Sentenza 26 ottobre 2017
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n.445 del 2000. (Fattispecie relativa a dichiarazione sostitutiva destinata a provare la conformità all'originale di un verbale di assemblea societaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2017, n. 7857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7857 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2017 |
Testo completo
07857-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 26/10/2017 ROSA PEZZULLO Presidente - Sent. n. sez. 2341/2017 CATERINA MAZZITELLI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.3017/2017 EDUARDO DE GREGORIO ANTONIO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché !! fatto non è più previsto dalla legge come reato uditi i difensori, avv. GIUSEPPE SPAZZI, che ha richiamato l'attenzione sull'avvenuta prescrizione maturata, secondo i suoi calcoli, in data 11 ottobre 2017 e in subordine si è riportato ai motivi presentati, e avv. RICCARDO GIOIA che si è associato alla richiesta del collega. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23/9/2016 la Corte di appello di Milano, per quanto in questa sede rileva in riferimento alla posizione dell'imputato RE TI, ha confermato la sentenza del Tribunale di VA del 13/1/2015, appellata dall'imputato, che lo aveva ritenuto responsabile del reato rubricato al capo I) e, ritenuta sussistente la recidiva specifica infra-quinquennale contestata e negate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione. Il predetto capo I) riguardava il reato previsto dagli artt. 110 cod.pen. e 76 d.p.r. 445 del 2000, in riferimento quoad poenam all'art.483 cod.pen., perché, in concorso con RI UF (concorrente morale), quale amministratore di fatto dello Studio Emme s.r.l., professionista incaricato di perfezionare materialmente la pratica e procuratore speciale di Blufin s.r.l., attestava in dichiarazione sostituiva di atto notorio, inviato telematicamente alla Camera di Commercio di VA, fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità: ossia, ai sensi dell'art.46 d.p.r. 445/2000, la conformità all'originale di un verbale di assemblea 19/12/007 della Blufin s.r.l. (contraffatto e assente nel libro assemblee) in cui si dava atto di un mutamento della persona ferm dell'amministratore, col subentro di tale UN Di CA in luogo del UF e presente, quale segretario, il predetto Di CA.
2. Hanno proposto ricorso nell'interesse dell'imputato i difensori di fiducia, avv. Giuseppe Spazzi e Riccardo Gioia, svolgendo dodici motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. i ricorrenti denunciano vizio processuale per violazione degli artt.521 e 522 cod. proc.pen. Il capo di imputazione sub I) riguardava la falsa attestazione della conformità all'originale del verbale della s.r.l. Blufin del 19/12/2007; la sentenza di primo grado era stata coerente all'imputazione e si era basata sull'avvenuto disconoscimento da parte di UN Di CA della propria firma in calce al verbale;
l'appello proposto dall'imputato era stato incentrato sull'indebita sovrapposizione della falsità materiale e ideologica del verbale ed assumeva che la falsa attestazione di assemblee di s.r.l. mai tenute costituiva un falso ideologico in scrittura privata non punibile. La sentenza di appello solo inizialmente era rimasta nei confini dell'imputazione, assumendo dapprima che il verbale era materialmente falso e poi chiarendo che l'imputazione atteneva alla falsità dell'attestazione di conformità della copia all'originale (e non già al contenuto ideologico del verbale); successivamente, però, la Corte di appello aveva individuato il falso nel fatto che il TI aveva affermato di agire in rappresentanza di Di CA e soprattutto che la copia inviata telematicamente corrispondeva a quella consegnatagli appunto da Di CA. Sarebbe stato così violato dal giudice di secondo grado il principio di correlazione fra accusa e sentenza.
2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. i ricorrenti denunciano violazione della legge penale, per inosservanza o erronea applicazione dell'art.483 cod.pen. La Corte di appello aveva argomentato in ordine ai primi due requisiti della condotta rilevante ex art.483 cod.pen., ossia la falsa attestazione e la sua destinazione a pubblico ufficiale, ritenendo implicitamente dimostrati gli altri due, ossia che la falsa attestazione fosse stata resa in atto pubblico e che questo fosse destinato a provare la verità dei fatti attestati. Ai fini della applicabilità della nozione di «atto pubblico>> ex art.483 cod.pen. occorreva riferirsi all'art. 2699 cod.civ., e non già alla nozione delineata dagli artt.476 e 479 cod.pen., sicché avevano rilievo in tale prospettiva solo gli atti considerati dal legislatore come mezzi di prova di fatti determinati. L'attestazione resa al pubblico ufficiale é cosa diversa dalla dichiarazione in atto pubblico. La distinzione fra atto pubblico e le figure affini della scrittura privata autenticata e del certificato amministrativo assumeva rilievo anche nella क prospettiva della legalità, tipicità e determinatezza del diritto penale. Nel caso concreto la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.46 d.p.r. 445/2000 non poteva ritenersi atto pubblico nella nozione delineata dall'art.2699 cod.civ. e rilevante ai fini dell'art.483 cod.pen.; neppure poteva ritenersi che la dichiarazione resa dal TI fosse destinata a essere trasfusa» in atto pubblico, essendo al contrario destinata ad un semplice certificato amministrativo. In ogni caso il reato di falsità in scrittura privata era stato abrogato dal d.lgs. 15/1/2016 n.7. 2.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. i ricorrenti denunciano violazione della legge penale con riferimento all'art. 483 cod.pen. perché l'atto formato dal pubblico ufficiale non era destinato a provare la verità di alcun fatto. L'atto formato dal funzionario della Camera di Commercio non era destinato a provare né il potere di rappresentare il sig. Di CA da parte del TI, né la conformità della copia trasmessa telematicamente all'originale consegnato al TI. L'atto destinato alla prova, nella nozione delineata dalla sentenza n.28 del 9/3/2000 delle Sezioni Unite, non è un atto utilizzabile a fini probatori, sicché il reato di cui all'art.483 cod.pen. presuppone che la dichiarazione del privato incorporata nell'atto pubblico acquisisca una efficacia probatoria diversa da quella che avrebbe avuto come semplice dichiarazione del privato. 3 Inoltre il rapporto tra l'art. 76 d.p.r. 445/2000 e l'art.483 cod.pen. non può considerarsi compiuto solo ai fini dell'indicazione della pena ma richiede l'adattamento della fattispecie della falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dal codice penale. L'atto nel quale era confluita la dichiarazione sostitutiva del TI era un certificato amministrativo, non destinato a provare la verità di alcun fatto e non dotato di particolare efficacia sul piano probatorio.
