Articolo 2069 del Codice civile
Articolo 2068Articolo 2070
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19 aprile 1942
Art. 2069.

(Efficacia).

Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e' obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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