione integrale dell'edificio in quanto, a parità di costi, il committente avrebbe ottenuto un edificio con una vulnerabilità sismica pari al 100%.
Passando alla determinazione del danno risarcibile, il primo Giudice osservava che il
CTU aveva quantificato i danni “nella misura pari alla differenza tra il contributo regionale effettivamente riconosciuto sulla base del progetto sottoscritto dall'ing. Pt_2
e quello che sarebbe stato riconosciuto se fosse stato depositato ab origine il progetto avente ad oggetto l'integrale demolizione dell'edificio e la successiva completa riedificazione, effettivamente depositato solo in un momento successivo, dopo aver avuto contezza dell'impossibilità di eseguire l'originario progetto di risanamento del fabbricato”, danni che ammontavano, secondo le valutazioni espresse dal CTU, in €
594.396,56 o nella minor somma di € 512.862,66.
Il primo Giudice, tuttavia, riteneva che tale danno non fosse risarcibile, in quanto parte attrice non aveva provato che, “successivamente alla comunicazione della Regione
Emilia OM con cui ha dato atto dell'impossibilità di rideterminare al rialzo il contributo massimo erogabile (cfr. doc. 30 allegato alla relazione peritale), abbia effettivamente dato corso al progetto che prevedeva l'integrale rifacimento del fabbricato a firma dell'ing. andando così a sopportare la maggiore spesa di CP_9
pagina 12 di 28 € 512.862,66 che sarebbe stata invece coperta dai fondi pubblici se fin dall'origine fosse stato depositato tale progetto”: l'attrice, infatti, non aveva prodotto il nuovo contratto di appalto stipulato con la ditta appaltatrice, che aveva sostituito , CP_5
nelle more fallita, né i SAL attestanti lo stato di avanzamento dei lavori.
In conclusione, riteneva risarcibile soltanto la minor somma di € 34.000,00, così composta: € 17.000,00 quale acconto corrisposto al Geom. per l'incarico CP_3
conferitogli, perché inutilmente versata, in quanto attinente ad un progetto errato, che era stato radicalmente sostituito da altro elaborato ed € 17.000,00 quale compenso spettante all'ing. essendo il progetto privo di utilità per il cliente. Pt_2
Per il resto, dichiarava assorbita la domanda svolta in via subordinata;
accoglieva la domanda di manleva proposta dall'ing. nei confronti della propria compagnia Pt_2
assicuratrice limitatamente al rimborso delle spese legali, in quanto le voci di danno liquidate erano escluse dalla garanzia assicurativa;
infine accoglieva la domanda di pagamento del saldo del compenso, svolta dal geom. perché inerente ad CP_3
attività espletate dal convenuto in favore del prima della revoca del Parte_1
mandato (redazione e presentazione allo sportello unico per le attività produttive dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord della domanda di intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico ex D.L. n. 74/12; redazione e presentazione all'anzidetto Sportello Unico della SCIA ex art. 19 L. n. 241/90; elaborazione dei progetti architettonici del fabbricato oggetto dell'intervento di riparazione e miglioramento).
Avverso tale sentenza il ha interposto appello in via principale, Parte_1
chiedendo l'integrale accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
L'ing. ha proposto appello in via incidentale chiedendo l'integrale rigetto delle Pt_2
domande proposte nei suoi confronti. pagina 13 di 28 Il geom. a sua volta ha interposto appello in via incidentale chiedendo la CP_3
condanna dell'ing. e, in solido con costui, di e, Pt_2 Controparte_2
comunque, della parte soccombente in relazione alla domanda risarcitoria proposta da
, a rifondere l'importo di € 5.173,58, che l'appellante aveva versato al Parte_1
CTU a titolo di compenso.
si è costituita in giudizio insistendo, in principalità, per il rigetto dell'appello CP_2
proposto da e dell'appello incidentale proposto dal geom. in Parte_1 CP_3
subordine ha richiamato, ex art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni già sollevate in primo grado in relazione al rapporto assicurativo.