2.4. Con il quarto motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. i ricorrenti denunciano violazione della legge penale con riferimento agli art.46, comma 1, lett. u), d.p.r. 445/200 e 483 cod.pen., norme che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non impongono affatto di attestare il vero con riferimento alle dichiarazioni di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la loro firma autografa e alla corrispondenza ai documenti consegnati dagli amministratori per gli adempimenti pubblicitari. In ogni caso il Di CA non aveva disconosciuto la propria firma nella tabella della procura e la procura comunque non doveva avere necessariamente forma scritta.
2.5. Con il quinto motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. i ricorrenti denunciano violazione della legge penale con riferimento all'art.43, comma 1, cod.pen. perché la Corte di appello non si era premurata di valutare se il dolo investisse anche la qualità di pubblico ufficiale del funzionario della Camera di Commercio e la qualità di atto pubblico del documento in cui sarebbero state incorporate le attestazioni del TI. Comunque gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale erano inidonei a sorreggere il dolo. Quanto al luogo di svolgimento dell'assemblea Blufin, nulla autorizzava a ritenere che essa si dovesse tenere proprio nei locali dello studio del TI, poiché in Cuveglio, via Battaglia di San Martino 14, aveva sede anche la Blufin;
il teste RE NI aveva formulato una erronea illazione, opinando che l'assemblea si dovesse tenere presso uno studio e comunque il Giudice non avrebbe potuto collegare il predetto studio proprio a quello del TI. La pretesa conoscenza del TI circa il mancato svolgimento dell'assemblea era stata inferita indebitamente dalla sola circostanza che essa fosse collocata nel suo studio, circostanza comunque contestata. Quanto alla firma apocrifa del Di CA nella procura, il predetto Di CA aveva disconosciuto solo la propria firma sul verbale assembleare, come risultava dal verbale d'udienza del 18/6/2013, pag.19 e non già la firma nella procura, che invece non aveva mai negato essere di sua mano. 4 In ogni caso anche l'apocrifia della firma non avrebbe necessariamente comportato la prova del dolo, perché Di CA avrebbe potuto conferire anche oralmente il mandato al TI. Vi erano poi numerosi elementi che deponevano in contrario per l'assenza del dolo (il consenso del Di CA a diventare amministratore di Blufin s.r.l., desumibile dalla mancata presentazione di denunce, dalla sua consapevolezza di essere divenuto amministratore, sia pur prestanome, dal suo accesso in banca il 19/12/2007 a depositare la propria firma come legale rappresentante di Blufin;
la carta d'identità del Di CA, nella disponibilità del TI;
il rapporto amicale;
la direzione del suo operato da parte del AR che lo avevano indotto a credere di avere il potere rappresentativo del Di CA).
2.6. Con il sesto motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. i ricorrenti denunciano violazione della legge penale con riferimento all'art.49 cod.pen. Il consenso del Di CA alla trasmissione del verbale alla Camera di Commercio era evidente, sicché solo erroneamente il TI avrebbe potuto supporre di commettere un falso ideologico e in ogni caso, l'esistenza del consenso, quand'anche non nota al TI, avrebbe impedito di ravvisare una бой lesione del bene giuridico della pubblica fede.
2.7. Con il settimo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. i ricorrenti denunciano mancanza della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all'art.483 cod.pen. (quale fosse l'atto pubblico e in che modo la dichiarazione sostituiva sarebbe stata finalizzata alla prova dei fatti in essa attestati).
2.8. Con l'ottavo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. i ricorrenti denunciano mancanza e contraddittorietà illogicità della motivazione con riferimento all'inesistente disconoscimento della firma del Di CA nella procura, così erroneamente supposto in sentenza.
2.9. Con il nono motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. i ricorrenti denunciano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove ha sostenuto che l'assemblea risultava essersi svolta presso lo studio dell'imputato in Cuveglio, via Battaglia San Martino 14, cosa che non risultava affatto dal verbale assembleare e non era stata neppur sostenuta dal teste RE NI. L'assemblea veniva collocata presso la sede della società in Cuveglio, via Battaglia San Martino 14 e l'unificazione di questo sito con lo studio del rag. TI era esclusivamente il frutto di una intuizione della Corte di appello.
