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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/07/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5547 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: risarcimento danni per inadempimento vertente
TRA (P.Iva: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Walter Parte_1 P.IVA_1
Mauriello, giusta procura in atti
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(P.Iva: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Giuseppe Guerriero, giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
, P.Iva: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_3 come in atti dall'avv. Leyla Cirasuolo, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: Come da udienza del 07.05.2018
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1 di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito dei vizi dell'opera realizzata in esecuzione del contratto concluso per una scrittura privata del 01.06.2016, relativa alla fornitura e posa in opera di tubazioni e collegamenti degli impianti di produzione dei derivati del pomodoro presso il proprio stabilimento industriale.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto la scoperta, alla data di avvio della campagna di lavorazione del pomodoro 2017, del grave vizio delle opere realizzate, consistito nella perdita a carico di una saldatura nella tubazione di raccordo tra riempitrice e pastorizzatore che generava un fenomeno di “bombaggio” con compromissione di n. 1588 fusti, di 220 chilogrammi ciascuno, e, per l'effetto, un danno per essa attrice di euro
1 315.576,89 di cui euro 263.172,89 per valore merce ed euro 52.404,00 per costo di smaltimento oltre al danno da perdita di chance.
Regolarmente si è costituita la convenuta, la quale ha contestato la domanda, eccependo la decadenza dalla garanzia per vizi secondo le norme che regolano il contratto d'appalto e nel merito la mancata prova sia del vizio che dei danni. Ella ha poi chiesto – ed ottenuto- l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice . CP_2 Controparte_2
Anche quest'ultima ha poi provveduto alla sua costituzione in giudizio, eccependo la inoperatività della polizza rispetto al sinistro di cui è lite e comunque contestato la domanda.
Instaurato il contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma cpc.
All'esito è stata ammessa ed espletata prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Acquisito l'elaborato peritale, ritenuta al causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.05.2025, all'esito della quale, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente Magistrato, la stessa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Ciò posto in punto di fatto, la domanda spiegata da non può trovare accoglimento per le ragioni Parte_1 di seguito indicate.
Innanzitutto va rilevato che è incontestata tra le parti la conclusione di un contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di tubazioni e collegamenti degli impianti di produzione dei derivati del pomodoro presso lo stabilimento industriale di sua proprietà.
L'opera è stata consegnata ed ultimata senza alcuna contestazione da parte dell'attrice.
In merito poi alla qualificazione giuridica del contratto de quo, di cui le parti controvertono se in termini di contratto d'opera o appalto, la Scrivente richiama la costante giurisprudenza che tende a ritenere il ricorrere di un contratto d'appalto in ipotesi in cui prevalente è l'organizzazione industriale, a fronte di un assetto organizzato, rispetto all'opera del singolo prestatore, tipica invece della fattispecie x art. 2222 c.c. Nel caso di specie, considerata l'importanza dell'opera e la organizzazione in forma di società di capitali della convenuta, è evidente il ricorrere di un contratto d'appalto.
Tanto premesso, si richiama il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr.
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Assorbente è il profilo della prova del vizio.
2 Con riguardo al profilo del riparto dell'onere della prova, la S.C. è ormai pacifica nel ritenere che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare
l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7267 del 13/03/2023; conforme: ORD. Sez. 2 , n. 1701 del 23/01/2025 Rv. 673503 - 01 ).
Nel caso di specie, è provato che l'opera è stata accettata, sebbene alcun formale verbale di collaudo è stato prodotto in giudizio;
del resto che alcuna contestazione è stata specificamente mossa al riguardo.
Di conseguenza è sulla che grava l'onere di dimostrare il vizio, consistito – secondo la sua Parte_1 ricostruzione – in un difetto di saldatura e conseguente perdita a carico di una saldatura nella tubazione di raccordo tra riempitrice e pastorizzatore. Detto difetto avrebbe favorito la contaminazione del concentrato di pomodoro che sarebbe “transitato” in un ambiente non più sterile, generando un fenomeno di “bombaggio” con compromissione di n. 1588 fusti, di 220 chilogrammi ciascuno.
