Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/1968, n. 959
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Sentenza 27 marzo 1968

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Gli scritti e le dichiarazioni stragiudiziali di persone escluse dalla testimonianza a norma dell'art.246 cod.proc.civ. ben possono essere utilizzati come elementi di prova, potendo il giudice tener conto, per formare il proprio convincimento, di tali documenti o narrazioni stragiudiziali anteriori all'inizio della controversia ove, per le circostanze in cui sono state rese, le ritenga sicure e spontanee*

L'interesse che rende una persona incapace a testimoniare si identifica con l'interesse ad agire di cui all'art.100 cod.proc.civ. pertanto, quando la controversia non coinvolge il suo diritto alla provvigione,il procacciatore d'affari che ha prestato la sua opera per la conclusione del contratto dedotto in giudizio non e incapace a testimoniare,ed il rapporto che lo lega ad uno dei contraenti,ovvero l'avere egli determinato l'attore a promuovere il giudizio, integrano soltanto elementi per la valutazione della sua attendibilita.*

La presunzione di rinunzia di cui all'art.346 cod.proc.civ. non riguarda i mezzi istruttori, che debbono intendersi richiamati in appello - se non preclusi od abbandonati - con l'impugnazione delle domande o eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/1968, n. 959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 959
    Data del deposito : 27 marzo 1968

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