è rimasta contumace. Controparte_10
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 3 giugno 2025 e decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dal Parte_1
Con il primo motivo l'appellante principale ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento dell'intero danno procurato dall'ing. nella Pt_2
misura, accertata dal CTU, di € 512.862,66 (o del maggior importo di € 594.396,56) pagina 14 di 28 pari alla differenza tra l'importo erogabile a fondo perduto per una nuova costruzione e l'importo riconosciuto dalla Regione Emilia OM a seguito del progetto predisposto dall'Ing. oltre all'importo di euro € 34.000,00, già riconosciuto, pari alle Pt_2
prestazioni professionali pagate per un progetto inutilizzabile.
Evidenzia al riguardo l'erroneità della decisione, in quanto:
- il aveva versato agli atti della C.T.U., che le aveva recepite, Parte_1
“la prova delle opere concluse producendo, tra le varie, copia delle fatture fino ad allora emesse per le attività di ricostruzione (che già allora avevano raggiunto un importo superiore a 1.200.000,00 €) e dei relativi pagamenti oltre che di alcuni contratti e SAL (che proseguiranno anche dopo la conclusione dell'istruttoria)” (così pag. 20 atto d'appello);
- il Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato la CTU come “deducente” anziché “percipiente”, ritenendola erroneamente inidonea a fornire sui fatti accertati dal CTU un diretto elemento di prova.
In subordine, parte appellante evidenzia di aver documentalmente dimostrato di aver conferito incarico a nuovi professionisti e proceduto con la ricostruzione dell'immobile di sua proprietà sito in Cavezzo (MO) risultato danneggiato dal sisma del 2012.
Evidenzia in particolare:
- di aver prodotto la Segnalazione Certificata di IZ Attività in data 26.07.2018
(doc. 17);
- di aver presentato la Comunicazione di IZ AV datata 21.09.2018;
- di aver conseguito dalla Regione Emilia OM la disponibilità di un minor contributo di euro 700.226,10 (poi incrementato in euro 715.748,70) rispetto al maggior contributo di euro 1.228.611,36, che la stessa avrebbe ottenuto se l'ing. avesse redatto un progetto con efficienza sismica almeno pari al 60%. Pt_2
pagina 15 di 28 In ulteriore subordine, parte appellante chiede di ammettere la produzione, nel presente grado di giudizio, dei seguenti documenti:
doc. 108) decreto Regione Emilia OM liquidazione contributo I SAL;
doc. 109) decreto Regione Emilia OM liquidazione contributo II SAL;
doc. 110) decreto Regione Emilia OM liquidazione contributo III SAL;
doc. 111) decreto liquidazione contributo IV SAL finale, oltre ai docc. 105 – 107, consistenti nelle fatture e distinte di pagamento per i lavori di ricostruzione effettuati successivamente, trattandosi di documenti venuti ad esistenza in un momento successivo alla chiusura dell'istruttoria nel procedimento di primo grado.
Infine, l'appellante ha provveduto a ridepositare nel presente giudizio i documenti da 62
a 104, ovvero le fatture e le distinte di pagamento per i lavori di ricostruzione che erano state acquisite al giudizio nel corso della consulenza tecnica, ma che poi non erano state riversate dal c.t.u. nel fascicolo di causa e ha chiesto di ammettere la produzione dei documenti da 62 a 112, già prodotti dal consulente tecnico di parte nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di documenti indispensabili ai fini del giudizio.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale del geom. sostenendo la contraddittorietà della CP_3
motivazione, in quanto per un verso l'Ing. giudicato inadempiente rispetto Pt_2
all'obbligazione (di risultato) assunta con il era stato Parte_1
condannato a risarcire quest'ultimo anche dei compensi illegittimamente versati al
Geom. (euro 17.000,00) e, per altro, il era stato CP_3 Parte_1
condannato a pagare il compenso del geom. benché tale importo fosse stato CP_3
versato inutilmente.
pagina 16 di 28 Con il terzo motivo l'appellante principale deduce che nessuna condanna al pagamento possa essere comminata al , sicché non sono dovuti né i compensi del Parte_1
Geom. né le spese legali in suo favore ed in favore di CP_3 Controparte_4
[...]