La convenuta ha contestato tale ricostruzione dei fatti, insistendo nella correttezza del suo operato e nella sussistenza di altre cause della avvenuta ipotetica contaminazione, dovuta anche ai materiali utilizzati (di scelta della committenza) e nella pulizia dei macchinari, ponendo anche l'accento sulla distanza temporale tra l'ultimazione dell'opera e la comparsa del presunto vizio, nell'agosto 2017.
Ora, a parere della Scrivente la distanza temporale non è da sola dirimente, atteso che, per come dedotto, il vizio de quo è da ascrivere alla categoria dei vizi occulti, che ben avrebbe potuto verificarsi solo con la massiva utilizzazione dell'impianto che coincide con la campagna di lavorazione del pomodoro da parte dell'industria conserviera che, per fatto assolutamente notorio, si colloca nel periodo da luglio a settembre di ciascun anno, con picchi variabili in funzione del processo di maturazione del pomodoro.
Se ciò è vero, bisogna comunque valutare l'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice.
Ella ha dedotto la scoperta del vizio ed a sostegno ha articolato una prova testimoniale e prodotto in giudizio solo una perizia redatta in data 26.10.17 dal fiduciario della . Controparte_2
Partendo da tale ultimo documento, di cui la difesa dell'attrice ha molto enfatizzato la rilevanza probatoria, bisognerà riconoscere che la relazione – certamente dotata in sé di elevata attitudine probatoria – nulla specifica quanto alle cause del “bombaggio”. Dalla mera lettura del documento emerge che il perito accerta visivamente i danni (ossia i fusti danneggiati) ma nulla dice quanto alla causa degli stessi. Egli si limita a riferire genericamente che “la problematica scaturisce da quest'ultimo settore” (le tubazioni di collegamento n.d.r.); tuttavia non attesta la presenza di un problema alle giunture, alle saldature o la presenza di fori o altro.
3 Quanto poi alla prova orale, i testi - entrambi legati da rapporti di lavoro con la società ed uno in particolare genero dell'attuale legale rapp.te della hanno riferito di un “difetto di saldatura” della tubatura Parte_1
e della presenza di una “foratura” presente nella tubatura (cfr. verbale d'udienza del 17.11.2022).
Stando dunque alle loro dichiarazioni pare poter ritenere che il vizio di saldatura sia consistito, a loro dire, in una
“foratura” di una tubatura. Tuttavia non è specificato esattamente dove questa tubatura fosse collocata, né la grandezza del foro, insomma nessun elemento di dettaglio è stato riferito che potesse conferire alle loro deposizioni maggiore attendibilità e certezza;
né è possibile evincere con assoluta certezza che il foro sia dovuto al difetto di saldatura e non ad altre cause, prime fra tutti il tipo di materiale utilizzato.
Insomma, in disparte di tali generiche dichiarazioni (rese da soggetti legati da rapporti personali e lavorativi con la società) alcun ulteriore elemento istruttorio è stato fornito.
Come ben rilevato dal CTU, che non ha potuto periziare i macchinari nello stato originario atteso il mutamento dello stato dei luoghi, le cause del “bombaggio” possono essere svariate, tutte riconducibili ad una contaminazione dell'ambiente che invece deve rimanere sterile, concludendo poi per l'impossibilità di accertare le cause dei danni lamentati;
significativo è il presente passaggio: “Se è vero che l'impianto del concentrato di pomodoro oggetto del contenzioso è entrato in funzione per la prima volta nel mese di Luglio 2017, come riportato negli atti, è plausibile che i tre fattori (n.d.r.
1.specificazione e progettazione dell'impianto, 2. realizzazione delle opere;
3. manutenzione e pulizia degli impianti) potessero manifestarsi in egual misura e concorrere alla contaminazione del prodotto con la stessa probabilità, a meno che le procedure di verifica e collaudo precedenti all'accettazione dell'opera non avessero già dimostrato l'assoluta bontà dell'opera sia sul piano della progettazione sia sul piano della realizzazione, riducendo quindi al minino la probabilità di occorrenza dei primi due fattori.