2.10. Con il decimo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. i ricorrenti denunciano mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla falsità della firma Di CA apposta sul modulo utilizzato per la trasmissione telematica alla Camera di Commercio. La falsificazione della firma di un terzo non implica necessariamente che il falsificatore non ne abbia la rappresentanza, perché la procura, falsa materialmente, non lo sarebbe ideologicamente. Nel quadro probatorio complessivo, laddove il TI è stato dipinto come professionista piegato ai voleri del AR e il Di CA come prestanome di costui, era invece logico arguire l'esistenza di un potere rappresentativo anche in difetto di un documento autorizzativo.
2.11. Con l'undicesimo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. i ricorrenti denunciano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove era stato ritenuto che il Di CA agisse come prestanome del AR e che il TI fosse egli pure assoggettato alla direzione di costui e al contempo era stato ritenuto che il Di CA, pur obbediente al dominus AR e suo prestanome come amministratore formale di Blufin s.r.l., nonché propalatore all'esterno di tale sua qualità; era quindi illogico supporre che il Di CA non avrebbe invece consentito a che il TI trasmettesse la delibera, pur materialmente falsa, alla Camera di Commercio agli stessi fini e pienamente nel quadro delle direttive impartite dal AR. In sostanza, la sentenza contraddittoriamente faceva convivere la stretta interrelazione fra AR e gli uomini piegati dalla sua volontà e l'impossibilità che TI potesse quantomeno presumersi autorizzato a depositare un verbale a nome del Di CA, pur pronto a concedersi come prestanome del AR.
2.12. Con il dodicesimo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., il ricorrente denuncia violazione della legge processuale per inosservanza dell'art.537 cod.proc.pen. in relazione all'art.546, comma 3, cod.proc.pen. poiché non era stata dichiarata la falsità della dichiarazione sostitutiva ex art.46 d.p.r. 445/2000. CONSIDERATO IN DIRITTO vizio processuale per 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt.521 e 522 cod. proc.pen.
1.1. Essi osservano che il capo di imputazione sub I) riguardava la falsa attestazione della conformità all'originale del verbale della s.r.l. Blufin del 19/12/2007 (rectius 13/12/2017, come risulta dalle sentenze di primo e secondo grado e dallo stesso documento allegato sub 10 al presente ricorso); che la sentenza di appello (diversamente dalla sentenza di primo grado, che in coerenza all'imputazione, si era basata sull'avvenuto disconoscimento da parte di UN Di CA della propria firma in calce al verbale) solo inizialmente era rimasta nei confini dell'imputazione, assumendo dapprima che il verbale era materialmente falso e poi chiarendo che l'imputazione atteneva alla falsità dell'attestazione di conformità della copia all'originale (e non già al contenuto ideologico del verbale); successivamente, però, la Corte di appello aveva individuato il falso nel fatto che il TI aveva affermato di agire in rappresentanza di Di CA e soprattutto nel fatto che la copia inviata telematicamente corrispondeva a quella consegnatagli appunto da Di CA. Pertanto, secondo i ricorrenti, era stato violato dal Giudice di secondo grado il principio di correlazione fra accusa e sentenza. La censura è palesemente infondata.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte per «fatto nuovo» si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo;
per «fatto diverso», invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861). Sussiste pertanto violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012,2013, Domizi e altri, Rv. 254888); occorre quindi una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi efficacemente in ordine all'oggetto dell'imputazione, come si è verificato nella presente fattispecie processuale (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619).
1.3. La Corte di appello ha ravvisato la commissione del reato di falso, soprattutto, nella circostanza che il TI ha attestato, ai sensi degli artt.46 e 76 d.p.r. 445/2000, che la copia del verbale inviata telematicamente alla Camera di Commercio di VA corrispondeva a quella consegnatagli dal nuovo amministratore Di CA, in puntuale continuità con il fatto descritto in capo di imputazione. E' pur vero che il capo di imputazione non si riferisce anche all'ulteriore profilo di falsità evidenziato nella sentenza impugnata, attinente alla falsa dichiarazione del TI di agire in rappresentanza del UN Di CA, peraltro prospettata dalla Corte territoriale ulteriormente quale elemento di rafforzamento dell'addebito principale. E' bene ricordare e puntualizzare che tale addebito non attiene né alla falsità materiale del verbale assembleare Blufin s.r.l. del 13/12/2007 (con la conseguente ininfluenza dell'avvenuta depenalizzazione del reato di falsità sua falsità materiale in scrittura privata di cui all'art.485 cod.pen.), né alla ideologica, ma alla falsa attestazione di conformità all'originale della copia del verbale 13/12/2007 inoltrata in via telematica dal TI alla Camera di Commercio di VA. Quanto più specificamente al tema della falsità della procura, i ricorrenti, per vero, trascurano, come sarà anche evidenziato più oltre con riferimento ad altro motivo di impugnazione, il fatto che la sentenza di primo grado, pag.14, afferma chiaramente che la pretesa procura speciale a RE TI per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie relative alla falsa nomina ad amministratore del Di UN era contestuale al falso verbale 13/12/2007 dell'assemblea straordinaria di Blufin s.r.l., affermazione questa non censurata dal TI con pertinente e specifico motivo di appello ex art.581 cod. proc.pen. E' quindi evidente che l'addebito mosso al TI era rimasto nella sostanza immutato e che le precisazioni contenute nella pronuncia di secondo grado non realizzavano un significativo ribaltamento di prospettive, tale da disorientare la difesa dell'imputato.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione della legge penale, per inosservanza o erronea applicazione dell'art.483 cod. pen.; secondo i ricorrenti la Corte di appello aveva ritenuto implicitamente dimostrato che la falsa attestazione fosse stata resa in atto pubblico e che questo fosse destinato a provare la verità dei fatti attestati. 800 I ricorrenti sostengono che ai fini della applicabilità della nozione di atto pubblico>> ex art.483 cod.pen. occorreva riferirsi all'art. 2699 cod.civ., e non già alla nozione delineata dagli artt.476 e 479 cod.pen., sicché avevano rilievo in tale prospettiva solo gli atti considerati dal legislatore come mezzi di prova di fatti determinati. L'attestazione resa al pubblico ufficiale é cosa diversa dalla dichiarazione in atto pubblico e nel caso concreto la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.46 d.p.r. 445/2000 non poteva ritenersi atto pubblico nella nozione delineata dall'art. 2699 cod.civ. e rilevante ai fini dell'art. 483 cod.pen., né poteva ritenersi che la dichiarazione resa dal TI fosse destinata a essere «trasfusa» in atto pubblico, essendo al contrario destinata a un semplice certificato amministrativo. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione della legge penale con riferimento all'art.483 cod.pen. perché l'atto formato dal pubblico ufficiale non era destinato a provare la verità di alcun fatto. Secondo i ricorrenti, l'atto formato dal funzionario della Camera di Commercio non era destinato a provare né il potere di rappresentare il sig.Di CA da parte del TI, né la conformità della copia trasmessa telematicamente all'originale consegnato al TI. L'atto destinato alla prova, nella nozione delineata dalla sentenza n.28 del 9/3/2000 delle Sezioni Unite, non è un atto utilizzabile a fini probatori, sicché il reato di cui all'art.483 cod.pen. presuppone che la dichiarazione del privato incorporata nell'atto pubblico acquisisca una efficacia probatoria diversa da quella che avrebbe avuto come semplice dichiarazione del privato. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione della legge penale con riferimento agli art.46, comma 1, lett. u), d.p.r. 445/200 e 483 cod.pen., norme che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non impongono affatto di attestare il vero con riferimento alle dichiarazioni di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la loro firma autografa e alla corrispondenza ai documenti consegnati dagli amministratori per gli adempimenti pubblicitari. In ogni caso il Di CA non aveva disconosciuto la propria firma nella tabella della procura e la procura comunque non doveva avere necessariamente forma scritta. I tre motivi,che appaiono strettamente connessi e pertanto meritano esame congiunto, sono manifestamente infondati.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare vero. (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413). 9 Tale principio è stato ripreso e confermato da numerose pronunzie conformi di questa Sezione (Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015, Cremonese e altro, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 02/04/2014, Scalici, Rv. 259883; Sez. 5, n. 5365 del 04/12/2007 - dep. 2008, Bonventre, Rv. 239110; Sez. 5, n. 17363 del 12/02/2003, Ferrante, Rv. 224750). Talune di queste si sono riferite alla fattispecie oggetto di ricorso ex art. 76 d.p.r. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen. (Sez. 5, n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247260), secondo la quale integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali.
2.2. E' stato, inoltre, osservato che l'atto disciplinato dalle norme di cui agli artt.46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è per sua natura «destinato a provare la verità» dei fatti in esso affermati, che concernono fatti, stati e qualità personali (Sez. 5, n. 38748 del 09/07/2008, Nicotera, Rv. 242324). Questa Corte ha così individuato la natura pubblica dell'atto di cui all'art. 483 cod.pen. solo nei casi in cui una specifica norma attribuisca all'atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegandone l'efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero;
con riguardo alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000, la natura pubblica dell'atto è stata desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, a sua volta ricavabile dalla funzione di comprovare stati, qualità personali e fatti, che le due disposizioni in parola assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni. La lettera della legge, secondo la quale «le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale» e considerato il tenore letterale dell'art. 2699 cod. civ., che definisce la nozione di atto pubblico in riferimento al soggetto che lo emana secondo le previste formalità, notaio o altro pubblico ufficiale, ed al potere conferitogli ad attribuirgli pubblica fede, confermano l'assunto; è la stessa legge sulla documentazione amministrativa che intende attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici;
ne deriva, pertanto, l'illiceità penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, che sia falsa. 10 2.3. Secondo l'art. 76 d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, il che è più che sufficiente a sancirne la destinazione ad essere trasfuse in atto pubblico;
per converso, la necessità, affermata dal filone giurisprudenziale che fa capo alla sentenza delle Sezioni Unite «Gabrielli», dell'individuazione di una specifica norma giuridica che attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero, è puntualmente soddisfatta dalle norme di cui agli artt.46 e 47 del d.p.r. 445 del 2000. Il primo articolo (art.46, in tema di «Dichiarazioni sostitutive di certificazioni») prevede che siano comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, una serie di specifici stati, qualità personali e fatti, fra cui figura alla lettera u), la «qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili». Il successivo art.47, in tema di «Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà» stabilisce la sostituzione dell'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato con una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. Il secondo comma della norma aggiunge che la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Il terzo comma della norma, nell'ottica dichiarata del perseguimento dell'obiettivo della semplificazione amministrativa, prevede che, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 siano comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. E' quindi evidente e incontestabile la specifica funzione probatoria delle dichiarazioni ex art.46 e 47 d.p.r. 445 del 2000 che hanno l'efficacia di dimostrare stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato dichiarante. Né si può dubitare della natura pubblica dell'archivio di dati informativi, con funzione pubblicitaria, in cui la dichiarazione del privato è destinata ad essere trasfusa, ossia del Registro delle imprese, ex art.2188 cod.civ., tenuto dalla competente Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del tribunale, a norma dell'art.8 della legge 29/12/1993 n.580, e successive modifiche. 11 In tale Registro deve essere iscritta per legge (art. 2383, comma 4, e 2475, comma 2, cod.civ.) la nomina degli amministratori di società per azioni o a responsabilità limitata, entro trenta giorni dalla notizia e a loro cura. La direzione dell'atto a pubblico ufficiale è specificamente statuita dal citato art.76 d.p.r. 445/2000, anche a prescindere dalla veste di pubblico ufficiale dei funzionari della Camera di Commercio preposti alla tenuta del Registro delle imprese.