Sostiene infine che i convenuti debbano essere condannati al pagamento anche delle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo che ha anticipato il giudizio di primo grado, nonché della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado, al pari delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore del . Parte_1
L'appello incidentale proposto dall'ing. Pt_2
L'appellante incidentale sostiene che l'affermazione di responsabilità dell'ing. sia Pt_2
frutto di un'acritica adesione alle conclusioni del CTU.
In particolare, lamenta che:
- il mutamento dello stato dei luoghi (ovvero l'aver raso al suolo l'edificio) abbia determinato l'impossibilità per il di assolvere l'onere della Parte_1
prova, non solo in merito agli asseriti danni subiti, ma prima ancora in punto di accertamento della postulata difettosità delle scelte tecniche contestate ab origine all' Ing. Pt_2
- Il CTU Ing. , e l'ausiliario, Ing. , avevano censurato in modo Per_4 Per_5
aprioristico le soluzioni ingegneristiche proposte dall'Ing. infatti, “se la Pt_2
soluzione non avesse permesso di garantire quel livello di vulnerabilità Pt_2
sismica, Regione Emilia OM avrebbe negato il finanziamento. Il fatto solo che, invece, erogò gli oltre 700 mila euro richiesti dimostra che il progetto del deducente offriva i risultati necessari (così pag. 19 comparsa di risposta);
- la CTU è rimasta sostanzialmente priva di evidenze di calcolo e tecnico scientifiche che conducano ad affermare che la vulnerabilità sismica del progetto pagina 17 di 28 dell'Ing. fosse inferiore al 60%, come già riferito dal consulente tecnico di Pt_2
parte, ing. , sulla base di argomenti immotivatamente disattesi dal CTU. Per_6
Sostiene infine che sia contradditorio il rilievo del Tribunale di Varese, laddove ha ritenuto “non dirimente la circostanza per cui il progetto sia stato accettato dalla
Regione, la quale ha riconosciuto, quale contributo massimo erogabile, l'importo di
Euro 781.760,00 poi ridotto a Euro 700.226,10, atteso che detto riconoscimento è avvenuto esclusivamente sulla base di controlli formali”, considerato che il progetto dell' Ing. aveva permesso al di ottenere il finanziamento di un Pt_2 Parte_1
importo superiore ad euro 700.000,00 da parte di Regione Emilia OM.
L'appello incidentale del geom. CP_3
Con un unico motivo di gravame il geom. ha censurato la sentenza nella parte in CP_3
cui, dopo aver affermato che la soccombenza dell' ing. obbliga lo stesso alla Pt_2
rifusione delle spese di lite in favore del , comprese le spese di CTU, Parte_1
già liquidate con separato decreto, ha condannato l'ing. a pagare a “€ Pt_2 Pt_1
20.364,02 per compenso CTU”, omettendo di considerare che il compenso del CTU per detto importo non era stato sostenuto per intero da , bensì – in conformità al citato Pt_1
decreto di liquidazione datato 19 maggio 2023 - in parti uguali da ciascuna delle parti in causa e, quindi, per l'importo di € 5.173,58 da parte dal geom. CP_3
L'opinione della Corte
Per motivi di ordine logico appare opportuno esaminare, preliminarmente, l'appello incidentale dell'ing. Pt_2
In merito alla contestata responsabilità dell'ing. il Giudice di prime cure ha Pt_2
osservato – con argomentazioni ampiamente condivisibili – che “il convenuto, assumendo l'incarico di progettista esecutivo, si era obbligato nei confronti della pagina 18 di 28 committente a garantirle un particolare risultato, ossia quello di proporle un progetto esecutivo idoneo a raggiungere un indice di vulnerabilità sismica pari al 60% con analitica indicazione dei costi delle opere necessarie a raggiungere tale obiettivo)”
(così pag. 12 sentenza impugnata), in quanto tale risultato costituiva l'obiettivo stesso del progetto, espressamente menzionato nella stesura dell'elaborato (così doc. 3 g. fascicolo di parte attrice) e rappresentava un requisito fondamentale per poter accedere ai contributi regionali.