Poiché agli atti non è disponibile alcun verbale di verifica e collaudo redatto a firma congiunta dalle parti, nessuno dei tre fattori può essere escluso.
Dunque se è vero, come dichiarato da parte attrice che durante il check up completo Parte_1 dell'impianto effettuato in data 1 e 2 Settembre 2017 dalla Controparte_3
(di cui occorre precisare che non è presente agli atti nessuna relazione) fu riscontrata una perdita a carico di una saldatura nella tubazione che regola la mandata ed il ritorno del prodotto, allora questo difetto di saldatura ha concorso in maniera deterministica e preponderante al rischio di contaminazione, causando il fenomeno di fermentazione del concentrato di pomodoro all'interno delle buste asettiche”.
Dette considerazioni appaiono invero oltremodo condivisibili, in assenza di elementi che depongano in maniera univoca nella effettiva presenza del lamentato difetto di saldatura è impossibile escludere altre cause del pari plausibili.
Particolare peso assume invero la scelta difensiva di non produrre in giudizio l'unico documento redatto nell'immediatezza dei fatti (ossia la relazione redatta dalla Controparte_3
4 citata a pag. 2 dell'atto di citazione) che a dire della stessa attrice dimostra la presenza del difetto di saldatura e che avrebbe potuto opportunamente corroborare le dichiarazioni testimoniali (che comunque tacciono in merito a tale “checkup completo”).
Inoltre pure va rimarcata la mancata produzione di riproduzioni fotografiche attestanti il vizio e lo stato dell'impianto nell'agosto 2017, non incompatibili rispetto alla tipologia di vizio dedotta.
Insomma, l'unico elemento probatorio offerto sono le dichiarazioni di due testimoni, dotati in sé di limitata attendibilità, per le ragioni già espresse supra.
Sulla base di quanto precede il vizio non può ritenersi dimostrato.
La domanda va dunque rigettata.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, liquidate nella somma di euro 8.300 ciascuna, oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione all'avv.
Giuseppe Guerriero quanto alla posizione della Controparte_1
C) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento a carico della Parte_1
Nocera Inferiore, 31.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
5
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5547 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: risarcimento danni per inadempimento vertente
TRA (P.Iva: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Walter Parte_1 P.IVA_1
Mauriello, giusta procura in atti
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(P.Iva: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Giuseppe Guerriero, giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
, P.Iva: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_3 come in atti dall'avv. Leyla Cirasuolo, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: Come da udienza del 07.05.2018
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1 di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito dei vizi dell'opera realizzata in esecuzione del contratto concluso per una scrittura privata del 01.06.2016, relativa alla fornitura e posa in opera di tubazioni e collegamenti degli impianti di produzione dei derivati del pomodoro presso il proprio stabilimento industriale.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto la scoperta, alla data di avvio della campagna di lavorazione del pomodoro 2017, del grave vizio delle opere realizzate, consistito nella perdita a carico di una saldatura nella tubazione di raccordo tra riempitrice e pastorizzatore che generava un fenomeno di “bombaggio” con compromissione di n. 1588 fusti, di 220 chilogrammi ciascuno, e, per l'effetto, un danno per essa attrice di euro
1 315.576,89 di cui euro 263.172,89 per valore merce ed euro 52.404,00 per costo di smaltimento oltre al danno da perdita di chance.
Regolarmente si è costituita la convenuta, la quale ha contestato la domanda, eccependo la decadenza dalla garanzia per vizi secondo le norme che regolano il contratto d'appalto e nel merito la mancata prova sia del vizio che dei danni. Ella ha poi chiesto – ed ottenuto- l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice . CP_2 Controparte_2
Anche quest'ultima ha poi provveduto alla sua costituzione in giudizio, eccependo la inoperatività della polizza rispetto al sinistro di cui è lite e comunque contestato la domanda.
Instaurato il contraddittorio, sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma cpc.
All'esito è stata ammessa ed espletata prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Acquisito l'elaborato peritale, ritenuta al causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.05.2025, all'esito della quale, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente Magistrato, la stessa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Ciò posto in punto di fatto, la domanda spiegata da non può trovare accoglimento per le ragioni Parte_1 di seguito indicate.