2.4. E' pur vero che la contestazione del reato riprodotta in rubrica fa riferimento al solo art.46, nella parte in cui, descrivendo la condotta, menziona l'attestazione ex art.46 d.p.r. 445/2000 della conformità all'originale del verbale di assemblea della Blufin s.r.l. Tale elemento ha orientato presumibilmente le osservazioni e le conclusioni rassegnate in udienza dal Procuratore generale che, per un verso, ha ritenuto che la falsificazione dell'attestazione resa dal TI circa la sua azione in rappresentanza di UN Di CA (pur riconducibile ad una specifica ipotesi di efficacia probatoria della dichiarazione prevista ex lege all'art. 46, lettera u, d.p.r. 445/2000) esorbitasse dal fuoco della contestazione, e, per altro verso, la falsificazione della attestazione di conformità della copia all'originale del verbale assembleare (in realtà inesistente) non corrispondesse ad una ipotesi disciplinata dalla legge di efficacia probatoria della dichiarazione del privato (non riconducibile ad alcuno dei casi considerati dal predetto art. 46). Quest'ultimo rilievo, a rigore esatto, non coglie però realmente il segno poiché è l'art.47 e non già l'art.46, ad attribuire con formulazione generale e onnicomprensiva efficacia probatoria alle dichiarazioni del privato rivolte alla Pubblica amministrazione, sostitutive dell'atto di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. E' questa evidentemente l'ipotesi che ricorreva in concreto allorché il TI ha attestato la conformità della copia inviata telematicamente all'originale del verbale di assemblea Blufin s.r.l. del 13/12/2007 e ciò falsamente per la semplice ragione che il verbale in parola non esisteva e comunque non gli era stato consegnato dal nuovo amministratore, come affermato.
2.5. Il Collegio non ritiene che la rilevata imprecisione del riferimento normativo integri i presupposti per la configurazione dell'accertamento di un fatto diverso rispetto alla contestazione. L'azione in rerum natura imputata al TI resta la stessa (ossia l'aver dichiarato falsamente la conformità della copia all'originale). 12 La qualificazione giuridica in termini di rilevanza penale permane riferita agli artt.76 d.p.r. 445/2000 e 483 cod.pen., ossia le norme giuridiche che sanzionano penalmente la condotta dell'agente. La dichiarazione del TI, come emerge ictu oculi dalla lettura del documento 11 da lui allegato al ricorso, fa riferimento all'art.47 (e non all'art.46 d.p.r. 445/2000) nella parte B), relativa appunto alla corrispondenza dei documenti allegati, mentre si riferisce all'art. 46, lettera u), relativamente al conferimento della procura. Il riferimento all'art.46 nella contestazione di rubrica attiene quindi solo alla giuridica extra-penale che assegnava efficacia probatoria allanorma dichiarazione. Le disposizioni di cui agli artt.46 e 47, pur assegnando efficacia probatoria in ambiti diversi alle dichiarazioni dell'interessato, sono del tutto equivalenti sia nell'effetto giuridico extra-penale che a loro consegue, sia nelle conseguenze penalistiche della loro violazione, pur sempre sancita dalla norma dell'art.76 Casti d.p.r. 445/2000 che fa da ponte verso le fattispecie di falso previste dal codice penale.
2.6. L'imputato è accusato di aver falsamente dichiarato fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, ossia la conformità all'originale della copia del verbale dell'assemblea Blufin s.r.l. del 13/12/2007 allegato alla pratica inoltrata telematicamente alla Camera di Commercio di VA (che come si è detto includeva anche la procura al deposito), conformità del tutto insussistente per l'assorbente ragione della radicale inesistenza del verbale originale.
2.7. E' stata segnalata anche dalla Procura generale, come precedente apparentemente favorevole alle tesi dei ricorrenti, la pronuncia di questa Sezione (Sez. 5, n. 1205 del 06/10/2014 - dep.2015, P.M in proc. Gibillini, Rv. 261736), secondo la quale non integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che depositi presso l'ufficio del Registro delle imprese, tenuto dai funzionari della Camera di commercio, bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati, in quanto non sussiste alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all'attività dei suddetti funzionari in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito. In quel caso, però, la Corte ha ribadito che l'art.483 cod.pen. richiede, per la definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma eventualmente di carattere extra-penale che conferisca attitudine - - probatoria all'atto in cui confluisce la dichiarazione inveritiera, così dando luogo all'obbligo per il dichiarante di attenersi alla verità; la Corte ha quindi valutato la condotta degli agenti solo sotto il profilo del contenuto degli atti depositati, non essendo stata contestata ed esaminata la sussistenza di una falsa dichiarazione 13 sostitutiva di atto notorio con cui i depositanti avessero attestato la conformità all'originale delle delibere di approvazione dei bilanci in realtà non approvati. In quel giudizio la condotta in rilievo, cioè, è stata valutata solo in riferimento al deposito dei documenti di bilancio non approvati e non con riferimento alla falsa dichiarazione di conformità all'originale delle copie delle delibere di approvazione.