Di conseguenza, diversamente da quanto assume l'appellante incidentale, il fatto che la
Regione Emilia OM abbia accettato il progetto redatto dall'ing. Pt_2
riconoscendo al il contributo massimo erogabile, di euro 700.226,10, Parte_1
non è idoneo a dimostrare il corretto adempimento dell'incarico, in quanto l'obbligazione assunta dal progettista non era quella di consentire al committente di ottenere il contributo regionale, ma piuttosto quella di realizzare un progetto esecutivo idoneo a raggiungere l'indice di vulnerabilità sismica del 60%.
Inoltre, come rilevato dal primo Giudice sulla scorta della CTU, il riconoscimento del contributo da parte della Regione era avvenuto sulla base di meri controlli formali, in quanto le verifiche di carattere tecnico erano rimandate “ad un controllo postumo a campione” (così pag. 23 CTU); sicché il fatto che il contributo regionale fosse stato erogato sulla base del progetto presentato dall'ing. non è indice significativo del Pt_2
corretto adempimento dell'incarico.
Per quanto riguarda le censure mosse alla relazione peritale, deve rilevarsi che il consulente tecnico d'ufficio ha congruamente osservato che nella relazione dei calcoli strutturali, depositata dall'ing. “l'intervento progettuale previsto è stato Pt_2
identificato quale miglioramento sismico atto a raggiungere la vulnerabilità sismica dell'immobile attoreo in misura superiore al 60%. Il comune di Cavezzo è inserito in
pagina 19 di 28 una zona sismica 3 tuttavia l'ing. al punto h) della relazione di calcolo riportando Pt_2
in via sommaria i parametri ed i criteri di progettazione adotta “… per le verifiche un'analisi lineare semplice…”, metodo che permette di semplificare in determinate condizioni l'analisi SOLO nel caso di strutture in zona sismica 4; tale metodo di analisi non poteva essere applicato nel caso specifico in quanto il comune di Cavezzo era (ed è) posto in zona sismica 3 dove non è applicabile come metodologia di calcolo
l'analisi lineare semplice e ciò invalida qualsiasi ulteriore risultato derivato da tale analisi avente presupposti errati” (così pagg. 16-17).
Il CTU ha poi adeguatamente risposto alle osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta, ing. , osservando che lo stesso CTP ha riscontrato “la non regolarità Per_6
in altezza dell'edificio e che di conseguenza, considerata tale caratteristica, non era possibile applicare l'analisi lineare statica (§7.3.3.2 NTC) riportata nella relazione del
02.08.2013 dell'Ing. correttamente il CTP utilizza per l'analisi delle strutture il Pt_2
metodo di analisi lineare dinamica confermando in tal modo la non corretta modalità di analisi riportata nel progetto dell'Ing. Per quanto riguarda il rimanente Pt_2
contenuto della relazione di calcolo dell'ing. il CTU rileva come nella stessa vi Per_6
siano delle omissioni, degli errori e delle imprecisioni …. tali da far ritenere la relazione non rappresentativa” (così pag. 24 CTU).
Sulla base degli accertamenti esperiti il CTU ha così concluso che il progetto strutturale dell'ing. era gravemente carente, in quanto “mancante di tutte quelle Pt_2
informazioni e di tutti quei dati che dovrebbero caratterizzare un progetto strutturale esecutivo”, al punto tale da non potersi qualificare quale progetto esecutivo (cfr. in tal senso pag. 21 relazione peritale).