Innanzitutto va rilevato che è incontestata tra le parti la conclusione di un contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di tubazioni e collegamenti degli impianti di produzione dei derivati del pomodoro presso lo stabilimento industriale di sua proprietà.
L'opera è stata consegnata ed ultimata senza alcuna contestazione da parte dell'attrice.
In merito poi alla qualificazione giuridica del contratto de quo, di cui le parti controvertono se in termini di contratto d'opera o appalto, la Scrivente richiama la costante giurisprudenza che tende a ritenere il ricorrere di un contratto d'appalto in ipotesi in cui prevalente è l'organizzazione industriale, a fronte di un assetto organizzato, rispetto all'opera del singolo prestatore, tipica invece della fattispecie x art. 2222 c.c. Nel caso di specie, considerata l'importanza dell'opera e la organizzazione in forma di società di capitali della convenuta, è evidente il ricorrere di un contratto d'appalto.
Tanto premesso, si richiama il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr.
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Assorbente è il profilo della prova del vizio.
2 Con riguardo al profilo del riparto dell'onere della prova, la S.C. è ormai pacifica nel ritenere che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare
l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7267 del 13/03/2023; conforme: ORD. Sez. 2 , n. 1701 del 23/01/2025 Rv. 673503 - 01 ).
Nel caso di specie, è provato che l'opera è stata accettata, sebbene alcun formale verbale di collaudo è stato prodotto in giudizio;
del resto che alcuna contestazione è stata specificamente mossa al riguardo.
Di conseguenza è sulla che grava l'onere di dimostrare il vizio, consistito – secondo la sua Parte_1 ricostruzione – in un difetto di saldatura e conseguente perdita a carico di una saldatura nella tubazione di raccordo tra riempitrice e pastorizzatore. Detto difetto avrebbe favorito la contaminazione del concentrato di pomodoro che sarebbe “transitato” in un ambiente non più sterile, generando un fenomeno di “bombaggio” con compromissione di n. 1588 fusti, di 220 chilogrammi ciascuno.
La convenuta ha contestato tale ricostruzione dei fatti, insistendo nella correttezza del suo operato e nella sussistenza di altre cause della avvenuta ipotetica contaminazione, dovuta anche ai materiali utilizzati (di scelta della committenza) e nella pulizia dei macchinari, ponendo anche l'accento sulla distanza temporale tra l'ultimazione dell'opera e la comparsa del presunto vizio, nell'agosto 2017.
Ora, a parere della Scrivente la distanza temporale non è da sola dirimente, atteso che, per come dedotto, il vizio de quo è da ascrivere alla categoria dei vizi occulti, che ben avrebbe potuto verificarsi solo con la massiva utilizzazione dell'impianto che coincide con la campagna di lavorazione del pomodoro da parte dell'industria conserviera che, per fatto assolutamente notorio, si colloca nel periodo da luglio a settembre di ciascun anno, con picchi variabili in funzione del processo di maturazione del pomodoro.
Se ciò è vero, bisogna comunque valutare l'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice.
Ella ha dedotto la scoperta del vizio ed a sostegno ha articolato una prova testimoniale e prodotto in giudizio solo una perizia redatta in data 26.10.17 dal fiduciario della . Controparte_2
Partendo da tale ultimo documento, di cui la difesa dell'attrice ha molto enfatizzato la rilevanza probatoria, bisognerà riconoscere che la relazione – certamente dotata in sé di elevata attitudine probatoria – nulla specifica quanto alle cause del “bombaggio”. Dalla mera lettura del documento emerge che il perito accerta visivamente i danni (ossia i fusti danneggiati) ma nulla dice quanto alla causa degli stessi. Egli si limita a riferire genericamente che “la problematica scaturisce da quest'ultimo settore” (le tubazioni di collegamento n.d.r.); tuttavia non attesta la presenza di un problema alle giunture, alle saldature o la presenza di fori o altro.
3 Quanto poi alla prova orale, i testi - entrambi legati da rapporti di lavoro con la società ed uno in particolare genero dell'attuale legale rapp.te della hanno riferito di un “difetto di saldatura” della tubatura Parte_1
e della presenza di una “foratura” presente nella tubatura (cfr. verbale d'udienza del 17.11.2022).
