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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13938 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dr. MA CO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 36229 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 8.5.2025 e vertente TRA
con domicilio eletto in Roma, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Corrado Bartolotta che la rappresenta e difende, giusta procura in atti PARTE ATTRICE E in persona del lrpt con Controparte_1 domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Spaziano rappresentante e difensore per procura in atti PARTE CONVENUTA E n persona del lrpt con domicilio eletto Controparte_2 in Roma, presso lo studio dell'avv. Lucia Zannino rappresentante e difensore per procura in atti PARTE CHIAMATA IN CAUSA E in persona del lrpt con Controparte_3 domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Claudia Noviello rappresentante e difensore per procura in atti PARTE CHIAMATA IN CAUSA E in persona del lrpt con domicilio eletto in CP_4
Roma, presso lo studio dell'avv. Marco Ferraro rappresentante e
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difensore unitamente e disgiuntamente all'avv. Michele Sprovieri per procura in atti PARTE CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice chiamava in giudizio la al fine di ottenere il ristoro dei danni Controparte_1 subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 25.1.2020, mentre si accingeva ad entrare nel locale per trascorrere una serata in compagnia di amici, quando andava ad impattare contro la porta a vetri di ingresso che non si apriva al suo passaggio. Ella sbatteva il volto e, dopo essere stata soccorsa anche dal personale del ristorante, proseguiva la serata in compagnia. In data 27.1.2020 si recava presso il P.S. dell'Ospedale San Carlo di Nancy dove le era diagnosticata la “…infrazione ossa nasali, trauma cranico minore e cervicale…” con prognosi di 20gg s.c.. Risultato vano ogni tentativo bonario di ristoro introduceva il presente giudizio. Si costituiva la eccependo preliminarmente Controparte_1 la propria carenza di legittimazione passiva in favore della CP_2
In ogni caso contestava ogni addebito nei termini riportati in
[...] comparsa. Si costituiva che contestava ogni CP_2 responsabilità nell'accaduto e concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Entrambe chiamavano in causa le rispettive compagnie di assicurazione che concludevano per il rigetto della domanda attorea. La causa, istruita mediante prove documentali, prove orali e CTU veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.5.2025 ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice non è fondata e pertanto non merita accoglimento. In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue. Come noto, la giurisprudenza non ha fornito risposte sempre univoche al tormentato tema dei danni derivati direttamente o indirettamente da cose inerti (come ad es. nel caso di cadute, scivolate od
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inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi di lesività personali derivanti dall'uso delle altrui proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private). In particolare, è controverso se in questi casi il danno possa ritenersi arrecato “dalla cosa'', e quindi se ad essi sia applicabile l'art. 2051 c.c..
A tale problema un primo e prevalente orientamento da soluzione negativa. Si ritiene, infatti, che nel caso di cadute o scivolate su un pavimento o sulle scale, o comunque nell'altrui proprietà, quest'ultima non può ritenersi ''causa'' del danno, perché ciò che è inerte riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell'evento, e dunque la fattispecie può essere disciplinata unicamente - ricorrendone i presupposti - dall'art. 2043 c.c.. Ha osservato, in particolare, la S.C., che
“quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno”. In questi casi il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va tuttavia adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (Cass.
9.2.2004 n. 2430). Cosi, in applicazione di tale principio : (-) Cass.
9.2.2004 n. 2430 ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che era caduta in una botola aperta, ben visibile', (-) Cass. 4.1 1.2003 n, 16527 ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che aveva urtato contro un ramo d'albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità; (-) Cass. 17.1 .2001 n. 584 ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso del cliente di un supermercato che, spingendo il carrello nel piazzale antistante l'esercizio commerciale, non si avvedeva della presenza di una
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buca sul manto stradale, nella quale si incastrava una ruota del carrello, determinando la caduta del cliente;
(-) Cass. 24.11 .1979 n. 6148, in Giur. it. 1980, I, 1, 557, e Cass. 24.1.1975 n. 280, in Giur. it. 1978, I, 1 , 2044, hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai danni subiti dal cliente di una banca scivolato sul pavimento bagnato, affermando che tale norma non può trovare applicazione nell'ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sé, ma da comportamenti dolosi o colposi di chi la detiene. Pertanto, una volta stabilito che il convenuto sia effettivamente il custode della cosa, occorre verificare se vi sia stata negligenza da parte sua. Nel caso che ci occupa l'attrice ha dichiarato di essere andata a sbattere contro la porta scorrevole di accesso al locale che non si era aperta al suo passaggio. All'udienza del 2.3.2023 veniva sentita in udienza e dichiarava testualmente “… Dopo una notte d'inferno il giorno dopo mi recai al P.S. dell'Ospedale San Carlo…”. Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che la non si recò il giorno successivo al P.S. ma in data 27.1.2025, Parte_1 vale a dire due giorni dopo l'accaduto. Nell'arco di 48 h non è dato sapere se l'attrice abbia potuto subire altri traumi che abbiano determinato la frattura delle ossa nasali. Ed ancora dalla foto depositata dalla stessa attrice emerge che i terminali centrali delle porte sono certamente visibili e corrono per tutta l'altezza delle vetrate. In conclusione non è stato dimostrato adeguatamente che i danni conseguenti all'urto con la vetrata siano effettivamente ricollegabili a quelli refertati presso il pronto soccorso del San Carlo Di Nancy né che siano stati diretta conseguenza di una condotta colpevole dei titolari del locale ovvero siano dipesi da altro episodio verificatosi nelle successive 48h. Diverso sarebbe stato se la si fosse recata Parte_1 nell'immediatezza presso un nosocomio. Anche le prove testimoniali non valgono a fugare i dubbi emergenti. Tanto premesso nel caso che ci occupa appare certamente pertinente la pronuncia della S.C: n. 4035/21 sez. III civile secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. “…ha natura oggettiva e discende