Pertanto, alla luce delle congrue e condivisibili argomentazioni svolte dal CTU, le doglianze svolte dall'appellante incidentale debbono essere respinte.
pagina 20 di 28 In relazione all'appello principale di si osserva quanto segue. Parte_1
Con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha osservato che parte attrice non ha provato che, in seguito al provvedimento della Regione Emilia OM, che aveva mantenuto fermo il contributo massimo erogabile, il “abbia Parte_1
effettivamente dato corso al progetto, che prevedeva l'integrale rifacimento del fabbricato a firma dell'ing. andando così a sopportare la maggior spesa di CP_9
€ 512.862,66 che sarebbe stata coperta dai fondi pubblici, se fin dall'origine fosse stato depositato tale progetto” (così pag. 13 sentenza di primo grado), in quanto non ha prodotto il nuovo contratto d'appalto, intercorso con la ditta che aveva sostituito la CP_5
nel frattempo fallita, né i SAL attestanti lo stato di avanzamento dei lavori.
[...]
L'appellante principale ha censurato la pronuncia, sostenendo che i documenti diretti a dimostrare la realizzazione dell'opera ed il costo sostenuto sarebbero stati “ritualmente forniti….in seno alla consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Varese”.
In particolare, sostiene l'appellante che nel corso delle operazioni peritali “il CTU chiedeva alle parti che venisse prodotta entro i successivi 15 giorni la documentazione completa” e … in data 03 novembre 2022 “l'ing CTP di Parte Attrice, Per_3
accogliendo la richiesta del CTU faceva pervenire via mail una serie di documenti che il
CTU metteva a disposizione di tutte le parti (doc. 4 allegato alla CTU)”; tra tali documenti vi erano le fatture e le distinte di pagamento che, in considerazione dell'elevata dimensione dei files prodotti, il CTU aveva ritenuto di allegare alla propria relazione quali “doc. 5 da a 23” nei limiti di quanto di stretto interesse.
Va peraltro considerato – in senso contrario – che la documentazione richiamata nella mail del 3 novembre 2022 non risulta acquisita alla relazione peritale, in quanto con tale comunicazione (prodotta dal CTU quale doc. 4) il CTU ha fatto soltanto riferimento “ad
pagina 21 di 28 una mail pervenutami dall'ing. contenente il link dove potrete scaricare i vari Per_3
documenti inviatimi”, ma tali documenti non risultano allegati alla relazione peritale.
Del resto la stessa parte appellante ha riconosciuto che i documenti in questione non erano stati neppure identificati dal consulente tecnico di parte, dal momento che ha affermato in atto d'appello (v. pag. 21-22) quanto segue: “posto che la mail del perito di parte è stata inoltrata come allegato alla mail del CTU e i Parte_1
documenti non sono visibili, l'appellante li riproduce in questa sede (proseguendo con la numerazione dei documenti di primo grado), allegando tutte le fatture e tutti i pagamenti relativi alle spese sostenute per la ricostruzione del proprio immobile sito in via G. Di Vittorio n. 349 a Cavezzo (MO), al fine di dar prova - pur non essendo necessario per i motivi infra addotti - del danno patito in conseguenza della condotta dell'Ing. . Pt_2
Si osserva, infine, che tale documentazione che, secondo la tesi di parte appellante dovrebbe dimostrare l'ammontare dei danni subiti dal , non risulta Parte_1
neppure menzionata nella relazione del CTU, sicché tale circostanza conferma che non è stata oggetto di esame da parte dell'ausiliario del Giudice.
Per tali motivi, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che - a prescindere dalle valutazioni effettuate dal CTU, che ha quantificato il danno risarcibile in euro 594.396,56 o in euro 512.862,66 – tale danno non può essere riconosciuto, non essendo lo stesso adeguatamente provato.