Stando dunque alle loro dichiarazioni pare poter ritenere che il vizio di saldatura sia consistito, a loro dire, in una
“foratura” di una tubatura. Tuttavia non è specificato esattamente dove questa tubatura fosse collocata, né la grandezza del foro, insomma nessun elemento di dettaglio è stato riferito che potesse conferire alle loro deposizioni maggiore attendibilità e certezza;
né è possibile evincere con assoluta certezza che il foro sia dovuto al difetto di saldatura e non ad altre cause, prime fra tutti il tipo di materiale utilizzato.
Insomma, in disparte di tali generiche dichiarazioni (rese da soggetti legati da rapporti personali e lavorativi con la società) alcun ulteriore elemento istruttorio è stato fornito.
Come ben rilevato dal CTU, che non ha potuto periziare i macchinari nello stato originario atteso il mutamento dello stato dei luoghi, le cause del “bombaggio” possono essere svariate, tutte riconducibili ad una contaminazione dell'ambiente che invece deve rimanere sterile, concludendo poi per l'impossibilità di accertare le cause dei danni lamentati;
significativo è il presente passaggio: “Se è vero che l'impianto del concentrato di pomodoro oggetto del contenzioso è entrato in funzione per la prima volta nel mese di Luglio 2017, come riportato negli atti, è plausibile che i tre fattori (n.d.r.
1.specificazione e progettazione dell'impianto, 2. realizzazione delle opere;
3. manutenzione e pulizia degli impianti) potessero manifestarsi in egual misura e concorrere alla contaminazione del prodotto con la stessa probabilità, a meno che le procedure di verifica e collaudo precedenti all'accettazione dell'opera non avessero già dimostrato l'assoluta bontà dell'opera sia sul piano della progettazione sia sul piano della realizzazione, riducendo quindi al minino la probabilità di occorrenza dei primi due fattori.
Poiché agli atti non è disponibile alcun verbale di verifica e collaudo redatto a firma congiunta dalle parti, nessuno dei tre fattori può essere escluso.
Dunque se è vero, come dichiarato da parte attrice che durante il check up completo Parte_1 dell'impianto effettuato in data 1 e 2 Settembre 2017 dalla Controparte_3
(di cui occorre precisare che non è presente agli atti nessuna relazione) fu riscontrata una perdita a carico di una saldatura nella tubazione che regola la mandata ed il ritorno del prodotto, allora questo difetto di saldatura ha concorso in maniera deterministica e preponderante al rischio di contaminazione, causando il fenomeno di fermentazione del concentrato di pomodoro all'interno delle buste asettiche”.
Dette considerazioni appaiono invero oltremodo condivisibili, in assenza di elementi che depongano in maniera univoca nella effettiva presenza del lamentato difetto di saldatura è impossibile escludere altre cause del pari plausibili.
Particolare peso assume invero la scelta difensiva di non produrre in giudizio l'unico documento redatto nell'immediatezza dei fatti (ossia la relazione redatta dalla Controparte_3
4 citata a pag. 2 dell'atto di citazione) che a dire della stessa attrice dimostra la presenza del difetto di saldatura e che avrebbe potuto opportunamente corroborare le dichiarazioni testimoniali (che comunque tacciono in merito a tale “checkup completo”).
Inoltre pure va rimarcata la mancata produzione di riproduzioni fotografiche attestanti il vizio e lo stato dell'impianto nell'agosto 2017, non incompatibili rispetto alla tipologia di vizio dedotta.
Insomma, l'unico elemento probatorio offerto sono le dichiarazioni di due testimoni, dotati in sé di limitata attendibilità, per le ragioni già espresse supra.
Sulla base di quanto precede il vizio non può ritenersi dimostrato.
La domanda va dunque rigettata.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, liquidate nella somma di euro 8.300 ciascuna, oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione all'avv.
Giuseppe Guerriero quanto alla posizione della Controparte_1
C) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento a carico della Parte_1
Nocera Inferiore, 31.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
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