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dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia ed il danno, salva la possibilità per il custode di fornire prova del caso fortuito…”. Ricostruzione dell'incidente e responsabilità. La dinamica del sinistro non fa propendere per una responsabilità in capo alla parte convenuta. All'esito della prova testimoniale non è emersa l'effettiva esistenza di un nesso causale fra lo stato dei luoghi ed i danni riportati dalla
Parte_1
Sulla responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Anche volendo ipotizzare una responsabilità ex art. 2043 non se ne ravvisano gli estremi. E' noto che il concetto di insidia involge una situazione di pericolo occulto, connotata, contemporaneamente, dai tre seguenti requisiti: a.- visibilità: l'evento si è verificato in un luogo esposto, e ben illuminato. b.- inevitabilità ed imprevedibilità: quella che l'attrice vorrebbe definire insidia non viene provata nel caso di specie. La circostanza era certamente prevedibile ed evitabile usando l'ordinaria attenzione nel muoversi dal momento che la parte terminale e centrale delle porte, delimitata da un profilo di plastica, era ben visibile come emerge dalla foto depositata dalla stessa parte attrice.
In conclusione la domanda avanzata dalla non può Parte_1 essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e pertanto la parte attrice dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute e chiamate in causa nella misura di €2.250,00 ciascuna, calcolate ai minimi tariffari considerata la natura della controversia, oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della in persona del Parte_1 Controparte_1 lrpt, de in persona del lrpt, della in Controparte_2 CP_4 persona del lrpt e della in persona del lrpt, così Controparte_3 provvede:
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1.- rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
2.- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 delle parti convenute e chiamata in causa nella misura di € 2.250,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
Così deciso in Roma il giorno 9.10.2025
IL GIUDICE
MA CO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dr. MA CO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 36229 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 8.5.2025 e vertente TRA
con domicilio eletto in Roma, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Corrado Bartolotta che la rappresenta e difende, giusta procura in atti PARTE ATTRICE E in persona del lrpt con Controparte_1 domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Bartolomeo Spaziano rappresentante e difensore per procura in atti PARTE CONVENUTA E n persona del lrpt con domicilio eletto Controparte_2 in Roma, presso lo studio dell'avv. Lucia Zannino rappresentante e difensore per procura in atti PARTE CHIAMATA IN CAUSA E in persona del lrpt con Controparte_3 domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. Claudia Noviello rappresentante e difensore per procura in atti PARTE CHIAMATA IN CAUSA E in persona del lrpt con domicilio eletto in CP_4
Roma, presso lo studio dell'avv. Marco Ferraro rappresentante e
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difensore unitamente e disgiuntamente all'avv. Michele Sprovieri per procura in atti PARTE CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice chiamava in giudizio la al fine di ottenere il ristoro dei danni Controparte_1 subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 25.1.2020, mentre si accingeva ad entrare nel locale per trascorrere una serata in compagnia di amici, quando andava ad impattare contro la porta a vetri di ingresso che non si apriva al suo passaggio. Ella sbatteva il volto e, dopo essere stata soccorsa anche dal personale del ristorante, proseguiva la serata in compagnia. In data 27.1.2020 si recava presso il P.S. dell'Ospedale San Carlo di Nancy dove le era diagnosticata la “…infrazione ossa nasali, trauma cranico minore e cervicale…” con prognosi di 20gg s.c.. Risultato vano ogni tentativo bonario di ristoro introduceva il presente giudizio. Si costituiva la eccependo preliminarmente Controparte_1 la propria carenza di legittimazione passiva in favore della CP_2
In ogni caso contestava ogni addebito nei termini riportati in
[...] comparsa. Si costituiva che contestava ogni CP_2 responsabilità nell'accaduto e concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Entrambe chiamavano in causa le rispettive compagnie di assicurazione che concludevano per il rigetto della domanda attorea. La causa, istruita mediante prove documentali, prove orali e CTU veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.5.2025 ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice non è fondata e pertanto non merita accoglimento. In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue. Come noto, la giurisprudenza non ha fornito risposte sempre univoche al tormentato tema dei danni derivati direttamente o indirettamente da cose inerti (come ad es. nel caso di cadute, scivolate od
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inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi di lesività personali derivanti dall'uso delle altrui proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private). In particolare, è controverso se in questi casi il danno possa ritenersi arrecato “dalla cosa'', e quindi se ad essi sia applicabile l'art. 2051 c.c..