È parimenti inammissibile la produzione di detti documenti nel giudizio di gravame, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 345 secondo comma c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, che limita l'ammissibilità della produzione all'ipotesi in cui la parte si sia trovata nell'impossibilità di produrre tempestivamente i documenti per causa a sé non imputabile, fattispecie che non ricorre nel caso di specie, non avendo l'appellante pagina 22 di 28 nulla argomentato al fine di dimostrare di essersi trovata nell'impossibilità di produrre tempestivamente i documenti in oggetto.
La produzione di detti documenti è inammissibile anche nel caso in cui la CTU venisse considerata di natura percipiente, essendo noto che, secondo l'orientamento espresso al riguardo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili
d'ufficio” (Cass. civ. Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086).
Invero, poiché tali documenti sono diretti a dimostrare il fondamento della domanda di risarcimento dei danni, gli stessi, ove pure esibiti al CTU, non potrebbero ritenersi ritualmente acquisiti.
Infine, sono del tutto inidonei a dimostrare l'asserita perdita patrimoniale subita i documenti depositati con l'atto di citazione di primo grado, in quanto la SCIA e la
Comunicazione di IZ AV (docc. 17 e 18) provano soltanto la demolizione del fabbricato, ma non i costi sostenuti per la sua ricostruzione.
Ugualmente è irrilevante al riguardo il provvedimento con il quale la Regione Emilia
OM comunicava di aver erogato un minor contributo, in quanto tale dichiarazione non è diretta a dimostrare la perdita subita dall'appellante.
pagina 23 di 28 Si osserva, infine, che il danno subito da parte attrice non può neppure ritenersi pari all'importo di euro 512.862,66, calcolato dal CTU, in quanto l'ausiliario del giudice è pervenuto a tale valutazione effettuando un mero raffronto tra il contributo che sarebbe stato erogato ove fosse stato presentato ab origine il progetto avente ad oggetto l'integrale demolizione dell'edificio e la sua successiva riedificazione, con il contributo regionale effettivamente riconosciuto, ma non ha quantificato il danno effettivamente subito dal , dal momento che – come congruamente osservato dal Parte_1
Giudice di prime cure – parte attrice non ha provato di aver effettivamente dato corso a quel progetto, che prevedeva l'integrale rifacimento del fabbricato.
Lo stesso CTU, del resto, ha precisato nel suo elaborato peritale che “una volta ultimati i lavori di ricostruzione rimarrà a carico del un importo “teorico” Parte_1
ottenuto come differenza tra i costi che andrà a sostenere per la ricostruzione (in base a computo metrico) e l'importo concesso a fondo perduto” (così pag. 38): ciò evidenzia che la valutazione compiuta dal CTU non è stata effettuata tenendo conto del danno effettivamente subito dal , ma attraverso un calcolo meramente Parte_1
teorico, reso sulla base dei costi che avrebbe sostenuto il committente, ove avesse provveduto alla ricostruzione dell'edificio.
Pertanto, considerato che il non ha provato di aver provveduto alla Parte_1
riedificazione del fabbricato sulla base del nuovo progetto presentato, del tutto correttamente la domanda di risarcimento dei danni, valutati dal CU nella misura di euro
512.862,66, è stata respinta.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello principale proposto nei confronti dell'ing. Pt_2
È ugualmente infondato il gravame proposto dal nei confronti del Parte_1
geom. CP_3
pagina 24 di 28 Preliminarmente deve rilevarsi che l'appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato assorbita la domanda subordinata di risarcimento dei danni svolta nei confronti del geom. CP_3
Per il resto occorre considerare che il pagamento del compenso richiesto dal geom. CP_3
si riferisce ad attività pacificamente svolte nell'interesse del committente (redazione e presentazione allo sportello unico per le attività produttive dell'Unione dei Comuni
Modenesi Area Nord della domanda di intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico ex D.L. n. 74/12; redazione e presentazione all'anzidetto
Sportello Unico della SCIA ex art. 19 L. n. 241/90; elaborazione dei progetti architettonici del fabbricato oggetto dell'intervento di riparazione e miglioramento) in relazione alle quali il non ha mai mosso alcuna contestazione;
sicché Parte_1
del tutto correttamente è stato riconosciuto il diritto del geom. al pagamento del CP_3
compenso richiesto di euro 9.135,28.