2.8. Aggiungono i ricorrenti che il rapporto tra l'art.76 d.p.r. 445/2000 e l'art. 483 cod.pen. non può considerarsi istituito solo ai fini dell'indicazione della pena, ma richiede l'adattamento della fattispecie della falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dal codice penale. L'affermazione è corretta in linea di principio ma non appare pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché, come riconoscono gli stessi ricorrenti, benché il capo di imputazione faccia riferimento all'art.483 cod.pen. quoad poenam, Giudici del merito hanno mostrato di aderire alla diversa e corretta impostazione secondo cui la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con contenuto ideologicamente falso, in forza dell'obbligo di dichiarare il vero sancito dall'art.76 d.p.r. 445/2000, integra il reato di cui all'art.483 cod.pen. L'art. 76, comma 1, d.p.r. 445/2000, che dispone in effetti che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico sulla semplificazione amministrativa è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, non contiene quindi un mero rinvio ai fini della determinazione della sanzione (ossia quoad poenam) ma funge da ponte verso la disciplina codicistica dei falsi. Ricorrono tuttavia nella fattispecie concreta, tutti gli elementi del reato di cui all'art. 483 cod.pen. per le ragioni in precedenza esposte.
2.9. Per concludere: il TI ha attestato falsamente sia l'esistenza della procura rilasciatagli dal UN Di CA, sia e soprattutto la conformità all'originale del verbale assembleare.
3. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione della legge penale con riferimento all'art.43, comma 1, cod.pen. perché la Corte di appello non si era premurata di valutare se il dolo investisse anche la qualità di pubblico ufficiale del funzionario della Camera di Commercio e la qualità di atto pubblico del documento in cui sarebbero state incorporate le attestazioni del TI.
3.1. La motivazione al proposito è però implicitamente racchiusa nel fatto, accertato, che il TI ha formulato le attestazioni mendaci dopo essersi espressamente dichiarato edotto delle responsabilità penali sancite dall'art.76 d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, mentre è 14 la stessa legge (art.76, comma 3), che dispone espressamente che «Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale».
3.2. Secondo i ricorrenti gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale erano inidonei a sorreggere il dolo. Essi osservano, quanto al luogo di svolgimento dell'assemblea Blufin, che nulla autorizzava a ritenere che essa si dovesse tenere proprio nei locali dello studio del TI, poiché in Cuveglio, via Battaglia di San Martino 14, aveva sede anche la Blufin e perché il teste RE NI aveva formulato una erronea illazione, opinando che l'assemblea si dovesse tenere presso uno studio;
comunque il Giudice non avrebbe potuto collegare il predetto studio proprio a quello del TI. La pretesa conoscenza del TI circa il mancato svolgimento dell'assemblea era stata inferita indebitamente dalla sola Colli circostanza che essa fosse collocata nel suo studio, circostanza comunque contestata. La considerazione critica sopra riassunta è inammissibile sia perché suppone, in via del tutto ipotetica, che la sede della Blufin fosse sita in un altro appartamento sito nello stesso stabile di Cuveglio, via Battaglia di San Martino 14, ove aveva sede lo studio del TI, sia perché deduce, comunque ipoteticamente, tale circostanza senza il supporto di una evidenza probatoria che sarebbe stata in ipotesi travisata dai Giudici del merito. Quand'anche l'illazione, per vero del tutto ragionevole, operata dalla Corte territoriale, e cioè che i due luoghi siti nello stesso stabile coincidessero, avendo Blufin s.r.l. sede presso lo studio del commercialista, non fosse stata rigorosa, il ricorrente non mette in crisi la tenuta di tale asserzione nel momento in cui non afferma affatto la diversa dislocazione, di cui predica solo l'astratta possibilità, e non indica l'atto processuale dalla quale consterebbe la diversità.
