Articolo 29 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 28Articolo 30
Versione
10 marzo 1987
Art. 29. (Commissione paritetica) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicita' nei confronti di altri mezzi di comunicazione.
2. La commissione sara' integrata dai rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potra' servirsi della collaborazione di esperti.
3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presentera' le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che le trasmettera' con proprie osservazioni e proposte al Parlamento.
Entrata in vigore il 10 marzo 1987