Ordinanza collegiale 20 giugno 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 22197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22197 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04199/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4199 del 2025, proposto da
VI NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Campa, con domicilio digitale in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale in atti;
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro n. 8085/2023 pubblicata il 21 settembre 2023 nel giudizio iscritto al n.R.G. n. 16126/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa ON MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe di condanna dell’amministrazione comunale al pagamento in suo favore “ della complessiva somma lorda di 34.854,39 a titolo di differenze risarcimento del danno per le differenze retributive non percepite ” nonché “ alla relativa regolarizzazione contributiva, nei limiti della prescrizione ”, oltre al rimborso di 2/3 delle spese legali, come ivi liquidati.
Roma Capitale si costituiva in giudizio, versando in atti memoria di pura forma.
La Sezione, all’esito della camera di consiglio del 4 giugno 2025, con ordinanza n. 12167/2025 “ Rilevato che, come risulta dalla documentazione agli atti di causa, l’attestazione del passaggio in giudicato del titolo esecutivo di cui si chiede l’esecuzione, versata in giudizio da parte ricorrente è priva della rituale asseverazione di conformità firmata digitalmente ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), richiamato espressamente dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a.;
Considerato, pertanto, che tale documento non può, dunque, considerarsi prodotto in copia conforme, così come prescrive l’art. 114, comma 2, c.p.a., in base al quale “Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato”; ”, rinviava la trattazione del giudizio “ onde consentire alla parte ricorrente di sanare tale omissione, evidenziando, fin d’ora il Collegio come in caso contrario il ricorso verrà dichiarato inammissibile, in ossequio al consolidato orientamento già espresso dalla Sezione ”.
Parte ricorrente assolveva a tale incombente istruttorio, come da deposito documentale eseguito il 23 settembre 2025.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato, stante il palese inadempimento dell’amministrazione intimata al giudicato nascente dalla sentenza in epigrafe, che ha peraltro mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.).
Il ricorso è stato, innanzi tutto, notificato il 22 marzo 3035 e la notifica della decisione del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro in forma esecutiva a Roma Capitale presso la sua sede legale è avvenuta il 25 giugno 2024, sicché, al momento della notifica del ricorso, era già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione di cui si chiede l’esecuzione è stata, inoltre, depositata in copia conforme all’originale ai sensi dell’articolo 114, secondo comma, cod. proc. amm. ed è passata in giudicato come da relativa attestazione versata in atti.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, dovendo, quindi, ordinarsi a Roma Capitale di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe - detratto quanto eventualmente già corrisposto a parte ricorrente per le medesime causali - entro un termine che appare equo al Collegio fissare in sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto di Roma - con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo ufficio - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ponendole a carico di Roma Capitale, al pari compenso spettante al commissario ad acta che eventualmente provveda in sua sostituzione all’esecuzione delle sentenze in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie, per l’effetto ordinando a Roma Capitale di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe entro il termine di cui in motivazione; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Prefetto di Roma - con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo ufficio - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni; 3) condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, se versato; 4) pone a carico della stessa amministrazione il compenso spettante al commissario ad acta che eventualmente provveda in sua sostituzione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO MO, Presidente
ON MO, Consigliere, Estensore
RI GI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON MO | RO MO |
IL SEGRETARIO