A tale problema un primo e prevalente orientamento da soluzione negativa. Si ritiene, infatti, che nel caso di cadute o scivolate su un pavimento o sulle scale, o comunque nell'altrui proprietà, quest'ultima non può ritenersi ''causa'' del danno, perché ciò che è inerte riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell'evento, e dunque la fattispecie può essere disciplinata unicamente - ricorrendone i presupposti - dall'art. 2043 c.c.. Ha osservato, in particolare, la S.C., che
“quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno”. In questi casi il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va tuttavia adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (Cass.
9.2.2004 n. 2430). Cosi, in applicazione di tale principio : (-) Cass.
9.2.2004 n. 2430 ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che era caduta in una botola aperta, ben visibile', (-) Cass. 4.1 1.2003 n, 16527 ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che aveva urtato contro un ramo d'albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità; (-) Cass. 17.1 .2001 n. 584 ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso del cliente di un supermercato che, spingendo il carrello nel piazzale antistante l'esercizio commerciale, non si avvedeva della presenza di una
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buca sul manto stradale, nella quale si incastrava una ruota del carrello, determinando la caduta del cliente;
(-) Cass. 24.11 .1979 n. 6148, in Giur. it. 1980, I, 1, 557, e Cass. 24.1.1975 n. 280, in Giur. it. 1978, I, 1 , 2044, hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai danni subiti dal cliente di una banca scivolato sul pavimento bagnato, affermando che tale norma non può trovare applicazione nell'ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sé, ma da comportamenti dolosi o colposi di chi la detiene. Pertanto, una volta stabilito che il convenuto sia effettivamente il custode della cosa, occorre verificare se vi sia stata negligenza da parte sua. Nel caso che ci occupa l'attrice ha dichiarato di essere andata a sbattere contro la porta scorrevole di accesso al locale che non si era aperta al suo passaggio. All'udienza del 2.3.2023 veniva sentita in udienza e dichiarava testualmente “… Dopo una notte d'inferno il giorno dopo mi recai al P.S. dell'Ospedale San Carlo…”. Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che la non si recò il giorno successivo al P.S. ma in data 27.1.2025, Parte_1 vale a dire due giorni dopo l'accaduto. Nell'arco di 48 h non è dato sapere se l'attrice abbia potuto subire altri traumi che abbiano determinato la frattura delle ossa nasali. Ed ancora dalla foto depositata dalla stessa attrice emerge che i terminali centrali delle porte sono certamente visibili e corrono per tutta l'altezza delle vetrate. In conclusione non è stato dimostrato adeguatamente che i danni conseguenti all'urto con la vetrata siano effettivamente ricollegabili a quelli refertati presso il pronto soccorso del San Carlo Di Nancy né che siano stati diretta conseguenza di una condotta colpevole dei titolari del locale ovvero siano dipesi da altro episodio verificatosi nelle successive 48h. Diverso sarebbe stato se la si fosse recata Parte_1 nell'immediatezza presso un nosocomio. Anche le prove testimoniali non valgono a fugare i dubbi emergenti. Tanto premesso nel caso che ci occupa appare certamente pertinente la pronuncia della S.C: n. 4035/21 sez. III civile secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. “…ha natura oggettiva e discende
4 5
dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia ed il danno, salva la possibilità per il custode di fornire prova del caso fortuito…”. Ricostruzione dell'incidente e responsabilità. La dinamica del sinistro non fa propendere per una responsabilità in capo alla parte convenuta. All'esito della prova testimoniale non è emersa l'effettiva esistenza di un nesso causale fra lo stato dei luoghi ed i danni riportati dalla
Parte_1
Sulla responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Anche volendo ipotizzare una responsabilità ex art. 2043 non se ne ravvisano gli estremi. E' noto che il concetto di insidia involge una situazione di pericolo occulto, connotata, contemporaneamente, dai tre seguenti requisiti: a.- visibilità: l'evento si è verificato in un luogo esposto, e ben illuminato. b.- inevitabilità ed imprevedibilità: quella che l'attrice vorrebbe definire insidia non viene provata nel caso di specie. La circostanza era certamente prevedibile ed evitabile usando l'ordinaria attenzione nel muoversi dal momento che la parte terminale e centrale delle porte, delimitata da un profilo di plastica, era ben visibile come emerge dalla foto depositata dalla stessa parte attrice.
In conclusione la domanda avanzata dalla non può Parte_1 essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e pertanto la parte attrice dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute e chiamate in causa nella misura di €2.250,00 ciascuna, calcolate ai minimi tariffari considerata la natura della controversia, oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della in persona del Parte_1 Controparte_1 lrpt, de in persona del lrpt, della in Controparte_2 CP_4 persona del lrpt e della in persona del lrpt, così Controparte_3 provvede:
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1.- rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
2.- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 delle parti convenute e chiamata in causa nella misura di € 2.250,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
Così deciso in Roma il giorno 9.10.2025
IL GIUDICE
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