3.3. I ricorrenti sostengono, quanto alla firma apocrifa nella procura, che il predetto Di CA aveva disconosciuto solo la propria firma sul verbale assembleare, come risultava dal verbale d'udienza del 18/6/2013, pag. 19, e non già la firma nella procura, che invece non aveva mai negato essere di sua mano. Come sopra ricordato la sentenza di primo grado, non censurata sul punto, ha affermato che la procura falsa risultava formata contestualmente al verbale di assemblea 13/12/2007, falsamente sottoscritto a nome Di CA;
era quindi del tutto ragionevole arguirne, come hanno fatto i Giudici del merito, che il Di CA, visto che non aveva sottoscritto il verbale assembleare, non poteva aver sottoscritto neppure la contestuale procura a depositarlo. 15 3.4 Secondo il ricorrente anche l'apocrifia della firma non avrebbe necessariamente comportato la prova del dolo, perché Di CA avrebbe potuto conferire anche oralmente il mandato al TI. Vi erano poi numerosi elementi che deponevano in contrario per l'assenza del dolo (il consenso del Di CA a diventare amministratore di Blufin s.r.l., desumibile dalla mancata presentazione di denunce, dalla sua consapevolezza di essere divenuto amministratore, sia pur prestanome, dal suo accesso in banca il 19/12/2007 a depositare la propria firma come legale rappresentante di Blufin;
la carta d'identità del Di CA, nella disponibilità del TI;
il rapporto amicale;
la direzione del suo operato da parte del AR che lo avevano indotto a credere di avere il potere rappresentativo del Di CA. La censura parte da un evidente fraintendimento logico: il dolo richiesto per il delitto di cui all'art.483 cod.pen. attiene alla rappresentazione e volizione della dichiarazione mendace, che aveva appunto per oggetto la conformità della copia a un originale che il TI sapeva inesistente e non consegnatogli dal ভ Di CA. Poco importa quindi che il TI ritenesse che il Di CA fosse sostanzialmente consapevole della falsificazione del verbale e della sua designazione ad amministratore (di diritto) della Blufin, elementi questi che attengono a differenti profili di offensività dell'operato del TI, diversi e ulteriori rispetto al profilo prettamente falsificatorio (copia-originale) che gli è stato contestato. Neppure rileva in ultima analisi la consapevolezza del TI del fatto che l'assemblea 13/12/2007 non si era effettivamente tenuta: poiché il verbale 13/12/2007 non esisteva in originale e comunque il Di CA non lo aveva consegnato al TI, per ciò solo, l'imputato sapeva di dichiarare il falso attestando la conformità ex art.47 e 76 d.p.r. 445/2000, della copia che trasmetteva alla Camera di Commercio all'originale inesistente e non consegnatogli.
4. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione della legge penale con riferimento all'art.49 cod.pen. Il consenso del Di CA alla trasmissione del verbale alla Camera di Commercio era evidente, sicché solo erroneamente il TI avrebbe potuto supporre di commettere un falso ideologico e in ogni caso, la sua esistenza, anche se non fosse stata nota al TI, avrebbe impedito di ravvisare una lesione del bene giuridico della pubblica fede. Il consenso, ipotetico, del Di CA, per vero meramente ipotizzato dai ricorrenti, è ininfluente perché la condotta del delitto di falso di cui all'art.483 16 cod.pen. è integrata dalla mera consapevole e intenzionale affermazione, contraria al vero, compiuta dal TI di essere stato delegato al deposito in forza di quell'atto e della conformità della copia depositata all'originale inesistente.
5. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano mancanza della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all'art.483 cod.pen. (quale fosse l'atto pubblico e in che modo la dichiarazione sostitutiva sarebbe stata finalizzata alla prova dei fatti in essa attestati). Alla censura il Collegio ha già risposto in sostanza nel corso del § 2. Si è già detto che ex art.76, comma 3, d.p.r. 445/2000 «le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale» e che l'art 2699 cod. civ., definisce la nozione di atto pubblico in riferimento al soggetto che lo emana secondo le previste formalità, notaio o Chi altro pubblico ufficiale, ed al potere conferitogli ad attribuirgli pubblica fede. E' quindi la stessa legge sulla documentazione amministrativa che attribuisce alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici;
né può dubitarsi fondatamente della natura pubblica del Registro delle imprese in cui le dichiarazioni sono destinate ad essere trasfuse;
ne deriva, pertanto, l'illiceità penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, che sia falsa. Il delitto previsto dall'art. 483 cod. pen. sussiste qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e, cioè, quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente 6. Con l'ottavo motivo i ricorrente denunciano mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all'inesistente disconoscimento della firma del Di CA nella procura, così erroneamente supposto in sentenza. Si è già osservato in precedenza (§ 3.3.) che alla luce della sentenza di primo grado l'affermazione della Corte circa l'avvenuto disconoscimento anche della firma di delega al deposito della nomina presso la Camera di Commercio, apparentemente conferita contestualmente allo stesso atto falso, trova sostegno del disconoscimento della firma del verbale pacificamente effettuato dal Di CA, che vale a negare implicitamente anche la firma di conferimento della procura conferita contestualmente. 17 Né il ricorso censura questa specifica affermazione contenuta nella sentenza di primo grado che si salda e chiarisce il tenore della conforme sentenza di secondo grado. In ogni caso, la censura proposta non vale ad infrangere l'accertamento della commissione del reato con riferimento al fatto criminoso principale, ossia alla falsa dichiarazione di conformità fra originale e copia depositata telematicamente.
7. Con il nono motivo i ricorrenti denunciano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove ha sostenuto che l'assemblea risultava essersi svolta presso lo studio dell'imputato in Cuveglio, via Battaglia San Martino 14, cosa che non risultava affatto dal verbale assembleare e non era stata neppur sostenuta dal teste RE NI. L'assemblea veniva collocata presso la sede della società in Cuveglio, via Battaglia San Martino 14 e l'unificazione di questo sito con lo studio del rag. TI era esclusivamente il frutto di una intuizione della Corte di appello. Si è già risposto alla censura esaminando il motivo di ricorso n. 5. 8. Con il decimo motivo i ricorrenti denunciano mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla falsità della firma Di CA apposta sul modulo utilizzato per la trasmissione telematica alla Camera di Commercio. La falsificazione della firma di un terzo non implica necessariamente che il falsificatore non ne abbia la rappresentanza, perché la procura, falsa materialmente, non lo sarebbe ideologicamente. Nel quadro complessivo ricostruito dalla Corte di appello, laddove il TI è stato dipinto come professionista piegato ai voleri del AR e il Di CA come prestanome di costui, sarebbe stato invece logico arguire l'esistenza di un potere rappresentativo anche in difetto di un documento autorizzativo. I ricorrenti formulano in realtà una congettura tramite una mera illazione argomentativa l'esistenza di una procura orale, per vero mai confermata dal Di CA e sulla scorta di deduzioni, tuttalpiù idonee a configurare una sorta di consenso presunto del Di CA, sol che fosse stato interpellato;
l'argomento è comunque del tutto irrilevante, perché il momento consumativo del falso si concretizza con la avvenuta affermazione, contraria al vero, della conformità del documento depositato ad un originale inesistente.