Ciò posto, il fatto che il committente non abbia in concreto usufruito dell'attività professionale resa dal geom. rivelatasi inutile a causa dell'erroneità del progetto CP_3
strutturale affidato all'ing. non fa venir meno l'obbligo di pagamento del Pt_2
compenso spettante al geom. che ha regolarmente eseguito le prestazioni innanzi CP_3
menzionate.
Infine, sono infondate le doglianze svolte dall'appellante principale con il terzo motivo d'appello, in quanto il Giudice di prime cure ha correttamente liquidate le spese processuali secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ponendo a carico del le spese di lite sostenute dal geom. perché Parte_1 CP_3
soccombente nei suoi confronti.
pagina 25 di 28 Analogamente le spese processuali sostenute dalla terza chiamata, Controparte_4
sono state correttamente poste a carico del , non potendosi Parte_1
configurare la chiamata della compagnia assicuratrice arbitraria.
Infine, non ricorrono le condizioni per la riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di parte attrice di rimborso delle spese relative all'accertamento tecnico preventivo, in quanto tale procedimento era stato introdotto per accertare profili di responsabilità, specificamente inerenti l'attività svolta dall'ing. e dal geom. Pt_2
quali direttori dei lavori, non esaminati dal giudice di prime cure, perché relativi CP_3
alla domanda svolta in via subordinata, rimasta assorbita per effetto dell'accoglimento della domanda principale.
Né, del resto, la domanda subordinata è stata riproposta in questo grado del giudizio.
In relazione all'appello incidentale proposto dal geom. i osserva quanto segue. CP_3
L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha condannato la compagnia assicuratrice dell'ing. a pagare al Pt_2 Controparte_2 Parte_1
la somma di € 20.364,02 a titolo di compenso versato al CTU, lamentando che la
[...]
pronuncia di primo grado non ha tenuto conto del fatto che il compenso del CTU non è stato sostenuto per intero da parte attrice, ma in parti uguali da ciascuna delle parti in causa, in conformità al decreto di liquidazione del compenso, datato 19 maggio 2023; sulla base di tali presupposti, ha chiesto la condanna della parte soccombente in relazione alla domanda vertente sulla responsabilità professionale dell'ing. al Pt_2
rimborso delle spese di CTU, dal medesimo sostenute, “con conseguente obbligo di restituzione del corrispondente importo da parte di che lo ha indebitamente Pt_1
ricevuto da in forza della sentenza impugnata” (così pag. 3 memoria di replica). CP_7
Le censure sono infondate.
pagina 26 di 28 Invero, con la pronuncia impugnata il Giudice di prime cure ha correttamente posto l'onere delle spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della parte soccombente, condannando l'ing. e, per esso, la sua compagnia assicuratrice, al Pt_2 Controparte_2
pagamento in favore del del compenso liquidato al CTU. Parte_1
La sentenza è stata pacificamente eseguita da come si evince dalla contabile CP_2
di pagamento versata in atti (v. doc. 5); sicché un'eventuale domanda di ripetizione di indebito dovrà essere proposta in separato giudizio nei confronti dell'appellante principale, non potendo essere introdotta nel giudizio di gravame.
In conclusione, l'appello principale e gli appelli incidentali debbono essere respinti, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
La reciproca soccombenza dell'appellante principale e degli appellanti incidentali giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado tra le stesse parti.
Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese processuali nei rapporti tra l'appellante principale e avendo la terza chiamata Controparte_2
assunto la stessa posizione del proprio assicurato.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 27 di 28 respinge l'appello principale e gli appelli incidentali avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 789/2024, resa in data 12 agosto 2024 e pubblicata in pari data che, per l'effetto, conferma;
dichiara compensate tra le parti le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'11 giugno 2025
Il Presidente est.
SI D'LA
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