9. Con l'undicesimo motivo i ricorrenti denunciano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 18 0 Era stato ritenuto che il Di CA agisse come prestanome del AR e che il TI fosse egli pure assoggettato alla direzione di costui;
pareva incongruo quindi ritenere che il Di CA, pur obbediente al dominus AR e suo prestanome come amministratore formale di Blufin s.r.l., nonché propalatore all'esterno di tale sua qualità, non avrebbe invece consentito a che il TI trasmettesse la delibera, pur materialmente falsa, alla Camera di commercio agli stessi fini e pure nel quadro delle direttive impartire dal AR. In sostanza, la sentenza contraddittoriamente avrebbe fatto convivere la stretta interrelazione fra AR e gli uomini piegati dalla sua volontà e l'impossibilità che TI potesse quantomeno presumersi autorizzato a depositare un verbale a nome del Di CA, soggetto pronto a fungere da prestanome per il AR. Anche questo motivo non è pertinente ed è basato su mere illazioni. I ricorrenti ipotizzano un consenso del Di CA che non risulta essere stato né chiesto, né prestato, ed è comunque ininfluente nella prospettiva del delitto di falso contestato. tacitamente eE' del pari irrilevante che TI potesse ritenersi implicitamente autorizzato dal Di CA a procedere al deposito, perché inserito nella stessa rete di commistioni illecite facente capo al AR e, come lui, succube e prono ai voleri del dominus, perché l'accusa mossa e il reato accertato attengono alla falsa dichiarazione di conformità della copia al verbale inesistente che indebitamente ha conferito pubblica fede all'esistenza di una manifestazione di volontà assemblare della Blufin s.r.l. che non era mai avvenuta. Infatti il dolo integratore del delitto di falsità ideologica di cui all'art. 483 cod. pen. è costituito dalla volontà cosciente e non coartata dell'agente di compiere il fatto, nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero. (Sez. 2, n. 47867 del 28/10/2003, Ammatura, Rv. 227078). 10. Con il dodicesimo motivo i ricorrenti denunciano violazione della legge processuale per inosservanza dell'art.537 cod. proc.pen. in relazione all'art.546, comma 3, cod.proc.pen. poiché non era stata dichiarata la falsità della dichiarazione sostitutiva ex art.46 d.p.r. 445/2000. Non sussiste un interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato ex art.568, comma 4, cod. proc.pen. alla proposizione della censura. In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione 19 giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199) che nella fattispecie non sussiste e neppure è stato addotto dai ricorrenti. In ogni caso, si tratta di mera omissione che non incide sulla validità della condanna: non è infatti indispensabile che l'atto falso sia acquisito al fascicolo per il dibattimento o che la falsità accertata sia dichiarata in dispositivo, perché l'omissione dell'adempimento prescritto dall'art. 537 cod. proc. pen. non incide sull'esistenza giuridica del predetto delitto. (Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia e altro, Rv. 251548). 11. Il difensore del TI ha eccepito all'udienza del 26/10/2017 l'intervenuta prescrizione ex art.129, comma 2, cod. proc.pen. Il reato risulta commesso dopo il 19/12/2007; al TI è contestata recidiva specifica, infra-quinquennale, che rileva ex art.99, 2° e 3° comma cod.pen. La prescrizione ex art. 161 cod.pen. è quindi di anni 9 e pertanto veniva a scadere il 18/12/2016. Occorre peraltro tener conto dei periodi di sospensione per 285 giorni: болу 140 giorni in relazione al rinvio dal 15/11/2011 al 3/4/2012 per • astensione degli avvocati (non 139, come indicato nella sentenza di appello, poiché il 2012 era anno bisestile); 85 giorni (60 + 25) in relazione al rinvio dal 20/5/2014 al 27/10/2014 per impedimento per malattia del difensore avv.Giorgetti, in cui ai 60 giorni ex art.159, comma 1, n.3, secondo periodo, cod.pen., si debbono aggiungere altri 25 per la prognosi di malattia per giorni 30 di cui al certificato 15/5/2014, anteriore all'udienza rinviata del 20/5/2014; la norma citata infatti stabilisce che l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi in caso contrario avere riguardo al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni;
77 giorni in relazione al rinvio richiesto dal 8/7/2016 al 23/9/2016 per • impedimento di difensore e imputato (non computati dalla sentenza di appello perché successivi al maturare della prescrizione per i coimputati). Tale aumento porta alla data del 15/10/2017 data anteriore a quella della presente decisione (26/10/2017). Tuttavia i motivi presentati sono manifestamente infondati o non ammissibili. 2 20 0 Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso e l'irrilevanza della prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De CA, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531). 12. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00= in favore della Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000.00= a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2017 IL Presidente Il Consigliere estensore Umberto Luigi Scotti Rosa Pezzułło \Cato Hote Depositato in Cancelleria Roma, li 119 FEB. 2018 IL CANCELLIERE Rossana Cacace 21